§ 1.3.7 - R.D. 3 maggio 1937, n. 899.
Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:03/05/1937
Numero:899


Sommario
Art. 1.      Dal 1° luglio 1937-XV le attribuzioni spettanti alle varie intendenze di finanza, a norma dell'art. 2 del regolamento 1° marzo 1896, sui canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al [...]
Art. 2.      Dal 1° luglio 1937-XV passano alla amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour):
Art. 3.      Per i canali indicati alla lettera a) del precedente art. 2, l'amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) ha l'alta direzione del servizio in tutti i suoi rami e [...]
Art. 4.      Il ministro per le finanze con i suoi decreti può disporre per altri canali situati in altre province nel senso di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 e del susseguente art. 3.
Art. 5.      Le domande di concessione di acqua debbono essere presentate e firmate dal proprietario del fondo, o da chi regolarmente lo ha in conduzione.
Art. 6.      Le concessioni stagionali, o comunque di durata non superiore ad un anno, d'acqua derivata dai canali Cavour e le concessioni per acqua di soccorso giornaliero derivata da qualsivoglia canale [...]
Art. 7.      Compete all'amministrazione generale per i canali Cavour, agli ingegneri capi del genio civile per i navigli lombardi, agli ingegneri capi degli uffici tecnici erariali per gli altri canali, la [...]
Art. 8.      Le dispense speciali e quelle di durata pluriennale dai canali Cavour e tutte le dispense d'acqua dai navigli lombardi e dagli altri canali, esclusi i soccorsi giornalieri e le licenze di [...]
Art. 9.      La concessione delle acque dei canali demaniali non conferisce al concessionario il diritto di disporre delle acque vive a favore di altri.
Art. 10.      Le dispense d'acqua accordate a titolo di concessione verranno attuate soltanto per mezzo di bocche stabili di derivazione.
Art. 11.      La misura delle competenze d'acqua dispensata dai canali demaniali viene fatta secondo i sistemi attualmente in uso in ciascun gruppo di canali nelle diverse provincie.
Art. 12.      Per le utenze per antico titolo o possesso valgono le seguenti disposizioni:
Art. 13.      Al termine delle utenze di antico diritto e nei casi di decadenza o rinuncia di esse si applicano, giusta l'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, gli art. 25, 26, 28, 30, 31 e [...]
Art. 14.      Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario ed in tale [...]
Art. 15.      Gli utenti, in applicazione dell'art. 55 del testo unico, decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua:
Art. 16.      A termini dell'art. 43, ultimo comma, del testo unico, il ministro per le finanze può imporre a tutte le utenze d'acqua dai canali demaniali, comprese quelle aventi diritto a prelazione, [...]
Art. 17.      A norma dell'art. 19 del testo unico, ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi.
Art. 18.      A norma dell'art. 20 dello stesso testo unico, le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero delle finanze, ed il cessionario non sarà [...]
Art. 19.      A norma dell'art. 14 dello stesso testo unico, è in facoltà del ministro per le finanze per i canali demaniali, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire in ogni tempo, e [...]
Art. 20.      A norma, dell'art. 45 dello stesso testo unico, tutte le utenze legittimamente costituite o concesse nei canali demaniali sono passibili di assorbimento quando l'amministrazione, sentiti gli [...]
Art. 21.      A norma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e col Regio Decreto 19 [...]
Art. 22.      Oltre quanto è specificatamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina [...]
Art. 23.      Il canone per l'acqua dispensata dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere è dovuto in unica rata annuale anticipata.
Art. 24.      In tutti i casi di riscossione diretta i termini stabiliti dall'articolo precedente sono di rigore e costituiscono di diritto e di fatto il debitore in mora senza che occorra avviso, intimazione [...]
Art. 25.      I canoni per le utilizzazioni industriali sono normalmente dovuti in annualità anticipate, nel giorno e mese di ciascun anno corrispondenti a quelli di decorrenza della concessione.
Art. 26.      Indipendentemente da quanto dispongono gli art. 24 e 25, l'amministrazione dovrà ricusare nell'anno successivo ogni dispensa di acqua per irrigazione dei terreni, i cui proprietari od [...]
Art. 27.      Per le concessioni pluriennali di derivazione di acqua dai canali demaniali sia per uso irriguo ed in genere agricolo, sia per produzione di forza motrice ad uso industriale, a garanzia degli [...]
Art. 28.      In caso di controversia sulla interpretazione dell'atto di concessione e sull'esercizio della medesima, il competente organo della amministrazione (ufficio centrale dei canali Cavour in Torino o [...]


§ 1.3.7 - R.D. 3 maggio 1937, n. 899.

Disposizioni regolamentari per i canali demaniali.

(G.U. 25 giugno 1937, n. 146).

 

     Articolo 1.

     Sono approvate le annesse norme regolamentari pei canali appartenenti al demanio dello Stato, vistate d'ordine nostro dal ministro per le finanze.

 

     Articolo 2.

     Restano ferme le altre disposizioni dei vigenti regolamenti 1° marzo 1896 e 29 marzo 1906, n. 121 , in quanto compatibili con successive disposizioni legislative e regolamentari e con le annesse norme.

 

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER I CANALI DEMANIALI

 

Art. 1.

     Dal 1° luglio 1937-XV le attribuzioni spettanti alle varie intendenze di finanza, a norma dell'art. 2 del regolamento 1° marzo 1896, sui canali d'irrigazione e forza motrice appartenenti al patrimonio dello Stato, per quanto riguarda i canali demaniali navigabili o navigli situati nelle province di Milano, Varese e Como, sono unificate ed assegnate all'intendenza di finanza di Milano.

 

     Art. 2.

     Dal 1° luglio 1937-XV passano alla amministrazione dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour):

     a) le attribuzioni assegnate alle intendenze di finanza dal citato regolamento 1°  marzo 1896 pei canali demaniali situati nelle provincie di Torino, Aosta, Cuneo e Alessandria;

     b) le attribuzioni assegnate agli intendenti di finanza dalle vigenti disposizioni in materia di personale, per quello di custodia addetto ai canali indicati nella precedente lettera a).

 

     Art. 3.

     Per i canali indicati alla lettera a) del precedente art. 2, l'amministratore generale dei canali demaniali d'irrigazione (canali Cavour) ha l'alta direzione del servizio in tutti i suoi rami e ne risponde verso il ministero delle finanze.

 

     Art. 4.

     Il ministro per le finanze con i suoi decreti può disporre per altri canali situati in altre province nel senso di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 2 e del susseguente art. 3.

 

     Art. 5.

     Le domande di concessione di acqua debbono essere presentate e firmate dal proprietario del fondo, o da chi regolarmente lo ha in conduzione.

     Per la redazione e presentazione delle domande e per l'istruttoria su di esse si osservano le regole seguenti:

     A) Canali Cavour.

     Tutte le domande, redatte conformemente al modulo da distribuire ed assoggettate alla tassa di bollo competente saranno presentate all'ufficio distrettuale dell'amministrazione dei canali Cavour non più tardi del 15 febbraio di ogni anno per le dispense d'acqua estiva, e del 15 settembre per quelle acque iemale o di prolungamento della stagione estiva, e ad ogni occorrenza per quelle d'acqua di soccorso, di forza motrice ad uso rurale o per formazione di ghiaccio.

     Le domande d'acqua continua, estiva o iemale, presentate oltre i detti termini potranno essere soddisfatte subordinatamente a quelle pervenute in tempo utile senza che qualsiasi ritardo nell'attivazione della dispensa possa dar diritto ad alcuna riduzione di corrispettivo.

     Non sono ammesse domande per dispense inferiori a litri dieci al minuto secondo ma potranno essere ammesse parecchie domande in cumulo da un blocchetto purché complessivamente la dispensa non sia inferiore a dieci litri.

     Gli uffici distrettuali rimettono le domande col loro parere all'ufficio centrale di Torino, cui spetta decidere sulla ammissibilità di esse.

     L'ufficio centrale di Torino può però, con apposte istruzioni, delegare gli stessi uffici distrettuali a provvedere direttamente mediante polizze come al seguente art. 6 sulle domande di soccorsi giornalieri urgentissimi da dispensare da opere di derivazione precostituite di cui al seguente art. 10.

     a) per le dispense stagionali o comunque di durata non superiore ad un anno, da esercitarsi con opere precostituite, come al seguente art. 10, provvede con polizze come al seguente art. 6;

     L'ufficio centrale di Torino:

     b) per le licenze di attingimento di cui al seguente art. 7 provvede come è ivi stabilito;

     c) per le concessioni speciali e per quelle pluriennali promuove la determinazione del ministero e stipula atti di concessione a norma del seguente art. 8.

     B) Navigli lombardi.

     I. Le domande di concessioni ordinarie di acqua, redatte su carta bollata del valore prescritto, saranno dirette al ministero dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del genio civile competente.

     Giusta le vigenti disposizioni (art. 2 del regolamento 1°  marzo 1896), l'istruttoria su tali domande viene compiuta dall'amministrazione dei lavori pubblici secondo quanto è prescritto per le derivazioni di acqua pubblica dal testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775. Ultimata l'istruttoria il ministero dei lavori pubblici rimette i documenti a quello delle finanze, che dispone la stipulazione degli atti di concessione a norma del seguente art. 8.

     II. Le domande di soccorsi giornalieri da erogare per mezzo di opere precostituite come al seguente art. 10 e le domande di attingimento d'acqua di cui al seguente art. 7, saranno redatte su carta bollata del valore prescritto e dirette all'ufficio del genio civile competente, il quale provvede:

     a) sulle prime mediante polizza come al seguente art. 6;

     b) sulle seconde come al citato art. 7.

     C) Altri canali d'irrigazione e forza motrice.

     Le domande d'acqua redatte su carta bollata del valore prescritto sono presentante all'ufficio tecnico erariale competente. Quelle per concessioni precarie ordinarie devono essere dirette all'intendenza di finanza, mentre quelle per eventuali soccorsi (in quanto ammissibili) da praticare da bocche precostituite e quelle per attingimento possono essere dirette allo stesso ufficio tecnico.

     a) provvede direttamente sulle domande di soccorso (in quanto ammissibili) mediante polizza come al seguente art. 6;

     Compiuta l'istruttoria l'ufficio tecnico:

     b) provvede direttamente alle licenze di attingimento come al seguente art. 7;

     c) per le altre domande rimette i documenti con le sue proposte all'intendenza di finanza, che ordina la stipulazione degli atti di concessione come al seguente art. 8.

     E' data facoltà al ministero per le finanze di autorizzare per ciascun canale o gruppo di canali nelle varie provincie del regno, contemplati dal regolamento 1° marzo 1896, deroghe temporanee alla procedura amministrativa stabilita nei due comma precedenti.

 

     Art. 6.

     Le concessioni stagionali, o comunque di durata non superiore ad un anno, d'acqua derivata dai canali Cavour e le concessioni per acqua di soccorso giornaliero derivata da qualsivoglia canale demaniale, sempre quanto la dispensa si effettui con opere precostituite come al seguente art. 10, sono accordate mediante polizze, le quali, firmate dal proprietari del fondo o dal suo conduttore, costituiscono titolo valido d'obbligazione.

     Le spese relative di bollo e di registrazione sono a carico degli utenti.

     La dispensa dell'acqua non potrà avere inizio se non dopo che la polizza sia stata firmata e registrata. Qualora eventualmente la derivazione fosse stata praticata prima e l'utente inviato a firmare la polizza vi si rifiuti sotto qualsiasi pretesto, l'amministrazione sospenderà la somministrazione dell'acqua, senza incorrere in responsabilità di sorta per i danni che ne possono derivare all'utente.

     L'ufficio del genio civile e l'ufficio tecnico erariale rimetteranno subito all'intendenza di finanza copia delle polizze da essi emanate.

 

     Art. 7.

     Compete all'amministrazione generale per i canali Cavour, agli ingegneri capi del genio civile per i navigli lombardi, agli ingegneri capi degli uffici tecnici erariali per gli altri canali, la facoltà di concedere licenze di attingimento di acqua a mezzo di pompe ed altri meccanismi di sollevamento posti sulle sponde ed a cavaliere degli argini, purché:

     1) la portata dell'acqua attinta non superi i litri cento al minuto secondo;

     2) non siano intaccati gli argini e le sponde del canale;

     3) non siano alterate in nessun modo le condizioni del canale con pericolo per le utenze esistenti.

     La portata ed il canone saranno stabiliti sul massimo rendimento delle pompe e altri meccanismi di sollevamento in regime del canale più favorevole alla maggiore erogazione e supponendo che il funzionamento dei medesimi sia continuo in tutto il periodo pel quale la licenza è concessa.

     Per le derivazioni a scopo di piscicoltura che non eccedano il quantitativo di litri dieci a minuto secondo, la licenza può essere accordata anche quando la presa di acqua si effettui con modalità diverse da quelle indicate nella prima parte del presente articolo, ferme restando le condizioni di cui ai numeri 2) e 3).

     La licenza è in tutti i casi accordata, salvo rinnovazione, per durata non maggiore di un anno e può essere revocata per motivo di pubblico interesse.

     La licenza di attingimento è accordata con Decreto dell'autorità competente come sopra, emessa sulla base di un disciplinare firmato dall'utente col quale sono stabilite le condizioni dell'impianto delle pompe o dei meccanismi e del loro esercizio ai fini della tutela tecnica del canale. Il disciplinare è soggetto alla registrazione dopo la emissione del decreto che, a sua volta, è soggetto alla tassa di concessione governativa.

 

     Art. 8.

     Le dispense speciali e quelle di durata pluriennale dai canali Cavour e tutte le dispense d'acqua dai navigli lombardi e dagli altri canali, esclusi i soccorsi giornalieri e le licenze di attingimento, regolate come nei precedenti art. 6 e 7, saranno oggetto di normali atti di concessione.

     Le concessioni pluriennali hanno durata fino al massimo di ventinove anni. Le concessioni accordate ai conduttori non possono eccedere la durata delle locazioni e in caso di risoluzione anticipata di queste, l'amministrazione potrà dichiararle decadute.

     La stipulazione e l'approvazione di tutti gli atti previsti in questo articolo è disciplinata dalle vigenti norme legislative e regolamentari, generali e speciali.

 

     Art. 9.

     La concessione delle acque dei canali demaniali non conferisce al concessionario il diritto di disporre delle acque vive a favore di altri.

     L'amministrazione si riserva la proprietà e la disponibilità delle colature delle acque vive concesse dai canali demaniali e non utilizzate dagli utenti per i propri bisogni, per raccogliere ed utilizzarle con mezzi propri ovvero mediante concessioni a corpo o a misura a favore di terzi.

     Le dispense d'acqua dai canali demaniali, se spettano di diritto, saranno esercitate in conformità a quanto sarà stabilito nei decreti di riconoscimento da emanare ai termini dell'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2535, anche per quanto concerne l'eventuale diritto di cedere a terzi le acque vive e di utilizzare le colature.

 

     Art. 10.

     Le dispense d'acqua accordate a titolo di concessione verranno attuate soltanto per mezzo di bocche stabili di derivazione.

     Le dette bocche saranno costruite, ove occorra, e mantenute a cura e spese degli utenti, sotto la sorveglianza degli agenti

dell'amministrazione, con obbligo agli utenti di seguire le indicazioni da essa eventualmente impartite. L'amministrazione approva i progetti delle nuove bocche e quelle da ricostruire o riformare e collauda le opere eseguite.

     Le chiavi delle bocche od edifizi di presa debbono rimanere costantemente ed unicamente in possesso degli agenti dell'amministrazione. Questa potrà in casi particolari consentire deroghe a tale norma.

     Sono a carico degli utenti le spese e le cure per derivare e tradurre a destinazione l'acqua concessa dai canali demaniali. Gli utenti hanno l'obbligo di mantenere in regolare stato tutte le opere di condotta della acque in modo da assicurarne il normale deflusso ed ovviare a qualunque inconveniente che si verificasse.

     E' in facoltà dell'amministrazione di esigere che a cura e spese degli utenti siano ridotte in bocche stabili di derivazione le bocche in legno esistenti sui canali demaniali, che sia cambiato il tipo dei modellatori e delle bocche, e che, quando la loro ubicazione possa, a giudizio dell'amministrazione stessa, causare danno ai canali o al servizio, siano spostate le bocche e i susseguenti cavi di condotta entro il termine che la stessa fisserà per ciascuna bocca.

     Alla costruzione e manutenzione di tali opere stabili sono applicabili le disposizioni del secondo comma del presente articolo.

     E' pure in facoltà dell'amministrazione di rimuovere a spese dell'utente o di invitarlo a rimuovere nel termine che essa singolarmente assegnerà, le opere di qualunque genere esistenti nei canali dispensatori esteriormente alle bocche.

     Qualora durante l'attivazione di una dispensa si verificassero disperdimenti d'acqua causati da difetti di costruzione o manutenzione nello edifizio di presa o da irregolarità nella modulazione delle acque, ovvero da difetti di costruzione o manutenzione dei cavi di condotta, l'amministrazione avrà diritto di chiudere in qualunque momento la bocca di presa e di tenerla chiusa per tutto il tempo che l'utente impiegherà per restaurare i guasti e rimediare agli inconvenienti verificatisi, e l'utente non potrà accampare pretese di indennizzo per danni sofferti dalla interruzione della dispensa.

     Gli utenti sono tenuti ad utilizzare l'acqua nel miglior modo, in relazione agli scopi per i quali essa è stata concessa.

 

     Art. 11.

     La misura delle competenze d'acqua dispensata dai canali demaniali viene fatta secondo i sistemi attualmente in uso in ciascun gruppo di canali nelle diverse provincie.

     E' in facoltà dell'amministrazione di estendere ad altri canali le norme vigenti per i canali Cavour, norme che sono riportate in allegato al presente articolo.

     Qualora poi l'amministrazione adottasse, per la generalità degli utenti delle acque di ciascuna rete o gruppo di canali, metodi e formule di misura diversi dagli attuali, approvate dal ministero delle finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la riforma sarà estesa a tutte le bocche esistenti nel rispettivo gruppo di canali, sempreché ciò sia riconosciuto necessario.

 

     Art. 12.

     Per le utenze per antico titolo o possesso valgono le seguenti disposizioni:

     A norma dell'art. 42, secondo comma, del testo unico, gli utenti debbono regolare le derivazioni dei canali demaniali in modo che non si introducano acque eccedenti i quantitativi legittimamente utilizzabili, che saranno stabiliti nei decreti di riconoscimento da emanare ai sensi dell'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456.

     In applicazione dell'art. 43, secondo comma, dello stesso testo unico, il ministro per le finanze può imporre, con comminatoria di esecuzione di ufficio in caso di inadempimento, che le bocche libere e quelle che, pur essendo modulate, non danno, per situazioni locali o per le loro caratteristiche tecniche, una misura attendibile del quantitativo di acqua erogato, siano munite degli opportuni manufatti regolatori e moderatori della introduzione delle acque secondo i criteri indicati nei precedenti articoli 10 e 11.

     Giusta, poi, l'ultimo comma dell'art. 42 del ripetuto testo unico, il ministro per le finanze può, anche per le bocche già modulate, imporre agli utenti di adottare per la misura dell'acqua derivata le modalità ed i sistemi indicati nei precedenti art. 10 e 11, sotto comminatoria dell'esecuzione di ufficio in caso di inadempimento.

     Qualora, invece, l'amministrazione ordini lo spostamento di cavi o di bocche di presa regolari ne sosterrà le relative spese; nel caso, però, che per effetto di detti lavori derivi un vantaggio agli utenti, questi saranno tenuti a concorrere nella spesa in misura corrispondente al beneficio da essi risentito.

     Gli utenti sono tenuti a mantenere in regolare stato le bocche di presa e le opere di condotta delle acque.

 

     Art. 13.

     Al termine delle utenze di antico diritto e nei casi di decadenza o rinuncia di esse si applicano, giusta l'art. 7 del Regio Decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456, gli art. 25, 26, 28, 30, 31 e 32, ultimo comma, del testo unico, a norma dell'art. 24, secondo comma, del medesimo, intendendosi che i provvedimenti sono di competenza del ministero delle finanze.

     Per le concessioni in corso, la devoluzione allo Stato o il ripristino delle opere alla scadenza restano disciplinati dai relativi atti e nei casi di rinuncia o di dichiarazione di decadenza si applicano le disposizioni richiamate nel primo comma. Le nuove concessioni debbono essere accordate sotto condizione della devoluzione o del ripristino delle opere a giudizio dell'amministrazione, con modalità da stipulare nei relativi atti, ferma la durata massima stabilita nell'art. 8 delle presenti norme.

 

     Art. 14.

     Gli utenti che intendono rinunciare totalmente alla derivazione, debbono manifestare tale loro volontà esplicita ed incondizionata con atto intimato a mezzo di ufficiale giudiziario ed in tale caso, previi i debiti accertamenti tecnici che facciano constare della cessazione dell'uso, l'obbligo del pagamento del canone cesserà allo spirare della annata di concessione o della stagione irrigua che trovasi in corso alla data della notificazione della rinuncia.

     L'amministrazione può consentire anche rinunce parziali alle derivazioni. In tal caso gli utenti debbono ricostruire a loro cura e spese e mantenere in buono stato la nuova bocca secondo le modalità che saranno stabilite dall'amministrazione in base ai precedenti art. 10 e 11.

     I progetti dovranno essere preventivamente approvati

dall'amministrazione ed i lavori saranno da questa vigilati e collaudati.

 

     Art. 15.

     Gli utenti, in applicazione dell'art. 55 del testo unico, decadono dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua:

     a) per non uso durante un triennio consecutivo;

     b) per cattivo uso in relazione ai fini della utilizzazione dell'acqua;

     c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;

     d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;

     e) per mancato pagamento anche di una sola rata del canone;

     f) per il decorso dei termini stabiliti nell'atto di concessione, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare od utilizzare l'acqua concessa;

     g) per cessione fatta senza il nulla osta di cui al successivo art. 18.

     Previa contestazione all'interessato nei casi di cui alla lettera a), e previa diffida negli altri casi, la decadenza è pronunciata con decreto motivato dell'amministrazione, Decreto che sarà notificato all'utente decaduto.

     In tal caso l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità che trovasi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza.

 

     Art. 16.

     A termini dell'art. 43, ultimo comma, del testo unico, il ministro per le finanze può imporre a tutte le utenze d'acqua dai canali demaniali, comprese quelle aventi diritto a prelazione, temporanee limitazioni all'uso delle derivazioni che siano ritenute necessarie per speciali motivi di pubblico interesse, o quando si verificano eccezionali deficienze dell'acqua disponibile, in guisa da conciliare nel modo più opportuno le legittime esigenze delle diverse utenze.

 

     Art. 17.

     A norma dell'art. 19 del testo unico, ogni concessione di derivazione s'intende fatta entro i limiti di disponibilità dell'acqua e salvi i diritti dei terzi.

 

     Art. 18.

     A norma dell'art. 20 dello stesso testo unico, le utenze non possono essere cedute, né in tutto né in parte, senza il nulla osta del ministero delle finanze, ed il cessionario non sarà riconosciuto come titolare dell'utenza, se non quando abbia prodotto l'atto traslativo.

     La richiesta di nulla osta deve essere accompagnata dalla illustrazione dei motivi che determinano la cessione e dalla indicazione delle condizioni e patti in base ai quali si deve effettuare.

     Le utenze d'acqua ad uso irriguo, di cui siano titolari i proprietari dei terreni da irrigare, in caso di trapasso del fondo, si trasferiscono al nuovo proprietario limitatamente alla competenza del fondo stesso, nonostante qualunque patto in contrario.

     Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti. Nel caso di utenze ad uso irriguo od altro uso agricolo, questa norma si applica quando ne siano titolari i proprietari dei fondi o del canale e non per le concessioni accordate al conduttore.

     Resta salva inoltre la deroga contenuta all'ultimo comma dell'art. 4 del Decreto ministeriale 10 maggio 1934, n. 26491, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio stesso, n. 112.

     Le società commerciali utenti di derivazione debbono comunicare al ministero delle finanze, entro trenta giorni dall'omologazione, ogni trasformazione o modifica della loro costituzione, a norma dell'art. 96 del codice di commercio.

 

     Art. 19.

     A norma dell'art. 14 dello stesso testo unico, è in facoltà del ministro per le finanze per i canali demaniali, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, di sostituire in ogni tempo, e per la durata dell'utenza, in tutto od in parte, alla quantità d'acqua o di energia idraulica effettivamente utilizzata una corrispondente quantità d'acqua o di energia idraulica od elettrica, ugualmente utilizzabile, senza aggravio o pregiudizio dell'utente, restando ferma ogni altra condizione dell'utenza in quanto compatibile con la modificazione apportata.

     E' pure in facoltà del ministro per le finanze di sopprimere le utenze antieconomiche costituire su acque derivate dai canali demaniali, corrispondendo, a norma della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, un indennizzo ragguagliato alla utilizzazione effettivamente praticata e non al diritto potenziale dell'utente.

 

     Art. 20.

     A norma, dell'art. 45 dello stesso testo unico, tutte le utenze legittimamente costituite o concesse nei canali demaniali sono passibili di assorbimento quando l'amministrazione, sentiti gli interessati, voglia far luogo alla concessione di più importanti utilizzazioni d'acqua incompatibili con esse.

     Quando l'ipotesi dell'assorbimento non sia stata già prevista e disciplinata negli atti di concessione di tali utenze, si seguiranno le seguenti disposizioni.

     Il nuovo concessionario è tenuto a indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità d'acqua o, nel caso di impianti per forza motrice, una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata, provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti. Questi sono tenuti a corrispondere annualmente al nuovo concessionario il canone che dovevano allo Stato e qualora per effetto delle presenti disposizioni siano esonerati da spese di esercizio, una quota di tali spese sopportate dal nuovo concessionario in nessun caso maggiore di quella di cui risultano esonerati.

     Tuttavia, quando, a giudizio insindacabile del ministro per le finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, la fornitura di acqua o di energia sia eccessivamente gravosa, in rapporto al valore economico della preesistente utenza, il titolare di quest'ultima è indennizzato dal nuovo concessionario a termini della legge sulle espropriazioni.

     Nel caso in cui la minore incompatibile utilizzazione sia stata concessa ma non ancora attuata, e sempre che il titolare della concessione non sia incorso in motivi di decadenza, il ministro per le finanze, sentito il consiglio superiore dei lavori pubblici, stabilisce insindacabilmente, in base ai criteri enunciati nel presente articolo e tenuto conto degli scopi a cui l'utenza è destinata, in qual modo questa debba essere compensata.

 

     Art. 21.

     A norma dell'art. 93 del testo unico delle leggi sulle opere idrauliche approvato con Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 (modificato con la legge 13 luglio 1911, n. 774, e col Regio Decreto 19 novembre 1921, n. 1688), non si possono fare opere nell'alveo dei canali demaniali, senza averne ottenuto il consenso dell'amministrazione, che l'accorderà solo quando creda a suo insindacabile giudizio. La stessa disposizione si applica alle occupazioni delle sponde e degli argini di proprietà demaniali, salva soltanto la manutenzione delle opere di presa di acqua.

 

     Art. 22.

     Oltre quanto è specificatamente indicato nei precedenti articoli, sono applicabili ai canali demaniali tutte le norme concernenti la tutela e la polizia dei corsi di acqua e la disciplina giuridica delle utenze contenute nel testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, salvo che le norme speciali che li riguardano dispongano altrimenti.

     I poteri conferiti agli uffici del genio civile per i corsi di acqua pubblica e per le relative derivazioni spettano agli stessi uffici del genio civile pei navigli, e all'amministrazione generale dei canali demaniali d'irrigazione o alle intendenze di finanza per gli altri canali demaniali, a seconda della competenza territoriale stabilita dai regolamenti.

 

     Art. 23.

     Il canone per l'acqua dispensata dai canali demaniali per usi irrigui ed agricoli in genere è dovuto in unica rata annuale anticipata.

     Pertanto, per le concessioni pluriennali di acqua continua o di acqua estiva è dovuto all'inizio della stagione estiva; per le stesse concessioni d'acqua iemale è dovuto all'inizio della stagione iemale ; per le concessioni annuali, stagionali o di minor durata è dovuto prima dell'inizio della dispensa.

     I canoni sono ordinatamente riscossi a mezzo degli uffici del demanio e registro con la procedura coattiva stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato dal testo unico di leggi 14 aprile 1910, n. 639.

     E' riservata all'amministrazione la facoltà di far versare direttamente nelle tesorerie provinciali quelle annualità o partite individuali, per le quali si ravvisi ciò conveniente nell'interesse del servizio.

     Per i canali Cavour è però mantenuta anche la riscossione a mezzo di ruoli affidati agli esattori delle imposte dirette, nelle forme e con i privilegi sanciti dalla legge per tali imposte.

     In questo caso il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione estiva sarà pagato in due rate uguali, scadente la prima al 31 dicembre dello stesso anno in cui ha avuto luogo la dispensa e la seconda il 31 marzo dell'anno successivo; ed il prezzo dell'acqua dispensata nella stagione iemale sarà pagato in un'unica rata scadente il 30 aprile dell'anno in cui ha termine la dispensa.

     I crediti dello Stato sono assistiti dal privilegio sancito dall'art. 39, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici.

 

     Art. 24.

     In tutti i casi di riscossione diretta i termini stabiliti dall'articolo precedente sono di rigore e costituiscono di diritto e di fatto il debitore in mora senza che occorra avviso, intimazione od altro atto equivalente.

     Decorsi dieci giorni dalla scadenza del pagamento il debitore sarà assoggettato senz'altro, sulla somma non pagata, alla indennità di mora a favore dell'amministrazione di centesimi quattro per ogni lira di debito.

     Decorsi, dopo i dieci, altri cinque giorni, senza che il debitore abbia nel frattempo pagato, decorrerà dal sedicesimo giorno, sul debito principale e sulla indennità di mora, l'interesse di mora nella ragione del 5 per cento all'anno senza pregiudizio degli atti coattivi e delle relative spese a norma di legge.

     Frattanto l'ufficio tecnico regolatore del canale ha diritto di chiudere la bocca di derivazione, senza che perciò l'amministrazione od i suoi funzionari incorrano in responsabilità di sorta per i danni che ne possano conseguire all'utente.

     Per i canali Cavour anche nel caso di riscossione diretta i termini restano quelli fissati nell'articolo precedente per le riscossioni esattoriali.

 

     Art. 25.

     I canoni per le utilizzazioni industriali sono normalmente dovuti in annualità anticipate, nel giorno e mese di ciascun anno corrispondenti a quelli di decorrenza della concessione.

     Si applicano a questi casi le disposizioni dei comma secondo, terzo e sesto dell'art. 23 e quelle dell'art. 24.

 

     Art. 26.

     Indipendentemente da quanto dispongono gli art. 24 e 25, l'amministrazione dovrà ricusare nell'anno successivo ogni dispensa di acqua per irrigazione dei terreni, i cui proprietari od affittavoli si fossero resi morosi al pagamento dei corrispettivi dovuti per le dispense ottenute nell'anno anteriore, e ciò finché non abbiano saldato ogni loro debito ed anticipato il prezzo delle nuove dispense, e, ove occorra, prestata la cauzione.

 

     Art. 27.

     Per le concessioni pluriennali di derivazione di acqua dai canali demaniali sia per uso irriguo ed in genere agricolo, sia per produzione di forza motrice ad uso industriale, a garanzia degli obblighi discendenti da leggi e regolamenti, disciplinari, capitolati generali ed atti di concessione, gli interessati debbono prestare, prima della stipulazione del relativo atto, una cauzione, salva la facoltà all'amministrazione di dispensare da tale obbligo ove il canone sia ricorso a mezzo degli esattori delle imposte dirette giusta il precedente art. 23.

     La misura della cauzione è di una annualità del canone per le derivazioni ad uso irriguo ed in genere agricolo, e di una somma determinata di volta in volta dall'amministrazione, ma non inferiore ad una annualità di canone, per le concessioni ad uso industriale. Detta cauzione deve essere depositata nella cassa depositi e prestiti in numerario od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, valutati al corso di borsa del giorno.

     L'amministrazione potrà in casi eccezionali accordare la rateazione della cauzione.

     L'amministrazione può consentire che le cauzioni per le derivazioni ad uso industriale e per le derivazioni ad uso agricolo di maggiore entità siano prestate mediante iscrizioni di ipoteca di primo grado.

     Il valore degli immobili da assoggettarsi ad ipoteca sarà accertato dall'ufficio tecnico che gestisce il canale mediante stima sommaria.

     I terreni e i fabbricati non saranno ammessi che per la metà del loro valore di stima, ed i meccanismi facenti parte dell'opificio per un quinto. I meccanismi soggetti ad altro vincolo non saranno computati.

     I fabbricati ed i macchinari dovranno essere assicurati contro i danni degli incendi per il valore di stima, e fino allo svincolo della cauzione il costituente avrà l'obbligo di mantenere l'assicurazione, rinnovandola almeno un mese prima che scada e presentando all'amministrazione la prova della rinnovazione con l'avvenuto pagamento dei premi.

     L'amministrazione avrà diritto di fare l'assicurazione a spese del concessionario quando questi non ottemperi al suo obbligo.

     Sulle polizze di assicurazione incendi dovrà essere apposto il vincolo a favore dell'amministrazione concedente.

     Le spese per la stima sommaria, come pure quelle che occorrono per provare la proprietà, il possesso, la libertà dell'immobile e la rendita in catasto, per la stipulazione dell'atto di consenso all'ipoteca e le successive, comprese quelle di bollo, di registro e d'iscrizione, sono a carico del concessionario.

 

     Art. 28.

     In caso di controversia sulla interpretazione dell'atto di concessione e sull'esercizio della medesima, il competente organo della amministrazione (ufficio centrale dei canali Cavour in Torino o intendenza di finanza) comunica le proprie determinazioni agli interessati a mezzo di lettera raccomandata.

     Gli interessati hanno facoltà di presentare ricorso al ministero delle finanze nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione.

     Né il ricorso, né qualsiasi altra impugnativa sospende la esecuzione del provvedimento amministrativo.

 

ISTRUZIONI E NORME PER L'ESTRAZIONE E MISURA DELLE

ACQUE DEI CANALI DEMANIALI CAVOUR - GENERALITA'

 

     1. Spetta all'amministrazione demaniale la facoltà di determinare il modo di misura della acque dispensate dai canali Cavour, e non si ammetterà alcuna domanda di concessione di costruzione di nuovi edifici di presa o di rinnovazione di concessione di edifici preesistenti sena la condizione che l'utente si obblighi a costruire od a riformare il suo edificio, in base alle disposizioni che l'amministrazione fosse per dare al riguardo, in qualunque tempo compreso nella durata stessa della concessione, e ad accettare i metodi, i coefficienti di riduzione e le formule per il calcolo della dispensa, che l'amministrazione ritenesse necessario di adottare per conseguire la più esatta misura della dispensa stessa.

     2. Ogni edificio di estrazione d'acqua dei canali demaniali Cavour dovrà essere costruito in muratura e constare delle parti infradescritte:

     a) una o più bocche di presa secondo l'entità della derivazione che si vuol praticare, aventi soglia in pietra da taglio od in calcestruzzo, a quella altezza sopra il fondo del canale dispensatore da determinarsi in ogni caso particolare secondo le circostanze, con l'avvertenza però di tenere per detta altezza la massima conciliabile coll'esercizio lodevole della derivazione.

     La bocca di presa dovrà essere costruita in fregio al canale dispensatore demaniale in modo da non restringere la sezione, ed il suo asse dovrà risultare normale a quello del canale.

     Cadauna bocca sarà munita di paratoia, da cui potrà essere chiusa completamente, e la manovra di tale paratoia si farà mediante congegno a vite che possa fermarsi in modo da rendere impossibile il movimento a chi non sia munito di chiave;

     b) un tratto di canale murato derivatore, coperto ove siavi strada laterale al canale dispensatore o semplicemente attraversato da una passerella o ponticello, per la manovra delle paratoie, ove manchi detta strada: le dimensioni tanto in larghezza quanto in lunghezza di detto tratto dovranno essere determinate in ogni caso particolare avuto specialmente riguardo alla entità della derivazione da stabilirsi;

     c) un successivo bacino moderatore o di calma, a pareti verticali, le dimensioni del quale dovranno essere determinate in base alle norme che verranno esposte in seguito;

     d) un modellatore, in parete sottile, collocato all'estremo lato del bacino, opposto a quello per cui vi entra l'acqua, formato con lastra metallica di spessore non maggiore di due centimetri solidamente infissa alla parete del bacino;

     e) un successivo tratto di canale murato derivatore di lunghezza variabile secondo l'entità della derivazione.

     3. La modellazione o misura dell'acqua si farà in generale mediante luci a sgorgo libero; le luci rigurgitate non saranno ammesse che in via eccezionale, quando non possa ottenersi una differenza di livello tra i peli d'acqua del dispensatore e del derivatore sufficiente ad ottenere una libera caduta dalla luce del modellatore.

     L'altezza del pelo d'acqua sarà misurata con apposito idrometro durevole e chiaramente leggibile, graduato a centimetri, fissato in un pozzetto di sufficiente sezione, comunicante col bacino a mezzo di una o due aperture o fori di sezione non minore di 20 centimetri quadrati.

     Tra le luci a sgorgo libero saranno preferibilmente adottate quelle a stramazzo.

     4. La minima dispensa consentita per un modellatore è di litri 10 al minuto secondo quando non vi sono riduzioni rispetto alla dispensa di competenza e salvo casi eccezionali.

     5. I coefficienti di riduzione per dedurre la portata pratica da quella teorica suppongono che le luci modellatori siano aperte nella sponda di un recipiente d'acqua stagnante.

     E sebbene ciò non possa praticamente ottenersi senza un dispendio sproporzionato al vantaggio dell'esattezza della misura, è tuttavia possibile di dare al bacino che precede il modellatore una sezione tale che l'aumento di portata dovuto alla velocità iniziale sia tenuto entro un determinato limite.

     Qualora l'entrata in vigore dell'acqua nel bacino o canale di calma risultasse tumultuosa, si dovrà allungare al massimo il detto bacino ed applicare a non meno di metri 2 a monte del foro di comunicazione col pozzetto idrometrico, opportuni diaframmi.

     Tipo di modellatore a sgorgo libero con contrazione sulla soglia e sui lati verticali (Modellatore a stramazzo -- tipo canali Cavour)

     6. Nel detto tipo il limite su accennato non è sorpassato quando la sezione liquida nel bacino, che si dirà S, sia uguale o maggiore di 4,24 a l, ossia:

 

S >= 4,24 a l

 

     dove l rappresenta la larghezza della luce del modellatore ed a l'altezza della medesima, cioè a l rappresenta la sezione della vena liquida, misurata, fuori dalla chiamata allo sbocco nel caso dello stramazzo, coll'apposito idrometro collocato in pozzetto, ed avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

     La distanza del foro del pozzetto dalla luce del modellatore non deve essere minore di metri 1,50.

     Data la portata minima e la portata massima di cui deve essere capace una bocca, si determinerà il valore l per la luce del modellatore, supposto a stramazzo, facendo in modo che, per quelle portate, il valore di a, ossia l'altezza della lama liquida stramazzante misurata come sopra è detto, non sia minore di m. 0,05 per la dispensa minima (tenuto conto delle massime riduzioni possibili) né maggiore di m. 0,60.

     Detta Q la portata massima espressa in metri cubi si ricaverà il valore minimo di l dall'equazione Q = 1,80 l a (radice quadrata di a) mettendo per a m. 0,60

     Avuto il valore di l, ossia stabilita la larghezza dello stramazzo, si farà il bacino di una larghezza almeno doppia di quella; così che, detta L la larghezza del bacino, si farà L >= 2 l; e detta H l'altezza d'acqua del bacino, misurata prima della chiamata di sbocco, la suddetta relazione

 

S >= 4,24 a l

 

     darà il mezzo di determinare il minimo valore di H. Si avrà infatti:

 

H L >= 4,24 a l

 

     onde

 

H >= 4,24 a l/L

 

     dove a l ed L si trovano già determinate.

 

     Per L = 2 l si ha

 

H >= 2,12 a

 

     e allora detta Z l'altezza dello zoccolo (H - a) risulta

 

Z >= 1,12 a

 

     Giova avvertire che (H - a) corrisponde alla profondità del fondo bacino sotto al ciglio del labbro dello stramazzo, e che si ha un'altra condizione cui torna conveniente di soddisfare, onde la contrazione sul labbro dello stramazzo resti completa, ed è che tale profondità non sia minore di m. 0,25.

     Al bacino moderatore verrà poi assegnata una lunghezza almeno doppia della larghezza e comunque non minore di m. 3.

     Per il calcolo della dispensa si adotterà la formula:

 

Q = 2/3 (mi) (radice quadrata 2g) l a [3/2]

 

     dando all'espressione 2/3 (mi) 2 g il valore di 1,80 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

 

TIPO DI MODELLATORE

A BATTENTE RIGURGITATO (TIPO CANALI CAVOUR)

 

     7. Quando nel senso espresso al n. 3 si ammettono modellatori a luce rigurgitata, la larghezza della luce, o della somma delle luci, quando convenga stabilirne più d'una, sarà determinata in modo che la erogazione cui il modellatore è destinato, si ottenga con un carico o differenza di livello fra i peli d'acqua a monte e a valle (misurata con due idrometri in due pozzetti non minore di m. 0,05 e non maggiore di m. 0,20.

     Ossia, detti: Q la portata massima, m il coefficiente di riduzione, a l'altezza della luce o delle luci, quando se ne abbiano parecchie tutte di eguale altezza, l la larghezza nel caso della unica o la somma delle larghezze nel caso di più d'una luce, h il carico, la equazione generale.

 

Q = m a l (radice quadrata 2 g h)

da a l = Q/m (radice quadrata 2 g h)

 

     e ponendo per Q al portata massima e per h m. 0,20 si avrà:

 

a l = Q/ m (radice quadrata g) (radice quadrata 0,40)

 

     Questa relazione non determina i valori di a e di l, ma fissa il limite minimo del loro prodotto, il quale esprime la superficie della luce o della somma delle luci del modellatore (si prenderà m = 0,61).

     Intanto ad altre condizioni si dovrà pur soddisfare, e cioè in primo luogo a quella che la profondità del bacino sia almeno di m. 0,25 sotto il labbro inferiore della luce o delle luci; cosicché stando le notazioni precedenti, si dovrà avere

 

H - a > 0,25

 

     Nella modellazione il pelo a valle della luci deve essere tale da superare il labbro superiore delle medesime di almeno m. 0,10.

     Sarà consentito a questo scopo di abbassare di quanto occorre il fondo del bacino modellatore rispetto al fondo del canale di derivazione.

     Si dovrà similmente soddisfare alla condizione già riferita e cioè

 

H L >= 4,24 a l

 

     Si deve avvertire che in quest'ultima relazione, come anche in quella sotto il n. l rappresenta la larghezza della luce, ove si tratti di una luce unica, oppure la somma delle lunghezze nel caso di più luci.

     8. Inoltre si stabilisce ancora che la larghezza del bacino sia due volte la larghezza della luce quando se ne ha una sola, e che sia eguale alla somma di queste larghezze nel caso di più luci, aumentata degli intervalli tra queste, e di quelli tra i lati più vicini alle pareti e le pareti stesse, con la condizione che tanto gli uni quanto gli altri dei suaccennati intervalli siano uguali alla metà larghezza delle luci; si avrà così tra L ed l un'altra relazione, la quale unitamente alle tre precedenti, darà il modo di determinare, per le 4 quantità, H, L, l ed a dei limiti tra i quali le medesime devono essere contenute, ed entro i quali il criterio di chi deve progettare l'edificio saprà stabilire i valori più convenienti.

     Se dicasi n il numero delle luci ed l la loro larghezza, il numero totale degli intervalli sarà (n + 1) e quindi si avrà

 

L = (n l) + [(n + 1)/2] l

L = l [[3 n + 1]/2]

 

     9. Il tratto murato successivo al bacino modellatore dovrà avere la stessa larghezza della somma delle luci e loro intervalli e profondità uguale a quella del bacino modellatore, ed al suo termine sarà munito di paratoie di rigurgito, da chiudersi e manovrarsi come le paratoie di presa.

     10. Per il calcolo delle dispense delle bocche a battente rigurgitato tipo canali Cavour si adotterà la formula

 

Q = (mi) (radice quadrata 2 g) a l (radice quadrata h)

 

     dando all'espressione

 

(mi) (radice quadrata 2 g)

 

     il valore 2,70 quando siano soddisfatte tutte le condizioni per l'erogazione in parete sottile.

     11. L'amministrazione, per quanto è detto al n. 1, si riserva la facoltà di sostituire al tipo di modellatore a battente rigurgitato suddescritto un tipo di modellatore a battente rigurgitato senza contrazioni sui lati verticali, pel quale sono in corso i relativi studi, analogamente a quanto si ottiene (circa le contrazioni) col tipo Bazin per gli stramazzi liberi.

 

TIPO DI MODELLATORE A STRAMAZZO LIBERO "BAZIN"

 

     12. In sostituzione del tipo di modellatore a stramazzo libero con contrazione sulla soglia e sui lati verticali (tipo canali Cavour) descritto nelle presenti istruzioni, l'amministrazione demaniale, da diversi anni, prescrive l'adozione del tipo di modellatore a stramazzo libero "Bazin" (che permette una misura più esatta) in tutti i casi in cui particolari esigenze non consiglino di mantenere il tipo precedente.

     13. Il canale modellatore, esattamente rettilineo e di larghezza costante dovrà avere il fondo e le sponde murate; il fondo dovrà essere perfettamente orizzontale, le sponde saranno esattamente verticali e si prolungheranno almeno m. 0,80 a valle dello scanno dello stramazzo.

     Lo scanno dovrà avere la stessa larghezza del canale modellatore.

     La lunghezza della parte del canale modellatore a monte dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 6.

     Essa lunghezza sarà stabilita nel seguente modo:

     per scanni larghi da m. 0,50 a m. 3 la lunghezza sarà sette volte la larghezza;

     per scanni di larghezza da m. 3 a m. 5 la lunghezza sarà compresa tra m. 21 e m. 30;

     per scanni di larghezza superiore a m. 5 la lunghezza sarà di m. 25 più la larghezza dello scanno.

     14. L'aerazione della vena stramazzante dovrà essere assicurata mediante due camini all'estremità dello scanno ed immediatamente a valle di esso. I detti due camini dovranno essere chiusi nelle parti delle pareti lambite dalla lama stramazzante superiormente al pelo d'acqua a valle.

     15. Due sono i tipi di scanni ammessi dall'amministrazione:

     a) tipo verticale, con labbro in parete sottile;

     b) tipo inclinato verso valle, con pendenza due di base per uno di altezza, con labbro in parete sottile.

     La scelta del tipo da applicare è riservata all'amministrazione.

     Lo scanno dovrà avere una sezione tale che anche durante le minime portate permetta alla vena stramazzante di raggiungere il pelo d'acqua a valle senza urtare contro nessuna parte dello scanno stesso.

     L'altezza dello scanno non dovrà essere inferiore a m. 0,20; dovendosi adottare scanni di maggiore altezza, questa dovrà essere un multiplo di m. 0,10.

     L'altezza e la larghezza dello scanno dovranno essere scelti in modo che la velocità media dell'acqua nel canale di calma risulti non inferiore a m. 0,60 per minuto secondo; detta velocità media non dovrà superare m. 1 al minuto secondo. L'altezza della lama stramazzante misurata con l'idrometro del pozzetto idrometrico non dovrà mai essere minore di n. 0,05.

     16. L'apertura che mette in comunicazione il pozzetto idrometrico col canale di calma a monte dello scanno sarà a m. 5 a monte del labbro dello stramazzo; questa distanza dovrà essere ridotta a m. 3 quando la distanza tra l'anzidetta apertura e la paratoia che regola l'immissione d'acqua nel canale di calma non raggiunga almeno i m. 5.

     17. Nel pozzetto idrometrico dovrà essere piazzato un idrometro con le divisioni a centimetri avente lo zero allo stesso livello del labbro dello scanno.

     18. Il pelo d'acqua a valle dello scanno dovrà sempre essere almeno cinque centimetri sotto il labbro dello scanno stesso.

     19. La formula per la misura dell'acqua modellata con il detto stramazzo libero Bazin è la seguente:

 

Q = a (mi) l h (radice quadrata 2 g h)

 

     ove (mi) = [0,405 + [0,003/h]] [1 + 0,55 (h/(p + h)) al quadrato]

 

     20. La portata massima della dispensa sarà quella corrispondente alla lama d'acqua di altezza uguale ad una volta e mezza l'altezza dello scanno, ma questa lama non deve superare cm. 60.

 

 

Allegati

(Omissis)