§ 57.2.13 – L. 22 maggio 1939, n. 812.
Istituzione dei consigli di amministrazione nei regi conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.2 istruzione artistica e musicale
Data:22/05/1939
Numero:812


Sommario
Art. 1.      All'articolo 3 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935–XV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 498, sono approvate le seguenti modifiche
Art. 2.      Al regio decreto-legge 2 dicembre 1935–XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498, è inserito il seguente art. 3-bis


§ 57.2.13 – L. 22 maggio 1939, n. 812. [1]

Istituzione dei consigli di amministrazione nei regi conservatori di musica e delimitazione delle attribuzioni dei presidenti e dei direttori.

(G.U. 19 giugno 1939, n. 142).

 

     Art. 1.

     All'articolo 3 del regio decreto-legge 2 dicembre 1935–XV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936, n. 498, sono approvate le seguenti modifiche:

     Il primo comma è sostituito dal seguente:

     "A capo di ogni istituto regio di istruzione artistica, ad eccezione dei regi conservatori di musica, per i quali viene provveduto come all'articolo seguente, è un presidente, nominato dal ministro per l'educazione nazionale".

     Il quinto comma è sostituito dal seguente:

     "Sono abrogate tutte le disposizioni che istituiscono consigli di amministrazione, ed altri corpi analoghi presso i regi istituti di istruzione artistica, fatta eccezione per quelle riguardanti l'accademia d'arte drammatica in Roma e salvo quanto dispone l'articolo seguente".

 

          Art. 2.

     Al regio decreto-legge 2 dicembre 1935–XIV, n. 2081, convertito nella legge 16 marzo 1936-XIV, n. 498, è inserito il seguente art. 3-bis:

     "In ogni regio conservatorio di musica, ad eccezione di quelli di Santa Cecilia in Roma e di San Pietro a Majella in Napoli, i quali mantengono, nei soli riguardi amministrativi, la loro attuale costituzione, sono addetti un presidente e un direttore.

     "Il presidente, coadiuvato da un consiglio di amministrazione, provvede alla gestione amministrativa e finanziaria dell'ente in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal ministro per l'educazione nazionale, di fronte al quale è personalmente responsabile.

     "Il direttore provvede al funzionamento didattico, artistico e disciplinare dell'istituto, in conformità delle leggi e degli ordini impartiti dal ministro per l'educazione nazionale, dal quale direttamente dipende e di fronte al quale è personalmente responsabile.

     "Nell'esercizio delle sue funzioni didattiche il direttore è assistito dal consiglio dei professori, costituito dai professori di ruolo, incaricati e supplenti, e da lui presieduto.

     "Il consiglio di amministrazione è nominato dal ministro per l'educazione nazionale ed è composto dal presidente, che lo presiede di diritto, dal direttore del conservatorio, da due insegnanti di ruolo dell'istituto stesso e da due rappresentanti del ministro per l'educazione nazionale.

     "Il segretario del conservatorio, o chi ne esercita le funzioni, partecipa alle sedute del consiglio con voto consultivo, ed adempie alle funzioni di segretario del consiglio stesso.

     "Il consiglio d'amministrazione è chiamato ad esprimere il proprio parere su tutte le spese eccedenti le lire 3000.

     "Tutte le spese sono effettuate sotto la personale responsabilità del presidente, il quale, per altro, deve ottenere l'approvazione del ministro per quelle erogazioni per le quali ritenesse di non seguire il parere all'uopo espresso dal consiglio.

     "I conti consuntivi saranno presentati entro il 30 settembre di ciascun anno all'approvazione del ministero che l'invia, per il tramite della ragioneria centrale, alla corte dei conti, per la dichiarazione di regolarità.

     "Il ministro per le finanze può disporre ispezioni agli istituti sovra indicati nei riguardi della gestione finanziaria".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.