§ 1.3.2 - R.D. 1 marzo 1896, n. 83.
Approvazione del ruolo organico dei custodi e guardiani dei canali patrimoniali d'irrigazione e forza motrice ed il relativo regolamento per la gestione, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:01/03/1896
Numero:83


Sommario
Art. 1.      Il presente regolamento si riferisce alla gestione amministrativa e tecnica dei canali patrimoniali.
Art. 2.      I canali navigabili, o navigli, sebbene appartengano al patrimonio dello Stato, sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici a mezzo delle prefetture e degli uffici del genio civile.
Art. 3.      I canali, di cui all'art. 1, sono descritti nei registri di consistenza, modello 23-A-4, come tutti gli altri beni patrimoniali, secondo le disposizioni della normale 28 del bollettino ufficiale [...]
Art. 4.      L'amministrazione dei canali patrimoniali compete al Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, ed è tenuta direttamente dalle intendenze di finanza, col concorso degli uffici [...]
Art. 5.      Gli uffici tecnici di finanza, di concerto con le intendenze, provvedono alla parte tecnica della custodia e della regolare manutenzione dell'alveo e delle sponde dei canali e degli annessi [...]
Art. 6.      La distribuzione delle acque per l'irrigazione, ad uso potabile o di abbeveraggio di bestiame, o per altri scopi agricoli, esclusa la forza motrice, si fa:
Art. 7.      Per le concessioni di derivazioni degli acquedotti patrimoniali, ad uso di forza motrice per scopi industriali, gli uffici tecnici di finanza, in base alle domande degli interessati, e previa [...]
Art. 8.      Le concessioni per occupazioni di terreni connessi con le sponde dei canali, o per uso permanente delle strade di servizio che li costeggiano, hanno tutte carattere di precarietà e non possono [...]
Art. 9.      L'affitto dei boschi cedui piantati sulle sponde dei canali, nonché la vendita del taglio delle piante vive e di quelle morte, si fanno col metodo della pubblica gara e con tutte le altre norme [...]
Art. 10.      Pei contratti indicati negli art. 6, 7 ed 8, la cauzione da prestarsi dai concessionari in massima si commisura a due annualità del pattuito canone.
Art. 11.      Quando l'amministrazione concede in affitto un intero canale, la durata dell'affitto non può eccedere i 30 anni, e ad esso si procede col metodo dell'asta pubblica e con tutte le altre norme [...]
Art. 12.      Il demanio cede di regola agli affittuari:
Art. 13.      Agli uffici tecnici di finanza incombe di sorvegliare, perché gli affittuari dei canali osservino scrupolosamente le condizioni dei capitolati e dei contratti in genere, e di riferir tosto in [...]
Art. 14.      L'amministrazione locatrice soltanto ha la facoltà di eseguire concessioni di acqua irrigua a lungo termine, o concessioni per forza motrice. Agli affittuari compete il diritto di riscuotere i [...]
Art. 15.      Passa a carico degli affittuari tutto il personale avventizio addetto alla custodia dei canali affittati.
Art. 16.      I canali possono essere tenuti dall'amministrazione demaniale in gestione economica, permanente o transitoria.
Art. 17.      Quando in una provincia esistano canali posti nell'una o nell'altra delle condizioni indicate nell'articolo precedente, l'intendenza trasmette al Ministero delle finanze, entro la prima [...]
Art. 18.      Il progetto delle gestioni economiche temporanee comprende:
Art. 19.      Nei bilanci, parte passiva, non debbono comprendersi gli stipendi ed altri assegni fissi che lo Stato paga in modo permanente agli impiegati ed agenti stabili.
Art. 20.      Ricevuti i piani e bilanci di cui nei tre precedenti articoli, ed accertata la loro regolarità; sottoposti, occorrendo, i progetti tecnici delle manutenzioni al prescritto riscontro del [...]
Art. 21.      Per le gestioni economiche, temporanee o permanenti, si potrà eccedere per ciascun canale l'annua spesa di lire 4,000; senza bisogno del parere preventivo del consiglio di Stato, bastando il [...]
Art. 22.      Potendo verificarsi il caso che nei tronchi dei canali più prossimi all'incile od alla foce, si manifestino, o normalmente, o in via eccezionale, per le piene dei fiumi alimentatori o di sbocco, [...]
Art. 23.      Per quei canali che si tengono in gestione economica permanente, e per gli altri pei quali, sebbene stiano in gestione temporanea od affittati, compete per speciali motivi al demanio l'onere [...]
Art. 24.      Quando si verifichi la necessità di eseguire sui canali un lavoro straordinario ed urgente di qualunque specie, che non sia compreso negli appalti normali in corso, le intendenze provocano le [...]
Art. 25.      Per i canali tenuti in gestione temporanea, le intendenze, al principio di ogni anno, presentano al Ministero le proposte per la relativa manutenzione, contemporaneamente al progetto e bilancio [...]
Art. 26.      Per le aste pubbliche, e per l'approvazione ed esecuzione di tutti i contratti d'appalto, sono applicabili le disposizioni del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.
Art. 27.      I custodi dei canali patrimoniali, i quali soltanto si considerano come impiegati di ruolo, nominati colle formalità determinate nell'articolo seguente, hanno la qualità di ufficiali di polizia [...]
Art. 28.      Gli intendenti di finanza quando propongono al Ministero la nomina di un nuovo custode d'ultima classe, corredano le loro proposte:
Art. 29.      Per gli abusi che non abbiano la speciale qualifica di delitti esplicitamente contemplati dal codice penale, le intendenze debbono applicare, per ogni singolo canale da esse amministrato, le [...]
Art. 30.      Nelle provincie in cui non esistono speciali ordinamenti, si applicano le disposizioni del codice penale.
Art. 31.      Quando gli abusi non rivestono in alcun modo il carattere di reati, le intendenze tutelano la incolumità dei canali e gli interessi dell'amministrazione, coi giudizi civili, da intraprendersi [...]
Art. 32.      Agli uffici tecnici di finanza che hanno in amministrazione canali patrimoniali è assegnato un certo numero di agenti subalterni incaricati della custodia dei canali stessi; della distribuzione [...]
Art. 33.      Compete agli uffici tecnici di finanza la distribuzione del servizio fra gli agenti, la proposta per i cangiamenti di sede e per le promozioni, nonché la risoluzione di tutti i dubbi di servizio [...]
Art. 34.      Il personale degli agenti si distingue in personale di ruolo e personale avventizio.
Art. 35.      Il personale di ruolo si compone di custodi di tre classi, come segue:
Art. 36.      La nomina, o promozione, degli agenti di ruolo, e la nomina degli avventizi, si fa con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.
Art. 37.      I posti di custode di ultima classe si conferiscono a misura delle vacanze, mediante un concorso fra i privati che abbiano, come minimo, i seguenti requisiti:
Art. 38.      Il custode unico, o quello più anziano lavora presso l'ufficio tecnico di finanza quando non si trova in servizio di campagna. Esso esercita le attribuzioni di capo del servizio di sorveglianza, [...]
Art. 39.      Gli altri custodi sotto la dipendenza del custode capo, sorvegliano un canale, un gruppo di canali, od un tronco di canale, secondo il riparto del servizio determinato dall'ufficio tecnico. [...]
Art. 40.      I guardiani hanno in consegna materiale un tronco di canale, oppure il maneggio di un gruppo di congegni, paratoie, cateratte, bocche di irrigazione, ecc.
Art. 41.      Il Ministero, a misura delle vacanze, bandisce i concorsi pei posti di custode di ultima classe o gli esperimenti d'idoneità ai posti di guardiani idraulici; indicando la intendenza o le [...]
Art. 42.      Le intendenze comunicano in copia alle prefetture ed alle procure regie le lettere ministeriali portanti ammissione di individui all'esperimento per le funzioni di custodi di ultima classe; e [...]
Art. 43.      I custodi di zona ed i guardiani hanno l'ordinaria residenza entro il territorio di loro giurisdizione, e non possono allontanarsene per qualsiasi causa senza il consenso dell'ufficio tecnico.
Art. 44.      I custodi hanno diritto all'aumento del decimo dei loro stipendi per ogni sessennio di permanenza nella stessa classe, entro il limite della classe immediatamente superiore.
Art. 45.      Nel caso di licenziamento per inabilità fisica al servizio, o per tarda età, i guardiani idraulici hanno diritto ad una indennità, pari a tre mesi di salario, se hanno un servizio inferiore a 10 [...]
Art. 46.      Per le mancanze commesse in servizio, infedeltà, abusi, etc., senza pregiudizio delle sanzioni penali in caso di reati, sono applicabili al personale subalterno di custodia le seguenti [...]
Art. 47.      Gli intendenti infliggono le punizioni di loro competenza, su proposta degli uffici tecnici di finanza, con decreto motivato. Copia dei decreti è immediatamente trasmessa al Ministero, che ne [...]
Art. 48.      Se nel riordinamento del personale subalterno, qualche custode rimanesse fuori organico, o gli competesse stipendio minore dell'attuale, sarà conservato in servizio, e gli si continueranno a [...]


§ 1.3.2 - R.D. 1 marzo 1896, n. 83.

Approvazione del ruolo organico dei custodi e guardiani dei canali patrimoniali d'irrigazione e forza motrice ed il relativo regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali stessi.

(G.U. 21 aprile 1896, n. 94).

 

     Articolo 1.

     Al ruolo organico delle tre classi di custodi e della classe unica dei guardiani dei canali patrimoniali d'irrigazione e forza motrice, approvato col Nostro Regio decreto del 9 febbraio 1893, n. 166, è sostituito il seguente:

     Custodi di 1° classe a L. 1.200 n. 4

     Spesa totale L. 4.800

     Custodi di 2° classe a L. 1.000 n. 6

     Spesa totale L. 6.000

     Custodi di 3° classe a L. 800 n. 10

     Spesa totale L. 8.000

     Guardiani a L. 600 n. 33

     Spesa totale L. 19.800

     Totale agenti n. 53

     Spesa totale L. 38.600

 

     Articolo 2.

     L'assegnazione dei detti agenti agli uffici tecnici di finanza che hanno canali da invigilare, è stabilita in conformità all'annessa tabella, firmata d'ordine Nostro dal ministro proponente.

 

     Articolo 3.

     Agli art. 6 comma ultimo, 7 comma 7, 8 commi 3 e 4, 26 commi 2 e 3, 32, 38 commi 1 e 2, 39 comma 1, e 43 commi 2 e 7, del regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali predetti, approvato col Nostro decreto sopra citato, sono sostituiti i seguenti:

     (Omissis).

 

     Articolo 4.

     Dall'elenco dei canali formante la tabella A annessa al ripetuto Nostro decreto, sono cancellati:

     1° il canale Ozzoni Rogio in provincia di Lucca;

     2° il canale di Castelforte in provincia di Palermo.

     Sono invece aggiunti, nell'elenco stesso, i canali indicati nel seguente prospetto:

     (Omissis).

 

     Articolo 5.

     Il ministro proponente è autorizzato a pubblicare un nuovo testo del regolamento 9 febbraio 1893, n. 166, con le modificazioni e con la nuova tabella approvata col presente decreto.

 

REGOLAMENTO

     Articolo unico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Visto il regolamento per la gestione, manutenzione e custodia dei canali d'irrigazione e forza motrice, appartenenti al patrimonio dello Stato, approvato con decreto reale del 9 febbraio 1893, n. 166; Visto l'art. 5 del Regio Decreto in data d'oggi, n. 83, contenente alcune modificazioni al testo del citato regolamento ed alla tabella di riparto del personale di custodia ad esso allegata;

Determina:

     Al testo del regolamento 9 febbraio 1893, n. 166, ed allegata tabella di riparto del personale di custodia, sono sostituiti il testo e la tabella annessi al presente decreto.

 

REGOLAMENTO

CAPO I

CONSISTENZA

 

Art. 1.

     Il presente regolamento si riferisce alla gestione amministrativa e tecnica dei canali patrimoniali.

     Sono canali patrimoniali, agli effetti del presente regolamento, quelli le cui acque vengono esclusivamente destinate alla irrigazione e forza motrice.

 

     Art. 2.

     I canali navigabili, o navigli, sebbene appartengano al patrimonio dello Stato, sono amministrati dal Ministero dei lavori pubblici a mezzo delle prefetture e degli uffici del genio civile.

     Per gli affitti d'acqua, da derivarsi dai detti acquedotti, per qualunque uso, si compiono, a cura del Ministero predetto, tutti gli atti d'istruttoria prescritti dalla legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni delle acque pubbliche. Ed in base ai risultati dell'istruttoria, si stipulano nelle intendenze di finanza, per non più di trent'anni, gli atti di affitto da approvarsi con decreti del Ministero delle finanze.

 

     Art. 3.

     I canali, di cui all'art. 1, sono descritti nei registri di consistenza, modello 23-A-4, come tutti gli altri beni patrimoniali, secondo le disposizioni della normale 28 del bollettino ufficiale del demanio per l'anno 1884.

CAPO II

GESTIONE

 

     Art. 4.

     L'amministrazione dei canali patrimoniali compete al Ministero delle finanze, direzione generale del demanio, ed è tenuta direttamente dalle intendenze di finanza, col concorso degli uffici tecnici di finanza, per quanto riguarda la parte tecnica, e con le norme generali sancite dalla legge del 17 febbraio 1884, n. 2016, e dal regolamento del 4 maggio 1885, n. 3074, sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato, per tutto ciò che concerne la gestione economica, in quanto non è altrimenti disposto nel presente regolamento.

 

     Art. 5.

     Gli uffici tecnici di finanza, di concerto con le intendenze, provvedono alla parte tecnica della custodia e della regolare manutenzione dell'alveo e delle sponde dei canali e degli annessi manufatti; alla inalterabilità della competenza complessiva di acqua per l'intero acquedotto e delle competenze speciali delle singole derivazioni, secondo i titoli costitutivi; alla normale distribuzione delle acque irrigue nelle varie stagioni, in armonia con le speciali norme vigenti per ogni acquedotto, e con le consuetudini locali; alla regolare esecuzione dei contratti di affitto dei canali, degli appalti per le riparazioni ordinarie e speciali, o dei singoli atti di concessione; alla repressione degli abusi ed all'avviamento delle relative procedure contravvenzionali; alla tutela, dal punto di vista tecnico, dei diritti ed interessi demaniali di ogni specie.

     Incombe in special modo agli uffici tecnici, di proporre alle intendenze tutte le opere di sistemazione dei canali, atte ad accrescere la quantità di acqua utilizzabile e diminuirne i disperdimenti; le modificazioni di contratti, di sistemi di derivazione, condotta e distribuzione delle acque, che abbiano per iscopo di aumentare i cespiti di entrata, senza pregiudizio dei diritti legalmente acquistati da terzi e senza perturbamento delle consuetudini locali.

     Gli intendenti, quando le proposte modificazioni eccedono i limiti delle loro attribuzioni, ne riferiscono caso per caso al Ministero.

     Il personale subalterno di custodia e vigilanza dipende dagli uffici tecnici di finanza, per la parte che riguarda l'indirizzo e la disciplina.

SEZIONE I

GESTIONE ATTIVA

PARAGRAFO I

CESPITI D'ENTRATA

 

     Art. 6.

     La distribuzione delle acque per l'irrigazione, ad uso potabile o di abbeveraggio di bestiame, o per altri scopi agricoli, esclusa la forza motrice, si fa:

     a) a stagione o per una serie di stagioni o di annate;

     b) a bocca tassata, oppure a bocca libera commisurabile a superficie, a turno o ad orario, secondo le speciali disposizioni vigenti in ogni provincia e per ciascun acquedotto, ed enumerate nell'annessa tabella B; ed in mancanza, secondo le consuetudini locali, o con speciali tariffe e altri provvedimenti che l'amministrazione crederà di adottare in rapporto alle attuali norme di contabilità.

     Le concessioni per derivazioni d'acqua per gli scopi sovraindicati, e per una o più stagioni, si fanno in base alle singole domande degli interessati, con regolari convenzioni, secondo le norme e procedure sancite per gli affitti dei beni patrimoniali, a trattativa privata, e sotto la osservanza dei capitolati da predisporsi volta per volta dagli uffici tecnici di finanza, e da riscontrarsi e completarsi dalle intendenze per la parte amministrativa e contabile.

     In via di massima le dette concessioni non possono eccedere la durata di un sessennio e sono consentite dalle intendenze di finanza, senza che occorra la preventiva autorizzazione del Ministero. Quando invece eccedano tale durata, o quando il relativo canone ecceda le annue lire 1,000, le intendenze di finanza concordano coi richiedenti la bozza della convenzione e la trasmettono al Ministero delle finanze per la relativa approvazione, previo avviso del consiglio di Stato.

 

     Art. 7.

     Per le concessioni di derivazioni degli acquedotti patrimoniali, ad uso di forza motrice per scopi industriali, gli uffici tecnici di finanza, in base alle domande degli interessati, e previa una accurata verifica locale, determinano con circostanziato rapporto alle intendenze:

     1° Quale sia il punto di presa, l'andamento e la pendenza del canale di condotta, nonché il punto di restituzione;

     2° Qual sia la quantità di acqua da derivarsi per sviluppare la forza motrice richiesta, con lo stesso calcolo prescritto dall'art. 14 della legge 10 agosto 1884, n. 2044;

     3° Se la detta quantità di acqua ecceda, o meno, la competenza del canale, e sia, o no, compatibile col suo buon regime; o se pregiudichi in qualche guisa gli altri utenti od i servizi d'irrigazione;

     4° Qual sia il corrispettivo annuo che, tenuto conto dei prezzi medi della piazza o delle concessioni limitrofe, potrebbe imporsi ai concessionari per ogni cavallo vapore di forza sviluppata; pel riconoscimento della precarietà della licenza d'erigere sulla sponda del canale i manufatti della bocca di presa e quelli della bocca di restituzione; per la temporanea cessione dell'uso dei terreni demaniali necessari alla sede del cavo conduttore ed all'area degli opifici ed altri fabbricati annessi;

     5° Tutti quegli altri patti tecnici che in ogni singola circostanza si ritenessero necessari per assicurare la regolarità della derivazione, o l'incolumità degli interessi del demanio e dei terzi.

     Alla relazione predetta, oltre le occorrenti planimetrie, va unito lo schema di capitolato, in cui debbono riprodursi, adattandoli al caso, i patti enumerati negli art. 14 e 15 del regolamento sulle derivazioni delle acque pubbliche approvato col Regio decreto del 26 novembre 1893, n. 710.

     Le intendenze trasmettono le domande, coi documenti sovraindicati e con le loro proposte, al Ministero delle finanze, il quale richiede in ogni caso prima di deliberare, il voto del Ministero e del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Non si consentono derivazioni di acqua ad uso di forza motrice per una durata superiore ad un trentennio. Quando la durata ecceda i sei anni, ed in ogni caso quando il cumulo dei canoni superi le complessive lire seimila, i progetti di capitolato devono essere sottoposti all'esame del consiglio di Stato.

 

     Art. 8.

     Le concessioni per occupazioni di terreni connessi con le sponde dei canali, o per uso permanente delle strade di servizio che li costeggiano, hanno tutte carattere di precarietà e non possono eccedere la durata di 9 anni.

     Le concessioni per attraversamento dell'alveo con ponti e ponti canali; per il sottopassaggio con sifoni; per la copertura di tratti d'alveo, con l'annessa servitù di passaggio o di sopraedificazione; sono anche esse precarie, e non possono eccedere la durata di 30 anni.

     Tanto le concessioni della prima, quanto quelle della seconda specie saranno vincolate al pagamento di un annuo canone, da stabilirsi volta per volta dagli uffici tecnici di finanza, a titolo di riconoscimento della proprietà demaniale. E solamente quando la durata delle concessioni superi i 6 anni, od il canone annuo le lire mille, le domande saranno trasmesse al Ministero col voto degli uffici tecnici e lo schema di capitolato da essi predisposto, per essere deferite all'esame del consiglio di Stato.

 

     Art. 9.

     L'affitto dei boschi cedui piantati sulle sponde dei canali, nonché la vendita del taglio delle piante vive e di quelle morte, si fanno col metodo della pubblica gara e con tutte le altre norme ordinarie di gestione dei beni patrimoniali.

 

     Art. 10.

     Pei contratti indicati negli art. 6, 7 ed 8, la cauzione da prestarsi dai concessionari in massima si commisura a due annualità del pattuito canone.

     Essa può essere fornita, o in numerario, o con vincoli di titoli del debito pubblico, valutati al corso di borsa; applicando a ciascuna delle precitate firme di malleveria il disposto delle discipline vigenti pel vincolo ipotecario dei titoli di rendita pubblica, o pel deposito del danaro nella cassa depositi e prestiti. Oltre il precedente, i concessionari, per tutti i contratti di che agli art. 6, 7, 8 e 9, devono fare un congruo deposito nelle casse del competente ufficio demaniale, per le spese d'asta e per quelle contrattuali, che sono ad esclusivo loro carico.

     Per le derivazioni di acqua ad uso di forza motrice, l'amministrazione può consentire alla commutazione della cauzione in numerario ed in cartelle, già prestata da concessionari all'atto della stipulazione del contratto, in una ipoteca di prima iscrizione sugli opifici in esercizio, a senso delle prescrizioni dell'art. 60 del regolamento di contabilità 4 maggio 1885, n. 3074; quando sia accertato che tale commutazione non pregiudichi l'interesse dell'amministrazione, che il valore dello stabilimento sia almeno quadruplo dell'annualità corrispettiva della concessione, e che esso sia assicurato dagli incendi.

PARAGRAFO II

AFFITTO DEI CANALI

 

     Art. 11.

     Quando l'amministrazione concede in affitto un intero canale, la durata dell'affitto non può eccedere i 30 anni, e ad esso si procede col metodo dell'asta pubblica e con tutte le altre norme comuni agli altri beni patrimoniali.

 

     Art. 12.

     Il demanio cede di regola agli affittuari:

     a) il diritto di percepire le tasse d'irrigazione temporanea, a superficie, o a turno, o ad orario, secondo gli usi locali; nonché di riscuotere i canoni delle concessioni contrattuali per irrigazione o per forza motrice, col corrispondente obbligo di eseguire il servizio di distribuzione delle acque agli utenti;

     b) la facoltà di utilizzare in concessioni, a scadenza non oltre il contratto di affitto, l'acqua irrigua che eccede gli impegni stabili esistenti al principio del contratto stesso, escluse le concessioni per forza motrice, riservate all'amministrazione;

     c) la facoltà di consentire occupazioni precarie delle sponde dei canali e dei terreni e fabbricati accessori per un tempo che non superi la durata dell'affittanza.

     In corrispettivo l'affittuario assume, oltre il canone e tutti gli altri obblighi specificati nei singoli capitolati, anche l'onere della tutela dei diritti ed interessi dell'erario locatore, nonché dell'ordinario espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali e dei loro manufatti e stabili annessi.

 

     Art. 13.

     Agli uffici tecnici di finanza incombe di sorvegliare, perché gli affittuari dei canali osservino scrupolosamente le condizioni dei capitolati e dei contratti in genere, e di riferir tosto in casi d'abusi, alle intendenze, alle quali proporranno i provvedimenti necessari alla tutela degli interessi del demanio e dei terzi.

     Gli affittuari non potranno mai fare ai privati concessioni di nessuna specie che eccedano la durata dei rispettivi contratti di affitto, e che importino alterazione permanente dell'alveo e delle sponde di canali, trasformazione o cangiamento di uso degli annessi manufatti, senza riportarne consenso in iscritto dai signori intendenti, i quali non lo rilasceranno senza avere consultato gli uffici tecnici di finanza, e nei casi dubbi, o di qualche entità, le regie avvocature erariali ed il Ministero.

 

     Art. 14.

     L'amministrazione locatrice soltanto ha la facoltà di eseguire concessioni di acqua irrigua a lungo termine, o concessioni per forza motrice. Agli affittuari compete il diritto di riscuotere i relativi canoni, con o senza proporzionale aumento del loro estaglio, secondo le speciali condizioni dei capitolati che regolano le affittanze.

 

     Art. 15.

     Passa a carico degli affittuari tutto il personale avventizio addetto alla custodia dei canali affittati.

     Il personale di ruolo continua a rimanere alla dipendenza dell'amministrazione locatrice, per sorvegliare sotto gli ordini degli uffici tecnici di finanza il regolare eseguimento dei contratti.

PARAGRAFO III

GESTIONE ECONOMICA TECNICA

 

     Art. 16.

     I canali possono essere tenuti dall'amministrazione demaniale in gestione economica, permanente o transitoria.

     Entro i primi due mesi d'ogni anno solare, l'amministrazione determina quali siano i canali che durante l'anno si tengono in gestione economica transitoria, e ne indicherà i motivi.

 

     Art. 17.

     Quando in una provincia esistano canali posti nell'una o nell'altra delle condizioni indicate nell'articolo precedente, l'intendenza trasmette al Ministero delle finanze, entro la prima quindicina di gennaio, separatamente per ogni acquedotto:

     a) pei canali amministrati stabilmente in economia, il bilancio presuntivo della entrata e della spesa per l'intera annata;

     b) pei canali in gestione economico-temporanea:

     1° il progetto della gestione da organizzarsi in via provvisoria;

     2° il bilancio preventivo delle entrate e delle spese dell'annata.

 

     Art. 18.

     Il progetto delle gestioni economiche temporanee comprende:

     1° l'indicazione del direttore dell'intero servizio e del personale di vigilanza e di riscossione con le indennità relative;

     2° l'enumerazione degli agenti straordinari da assumersi in servizio, coi relativi emolumenti fissi o proporzionali;

     3° i particolari delle attribuzioni competenti a ciascun agente od ufficio, dei rapporti ufficiali degli agenti subalterni fra loro e col loro direttore, e delle relative attribuzioni dell'intendenza e dell'ufficio tecnico di finanza.

 

     Art. 19.

     Nei bilanci, parte passiva, non debbono comprendersi gli stipendi ed altri assegni fissi che lo Stato paga in modo permanente agli impiegati ed agenti stabili.

     Vi sono comprese invece, ma in modo distinto da tutte le altre, le spese periodiche ed occasionali di manutenzione per le quali esistono regolari appalti. Queste e tutte le altre spese di lavori straordinari da appaltarsi volta per volta, debbono giustificarsi con regolari calcoli e progetti preventivi, da compilarsi dagli uffici tecnici con le forme stabilite dalla susseguente sezione 2ª di questo capo.

 

     Art. 20.

     Ricevuti i piani e bilanci di cui nei tre precedenti articoli, ed accertata la loro regolarità; sottoposti, occorrendo, i progetti tecnici delle manutenzioni al prescritto riscontro del Ministero e del consiglio superiore dei lavori pubblici; il Ministero delle finanze, entro il mese di febbraio di ogni anno, con decreto da registrarsi alla corte dei conti, determina quali canali siano da amministrarsi durante l'annata irrigua, cioè dal 1° marzo al 31 ottobre, in gestione economico-temporanea, quali in gestione permanente; ed approva, ove li trovi regolari ed entro i limiti degli assegnamenti per le spese stabilite dal bilancio dello Stato, i piani di amministrazione per le gestioni temporanee, ed i bilanci speciali per quelle permanenti.

     In detti piani e bilanci speciali devono distinguersi le spese che sono pagabili, in seguito a regolare impegno e liquidazione, con mandati diretti dell'amministrazione centrale, dalle altre che per la loro natura possono venire soddisfatte per mezzo di funzionari delegati, sulle somme ad essi anticipate in seguito a richieste delle competenti intendenze di finanza, osservate le norme prescritte dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e le disposizioni del regolamento generale di contabilità del 4 maggio 1885, n. 3074, relative ai pagamenti su mandati di anticipazione.

 

     Art. 21.

     Per le gestioni economiche, temporanee o permanenti, si potrà eccedere per ciascun canale l'annua spesa di lire 4,000; senza bisogno del parere preventivo del consiglio di Stato, bastando il presente regolamento per la osservanza dell'art. 126 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

 

     Art. 22.

     Potendo verificarsi il caso che nei tronchi dei canali più prossimi all'incile od alla foce, si manifestino, o normalmente, o in via eccezionale, per le piene dei fiumi alimentatori o di sbocco, invasioni o rigurgiti; compete agli uffici tecnici di finanza disporre, nei luoghi designati da una lunga esperienza, un servizio di vigilanza nei punti minacciati, col sussidio del dipendente personale subalterno; nonché di organizzare tutte le necessarie misure di sicurezza e di riparazione immediata delle rotte ed altri danni.

     Sono applicabili a questi casi le disposizioni degli articoli 65 ed 83 del regolamento 25 marzo 1888, n. 5379; intendendosi istituiti gli uffici tecnici di finanza a quelli del genio civile.

     Nelle provincie in cui le misure sono prevedibili, le intendenze, su proposta degli uffici tecnici, e in relazione alle previsioni dei relativi bilanci, chiedono al Ministero delle finanze un congruo fondo di anticipazione pel detto eventuale servizio delle piene.

     Nel caso che i canali siano affittati, e competano queste cure e spese all'affittuario; gli uffici tecnici vigilano perché dalla trascuranza del medesimo non ridondi danno all'amministrazione ed ai privati, e fanno eseguire senz'altro, d'ufficio, a tutte spese dell'affittuario, tutti quei lavori che, dopo regolari moniti, egli avesse trascurato.

     Gli uffici tecnici curano, infine, il collocamento e la regolare lettura degli idrometri lungo l'asta dei canali, nei siti che si ritengono opportuni per il servizio di vigilanza.

SEZIONE II

GESTIONE PASSIVA

 

     Art. 23.

     Per quei canali che si tengono in gestione economica permanente, e per gli altri pei quali, sebbene stiano in gestione temporanea od affittati, compete per speciali motivi al demanio l'onere della manutenzione; le intendenze dispongono l'appalto regolare dei relativi lavori periodici e straordinari, col metodo della pubblica gara e con le norme stabilite dal regolamento di contabilità, tenuto presente lo art. 4 della legge 11 luglio 1889, n. 6216, per adibire, ove sia possibile e conveniente, l'opera della società cooperativa di produzione e lavoro.

     I detti appalti, salvo ragioni eccezionali apprezzabili preventivamente caso per caso dal Ministero, non debbono eccedere la durata del sessennio.

     I capitolati generali e speciali per l'appalto, sono predisposti dagli uffici tecnici di finanza, nelle forme e secondo i modelli determinati dal decreto 6 maggio 1887 del Ministero dei lavori pubblici e riportati nell'annessa tabella C.

     I medesimi sono trasmessi al Ministero delle finanze, per l'approvazione, corredati da una circostanziata relazione, dagli atti d'appello in scadenza, e dai tipi planimetrici che potranno occorrere.

     Il Ministero delle finanze, prima di approvare i capitolati, chiede in ogni caso il voto del consiglio superiore dei lavori pubblici.

     Esso provoca anche il parere del consiglio di Stato, quando trattasi d'appalti che importino all'erario un onere complessivo superiore alle lire 40 mila, a sensi dell'art. 9 della legge sulla contabilità dello Stato.

 

     Art. 24.

     Quando si verifichi la necessità di eseguire sui canali un lavoro straordinario ed urgente di qualunque specie, che non sia compreso negli appalti normali in corso, le intendenze provocano le risoluzioni del Ministero con una circostanziata relazione, accompagnata da un calcolo preventivo sommario della spesa occorrente.

     Se il Ministero autorizza la esecuzione dei lavori anzidetti, gli uffici tecnici predispongono il necessario progetto corredato dal capitolato per lo appalto, e si seguono poi dalle intendenze le procedure determinate dall'articolo precedente.

     Nei casi di assoluta urgenza, i signori intendenti dispongono, sotto la loro responsabilità, la immediata esecuzione dei lavori che l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico propone; salvo a riferirne subito al Ministero, ed osservate sempre le regole riassunte con la normale n. 45 del bollettino ufficiale del demanio per l'anno 1887.

 

     Art. 25.

     Per i canali tenuti in gestione temporanea, le intendenze, al principio di ogni anno, presentano al Ministero le proposte per la relativa manutenzione, contemporaneamente al progetto e bilancio enumerati nell'art. 17, lettera b, ma in modo distinto. Le dette speciali proposte sono corredate dai capitolati di appalto e dai documenti indicati nei precedenti art. 23 e 24.

     Il Ministerio delle finanze, prima di emettere il decreto di cui all'art. 20, provoca un voto complessivo del consiglio superiore dei lavori pubblici, e se occorre, anche del consiglio di Stato, sui progetti sovra indicati.

     Per le spese degli appalti contemplati nel presente articolo, le cifre relative si riportano a titolo dimostrativo delle previsioni di entrata e di spesa delle gestioni economiche. L'imputazione al bilancio è riservata ai decreti ministeriali o prefettizi che approvano gli atti d'asta dei singoli appalti.

 

     Art. 26.

     Per le aste pubbliche, e per l'approvazione ed esecuzione di tutti i contratti d'appalto, sono applicabili le disposizioni del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

     Per la direzione, sorveglianza e collaudo dei lavori e pel pagamento dei corrispettivi dovuti agli appaltatori, si terrà conto, oltre che dei patti contrattuali, anche delle disposizioni del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato col Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, in quanto sono applicabili.

     Quando l'importo dei lavori da collaudare supera le lire 12,000, il collaudo deve essere fatto da un ufficiale superiore del genio civile.

CAPO III

CUSTODIA E VIGILANZA

SEZIONE I

REPRESSIONE DEGLI ABUSI

 

     Art. 27.

     I custodi dei canali patrimoniali, i quali soltanto si considerano come impiegati di ruolo, nominati colle formalità determinate nell'articolo seguente, hanno la qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, a termini degli articoli 58 e 61 del codice di procedura penale, e sono anche agenti di sicurezza pubblica, a sensi dell'art. 44 della legge 21 dicembre 1890, n. 7321.

     Con l'osservanza delle prescrizioni delle due predette leggi, i verbali degli agenti di custodia fanno fede in giudizio penale fino a prova contraria.

 

     Art. 28.

     Gli intendenti di finanza quando propongono al Ministero la nomina di un nuovo custode d'ultima classe, corredano le loro proposte:

     1) Del certificato d'incensurabilità morale e della fedina criminale netta;

     2) Dei documenti di cui al successivo art. 37;

     3) Del nulla osta del prefetto della provincia;

     4) Di un uguale nulla osta del procuratore del Re del circondario in cui il nuovo agente dovrebbe esercitare le sue funzioni.

 

     Art. 29.

     Per gli abusi che non abbiano la speciale qualifica di delitti esplicitamente contemplati dal codice penale, le intendenze debbono applicare, per ogni singolo canale da esse amministrato, le disposizioni in vigore nella loro provincia ed enumerate nell'annessa tabella B, per quel che riguarda la specificazione delle contravvenzioni, le pene comminate per ciascuna di esse, in modo di commisurare e liquidare i danni da risarcirsi dai contravventori.

     Riguardo alla forma dei procedimenti contravvenzionali, dalla denuncia, fino all'eseguimento della sentenza definitiva, sono applicabili le disposizioni del codice di procedura civile.

     Nelle provincie in cui gli ordinamenti speciali indicati nel precedente capoverso ammettono i contravventori all'amichevole componimento, nella forma della oblazione gli intendenti di finanza sono delegati ad emettere le decisioni amministrative nei casi in cui l'ammontare della somma da pagarsi non superi in complesso, per ammenda, danni e spese giudiziali, la somma di 2,000 lire. Per somme superiori, la competenza è riservata al Ministero.

 

     Art. 30.

     Nelle provincie in cui non esistono speciali ordinamenti, si applicano le disposizioni del codice penale.

 

     Art. 31.

     Quando gli abusi non rivestono in alcun modo il carattere di reati, le intendenze tutelano la incolumità dei canali e gli interessi dell'amministrazione, coi giudizi civili, da intraprendersi sotto la osservanza delle norme ordinarie che regolano gli affari contenziosi.

SEZIONE II

PERSONALE DI CUSTODIA

 

     Art. 32.

     Agli uffici tecnici di finanza che hanno in amministrazione canali patrimoniali è assegnato un certo numero di agenti subalterni incaricati della custodia dei canali stessi; della distribuzione delle acque fra i tronchi principali e secondari, dell'incile alla foce; della manovra delle paratoie, cateratte, chiuse, ed altri ordigni regolatori; della ripartizione esatta della competenza d'acqua dei singoli utenti; della repressione degli abusi con le speciali forme vigenti per ogni canale; ed in genere di tutti i servizi materiali attinenti alla gestione attiva e passiva dei canali stessi.

 

     Art. 33.

     Compete agli uffici tecnici di finanza la distribuzione del servizio fra gli agenti, la proposta per i cangiamenti di sede e per le promozioni, nonché la risoluzione di tutti i dubbi di servizio in primo grado gerarchico, salvo il ricorso alle intendenze.

     Sulla proposta degli uffici tecnici, le intendenze approvano e rendono esecutorie istruzioni di massima, o complessivamente per tutto il servizio delle rispettive provincie, o specialmente per il servizio di ogni canale o gruppo di canali.

 

     Art. 34.

     Il personale degli agenti si distingue in personale di ruolo e personale avventizio.

     Il personale di ruolo appartiene alla categoria degli impiegati aventi diritto a pensione; e gli stipendi relativi sono soggetti alla ritenuta ordinaria ed a quella di ricchezza mobile.

     Il personale avventizio non ha diritto a pensione e non è soggetto ad alcuna ritenuta; soltanto, l'emolumento annuo assegnatogli è tassabile a ruolo per la ricchezza mobile, semprechè raggiunga il minimo sancito dalle vigenti disposizioni.

 

     Art. 35.

     Il personale di ruolo si compone di custodi di tre classi, come segue:

     1° classe lire 1.200 annue

     2° classe lire 1.000 annue

     3° classe lire 800 annue

     Il personale avventizio si compone dei guardiani idraulici a lire 600 annue.

     Il ruolo organico degli agenti di ogni categoria o classe, col numero rispettivamente assegnato in servizio ad ogni provincia, è determinato con decreto reale.

     La metà dei posti vacanti di custodia di 1ª e di 2ª classe è riservata ai sotto ufficiali dell'esercito aventi più di 12 anni di servizio militare, su proposta da farsi, caso per caso, dal Ministero della guerra, a termini degli articoli 10 e 20, lettera b, della legge 8 luglio 1883, n. 1470, avuto riguardo ai requisiti d'idoneità prescritti dall'art. 37 e a quelli di moralità prescritti dall'art. 28.

     L'altra metà dei detti posti si conferisce per merito ai custodi delle classi rispettivamente inferiori.

     Il Ministero si riserva la facoltà, secondo le esigenze del servizio, di lasciar vacante in una provincia un posto di custode di qualunque classe, per aggiungerlo alla classe corrispondente di un'altra provincia, purché non si oltrepassi il numero complessivo indicato nella tabella per ogni classe.

 

     Art. 36.

     La nomina, o promozione, degli agenti di ruolo, e la nomina degli avventizi, si fa con decreto ministeriale da registrarsi alla corte dei conti.

     Le partite di stipendio, o di salario, si inscrivono e si pagano con le norme sancite per le spese fisse nel regolamento di contabilità generale; ma quanto ai salari, soltanto allorché l'amministrazione dei canali è tenuta in economia.

 

     Art. 37.

     I posti di custode di ultima classe si conferiscono a misura delle vacanze, mediante un concorso fra i privati che abbiano, come minimo, i seguenti requisiti:

     1° Età non superiore ai 35 anni, né inferiore ai 21, sana e robusta costituzione fisica;

     2° Licenza del corso tecnico inferiore.

     L'esame dei concorrenti viene fatto da una commissione presieduta dall'intendente di finanza, e composta:

     dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico;

     dal primo segretario dell'intendenza;

     dal primo ragioniere dell'intendenza;

     da un ingegnere subalterno dell'ufficio tecnico che compie le funzioni di segretario.

     Il concorso consta di due lavori scritti e d'un esperimento orale, in cui ogni candidato darà prova delle sue cognizioni teoriche e pratiche sul disegno architettonico e topografico d'un manufatto idraulico e sui conseguenti computi metrici; sull'assistenza ai lavori idraulici ed architettonici e sulla tenuta delle contabilità relative; sul rilevamento topografico in campagna e sul maneggio della squadra agrimensoria e del livello a cannocchiale e ad acqua.

 

     Art. 38.

     Il custode unico, o quello più anziano lavora presso l'ufficio tecnico di finanza quando non si trova in servizio di campagna. Esso esercita le attribuzioni di capo del servizio di sorveglianza, sotto la direzione immediata dell'ufficio tecnico predetto.

     Il custode capo percorre tutti i canali affittati od in economia permanente o temporanea, quando ne abbia ordine dall'ufficio tecnico, o quando altrimenti se ne manifesti la necessità; rileva lo stato materiale dei lavori, gli inconvenienti ed abusi verificatisi negli affittamenti o nel servizio di custodia, e ne riferisce all'ufficio tecnico; riceve dal medesimo e trasmette agli altri custodi gli ordini di servizio e ne sorveglia l'eseguimento; raccoglie dai detti custodi subalterni e presenta, nei periodi determinati, all'ufficio tecnico, in un prospetto riassuntivo, le osservazioni e letture idrometriche; fa da assistente ai lavori a cui viene delegato, nei canali e negli annessi manufatti e tiene le contabilità relative; eseguisce rilevamenti, copie di disegni ed altri lavori che gli sono affidati dall'ufficio tecnico.

     Il custode capo, sotto la direzione e la responsabilità dell'ufficio tecnico di finanza, organizza e dirige il materiale di servizio di difesa in tempo di piena.

 

     Art. 39.

     Gli altri custodi sotto la dipendenza del custode capo, sorvegliano un canale, un gruppo di canali, od un tronco di canale, secondo il riparto del servizio determinato dall'ufficio tecnico. Questi sono chiamati custodi di zona, dai quali dipendono i guardiani idraulici che a ciascuna ripartizione sono addetti.

     I custodi di zona esercitano, entro il territorio di loro giurisdizione, le stesse attribuzioni del custode capo, al quale fanno i rapporti periodici o straordinari.

     Essi eseguiscono direttamente la lettura degli idrometri.

 

     Art. 40.

     I guardiani hanno in consegna materiale un tronco di canale, oppure il maneggio di un gruppo di congegni, paratoie, cateratte, bocche di irrigazione, ecc.

     Nel limite delle loro attribuzioni essi sono responsabili:

     1° del regolare funzionamento dei congegni;

     2° del buono stato di conservazione dei canali e della sollecita riparazione dei guasti;

     3° della regolare distribuzione delle acque agli utenti, secondo gli ordini di servizio ricevuti dal custode da cui dipendono;

     4° della denuncia, al rispettivo custode, di tutti gli abusi, provocando da esso la compilazione del verbale di contravvenzione, a termini degli art. 27, 29 e 30 del presente, o alla denuncia dei fatti abusivi da reprimersi in via civile.

     Per essere nominato guardiano idraulico, oltre i requisiti indicati al n. 1 dell'art. 28, e l'età non superiore agli anni 26, è necessario sapere compilare un breve rapporto; avere pratica conoscenza degli usi locali in materia idraulica ed agricola; sapere eseguire i movimenti di terra e gli altri lavori di temporanea chiusura delle rotte delle sponde, di espurghi superficiali dei tratti di alveo o degli ingombri delle chiaviche, bocche di presa, ecc., conoscere il funzionamento dei meccanismi ed il modo di aggiustarne temporaneamente i leggieri guasti.

     I guardiani dei canali d'acqua potabile devono avere tutte le cognizioni pratiche inerenti all'arte del fontaniere.

     A giudicare di tali cognizioni, mediante pratico esperimento d'idoneità, è competente la commissione indicata all'art. 37.

 

     Art. 41.

     Il Ministero, a misura delle vacanze, bandisce i concorsi pei posti di custode di ultima classe o gli esperimenti d'idoneità ai posti di guardiani idraulici; indicando la intendenza o le intendenze autorizzate a tenere gli uni e gli altri.

     Le intendenze designate, chiusi i concorsi, trasmettono al Ministero, con circostanziato rapporto, i documenti relativi.

     Il Ministero procede alla classificazione generale dei concorrenti vincitori o di quelli dichiarati idonei, ed ammette gli uni e gli altri; per ordine di classifica ed in proporzione dei posti vacanti, ad un servizio di esperimento che non durerà meno di tre, né più di sei mesi, retribuito coi tre quarti dello stipendio o salario normale del grado.

     Trascorso il periodo dell'esperimento, il Ministero, su rapporto favorevole dell'ufficio tecnico di finanza, confermato dall'intendenza, emana il decreto definitivo di nomina.

     A parità di meriti, sono preferiti quegli aspiranti che abbiano fatto un servizio militare.

 

     Art. 42.

     Le intendenze comunicano in copia alle prefetture ed alle procure regie le lettere ministeriali portanti ammissione di individui all'esperimento per le funzioni di custodi di ultima classe; e notificando alle une ed alle altre le generalità di coloro che sono ammessi allo stesso esperimento pel posto di guardiani. Le dette intendenze provocano dai prefetti il rilascio, a favore dei nominati, della licenza gratuita di porto d'armi, e dai procuratori del Re, l'ammissione di coloro che sono chiamati all'esperimento pel posto di custodi, a prestar il giuramento necessario a farli riconoscere come ufficiali di polizia giudiziaria.

 

     Art. 43.

     I custodi di zona ed i guardiani hanno l'ordinaria residenza entro il territorio di loro giurisdizione, e non possono allontanarsene per qualsiasi causa senza il consenso dell'ufficio tecnico.

     I custodi-capi, quando si allontanano oltre sei chilometri dalla loro residenza, godono di una indennità giornaliera di lire 2 se non pernottano fuori residenza, e di lire 3 se vi pernottano; nonché di una indennità chilometrica di centesimi 20, tanto per l'andata che per il ritorno, a contare dal termine di sei chilometri, calcolando la via più breve fra questo punto e quello di arrivo.

     Se essi viaggiano in ferrovia, hanno diritto al rimborso di un biglietto di terza classe.

     I custodi di zona, quando sono delegati a prestare l'opera loro fuori del territorio a loro assegnato, fruiscono di una indennità giornaliera di lire 1.50 se non pernottano fuori domicilio, e di lire 2.50 se vi pernottano, oltre l'indennità chilometrica come sopra, calcolata a partire dall'estremo limite della zona giurisdizionale, o l'eventuale rimborso di un biglietto ferroviario di terza classe.

     Compete infine ai guardiani l'indennità di lire una al giorno, oltre la detta indennità chilometrica, quando sono destinati a temporaneo servizio fuori della abituale residenza.

     Ai custodi-capi ed a quelli di zona compete la indennità fissa di lire tre e di lire due, quando nella loro residenza o zona eseguiscono, per conto dello Stato, servizi o lavori assolutamente estranei alle loro ordinarie attribuzioni, in aggiunta e senza intermittenza delle medesime.

     Non compete alcuna indennità ai custodi-capi ed ai custodi di zona pei lavori, anche estranei alle loro attribuzioni, che essi compiono negli uffici tecnici di finanza durante l'orario normale e nelle epoche in cui non eseguiscono le perlustrazioni di campagna.

     Quando i servizi pei quali competono le indennità fisse surriferite, si compiono in meno di una giornata, le indennità stesse si riducono alla metà.

 

     Art. 44.

     I custodi hanno diritto all'aumento del decimo dei loro stipendi per ogni sessennio di permanenza nella stessa classe, entro il limite della classe immediatamente superiore.

     Pei custodi di prima classe questo limite è fissato in annue lire 1.440.

     Il Ministero ha la facoltà di disporre ripetuti aumenti del decimo dei salari dei guardiani idraulici, quando da attestazioni delle intendenze risulti che essi hanno prestato lodevole servizio durante un sessennio, e non hanno mai dato luogo a punizioni o reclami; e così di sessennio in sessennio.

     Il limite massimo di salario cui possono giungere cogli aumenti di cui sopra, è fissato in lire 800.

 

     Art. 45.

     Nel caso di licenziamento per inabilità fisica al servizio, o per tarda età, i guardiani idraulici hanno diritto ad una indennità, pari a tre mesi di salario, se hanno un servizio inferiore a 10 anni, ed a sei mesi di salario se hanno un servizio superiore.

 

     Art. 46.

     Per le mancanze commesse in servizio, infedeltà, abusi, etc., senza pregiudizio delle sanzioni penali in caso di reati, sono applicabili al personale subalterno di custodia le seguenti disposizioni:

     a) pei custodi;

     1° ammonizione verbale dell'ingegnere-capo dell'ufficio tecnico di finanza;

     2° censura dell'intendente, da iscriversi nel registro personale;

     3° perdita da un decimo alla metà dello stipendio, e da un giorno a tre mesi;

     4° retrocessione di classe;

     5° destituzione, senza o con perdita del diritto a pensione, previo l'esaurimento delle formalità prescritte dall'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

     Competono alle intendenze, sentito l'ingegnere capo, le sospensioni dello stipendio. Tutte le altre competono al Ministero:

     b) pei guardiani idraulici;

     1° ammonizione verbale;

     2° censura scritta;

     3° ammende mensili da un centesimo ad un decimo del soldo;

     4° licenziamento con tre mesi di soldo;

     5° licenziamento con un mese di soldo;

     6° licenziamento senza alcuna gratificazione.

     Competono all'ufficio tecnico le punizioni descritte ai nn. 1 e 2; all'intendenza quelle al n. 3; al Ministero le altre.

 

     Art. 47.

     Gli intendenti infliggono le punizioni di loro competenza, su proposta degli uffici tecnici di finanza, con decreto motivato. Copia dei decreti è immediatamente trasmessa al Ministero, che ne prende nota nei registri del personale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 48.

     Se nel riordinamento del personale subalterno, qualche custode rimanesse fuori organico, o gli competesse stipendio minore dell'attuale, sarà conservato in servizio, e gli si continueranno a corrispondere gli attuali emolumenti finche non rientrerà in pianta, o finché non otterrà una promozione.

     I guardiani idraulici od altri agenti avventizi di diversa denominazione, i quali non troveranno collocamento nel personale da riordinarsi, saranno licenziati, e sarà loro corrisposta, a titolo di gratificazione, una somma pari a sei mesi del rispettivo salario.

 

 

Tabella A - Elenco dei canali patrimoniali a cui si riferisce questo

regolamento ed attuale loro stato di gestione

(Omissis)

 

 

Tabella B - Elenco dei regolamenti speciali in vigore in ogni provincia o

per determinati canali, circa i metodi e le tariffe di distribuzione

temporanea delle acque irrigue, l'onere delle spese di manutenzione

(Omissis)

 

 

Tabella C - Regolamento e modello di capitolato speciale pei contratti di

appalto dei lavori ordinari e straordinari di manutenzione o restauro ai

canali ed ai manufatti relativi

(Omissis)