§ 98.1.30845 - D.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23.
Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/01/1982
Numero:23


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero [...]
Art. 2.      In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di [...]
Art. 3.      Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della [...]
Art. 4.      I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione [...]
Art. 5.      Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101
Art. 6.      Con effetto della data di entrata in vigore del presente decreto, al personale non di ruolo di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376, e 9 gennaio 1973, n. 3, ed al decreto del Presidente [...]
Art. 7.      Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1981, n. 797


§ 98.1.30845 - D.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23.

Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

(G.U. 4 febbraio 1982, n. 34)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

     Vista la legge 3 aprile 1979, n. 101;

     Vista la legge 22 dicembre 1980, n. 873;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985;

     Visto l'accordo concernente, tra l'altro, il trattamento economico del personale postelegrafonico per il periodo 1° maggio 1979-31 dicembre 1981 concluso il 29 maggio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, del Sindip-Dirstat e della Cisnal;

     Vista la legge 22 dicembre 1981, n. 797;

     Sentito il Consiglio dei Ministri;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con esclusione dei funzionari con qualifica dirigenziale e con le qualifiche ad esaurimento di ispettore generale e di direttore di divisione, sono sostituiti come segue:

Categoria o livello retributivo

Importo

I

L. 2.160.000 [1]

II

L. 2.680.000

III

L. 3.200.000

IV

L. 3.500.000

V

L. 3.900.000

VI

L. 4.300.000

VII

L. 5.040.000

VIII

L. 6.000.000

     [1] L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.

 

          Art. 2.

     In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello prestato presso le ex ricevitorie e gli uffici locali già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, osservando le seguenti modalità e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.

     Nel caso in cui l'anzianità sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un'unica categoria o livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianità complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, anche il valore monetario della parte di biennio residua, con arrotondamento a mese intero delle frazioni superiori a quindici giorni.

     Ove l'importo così determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, ferma restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra detto stipendio ed il trattamento ad personam, è valutata per l'ulteriore progressione economica.

     Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono più categorie o livelli retributivi:

     a) si computa, anzitutto, l'anzianità riferita al più basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;

     b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianità corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalità di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;

     c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;

     d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalità previste dall'art. 18 della legge 3 aprile 1979, n. 101, aggiungendo all'anzianità corrispondente quella maturata nell'ultima categoria o livello retributivo, applicando poi il precedente terzo comma.

     Al personale delle ex carriere ausiliarie ed esecutive articolate in più qualifiche ed inquadrato, per effetto della legge 3 aprile 1979, n. 101, in unica categoria o livello retributivo, vengono attribuiti, in aggiunta all'anzianità complessivamente maturata al 31 gennaio 1981, anni quattro per i dipendenti provenienti dalle qualifiche apicali ed anni due per quelli provenienti dalle qualifiche intermedie.

     L'anzianità complessiva derivante dall'applicazione del presente articolo viene ridotta di un anno nella posizione iniziale di ruolo.

     Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, vengono seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.

     I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti categorie o livelli retributivi.

 

          Art. 3.

     Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Non hanno invece effetto sulla determinazione delle misure orarie per prestazioni straordinarie a tempo ed a cottimo nonché dei compensi orari di intensificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, per la quale continuano a considerarsi gli stipendi stabiliti dalla legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 4.

     I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della legge 3 aprile 1979, n. 101, ivi compresi gli acconti mensili di cui alla legge 22 dicembre 1980, n. 873 e al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985, decorrono dal 1° febbraio 1981. A decorrere dal 1° febbraio 1981 al personale postelegrafonico non competono le somme di cui alla lettera b) dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, n. 985.

     E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981.

     Il dipendente mantiene ad personam il trattamento già in godimento qualora quello spettante dal 1° febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianità posseduta.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

 

          Art. 6.

     Con effetto della data di entrata in vigore del presente decreto, al personale non di ruolo di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376, e 9 gennaio 1973, n. 3, ed al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della categoria cui le mansioni esercitate siano ascrivibili.

 

          Art. 7.

     Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1981, n. 797.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.