§ 98.1.29353 - D.L. 27 luglio 1998, n. 248 .
Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/07/1998
Numero:248


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario
Art. 2.  Misure di sostegno al reddito
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.29353 - D.L. 27 luglio 1998, n. 248 [1].

Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, nonché di sostegno al reddito.

(G.U. 28 luglio 1998, n. 174)

 

     Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario

     1. Nel periodo dal 19 luglio 1998 al 30 settembre 1998 continuano a trovare applicazione, in caso di superamento delle 48 ore settimanali di lavoro, le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 2. Misure di sostegno al reddito

     1. Sono prorogati per ulteriori sei mesi [2] , a decorrere dalle rispettive scadenze, anche in deroga alla normativa vigente in materia, su richiesta delle aziende, i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52. La predetta misura può essere concessa nel limite massimo di L. 1.300.000.000 ed il relativo onere è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 novembre 1998, n. 409, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.

[2]  Per la proroga dei  trattamenti di cui al presente comma vedi l'art. 81, comma 3, L. 23 dicembre 1998, n. 448, l'art. 62, comma 1, lett. d), L. 23 dicembre 1999, n. 488, e l'art. 78, comma 15. lett. a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.