§ 98.1.27167 - Legge 27 novembre 1998, n. 409.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1998
Numero:409


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...]


§ 98.1.27167 - Legge 27 novembre 1998, n. 409.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario.

(G.U. 28 novembre 1998, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro straordinario, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 luglio 1998, n. 248.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato - MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 1998, N. 335.

     All'articolo 1:

     al comma 1, alinea, sono premesse le seguenti parole: "In via transitoria, in attesa della nuova disciplina dell'orario di lavoro,";

     al comma 1, capoverso 1, la parola: "48" è sostituita dalla seguente: "45";

     al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: "competente per territorio" sono aggiunte le seguenti: ", che vigila sull'osservanza delle norme di cui al presente articolo";

     al comma 1, il capoverso 2 è sostituito dal seguente:

     "2. Il ricorso al lavoro straordinario deve essere contenuto. In assenza di disciplina ad opera di contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore e prestatore di lavoro per un periodo non superiore a 250 ore annuali e a 80 ore trimestrali. La contrattazione integrativa si esercita nell'ambito dei tetti stabiliti dai contratti nazionali.";

     al comma 1, capoverso 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     " c) mostre, fiere e manifestazioni collegate all'attività produttiva, allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposto per le stesse, preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in tempo utile, alle rappresentanze sindacali in azienda, nonché altri eventi particolari individuati da contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.";

     al comma 1, dopo il capoverso 3, è aggiunto il seguente:

     "3-bis. Nei casi in cui si ricorra al lavoro straordinario ai sensi delle lettere a) e b) del comma 3, il datore di lavoro ne dà comunicazione, entro 24 ore dall'inizio di tali prestazioni, alle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, alle associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

     al comma 1, capoverso 4, le parole: "da lire 50.000 a lire 150.000" sono sostituite dalle seguenti: "da lire 100.000 a lire 300.000";

     al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e finalizzate al finanziamento di misure di riduzione o rimodulazione delle aliquote contributive allo scopo di favorire riduzioni dell'orario di lavoro e il ricorso al lavoro a tempo parziale, come previsto dall'articolo 13 della legge 24 giugno 1997, n. 196";

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 28 febbraio 1999, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, sono stabiliti termini e modalità di effettuazione della informazione prevista dall'articolo 5-bis del citato regio decreto-legge n. 692 del 1923, convertito dalla citata legge n. 473 del 1925, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, nei casi in cui i contratti collettivi di lavoro riferiscono l'orario normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo plurisettimanale".