§ 98.1.28896 - D.L. 28 giugno 1995, n. 257 .
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1995
Numero:257


Sommario
Art. 1.  Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
Art. 2.  Disposizioni varie
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 98.1.28896 - D.L. 28 giugno 1995, n. 257 [1].

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di ordinamenti finanziari e contabili.

(G.U. 29 giugno 1995, n. 150)

 

     Art. 1. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato

     1. Le disponibilità dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1994, non impegnate entro tale anno, possono esserlo nell'anno successivo:

     a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1162, 1166, 1167, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556, 2839, 2840, 2954, 6274 e 7658 in conto competenza, capitoli 1204, 2965, 7300, 7701 e 7732 in conto residui e capitoli 2966, 7571, 7582, 7583, 7584, 7585, 7586, 7587, 7588, 7589, 7590, 7591, 7592, 7593, 7594, 7595, 7596 e 7597 in conto competenza e in conto residui;

     b) Ministero del tesoro: capitoli 5032, 5045, 5046, 5268, 5871 e 6879 in conto competenza e capitoli 7864 e 7865 in conto residui; capitolo 4543 in conto competenza e in conto residui;

     c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128 e 3846;

     d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui;

     e) Ministero della difesa: capitolo 1112 in conto competenza e capitoli 4001, 7002, 8002 e 8200 in conto residui;

     f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui;

     g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3157, 3165, 4239, 4240, 4241, 4243, 4244, 4281, 4284, 4292 in conto competenza e capitoli 4235, 7401 e 7402 in conto residui;

     h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza, capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui e capitoli 1161, 3402, 7701, 7747, 7749, 7752, 8881, 8882 in conto competenza e in conto residui;

     i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitolo 1107 in conto competenza e capitoli 1112, 7301, 7553, 7561, 7559, 7602, 8043 e 8044 in conto residui;

     l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza e capitoli 7764, 7765 e 7950 in conto residui;

     m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto residui;

     n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza;

     o) Ministero della sanità: capitolo 4209 in conto competenza e capitolo 7010 in conto residui;

     p) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto compentenza e capitolo 8301 in conto residui;

     q) Ministero dell'ambiente: capitoli 1552, 1556, 1558, 1704, 1706, 2556 e 4635 in conto competenza e in conto residui; capitoli 1562, 4631 e 4637 in conto competenza; capitoli 1557, 1561, 7001, 7104, 7301, 7302, 7303, 7304, 7352, 7405, 7410, 7411, 7601, 7605, 7704, 7705, 7707, 7708, 7712, 7901, 7951, 8001, 8360, 8501, 8504, 8600, 8630 e 8650 in conto residui;

     r) Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151 e 1256 in conto competenza e in conto residui e capitoli 1131 e 1137 in conto competenza;

     s) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1574, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465, 7746 e 8230 in conto competenza e in conto residui;

     t) Ministero degli affari esteri: capitoli 1116 e 1125 in conto competenza, capitolo 3583 in conto residui e capitolo 4620 in conto competenza e in conto residui.

     2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1994 possono esserlo nell'anno 1995.

     3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'art. 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1995.

     4. La spesa autorizzata dall'art. 9 del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 721, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dall'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

     5. Per i residui dei sottoindicati capitoli di bilancio dello Stato non operano sino al 31 dicembre 1995 le disposizioni di cui all'art. 36, primo e terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni:

     a) Ministero di grazia e giustizia: capitolo 2501;

     b) Ministero dell'ambiente: capitoli 7101, 7103, 7301, 7351, 7406, 7702, 7703, 7704, 7705, 7706 e 7951.

     6. Le somme iscritte al capitolo 7893 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 ed al capitolo 7640 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il medesimo anno, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui dell'esercizio successivo, per essere trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui al comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, ed assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e procedure.

     7. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro.

     8. Gli stanziamenti iscritti in bilancio in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180 e della legge 9 gennaio 1991, n. 19, non utilizzati al termine dell'esercizio finanziario 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.

     9. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'art. 127, comma 11, e dell'art. 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

     10. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.

     11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 2. Disposizioni varie

     1. In sede di prima applicazione, nell'anno 1994, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzato il rimborso all'Ente poste italiane dei maggiori oneri sostenuti per le spedizioni di cui agli articoli 17 e 20 della medesima legge. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi al cui onere si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4494 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

     2. L'entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, prevista dall'art. 24, comma 1, del medesimo regolamento, è differita al 30 agosto 1995.

 

          Art. 3. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 27 ottobre 1995, n. 436, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 10, L. 5 gennaio 1996, n. 25, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti in materia di differimento di termini sulla base del presente decreto. Per effetto dell'art. 2, comma 2, lett. q), L. 19 maggio 1997, n. 137, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 1, comma 1, lett. q), del presente decreto.