§ 98.1.28873 - D.L. 19 maggio 1995, n. 179  .
Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali


Settore:Normativa nazionale
Data:19/05/1995
Numero:179


Sommario
Art. 1.  Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento
Art. 2.  Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale
Art. 3.  Finanziamento di opere aeroportuali
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 98.1.28873 - D.L. 19 maggio 1995, n. 179  [1].

Misure straordinarie ed urgenti in favore del settore portuale, delle imprese navalmeccaniche ed armatoriali

(G.U. 20 maggio 1995, n. 116)

 

     Art. 1. Provvedimenti a favore del settore portuale e dell'armamento

     1. Per far fronte alle ulteriori esigenze e per consentirne la piena operatività, sono autorizzati, in favore della gestione commissariale del fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione, limiti di impegno di lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25 miliardi per l'anno 1996 e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     2. A valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 1, il commissario liquidatore, anche mediante la contrazione di ulteriori mutui, con le modalità di cui all'art. 4 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, provvede:

     a) alla copertura dei maggiori oneri, valutati in lire 90 miliardi, derivanti dall'attuazione dell'art. 3 del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1990, n. 58, e dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nonchè di quelli, valutati in lire 40 miliardi, di cui all'art. 2 del decreto-legge 6 aprile 1983, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a favore degli enti previdenziali, al cui rimborso provvede direttamente la gestione commissariale medesima;

     b) alla proroga per l'anno 1995 del beneficio di integrazione salariale di cui all'art. 1, comma 9, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 119, nel limite di milleottocento unità, ivi compresi i dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'art. 2, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e, qualora non pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno 1996;

     c) per le finalità di cui all'art. 21 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, agli interventi per il sostegno delle attività di riconversione delle compagnie e gruppi portuali, ivi comprese quella della compagnia carenanti del porto di Genova, ovvero per consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in misura di lire 100 miliardi, sono ripartiti per il 60 per cento in misura proporzionale al numero dei lavoratori e degli addetti in organico alla data del 18 marzo 1995; il restante 40 per cento è ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994. A tali fini occorrerà valutare le cause che lo hanno determinato; il piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali interessati al risanamento della gestione, che tenga anche conto del grado di esigibilità dei crediti vantati, articolato in un triennio o in un periodo superiore sulla base di scadenza a breve, medio e lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma operativo. Quest'ultima erogazione non sarà effettuata qualora il disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente coperto dalla quota spettante in base alla ripartizione del 60 per cento.

     3. A valere sulle medesime risorse di cui al comma 1, anche mediante le modalità di cui al comma 2, il commissario liquidatore provvede altresì agli interventi, valutati in complessive lire 100 miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:

     a) di un contributo equivalente all'importo complessivo delle ritenute a titolo di acconto operate nell'anno 1995 nei confronti della gente di mare ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

     b) di un contributo mensile per il periodo di imbarco, non superiore a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo ufficiale di macchina e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre 1996;

     c) di un contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai corsi, compreso vitto e alloggio, resi obbligatori dalla legge 21 novembre 1985, n. 739, nonchè ai corsi per la formazione di personale di bordo polivalente e ai corsi di preparazione all'esercizio delle stazioni di bordo del sistema globale marittimo di soccorso e di sicurezza, denominato "GMDSS - Global Maritime System and Safety System", indetti entro la medesima data del 31 dicembre 1996.

     4. I benefici di cui al comma 3 sono previsti per le imprese armatrici aventi requisiti per essere proprietarie di navi italiane ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione in relazione all'esercizio di navi battenti la bandiera nazionale, con esclusione delle unità da diporto e da pesca, di quelle di proprietà dello Stato o di enti pubblici, nonchè, limitatamente al contributo di cui al comma 3, lettera a), delle unità mercantili in servizio di cabotaggio per il quale sia operante la riserva di cui all'art. 224 del codice della navigazione, ovvero in regime di convenzione con lo Stato e, limitatamente ai contributi di cui al comma 3, lettere a) e b), delle unità adibite ai servizi portuali. Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti alla gestione, per ciascun anno solare, anche in base ad altre disposizioni di legge e, complessivamente, non possono superare per ciascuna nave il massimale fissato su base annua dall'art. 1 del decreto-legge 18 ottobre 1990, n. 296, convertito dalla legge 17 dicembre 1990, n. 383.

 

          Art. 2. Rifinanziamento delle leggi di sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale

     1. Per consentire ulteriori interventi finalizzati al sostegno dell'industria cantieristica ed armatoriale con l'attuazione delle misure previste dalla VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n. 90/684) del Consiglio dell'Unione europea, sono autorizzati nel triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:

     a) per gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e 60.000 milioni per l'anno 1997;

     b) per gli interventi di cui agli articoli 9, 10 e 11 della legge 14 giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

     c) per gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno 1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;

     d) per gli interventi di cui all'art. 10 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;

     e) per gli interventi di cui agli articoli 14 e 15 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.

     2. Per il completamento delle procedure concernenti i saldi relativi alle determinazioni definitive dei contributi già concessi in qualità di benefici di credito navale ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 361; come modificata ed integrata dalla legge 11 dicembre 1984, n. 848, titolo II, è autorizzato il limite di impegno di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.

     3. Per gli interventi di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad impegnare nell'anno 1995 anche i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con pagamento delle relative annualità, comprensive dell'ammortamento e del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il sistema di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431, a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite di impegno.

     4. Il calcolo per l'attualizzazione del contributo di cui all'art. 2, commi 8 e 9, della legge 14 giugno 1989, n. 234, nonchè all'art. 5 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito, ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta, alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.

     5. All'onere derivante dall'applicazione di quanto previsto nel presente articolo, pari a lire 150.000 milioni di lire per l'anno 1995, 195.000 milioni di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di lire per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

     6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 3. Finanziamento di opere aeroportuali

     1. Al fine di ottimizzare gli investimenti nel settore aeroportuale, le disponibilità del capitolo 7501 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1995, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, possono essere utilizzate anche quale concorso nel finanziamento delle opere aeroportuali.

 

          Art. 4. Entrata in vigore

     1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 18 maggio 1995. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 8 agosto 1995, n. 343, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.