§ 98.1.28057 - D.L. 28 giugno 1988, n. 237 .
Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/06/1988
Numero:237


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando [...]
Art. 2.      1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature [...]
Art. 3.      1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. [...]
Art. 5.      1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 [...]
Art. 6.      1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia [...]
Art. 7.      1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato [...]
Art. 8.      1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di [...]
Art. 9.      1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza [...]
Art. 10.      1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933
Art. 11.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28057 - D.L. 28 giugno 1988, n. 237 [1].

Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario nell'area metropolitana di Napoli, interventi urgenti per il risanamento della città di Reggio Calabria e misure urgenti in materia di interventi straordinari dello Stato.

(G.U. 30 giugno 1988, n. 152)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con i poteri straordinari di cui all'art. 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, direttamente, ovvero delegando anche funzionari di pubbliche amministrazioni, al completamento dei programmi di intervento avviati dai commissari straordinari del Governo di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive integrazioni.

     2. Con gli stessi poteri il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvedono altresì alla realizzazione degli interventi compresi nei programmi presentati al CIPE dal presidente della giunta regionale della Campania e dal sindaco di Napoli, quali commissari straordinari del Governo, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472. Ferme restando le vigenti procedure, nei limiti degli stanziamenti comunque disponibili, o da ripartire alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e nell'ambito di programmi presentati, sono consentiti interventi sostitutivi che possono essere realizzati previe deliberazioni di congruenza adottate, rispettivamente, dal consiglio regionale della Campania e dal consiglio comunale di Napoli, nonchè, per il programma rientrante nel territorio del comune di Napoli, interventi aggiuntivi da proporre al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del consiglio comunale di Napoli, adottata sulla base delle istruttorie effettuate fino al 31 dicembre 1987. Le deliberazioni di competenza delle amministrazioni locali debbono essere assunte entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della proposta di intervento sostitutivo o aggiuntivo.

     3. Le opere ed i lavori relativi agli interventi di cui al comma 2 sono affidati in concessione, nei casi prescritti dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, previo esperimento di gara ai sensi dell'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e con l'applicazione della legge 17 febbraio 1987, n. 80, nei casi da essa previsti.

     4. Al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'attività intrapresa, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono continuare ad applicare, per il completamento dei programmi di cui al comma 1, le ordinanze, i decreti e gli altri atti amministrativi emanati dai commissari straordinari del Governo e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi instaurati dai medesimi commissari.

     5. E' fatto assoluto divieto di procedere a nuove iniziative oltre a quelle indicate nel presente articolo ed all'assunzione o utilizzazione, anche tramite convenzioni, collaborazioni o incarichi, di nuove unità di personale. Tutti gli atti comunque posti in essere in violazione di tali divieti sono nulli.

     6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, si avvalgono delle strutture dei commissari straordinari del Governo e provvedono al graduale adeguamento alle decrescenti esigenze della gestione stralcio mediante progressiva restituzione, con salvaguardia della professionalità e delle funzioni acquisite, del personale alle amministrazioni ed agli enti di appartenenza, e, a domanda, alla regione Campania e al comune di Napoli, per la costituzione di strutture finalizzate alla riqualificazione urbana. è fatta salva la facoltà di optare per diverso inquadramento in esito all'applicazione dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, in riferimento al quale la disciplina dello stato economico del personale dovrà prevedere la cessazione della corresponsione di indennità collegate allo svolgimento di attività espletate presso i commissari straordinari e, poi, presso le gestioni stralcio, nella permanenza dei compiti, al momento della cessazione di queste ultime. Per i componenti dei comitati tecnico-amministrativi e per il personale delle gestioni stralcio gli oneri aggiuntivi ricadono a carico dei fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale in servizio in base a provvedimenti adottati entro il 10 ottobre 1987.

     8. Gli atti posti in essere in attuazione del presente articolo sono sottoposti al controllo consuntivo della Corte dei conti.

     9. Ai fini del coordinamento, il Presidente del Consiglio dei Ministri sente periodicamente il presidente della regione Campania ed il sindaco di Napoli, i quali riferiscono alle rispettive assemblee. Il comitato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 1987, cessa di operare alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I delegati del Presidente del Consiglio dei Ministri trasmettono trimestralmente al Parlamento, alla regione Campania ed al comune di Napoli una relazione sullo stato di attuazione dei programmi.

     10. Qualora, ai sensi del comma 1, il Presidente del Consiglio dei Ministri si avvalga della facoltà di delegare pubblici funzionari, i delegati sono collocati in posizione di fuori ruolo con effetto immediato, anche in deroga ai limiti posti dai rispettivi ordinamenti.

 

          Art. 2.

     1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, provvede al trasferimento delle opere di urbanizzazione secondarie, ivi comprese le attrezzature pubbliche, funzionali e fruibili, nonchè delle opere di urbanizzazione primaria e infrastrutturali, ai soggetti competenti in via ordinaria alla gestione dopo il collaudo definitivo, ovvero, su richiesta dei medesimi, dopo il collaudo provvisorio.

     2. Il patrimonio abitativo è trasferito ai comuni territorialmente competenti entro il termine di un anno dal collaudo definitivo, ovvero dopo il collaudo provvisorio su specifica richiesta dei medesimi, motivata anche con l'avvenuta individuazione di idonee ed efficienti modalità di gestione.

     3. Il Presidente del Consiglio, o i suoi delegati, assicura la gestione tecnico-amministrativa, ivi comprese le assegnazioni provvisorie delle opere e dei beni di cui al presente articolo fino alla loro effettiva consegna ai soggetti competenti, a valere sui fondi di cui all'art. 85 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni.

     4. L'onere per la gestione dei beni ed opere trasferiti ai comuni ai sensi del presente articolo è posto, fino alla conclusione dell'anno finanziario in cui è effettuato il trasferimento, a carico dei fondi previsti dalla citata legge n. 219.

     5. All'assegnazione definitiva degli alloggi provvede il sindaco di Napoli, sulla base delle graduatorie definitive elaborate dalle commissioni di cui alla delibera CIPE del 14 ottobre 1981. Le stesse commissioni accerteranno la sussistenza dei requisiti previsti per gli assegnatari all'atto dell'assegnazione effettiva degli alloggi. All'assegnazione definitiva dei locali commerciali, artigianali e industriali provvede il sindaco di Napoli. Per gli insediamenti extraurbani provvedono i sindaci dei comuni interessati, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati. All'assegnazione degli alloggi e dei locali per attività produttive agli sgomberati dalle aree da liberare per consentire il completamento del programma straordinario provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati.

 

          Art. 3.

     1. Per la realizzazione degli interventi del programma straordinario di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere individuate ed espropriate, pur se in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, anche aree sulle quali insistono edifici od altri manufatti, indipendentemente dal loro stato di conservazione, destinazione di uso ed utilizzazione in atto, nonchè le aree di recupero del patrimonio edilizio. L'individuazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli immobili già riattati o da riattare con o senza contributo pubblico.

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, hanno facoltà di ripetere la individuazione, effettuata ai sensi dell'art. 80, secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, degli edifici e di altri manufatti, nonchè delle zone di recupero di cui ai commi 1 e 2, la cui acquisizione, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, risulti ancora necessaria alla realizzazione del programma straordinario.

     4. I provvedimenti giurisdizionali che comportano la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi adottati per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, perdono, di diritto, efficacia se entro quattro mesi dalla loro pronuncia non sia depositata la sentenza di merito. La sospensione non può essere reiterata.

     5. In caso di sospensione giurisdizionale dell'esecuzione dei provvedimenti di espropriazione, di occupazione o di sgombero, dovuta al danno grave ed irreparabile della privazione dell'abitazione, ovvero del locale di esercizio della attività economica, il Presidente del Consiglio dei Ministri, o i suoi delegati, possono assicurare, anche in deroga alla normativa vigente in tema di assegnazioni, una sistemazione temporanea in alloggi del programma straordinario, ovvero adottare i provvedimenti di cui all'art. 84-ter della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, ed all'art. 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. L'adozione dei provvedimenti sopra indicati determina la contestuale cessazione dell'efficacia della sospensione del provvedimento impugnato.

 

          Art. 4.

     1. Il termine del 30 giugno 1987 indicato nel comma 1 dell'art. 6 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1988. Il relativo onere, valutato in lire 4.800 milioni per l'anno 1988, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 5.

     1. I termini del 30 giugno 1987 indicati nel comma 2 dell'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, convertito dalla legge 6 marzo 1987, n. 64, e nel comma 6 dell'art. 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, concernenti l'approvazione del piano regolatore generale e l'approvazione dei piani di recupero edilizio del comune di Pozzuoli, sono differiti al 31 dicembre 1988.

 

          Art. 6.

     1. Il recupero dei contributi di cui agli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, non coperti da garanzia fidejussoria e revocati per qualsiasi causa, è disposto con le modalità di cui all'art. 2 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

     2. Il diritto alla restituzione dei contributi erogati ai sensi degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modifiche ed integrazioni, è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.

 

          Art. 7.

     1. Il personale che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali transitori di cui all'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e non sia ancora transitato in tali ruoli, è confermato in servizio a decorrere dal 1° gennaio 1988 e sino all'effettiva immissione nei medesimi ruoli speciali transitori, mentre al medesimo personale non ancora transitato nel ruolo speciale istituito, in attuazione del citato art. 12, con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 455. All'onere aggiuntivo recato dall'applicazione della citata legge n. 455 del 1985, valutato in lire 300 milioni in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Disciplina dell'attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

     2. La conferma in servizio di cui al comma 1 si applica al personale della struttura tecnico-operativa del "Progetto Pozzuoli", convenzionato e distaccato alla data del 31 dicembre 1987, e che abbia fatto domanda di immissione nei ruoli speciali di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonchè per il personale impegnato nella custodia e manutenzione dei beni artistici e culturali di Pozzuoli, già vincitori del concorso previsto dall'art. 12 della citata legge n. 730 del 1986.

 

          Art. 8.

     1. E' prorogato al 31 dicembre 1988 il termine previsto dall'art. 2 della legge 21 gennaio 1988, n. 12, per l'emanazione di un testo unico di tutte le disposizioni di legge vigenti alla predetta data per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982.

 

          Art. 9.

     1. Al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria, sono considerati di preminente interesse nazionale e di somma urgenza gli interventi diretti al risanamento ed allo sviluppo della medesima città, volti a:

     a) risanamento del patrimonio edilizio comunale e dei quartieri "minimi" Cusmano, Marconi, Sbarre, Santa Caterina e Pescatori.

     b) urbanizzazione primaria, secondaria e riqualificazione delle reti idriche e fognarie anche delle frazioni periferiche e collinari;

     c) ristrutturazione e completamento degli impianti di disinquinamento della fascia costiera;

     d) esecuzione delle opere urbane e infrastrutturali, anche ai fini del riordino dei collegamenti sullo stretto di Messina, nei comuni di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e del consolidamento della difesa del tratto di costa tra il porto di Saline Ionica e Capo dell'Armi a Saline Jonica;

     e) sistemazione dell'asse vario urbano della città di Reggio Calabria e ammodernamento dei raccordi con l'autostrada, il porto e l'aeroporto e realizzazione di un sistema di parcheggi sotterranei;

     f) realizzazione di un'area attrezzata a verde pubblico per la riqualificazione ambientale e l'organizzazione funzionale di un parco sulla collina Pentimele;

     g) opere di valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale nella città di Reggio Calabria tra cui il castello aragonese, il teatro comunale e le terme romane;

     h) realizzazione ed ammodernamento di attrezzature sportive e per il tempo libero.

     2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, formula, d'intesa con il presidente della giunta regionale, il programma relativo agli interventi di cui al comma 1, sentiti il sindaco di Reggio Calabria e il presidente della provincia di Reggio Calabria.

     3. I sindaci dei comuni interessati realizzano gli interventi secondo le priorità indicate nel piano e nei termini stabiliti dal medesimo piano. In caso di inerzia o di ritardo nella esecuzione, gli interventi sono realizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato e con il limite del rispetto dei principi generali dell'ordinamento e delle norme comunitarie, dal Presidente del Consiglio dei Ministri che, per l'esecuzione, si avvale dell'ufficio speciale per l'attuazione degli interventi urgenti attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. Le somme destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, valutate in complessive lire 750 miliardi, ripartite in ragione di lire 170 miliardi nell'anno 1988, 280 miliardi nel 1989 e 300 miliardi nel 1990, affluiscono su una apposita contabilità speciale, da istituire presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma, avente autonomia contabile e amministrativa ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, ed intestata "Presidente del Consiglio dei Ministri: particolari e straordinarie esigenze della città di Reggio Calabria". Gli ordinativi di pagamento sono emessi a firma del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal capo dell'ufficio speciale di cui al comma 3.

     5. I contratti stipulati ai sensi del presente articolo non sono soggetti al parere degli organi consultivi e ad atti di approvazione. Il controllo della Corte dei conti è esercitato sul rendiconto della contabilità speciale, reso tramite l'ufficio speciale di riscontro della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 170 miliardi per il 1988, lire 280 miliardi per il 1989 e lire 300 miliardi per il 1990, si provvede:

     a) quanto a lire 50 miliardi annui per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 7210 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'anno 1988, all'uopo intendendosi ridotta di pari importo l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13, comma 15, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988);

     b) quanto a lire 80 miliardi per il 1988, 100 miliardi per il 1989 e lire 120 miliardi per il 1990 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Calabria";

     c) quanto a lire 40 miliardi per il 1988 e lire 130 miliardi annui per ciascuno degli anni 1989 e 1990 a carico dei fondi assegnati alla regione Calabria per il finanziamento dei piani regionali di sviluppo di cui alla delibera del CIPE del 29 dicembre 1986 approvativa del primo piano annuale di attuazione del programma triennale 1987-1989 del Mezzogiorno, ai sensi dell'art. 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

     7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     1. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4 il Ministero dei lavori pubblici provvede a quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

     2. All'aggiornamento economico dei progetti si provvede, senza necessità di alcun altro parere, secondo le variazioni dei costi rilevate dagli organi competenti in applicazione delle norme vigenti per i lavori in corso in materia di revisione dei prezzi contrattuali, ferma restando ogni altra clausola contrattuale originaria o comunque definita.

     3. Si applicano le disposizioni dell'art. 3 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e quelle del decreto del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1986.

     4. All'onere di lire 210 miliardi derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 9309 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1988.

     5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 22 del D.L. 23 giugno 1995, n. 244, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del presente decreto e sono fatti salvi i  rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989.