§ 98.1.27452 - D.L. 19 novembre 1968, n. 1149  .
Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.


Settore:Normativa nazionale
Data:19/11/1968
Numero:1149


Sommario
Art. 1.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di [...]
Art. 2.      I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione
Art. 3.      Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti
Art. 4.      Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con [...]
Art. 5.      Gli stabilimenti industriali o artigianali danneggiati o distrutti che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra [...]
Art. 6.      I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del [...]
Art. 7.      Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni [...]
Art. 8.      I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso [...]
Art. 9.      I comuni che abbiano subìto danni a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'art. 1 possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici, entro [...]
Art. 10.      Presso il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con [...]
Art. 11.      Per gli interventi necessari a seguito delle alluvioni dell'autunno 1968 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre [...]
Art. 12.      I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni [...]
Art. 13.      Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in [...]
Art. 14.      Le indennità per le espropriazioni da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono determinate nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. [...]
Art. 15.      Le spese relative alle progettazioni di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto [...]
Art. 16.      Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 55 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa [...]
Art. 17.      L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 13.200 milioni
Art. 18.      E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per [...]
Art. 19.      E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per [...]
Art. 20.      Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano e Bolzano, comprese le [...]
Art. 21.      Per il ripristino dei danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968, sono autorizzate le seguenti spese [...]
Art. 22.      Le imprese individuali e sociali, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico e dello [...]
Art. 23.      Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono [...]
Art. 24.      Le imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia o da contribuzione nel pagamento degli interessi, ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 18 [...]
Art. 25.      Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per [...]
Art. 26.      Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 22 del presente decreto la garanzia prevista dall'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, [...]
Art. 27.      Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, [...]
Art. 28.      E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito [...]
Art. 29.      E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il [...]
Art. 30.      Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi
Art. 31.      Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni
Art. 32.      Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la [...]
Art. 33.      Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è corrisposto un contributo, a fondo [...]
Art. 34.      Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate [...]
Art. 35.      In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo autorizzata con l'art. 23 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, all'Azienda autonoma delle ferrovie [...]
Art. 36.      Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotramviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o [...]
Art. 37.      E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al [...]
Art. 38.      Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. [...]
Art. 39.      E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 [...]
Art. 40.      E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere
Art. 41.      Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si dà [...]
Art. 42.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo [...]
Art. 43.      Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo
Art. 44.      Agli oneri di cui al precedente art. 21, secondo comma, si provvederà, nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di [...]
Art. 45.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto
Art. 46.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle [...]


§ 98.1.27452 - D.L. 19 novembre 1968, n. 1149  [1].

Ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

(G.U. 19 novembre 1969, n. 294)

 

 

     Art. 1.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Ministri per l'interno, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono indicati i comuni colpiti dalle alluvioni dell'autunno del 1968 ai quali si applicano le provvidenze previste negli articoli 11, 12, 13, 22, 23, 25, 26, 33, 34 e 41 del presente decreto.

 

          Art. 2.

     I comuni sottoelencati debbono adottare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, un piano di ricostruzione:

     Provincia di Vercelli

     Vallemosso, Mosso S. Maria, Pistolesa, Veglio Mosso, Camandona, Callabiana, Selve Marconi, Pettinengo, Bioglio, Valle S. Nicolao, Vallanzengo, Zumaglia, Ronco Biellese, Vigliano Biellese, Ternengo, Piatto, Valdengo, Cerreto Castello, Cossato, Soprana, Mezzana Mortigliengo, Strona, Casapinta, Crosa, Lessona, Quaregna, Trivero, Coggiola, Cortula, Pray.

     Provincia di Asti

     Nizza Monferrato, Incisa Scapaccino.

     Ai piani di ricostruzione adottati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e successive modificazioni, con le seguenti modifiche alle lettere c) e d) dell'art. 3:

     "lettera c): le zone destinate a demolizioni, ricostruzioni e costruzioni di edifici, di stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole, nonchè le zone sottoposte a vincoli speciali";

     "lettera d): le zone che, fuori del perimetro dell'abitato, sono destinate all'edificazione e quelle destinate a stabilimenti, magazzini e depositi per attività industriali, commerciali, artigianali ed agricole".

 

          Art. 3.

     Il piano di ricostruzione di cui al precedente articolo ha effetto di variante dei piani urbanistici eventualmente esistenti.

     Esso è adottato dal comune con procedura d'urgenza ed è approvato dal provveditore alle opere pubbliche entro trenta giorni dalla comunicazione della relativa deliberazione comunale.

     La deliberazione comunale e l'atto di approvazione sono affissi, congiuntamente e contemporaneamente, nella sede del comune e del provveditorato alle opere pubbliche per la durata di quindici giorni, al termine dei quali la delibera è esecutiva.

     Gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune per la durata di giorni quindici a decorrere dalla data iniziale dell'affissione e chiunque ne può prendere cognizione.

     Le aree ricadenti nei piani e necessarie ai fini della ricostruzione sono espropriate dallo Stato per conto del comune.

     L'approvazione del piano equivale a dichiarazione di urgenza ed indifferibilità per tutte le opere in esso previste.

 

          Art. 4.

     Con deliberazione della giunta comunale, immediatamente esecutiva, la compilazione dei piani di ricostruzione può essere affidata dal comune a liberi professionisti, con l'applicazione delle tariffe stabilite con decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, maggiorate del 25 per cento.

     In caso di inosservanza del termine stabilito nel primo comma dell'art. 2, e qualora, anche prima della scadenza di tale termine, il comune dichiari di non poter compilare il piano, questo è compilato dal provveditore alle opere pubbliche e trasmesso al comune, il quale ne dà notizia con avviso affisso presso la sede del comune stesso per la durata di quindici giorni, decorsi i quali il piano è esecutivo. Per lo stesso periodo di tempo gli elaborati del piano sono depositati presso la sede del comune e chiunque ne può prendere cognizione.

     Per la compilazione del piano il provveditore può, in deroga alle disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, avvalersi dell'opera di liberi professionisti con l'applicazione delle tariffe stabilite nel decreto ministeriale 8 gennaio 1963, n. 3331, e maggiorate del 25%.

 

          Art. 5.

     Gli stabilimenti industriali o artigianali danneggiati o distrutti che non possano essere ricostruiti sulla stessa area e quelli che sia necessario trasferire in altra sede potranno godere delle provvidenze concesse dal presente decreto, ove il nuovo insediamento sia previsto sulle aree indicate nel piano di ricostruzione.

     Qualora per gravi motivi, da riconoscersi con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sia ritenuta necessaria la ricostruzione fuori dell'ambito del territorio del comune, le provvidenze sono estese agli stabilimenti che saranno trasferiti nei territori dei comuni alluvionati facenti parte della medesima valle. E' tuttavia consentito alle imprese di trasferire i propri stabilimenti nel territorio di comuni contigui alla valle stessa, da determinarsi con decreti dei Ministri per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato.

 

          Art. 6.

     I contributi per la ricostruzione e il trasferimento di fabbricati di qualsiasi natura e destinazione sono concessi previo nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile competente in base all'esame dei relativi progetti ed all'accertamento che ragioni attinenti alla sicurezza idraulica ed idrogeologica od alla esecuzione di programmi di opere pubbliche non impediscano l'attuazione dei lavori in essi previsti.

 

          Art. 7.

     Durante il periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e la data di entrata in vigore dei piani di ricostruzione, i sindaci dei comuni obbligati ad adottare i piani stessi potranno rilasciare licenze edilizie, anche in deroga all'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, solo quando sia possibile la ricostruzione sulla medesima area e previo nulla osta da parte dell'ufficio del genio civile, ai sensi dell'art. 6.

 

          Art. 8.

     I lavori di pronto intervento, previsti dal decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, possono essere eseguiti anche a carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo consenta e dalla relazione tecnica dell'ingegnere capo del genio civile risulti che la spesa relativa non sia superiore a quella occorrente per l'esecuzione di lavori a carattere provvisorio.

 

          Art. 9.

     I comuni che abbiano subìto danni a seguito delle alluvioni e che siano compresi nell'elenco di cui all'art. 1 possono chiedere al Ministero dei lavori pubblici, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di essere autorizzati a redigere un piano di ricostruzione nei modi previsti dai precedenti articoli.

 

          Art. 10.

     Presso il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po e i provveditorati alle opere pubbliche, per i servizi di rispettiva competenza, vengono istituiti magazzini con mezzi e materiali per il pronto intervento in caso di pubblica calamità la cui dotazione sarà fissata con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     Per la costruzione, l'impianto e la prima dotazione dei magazzini è stanziata nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 la somma di lire 5 miliardi.

 

          Art. 11.

     Per gli interventi necessari a seguito delle alluvioni dell'autunno 1968 si applicano le disposizioni degli articoli 1, 6, 10, 11 e 12 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

 

          Art. 12.

     I contributi per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 7 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     In deroga a tale articolo, i contributi sono concessi anche quando i fabbricati da ricostruire o da riparare siano iscritti nel catasto rurale.

     I limiti indicati nel primo comma del citato art. 7 non si applicano per la riparazione e la ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

 

          Art. 13.

     Le domande per la concessione dei contributi previsti nell'articolo precedente, corredate dal computo metrico estimativo dei lavori, debbono essere presentate in esenzione dal bollo, ai competenti uffici del genio civile entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; quando si tratti di fabbricati siti negli abitati da trasferire in altra sede a cura e spese dello Stato, dalla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del relativo decreto di trasferimento.

     I provveditorati regionali alle opere pubbliche possono corrispondere ai proprietari che ne facciano richiesta - previo accertamento da parte dell'ufficio del genio civile della natura ed entità del danno subìto dall'immobile - anticipazioni sulla somma presumibilmente dovuta per contributo, in misura pari al 50% del contributo stesso quando l'importo delle spese di riparazione o ricostruzione superi le lire 2.500.000 ed al 60% quando l'importo stesso non superi tale somma.

 

          Art. 14.

     Le indennità per le espropriazioni da effettuarsi in applicazione del presente decreto sono determinate nei modi previsti dall'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

 

          Art. 15.

     Le spese relative alle progettazioni di competenza dell'amministrazione dei lavori pubblici occorrenti per le opere da effettuarsi in applicazione del presente decreto graveranno sugli stanziamenti relativi alla esecuzione delle opere stesse.

 

          Art. 16.

     Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli 11 e 12 è autorizzata la spesa di lire 55 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 5 miliardi nell'anno finanziario 1968 e di lire 50 miliardi nell'anno 1969.

 

          Art. 17.

     L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 27 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, è elevata da lire 5.200 milioni a lire 13.200 milioni.

     La maggiore somma di lire 8.000 milioni sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 18.

     E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969 per provvedere al ripristino delle opere di navigazione ricadenti nel territorio di competenza del Magistrato per il Po.

     E' autorizzata altresì la spesa di lire 500.000.000 per la riparazione, ricostruzione e sostituzione dei mezzi nautici e attrezzature del cantiere officina di Boretto, mediante contratti che possono essere stipulati anche a trattativa privata. Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 250 milioni nell'anno finanziario 1968 e lire 250 milioni nell'anno finanziario 1969.

 

          Art. 19.

     E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1969, per provvedere, a totale carico dello Stato, nella circoscrizione territoriale di competenza dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Genova:

     a) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere dei porti classificati e dei relativi impianti ed attrezzature di proprietà dello Stato e delle opere dei porti e degli approdi di IV classe, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

     b) al ripristino, con i miglioramenti tecnicamente indispensabili, delle opere a difesa marittima degli abitati, distrutte o danneggiate dalle mareggiate;

     c) alla escavazione straordinaria nell'ambito del demanio marittimo.

 

          Art. 20.

     Per l'esecuzione dei lavori di ripristino definitivo delle strade statali ricadenti nei compartimenti per la viabilità di Genova, Torino, Milano e Bolzano, comprese le spese di consolidamento, di risanamento, di difesa ed eventuali indennità di espropriazione è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, in ragione di lire 6 miliardi in ciascuno degli anni 1968 e 1969.

     Per accertate esigenze tecniche ed idrauliche l'Azienda nazionale autonoma delle strade è autorizzata ad attuare i ripristini anche mediante la realizzazione di varianti parziali ai tracciati stradali preesistenti.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per essere assegnata all'Azienda nazionale autonoma delle strade.

 

          Art. 21.

     Per il ripristino dei danni causati dalle calamità naturali e dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'autunno 1968, sono autorizzate le seguenti spese da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1969:

     1) lire 5 miliardi per la concessione delle provvidenze di cui al primo ed all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 21 luglio 1960, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088;

     2) lire 8 miliardi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, nonchè delle opere ed impianti di carattere collettivo, ai termini dell'art. 8 della legge 21 luglio 1960, n. 739 e successive modificazioni ed integrazioni. Di detta somma lire 1,5 miliardi saranno destinate al ripristino delle opere di bonifica montana;

     3) lire 2 miliardi per la concessione dei contributi per la ricostruzione dei capitali di conduzione di cui al quinto e sesto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 dello stesso decreto-legge n. 917.

     Sono autorizzati, altresì, i seguenti limiti di impegno:

     a) lire 2 miliardi per la concessione dei prestiti quinquennali con abbuono di quota parte del capitale di cui all'art. 2 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 4 del citato decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917;

     b) lire 1 miliardo per la concessione dei prestiti di esercizio di cui all'art. 2 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi dal 1969 al 1973, in aumento all'autorizzazione di spesa prevista dall'art. 36 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 241.

     Gli interventi di cui ai punti 1), 2) e 3) e alla lettera a) saranno attuati nei territori delimitati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 22.

     Le imprese individuali e sociali, indipendentemente dalla loro dimensione, dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, alberghiero, turistico e dello spettacolo, le società cooperative e consorzi, i professionisti colpiti dagli eventi calamitosi verificatisi nell'autunno 1968 e aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, negozi o studi professionali nei territori indicati con i decreti previsti nell'art. 1 sono ammesse a beneficiare delle provvidenze di cui agli articoli 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 40-bis, 41, 41-bis, 41-ter, 42, 43-bis e 47-bis del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modifiche ed integrazioni, a valere sui "Fondi" previsti nelle stesse disposizioni.

     I finanziamenti effettuati ai sensi del presente articolo possono essere assistiti dal privilegio speciale previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, modificato con decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075.

     La misura e le modalità dei finanziamenti assistiti dal solo privilegio di cui al comma precedente sono determinate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

     Limitatamente alle imprese di cui al presente articolo le scadenze indicate all'art. 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1968, 1969 e 1970.

 

          Art. 23.

     Il terzo ed il quarto comma dell'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituiti dai seguenti:

     "La garanzia è di natura sussidiaria e si esplica, nei limiti appresso indicati, per la perdita che gli istituti ed aziende di credito ammessi a compiere operazioni con il Mediocredito centrale dimostrino di aver sofferto dopo aver escusso i beni costituiti in specifica garanzia, ed anche senza aver esperito altre procedure di recupero se il Mediocredito centrale avrà manifestato il proprio assenso. Tali istituti potranno avvalersi per il recupero dei crediti delle norme di cui secondo comma dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367".

     "La garanzia suddetta si esplica per l'ammontare del 95% della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80% della perdita, quando essa superi tale importo".

 

          Art. 24.

     Le imprese beneficiarie di finanziamenti assistiti da garanzia o da contribuzione nel pagamento degli interessi, ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, decadono dal beneficio della restituzione rateale dei finanziamenti stessi qualora cessino volontariamente l'attività o qualora senza il consenso dell'istituto finanziatore modifichino la propria composizione o struttura giuridica.

 

          Art. 25.

     Per le imprese tessili ubicate nelle zone che saranno delimitate con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per il tesoro, i finanziamenti di cui all'art. 22 sono concessi per la durata di 15 anni, compreso un periodo di preammortamento non superiore a tre anni.

     Durante il periodo di preammortamento è concesso, a favore delle imprese mutuatarie, un contributo pari all'ammontare degli interessi con le modalità di cui all'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

     Gli istituti ed aziende di credito per i finanziamenti di cui al presente articolo sono autorizzati, nelle more del completamento della documentazione di rito, ad erogare ai mutuatari fino al 15% del prestito deliberato.

     Le agevolazioni previste nel presente articolo sono concesse anche se i nuovi impianti, in sostituzione di quelli distrutti, abbiano una diversa destinazione industriale, sempre che vengano installati nelle zone di cui al primo precedente comma.

 

          Art. 26.

     Ai finanziamenti alle imprese artigiane di cui all'art. 22 del presente decreto la garanzia prevista dall'art. 38 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, si esplica per l'ammontare del 95 per cento della perdita sofferta, quando essa non superi i 5 milioni di lire, e per l'ammontare dell'80 per cento della perdita quando essa superi tale importo.

 

          Art. 27.

     Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente decreto, è fissato al 31 dicembre 1969.

 

          Art. 28.

     E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 5.000 milioni al fondo centrale di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Detto importo di lire 5.000 milioni sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 2.500 milioni nell'anno 1968 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1969.

 

          Art. 29.

     E' autorizzato l'ulteriore apporto di lire 55.000 milioni al fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Detto importo di lire 55 miliardi sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 10 miliardi nell'anno 1968 e 45 miliardi nell'anno 1969.

 

          Art. 30.

     Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è aumentato di lire 3 miliardi.

     Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 31.

     Il fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 1.500 milioni.

     Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 32.

     Il fondo centrale di garanzia per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, è aumentato di lire 2 miliardi.

     Detto importo sarà inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per l'anno finanziario 1969.

 

          Art. 33.

     Alle imprese individuali e sociali, dei settori del commercio e dell'artigianato danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è corrisposto un contributo, a fondo perduto, di L. 500.000.

     Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

     Qualora l'impresa danneggiata non dovesse risultare iscritta nei relativi albi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà provvedere ad accertamenti di fatto.

     Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di L. 100.000.000, che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

     Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno finanziario 1968 da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 34.

     Per le erogazioni di sussidi e premi diretti a promuovere e sostenere iniziative per la ripresa dell'attività delle piccole imprese commerciali ed artigiane, danneggiate dalle alluvioni dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1968.

     Alle imprese di cui al comma precedente, che abbiano iniziato la ripresa della loro attività, le erogazioni sono corrisposte su domanda degli interessati da presentarsi entro il 31 dicembre 1969.

     La dichiarazione sulla gravità delle distruzioni subite dalle imprese e sulla ripresa dell'attività è rilasciata dall'intendenza di finanza, su parere dell'ufficio tecnico erariale.

     Il prefetto della provincia in cui hanno sede le imprese interessate provvede alle predette erogazioni sui fondi che saranno somministrati alle prefetture con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime, dell'importo massimo di lire 50 milioni che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

          Art. 35.

     In aggiunta alla sovvenzione straordinaria di lire 1 miliardo autorizzata con l'art. 23 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118, all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato viene accordata una ulteriore sovvenzione straordinaria di lire 4 miliardi per far fronte alle spese relative al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, anche con le eventuali modifiche necessarie a prevenire danni della stessa natura e per far fronte alle spese da sostenere in dipendenza dei detti eventi per la ricostruzione e riparazione dei fabbricati alloggi, per la ricostruzione delle scorte di materie e materiali e dei mezzi di esercizio, per servizi sostitutivi sui tronchi di linea interrotti nonchè per indennizzi.

     Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per essere assegnata all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in ragione di lire 1 miliardo nell'anno 1968 e di lire 3 miliardi nell'anno 1969.

 

          Art. 36.

     Per la sistemazione definitiva di impianti ferrotramviari danneggiati situati in zone comunque colpite da alluvioni, al fine di evitare il ripetersi di interruzioni o intralci al servizio ferrotramviario oppure di rendere possibile la sistemazione idraulica delle zone suddette, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile è autorizzato ad erogare i contributi finanziari di cui all'art. 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 100 milioni in aumento all'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni di cui all'art. 69, primo comma, predetto, da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile dell'anno 1968.

     Gli importi relativi ai singoli impianti ferrotramviari saranno corrisposti con le modalità e prescrizioni stabilite con legge 14 giugno 1949, n. 410.

 

          Art. 37.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni occorrenti per la rimessa in efficienza degli aeroporti danneggiati dagli eventi calamitosi verificatisi dal settembre al novembre 1968, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per l'anno finanziario 1968.

 

          Art. 38.

     Ai comuni compresi nei territori indicati nei decreti del Presidente della Repubblica emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1968, n. 1118 ed alle amministrazioni provinciali nel cui territorio tali comuni sono compresi, è concesso un contributo dello Stato a compensazione delle minori entrate derivanti sia da sgravi fiscali di tributi non dovuti, in tutto o in parte, relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 ed all'intero anno 1969, sia da diminuzioni di redditi patrimoniali conseguenti alla distruzione di beni provocata dalle calamità indicate nel predetto decreto-legge, nonchè delle minori entrate derivanti dalle imposte di consumo e dal contributo speciale di cura da riscuotersi in partita di giro a' sensi dell'art. 9 della legge 4 marzo 1958, n. 1744 e successive modificazioni.

     La concessione del contributo di cui al comma precedente è disposta con decreto del Ministro per l'interno, su proposta dell'organo di controllo competente ad approvare il bilancio di previsione.

     Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 6 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1969.

 

          Art. 39.

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 3.000 milioni, che sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

 

Lire

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

1.500 milioni

b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per eventi eccezionali ed erogazioni per provvidenze contingenti

1.500 milioni

     E' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968.

     E' autorizzata infine la spesa di lire 2.000 milioni da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968 per provvedere ai seguenti interventi:

 

Lire

a) manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali e dei relativi impianti per le forze di polizia

600 milioni

b) accasermamento per i Corpi di polizia

400 milioni

c) assegni a stabilimenti ed istituti diversi di assistenza - sussidi di assistenza e contributi per provvidenze eccezionali

500 milioni

d) assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario

500 milioni

 

          Art. 40.

     E' autorizzata la spesa di lire 350 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1968, per provvedere:

     alla ricostituzione di mezzi e scorte di materiali per servizi di soccorso;

     alla manutenzione, riparazione e gestione degli automezzi, dei natanti e degli aeromobili impiegati nelle operazioni di soccorso nei territori colpiti dalle alluvioni dell'autunno 1968.

 

          Art. 41.

     Per le merci importate in regime di sospensione temporanea dal pagamento dei dazi e degli altri diritti di confine, la sospensione stessa diviene definitiva e non si dà luogo al pagamento dell'imposta quando sia data dimostrazione che le merci sono state distrutte o gravemente deteriorate in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni indicati nei decreti di cui all'art. 1 del presente decreto.

 

          Art. 42.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche negli anni 1968 e 1969 mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto rispettivamente di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni. I mutui comprenderanno, oltre il ricavo netto anzidetto, la somma per interessi ed oneri relativi agli stessi esercizi.

     I mutui di cui al precedente comma da ammortizzarsi in un periodo non superiore ai 20 anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

     Il servizio dei mutui sarà assunto dal Ministero del tesoro. Le rate di ammortamento saranno inscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche a decorrere dall'esercizio successivo a quello nel quale i mutui saranno stipulati.

 

          Art. 43.

     Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 44.

     Agli oneri di cui al precedente art. 21, secondo comma, si provvederà, nell'anno finanziario 1969 mediante riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     A tutti gli altri oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, di lire 52.300 milioni e lire 130.600 milioni, rispettivamente per l'anno 1968 e per l'anno 1969, si provvederà con il ricavo dei mutui di cui al precedente art. 42.

 

          Art. 45.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 46.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà nello stesso giorno presentato alle Camere per la conversione in legge.

     Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 12 febbraio 1969, n. 7, restano validi gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto.