§ 98.1.27451 - D.L. 7 novembre 1968, n. 1118 .
Primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.


Settore:Normativa nazionale
Data:07/11/1968
Numero:1118


Sommario
Art. 1.      Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su [...]
Art. 2.      E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in [...]
Art. 3.      Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di [...]
Art. 4.      Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro [...]
Art. 5.      Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo [...]
Art. 6.  Agevolazioni in materia tributaria
Art. 7.      Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1969 dell'imposta e [...]
Art. 8.      Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio [...]
Art. 9.      I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...]
Art. 10.      Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle [...]
Art. 11.      Ai comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla [...]
Art. 12.      La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti sarà [...]
Art. 13.      Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti [...]
Art. 14.      I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione e la ripartizione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al [...]
Art. 15.  Provvidenze per i lavoratori
Art. 16.      Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e [...]
Art. 17.      Le gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15 e 16, [...]
Art. 18.      Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 è concessa la sospensione della [...]
Art. 19.      I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle [...]
Art. 20.      L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data del presente decreto
Art. 21.      L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta [...]
Art. 22.  Interventi nel settore agricolo, ferroviario e sanitario
Art. 23.      E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti [...]
Art. 24.      E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968, per l'acquisto, conservazione e [...]
Art. 25.  Altri interventi assistenziali
Art. 26.      Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che [...]
Art. 27.  Disposizioni per i servizi di pronto soccorso
Art. 28.      Ai fini del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1968, per [...]
Art. 29.      Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio [...]
Art. 30.      Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto [...]
Art. 31.      Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo
Art. 32.      Lo stanziamento di lire 20 miliardi previsto per l'anno finanziario 1968 dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, quale incremento dell'autorizzazione di spesa [...]
Art. 33.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge


§ 98.1.27451 - D.L. 7 novembre 1968, n. 1118 [1].

Primi provvedimenti più urgenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968.

(G.U. 7 novembre 1968, n. 284)

 

     Art. 1.

     Nei comuni colpiti dalle alluvioni, smottamenti e frane, verificatisi nell'autunno 1968, che saranno indicati con decreti del Presidente della Repubblica da emanare su proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per l'industria, il commercio e l'artigianato, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali o convenzionali, i quali importino decadenze da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che sono scaduti o che scadono nei comuni anzidetti durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 5.

     E' parimenti sospeso il termine della scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, emessi prima della decorrenza dei periodi di sospensione dei termini fissata dai decreti del Presidente della Repubblica di cui al primo comma, nonchè il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto di fondi rustici, e il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di zone lacuali, fluviali, site nei comuni medesimi e dei contributi consorziali, che sono scaduti o che scadono durante il periodo da determinarsi a norma del successivo art. 5.

     Nei processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, da chiunque promossi con procedura ordinaria o speciale nei confronti di debitori domiciliati o residenti nei comuni anzidetti, la vendita dei beni pignorati non potrà essere disposta e se disposta, sarà sospesa di diritto, per tutto il tempo in cui resterà sospeso il termine della scadenza dei titoli di credito aventi forza esecutiva.

 

          Art. 2.

     E' parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma dell'art. 1 relativamente ad obbligazioni da adempiere o diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti nel periodo degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1.

     La sospensione del corso dei termini relativamente ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico nonchè i concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, è limitata ad un mese dal 2 novembre 1968 e concerne esclusivamente l'estrazione del lotto ed i concorsi pronostici svoltisi a tutto il 3 novembre 1968.

 

          Art. 3.

     Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, domiciliati o residenti nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di scadenza.

     Le pubblicazioni di rettifica possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto.

 

          Art. 4.

     Il termine di 90 giorni, di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro il quale l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, è ridotto a 30 giorni, qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, risiedessero alla data della pubblicazione del presente decreto nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1.

     La cifra di L. 10.000 di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, è elevata a L. 100.000.

     Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi calamitosi di cui all'art. 1 del presente decreto sono effettuate gratuitamente.

 

          Art. 5.

     Nei decreti previsti dall'art. 1 sarà indicata, in relazione alla situazione determinatasi nelle diverse località per effetto degli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, la durata del periodo di sospensione dei termini, che non potrà essere protratta oltre 18 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 6. Agevolazioni in materia tributaria

     La sospensione dei termini di cui al primo comma dell'art. 1 ha efficacia anche ai fini degli adempimenti tributari i cui termini sono scaduti o scadono nei comuni indicati ai sensi dello stesso articolo.

 

          Art. 7.

     Il Ministro per le finanze ha facoltà di autorizzare, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, la sospensione della riscossione fino al 30 giugno 1969 dell'imposta e sovrimposte sul reddito dei fabbricati, dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, dell'imposta sulle società, dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dell'imposta camerale, dell'imposta complementare, dell'imposta di consumo in abbonamento e di tutti i tributi autonomi comunali e provinciali riscuotibili mediante ruoli, dell'imposta sugli incrementi di valore per le aree fabbricabili e dei contributi di miglioria, anche nell'ipotesi di versamento diretto in Tesoreria, nonchè di tutte le addizionali ai predetti tributi.

     I soggetti che svolgono attività economica produttiva di reddito assoggettabile all'imposta di ricchezza mobile nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, anche aventi domicilio fiscale in comuni diversi, possono chiedere, entro il 31 dicembre 1968, la sospensione della riscossione dei tributi erariali e locali di cui al primo comma del presente articolo, purchè la parte di reddito derivante dai cespiti prodotti nei comuni colpiti concorra almeno nella misura del 70 per cento alla formazione del reddito mobiliare netto complessivo del soggetto d'imposta.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato ad indicare con proprio decreto i comuni nei quali la sospensione della riscossione è disposta per la generalità dei contribuenti ed i comuni per i quali la sospensione è disposta a richiesta dei soggetti danneggiati, da presentare ai competenti uffici entro il 31 dicembre 1968.

     Sono escluse dalla sospensione l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e l'imposta complementare iscritte a carico dei datori di lavoro per i redditi di categoria C/2 relativi ad anni anteriori al 1969. La rata di imposta scadente nel dicembre 1968 è compresa nella sospensione.

 

          Art. 8.

     Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie, l'intendente di finanza concede, per l'anno 1969, a richiesta dell'interessato, lo sgravio dell'imposta sul reddito dominicale dei terreni e relative sovrimposte, nonchè dell'imposta sul reddito agrario.

 

          Art. 9.

     I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono, anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 1 novembre 1968, dell'imposta sul reddito dei fabbricati e dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonchè delle relative sovrimposte e addizionali, nei comuni ove la sospensione è generalizzata con il decreto del Ministro per le finanze previsto nel penultimo comma dell'art. 7. Per gli altri comuni lo sgravio è effettuato su richiesta dei debitori d'imposta iscritti a ruolo o di chiunque vi abbia interesse.

     I competenti uffici tecnici erariali provvederanno, su segnalazione degli uffici distrettuali delle imposte dirette o d'iniziativa, ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

     Le domande e i ricorsi previsti nei precedenti articoli e nel presente articolo sono esenti dall'imposta di bollo.

 

          Art. 10.

     Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile e per l'imposta complementare, la cui riscossione è stata sospesa a norma del precedente articolo 7, gli uffici delle imposte dirette, sulla base delle dichiarazioni da presentare negli anni 1969 e 1970, provvedono ad effettuare le liquidazioni di conguaglio relative ai periodi di imposta corrispondenti alle predette dichiarazioni.

     Nei confronti dei soggetti danneggiati non tassabili in base al bilancio, che hanno domicilio fiscale nei comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1, non si procede alle iscrizioni provvisorie a ruolo per l'anno 1969 delle imposte di ricchezza mobile e complementare. Per i soggetti tassabili in base al bilancio che si trovino nelle medesime condizioni non si procede alla iscrizione provvisoria a ruolo dell'imposta di ricchezza mobile che si dovrebbe iscrivere sulla base della dichiarazione relativa al bilancio chiuso nel corso dell'anno 1968.

     In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale, è fatto obbligo agli enti locali di rivedere, entro il 31 dicembre 1969, la posizione fiscale dei contribuenti nei cui confronti sia stata concessa la sospensione di cui al precedente art. 7, al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte del tributo non dovuto relativamente all'ultimo bimestre dell'anno 1968 e all'intero anno 1969.

     Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare dell'ente impositore approvata dall'organo di controllo competente.

 

          Art. 11.

     Ai comuni indicati ai sensi del primo comma dell'art. 1 sono estese le agevolazioni previste dagli articoli 29, 30, 31 e 32 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e dalla legge 4 luglio 1966, n. 499.

 

          Art. 12.

     La riscossione delle imposte e tasse, nonchè delle sovrimposte e addizionali, sospese a norma dei precedenti articoli, che risultino dovute dai contribuenti sarà effettuata a partire dalla scadenza di agosto 1969 in diciotto rate, senza applicazione delle maggiorazioni previste dalle leggi 25 ottobre 1960, n. 1316, e 18 maggio 1967, n. 388.

 

          Art. 13.

     Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni e dall'imposta camerale e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.

     Sono esenti da ogni tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

 

          Art. 14.

     I materiali edilizi impiegati fino al 31 dicembre 1970 per la ricostruzione e la ripartizione di opere distrutte o danneggiate dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1 sono esenti dall'imposta comunale di consumo.

 

          Art. 15. Provvidenze per i lavoratori

     Ai lavoratori già occupati presso aziende situate nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1, che abbiano interrotto o sospeso l'attività in conseguenza dei danni subiti per gli eventi calamitosi di cui allo stesso art. 1, è concessa, per i primi 90 giorni di disoccupazione, prorogabili fino al massimo di 180 giorni con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, una maggiorazione di 400 lire al giorno in aggiunta all'indennità ad essi spettante secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

     L'indennità di disoccupazione, maggiorata a norma del comma precedente e nei limiti di tempo ivi previsti, spetta altresì ai lavoratori che, alla data di cessazione o sospensione del lavoro per effetto degli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, risultavano assicurati per la disoccupazione involontaria in modo continuativo presso la stessa azienda da non meno di cinque settimane, semprechè non siano ad essi applicabili le disposizioni relative alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     La maggiorazione di cui al primo comma, semprechè sussistano le condizioni ivi previste, è concessa anche ai lavoratori agricoli aventi diritto all'indennità di disoccupazione a norma dell'art. 32, lettera a) dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni, per il numero di giorni indennizzato nell'annata agraria in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, entro il massimo di 90 giorni. Eguale maggiorazione spetta a coloro che abbiano maturato il diritto all'indennità di disoccupazione, anzichè nell'annata predetta, in quella successiva.

 

          Art. 16.

     Ai lavoratori autonomi titolari di azienda assicurati presso le gestioni speciali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, rispettivamente con le leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, i quali siano stati gravemente danneggiati nella loro attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, è corrisposto, a carico delle rispettive gestioni speciali per le assicurazioni obbligatorie invalidità, vecchiaia e superstiti istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, un contributo di lire 90.000.

     Quando il titolare non risulti unità assicurata, il contributo di cui al comma precedente a favore dei lavoratori autonomi titolari di aziende assicurati presso le gestioni speciali invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, è corrisposto ad un componente della famiglia che risulti assicurato, il quale deve esibire delega in carta semplice del titolare autenticata dal sindaco.

     Detta erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato sia stato gravemente danneggiato nella propria attività lavorativa per effetto degli eventi calamitosi.

 

          Art. 17.

     Le gestioni istituite presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, alle quali fanno carico i trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15 e 16, sono autorizzate a ricevere, in aggiunta ai normali contributi di legge, le contribuzioni volontarie ad esse comunque devolute, a titolo di solidarietà nazionale, dai lavoratori, dai datori di lavoro, dalle loro organizzazioni sindacali e da ogni altra persona fisica o giuridica.

 

          Art. 18.

     Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 14 febbraio 1964, n. 38, nei comuni indicati ai sensi dell'art. 1 è concessa la sospensione della riscossione della rata di dicembre 1968 dei ruoli esattoriali concernenti i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie, per l'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia e per l'ENAOLI dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

     Salvo quanto disposto dal successivo art. 19 l'importo della rata sospesa dei ruoli anzidetti è riscosso con la rata di febbraio 1969

 

          Art. 19.

     I lavoratori autonomi, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani ed esercenti attività commerciali, titolari di azienda e rispettivi familiari, soggetti alle assicurazioni contro le malattie e per l'invalidità e vecchiaia ai sensi delle leggi 22 novembre 1954, n. 1136, 9 gennaio 1963, n. 9, 29 dicembre 1956, n. 1533, 4 luglio 1959, n. 463, 27 novembre 1960, n. 1397, 22 luglio 1966, n. 613, i quali abbiano subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1, sono esonerati dal pagamento dei contributi dovuti per le suddette assicurazioni e per l'ENAOLI, limitatamente alla rata di dicembre 1968.

     Le quote dei contributi per l'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, che formano oggetto di esonero ai sensi del primo comma, sono accreditate dall'istituto nazionale della previdenza sociale a favore dei rispettivi assicurati alla scadenza della rata esattoriale in cui opera l'esonero.

 

          Art. 20.

     L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di trenta giorni dalla data del presente decreto.

     Alla domanda deve essere allegato un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha subito gravi danni per effetto degli eventi calamitosi di cui all'art. 1.

 

          Art. 21.

     L'onere derivante dai trattamenti straordinari di cui ai precedenti articoli 15, 16 e 19 è assunto a carico dello Stato nel limite di spesa di lire 900.000.000. Detta somma, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1968, sarà ripartita fra le gestioni interessate, in relazione alla spesa effettivamente sostenuta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 22. Interventi nel settore agricolo, ferroviario e sanitario

     A favore dei conduttori di aziende agricole e delle cooperative agricole i cui terreni, in conseguenza degli eventi calamitosi dell'autunno 1968, siano stati in tutto o in parte sommersi dalle acque o comunque alluvionati o hanno subito frane o smottamenti, possono essere concesse le provvidenze di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 800 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, in aumento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 25 primo comma - lettera a) del predetto decreto-legge.

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per rimborso all'Ente nazionale risi delle spese di riessiccazione, trasporto, facchinaggio e magazzinaggio sostenute per interventi atti ad evitare il deterioramento del riso e del risone danneggiati dalle acque alluvionali.

     Per il ripristino delle opere di bonifica e di bonifica montana nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1968, per interventi di urgenza da attuarsi con le modalità di cui all'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n.976, convertito nella legge 23 dicembre 1966n. 1142 . Di detta somma L. 500.000.000 sono destinati al ripristino urgente delle opere di bonifica montana.

     La concessione, la liquidazione ed i pagamenti afferenti alle opere eseguite ai sensi del primo comma dell'art. 19 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, sono disposti, con le modalità di cui all'art. 17 dello stesso decreto-legge n. 976, dall'ispettore agrario compartimentale o dall'ispettore regionale delle foreste, a seconda della rispettiva competenza.

 

          Art. 23.

     E' concessa una sovvenzione straordinaria di lire un miliardo all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per provvedere al ripristino delle opere e degli impianti danneggiati dagli eventi calamitosi di cui al primo comma dell'art. 1, anche con le eventuali modifiche necessarie per prevenire danni del genere.

 

          Art. 24.

     E' autorizzata la spesa di lire 100 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno 1968, per l'acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, nonchè per sussidi e contributi per provvedimenti contro le endemie e le epidemie da cause infettive e per integrare i servizi della profilassi.

 

          Art. 25. Altri interventi assistenziali

     E' autorizzata la spesa di lire 3 mila milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1968, per provvedere ai seguenti immediati interventi:

 

a) assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza

L.

2.000 milioni

b) contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province per centi eccezionali. Erogazioni per provvidenze contingenti

"

1.000 milioni

 

     E' altresì autorizzata la spesa di lire 750 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968, per provvedere a spese inerenti ai servizi ed al personale dei vigili del fuoco, impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art 1.

 

          Art. 26.

     Ai capifamiglia colpiti dagli eventi calamitosi di cui al precedente art. 1, che abbiano perduto vestiario o biancheria o mobili e suppellettili dell'abitazione e che non siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per il periodo di imposta 1968 per un imponibile superiore a lire 1.500.000, può essere corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 500 mila.

     Per la corresponsione del contributo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 750.000.000, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1968.

     Il contributo è corrisposto su domanda degli interessati, da presentarsi entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'indicazione dell'entità e del presumibile valore del vestiario, della biancheria, dei mobili, delle suppellettili perduti, nonchè della posizione, per il periodo di imposta 1968, agli effetti dell'imposta complementare.

     Il prefetto della provincia, sentito il sindaco, determina il contributo.

     Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestata alle medesime dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'interno è autorizzato ad emettere, anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e nell'art. 285 del regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, per la parte relativa all'obbligo della presentazione dei rendiconti a favore dello stesso funzionario delegato.

 

          Art. 27. Disposizioni per i servizi di pronto soccorso

     Per provvedere alle necessità urgenti ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, è autorizzata la spesa di lire 5.200 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968.

     Ai lavori da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono, secondo la rispettiva competenza, il presidente del magistrato alle acque, il presidente del magistrato per il Po ed i competenti provveditorati regionali alle opere pubbliche, in base alle norme del citato decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ed entro i limiti delle somme che saranno ad essi assegnate dal Ministero dei lavori pubblici, ai sensi della legge 23 febbraio 1952, n. 100.

 

          Art. 28.

     Ai fini del presente decreto è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1968, per l'acquisto di attrezzature mobili e fisse per radiotelecollegamenti.

     I relativi contratti possono aver luogo anche a trattativa privata.

 

          Art. 29.

     Per l'esecuzione dei lavori di pronto intervento necessari per il ripristino delle comunicazioni sulla rete delle strade statali e per il collegamento viario provvisorio della rete anzidetta nelle zone sinistrate di cui al presente decreto, da effettuarsi a cura dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, è autorizzata la spesa di lire 4.600 milioni.

     Detta spesa sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1968 per essere assegnata all'Azienda predetta.

     Ai fini del presente articolo i capi compartimenti della viabilità e dell'A.N.A.S. sono autorizzati in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni e all'art. 25, lettera e) della legge 7 febbraio 1961, n. 59, a disporre l'esecuzione immediata dei lavori con il sistema della economia.

 

          Art. 30.

     Agli atti e contratti relativi ai lavori da eseguirsi dall'A.N.A.S., ai sensi dell'articolo precedente, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

 

          Art. 31.

     Le spese di parte corrente autorizzate dal presente decreto non utilizzate nell'anno 1968 possono esserlo nell'anno successivo.

 

          Art. 32.

     Lo stanziamento di lire 20 miliardi previsto per l'anno finanziario 1968 dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, quale incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge 22 luglio 1966, n. 614, per gli interventi straordinari in favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale, sarà iscritto negli anni finanziari 1969 e 1970 in ragione di lire 10 miliardi per ciascuno di detti anni.

     Per la provvista dei mezzi finanziari occorrenti, sono elevati da lire 20 miliardi a lire 30 miliardi ciascuno i netti ricavi dei mutui che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, negli anni 1969 e 1970, ai sensi dell'art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

     Il mutuo che il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre nell'anno 1968 con il Consorzio di credito per le opere pubbliche ai sensi del medesimo art. 3 della citata legge 25 ottobre 1968, n. 1089, fino ad un ricavo netto di lire 20 miliardi, è destinato a copertura degli oneri previsti dal presente decreto.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

 

          Art. 33.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 2 della L. 12 febbraio 1969, n. 6, restano validi gli atti e provvedimenti adottati in applicazione del presente decreto.