§ 93.10.107 - Del.CIPE 15 giugno 2007, n. 38.
Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.10 trasporto aereo
Data:15/06/2007
Numero:38

§ 93.10.107 - Del.CIPE 15 giugno 2007, n. 38.

Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva.

(G.U. 22 settembre 2007, n. 221)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 16 aprile 1974, n. 117, concernente l'istituzione di una tassa di sbarco e imbarco sulle merci trasportate per via aerea e per via marittima;

     Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile;

     Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, così come parzialmente modificata dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2 (Misure in materia di servizi di pubblica utilità e per il sostegno dell'occupazione e dello sviluppo), comma 189;

     Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, riguardante l'istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), ed in particolare l'art. 3, che prevede la stipulazione di un contratto di programma per la definizione dei rapporti tra il Ministero dei trasporti e della navigazione e l'E.N.A.C.;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 che demanda al CIPE la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

     Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 di attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità e successive modifiche e integrazioni;

     Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265 e le successive modificazioni ed integrazioni introdotte dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 che, sostituendo l'art. 704 del codice suddetto, prevede che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisce la vigente disciplina di regolazione aeroportuale emanata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248;

     Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

     Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, di conversione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed ha tra l'altro istituito il Ministero delle infrastrutture ed il Ministero dei trasporti;

     Visto l'art. 1, comma 258 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), riguardante l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

     Visto l'art. 1, comma 1328, della legge n. 296/2006 sopra citata, che istituisce un apposito fondo, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

     Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese, che all'art. 3 prevede specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

     Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

     Visto lo statuto dell'E.N.A.C. approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

     Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, sulle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

     Viste le proprie delibere in data 8 maggio 1996 e 9 luglio 1998 che hanno istituito e regolamentato il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (N.A.R.S);

     Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 86 con la quale ha espresso parere favorevole allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

     Visto lo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 dicembre 2006, prot. n. 6371;

     Vista la nota n. 1548 del 22 maggio 2007, del Ministero dei trasporti, con la quale si trasmette la simulazione di impatto tariffario effettuata dall'ENAC S.p.a., e si formulano alcune richieste di modifica e precisazioni al testo dello schema di direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

     Vista la nota n. 14435 dell'8 giugno 2007, del Ministero dell'economia e delle finanze - Gabinetto, con la quale si trasmettono le osservazioni del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento del tesoro, sullo schema di direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

     Vista la nota n. 266 del 14 giugno 2007, con la quale il Ministero delle infrastrutture ha richiesto il concerto sul decreto di approvazione dei contratti di programma che saranno stipulati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile con i gestori aeroportuali;

     Considerata la necessità di procedere a un organico riordino della materia relativa ai meccanismi di determinazione dei diritti aeroportuali per i servizi resi in esclusiva, sulla base della normativa vigente;

     Considerato che il documento di regolazione tariffaria, allegato alla presente delibera, ha come obiettivo la promozione degli investimenti nel settore aeroportuale, promozione che richiede la definizione di un contesto regolamentare chiaro e stabile nel tempo, o che comunque muti secondo linee prevedibili e trasparenti;

     Considerata l'opportunità di prevedere una programmazione pluriennale della dinamica dei diritti aeroportuali, tale da permettere ai gestori aeroportuali e alle compagnie aeree di assumere un congruo orizzonte temporale di evoluzione dei costi e dei ricavi;

     Considerata l'opportunità, in ragione dell'esigenza di ricondurre a unitarietà la metodologia di determinazione tariffaria, che il suddetto documento costituisca indirizzo per le amministrazioni e gli organi competenti, anche ai fini della definizione dei contratti di programma che saranno sottoscritti dall'Ente nazionale per l'aviazione civile e dai gestori aeroportuali;

     Preso atto che il NARS nella seduta del 16 marzo 2006 ha espresso parere favorevole sullo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva, presentato dal Ministero dei trasporti, formulando al riguardo alcune raccomandazioni;

     Considerato che il NARS, al fine di incentivare i gestori a completare le opere secondo i cronoprogrammi stabiliti, ha ritenuto di dover autorizzare l'imputazione delle immobilizzazioni in corso nel capitale investito, nei limiti del periodo concordato per il completamento delle opere, a condizione che l'immobilizzazione stessa entri in esercizio nei tempi stabiliti, prevedendo, altresì, una decurtazione del capitale investito stesso in misura pari all'importo della immobilizzazione, sino all'entrata in esercizio dell'opera stessa [1];

     Considerato che il NARS ha indicato specifici criteri metodologici e meccanismi di calcolo per la remunerazione del capitale investito;

     Considerato che il Nucleo stesso ha ritenuto ammissibile la remunerazione dei costi sostenuti in proprio dai gestori per l'espropriazione, operata in forza di previsioni di legge o convenzionali, di aree strumentali al servizio della navigazione aerea o alla mitigazione del danno ambientale, che siano gratuitamente devolute al termine della concessione e comunque entro i limiti dei valori di esproprio o indennizzo previsti dalla normativa vigente";

     Ritenuto in particolare di condividere quanto evidenziato dal NARS in ordine allo Schema di riordino sopra menzionato, coerente con le linee di indirizzo di cui alla sopra citata legge n. 248/2005;

     Ritenuto di dover sostituire la delibera 4 agosto 2000, n. 86 "Schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", alla luce delle intervenute modifiche normative sopra richiamate;

     Ritenuto di dover consentire l'inclusione, anche se in linea di principio non ammessa, nel capitale investito netto regolatorio delle immobilizzazioni realizzate con contributi pubblici concessi a titolo non oneroso, sulla base di specifiche convenzioni con i gestori aeroportuali in attuazione di leggi nazionali approvate e finanziate precedentemente alla data della delibera n. 86 del 2000 sopra citata;

     Ritenuto di dover assicurare, altresì, con la suddetta inclusione, meccanismi di gradualità nella determinazione delle tariffe, nel rispetto del principio di neutralità economico-finanziaria per il gestore aeroportuale, evitando effetti distorsivi della concorrenza tra gestori operanti in analoghe condizioni di mercato;

     Ritenuto di dover disciplinare l'inclusione medesima secondo i criteri, i limiti e le modalità previsti nel documento allegato alla presente delibera;

     Udita la relazione del Ministro dei trasporti;

 

     Delibera:

 

     E' approvato il documento tecnico allegato, intitolato "Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva", composto di n. 14 pagine (quattordici), che forma parte integrante della presente delibera.

     E' abrogata la delibera n. 86 del 4 agosto 2000, meglio specificata in premessa.

     Raccomanda:

     al Ministro dei trasporti di definire, per gli aeroporti aventi un traffico inferiore a 600.000 unità di carico, ciascuna equivalente ad un passeggero o cento chili di merce o di posta, norme semplificate per la determinazione dei diritti aeroportuali;

     al Ministro dei trasporti ed al Ministro dell'economia e delle finanze di vigilare affinchè siano inseriti nei contratti di programma tra l'ENAC ed i gestori aeroportuali investimenti in sistemi avanzati di misurazione della qualità dei servizi resi agli utenti ed ai vettori, nonchè dell'impatto ambientale delle attività aeroportuali.

 

 

Allegato [2]

 


[1] Capoverso così modificato con Comunicato pubblicato nella G.U. 16 ottobre 2007, n. 241.

[2] Per una modifica, vedi la Del.CIPE 27 marzo 2008, n. 51 e la Del.CIPE 6 novembre 2009, n. 96.