§ 93.4.177 - Legge 16 febbraio 1974, n. 39.
Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:16/02/1974
Numero:39


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma [...]
Art. 2.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale [...]
Art. 3.      Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma [...]
Art. 4.      Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento
Art. 5.      Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è effettuato d'ufficio - ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere c) dei predetti articoli, i [...]
Art. 6.      Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'art. 64 della legge 26 marzo 1958, numero 425
Art. 7.      Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto 22 aprile [...]
Art. 8.      Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età previsti dalla tabella allegato n. 6 [...]
Art. 9.      Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato [...]
Art. 10.      Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'art. 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio [...]
Art. 11.      In deroga al divieto di cui al precedente art. 9 potranno essere ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle [...]
Art. 12.      Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente [...]
Art. 13.      L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Art. 14.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 93.4.177 - Legge 16 febbraio 1974, n. 39.

Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

(G.U. 6 marzo 1974, n. 61)

 

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

     a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;

     b) gli incaricati utilizzati a termini dell'art. 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

     c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perchè pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

     a) gli incaricati non inquadrati nella qualifica di gestore ai sensi dell'art. 1 perchè privi delle abilitazioni prescritte all'art. 4 della presente legge;

     b) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere;

     c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di stazione e di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella qualifica di ausiliario di fermata, ai sensi dell'art. 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, o perchè carenti del requisito delle 150 giornate di effettive prestazioni nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

     d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'art. 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

     a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

     b) gli incaricati utilizzati a termini dell'art. 6, punto 3, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

     c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 688 e 7 ottobre 1969, n. 747; o perchè, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perchè, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

     d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'art. 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

 

          Art. 4.

     Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento:

     che la posizione giuridica che dà titolo ad esso ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sia posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge; hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituiti e coadiutori che a tale data si trovino ad adempire agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

     il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nella qualifica di gestore e a 58 anni per coloro che debbono essere inquadrati nelle qualifiche di ausiliario di fermata e di guardiano.

     L'ammissione all'inquadramento nella qualifica di gestore è altresì subordinata al possesso delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci; l'ammissione all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata, al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre. Tali abilitazioni dovranno essere conseguite, in base ad appositi programmi, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il diritto a conseguire la nomina nella qualifica d'inquadramento è subordinato al possesso del titolo di studio di licenza di scuola elementare e dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per le qualifiche di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina.

 

          Art. 5.

     Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è effettuato d'ufficio - ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere c) dei predetti articoli, i quali dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda d'inquadramento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - in base a graduatorie formulate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi d'istituto, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

     I soggetti di cui all'art. 2, lettera a), sono collocati in graduatoria prima degli altri aventi titolo all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata.

     Compete al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominare le commissioni compartimentali per la formulazione delle graduatorie di inquadramento, alle quali parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'art. 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668, approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

     Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle tre qualifiche, stabilite in n. 161 unità per la qualifica di gestore, in n. 12 unità per la qualifica di ausiliario di fermata e in n. 1757 unità per la qualifica di guardiano.

     Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

     Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari, coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti indicati al terzo comma dell'art. 4 e coloro i quali nel termine di sessanta giorni dalla partecipazione dell'invito non raggiungano il posto d'organico loro assegnato. Decadono altresì dal diritto alla nomina quei soggetti i quali, sia anteriormente sia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano venuti a versare nelle condizioni previste all'art. 19, numeri 3) e 4), del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

     I posti non coperti dai decaduti vanno conferiti a coloro che seguono in graduatoria e che non avevano potuto conseguire la nomina per mancanza di disponibilità.

 

          Art. 6.

     Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e all'opera di previdenza, ai sensi dell'art. 64 della legge 26 marzo 1958, numero 425.

     In luogo dell'iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione dell'iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     Dall'iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti fino al 60° anno.

     Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

     L'Azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'art. 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

 

          Art. 7.

     Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

 

          Art. 8.

     Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età previsti dalla tabella allegato n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente art. 6.

     Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229 e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

     Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i 10 anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

 

          Art. 9.

     Dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di assumere con contratto di diritto privato ufficiali e personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto, salvo quanto stabilito al successivo art. 11.

     L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere nei ruoli del personale delle navi traghetto con le qualifiche iniziali contemplate dal quadro n. 5 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, i marittimi versanti nelle seguenti condizioni:

     a) abbiano effettuato alla data di entrata in vigore della presente legge almeno 270 giornate di servizio come contrattisti sulle navi traghetto delle ferrovie dello Stato;

     b) risultino iscritti nelle liste di imbarco degli uffici esercizio navigazione di Messina o Civitavecchia alla data del 1° maggio 1973;

     c) non abbiano superato il 55° anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) risultino in possesso degli altri requisiti generali prescritti per l'ammissione nei ruoli ferroviari di cui all'art. 3 della legge 26 marzo 1958, n. 425, salva l'applicazione del successivo art. 5 della legge medesima. L'accertamento dell'idoneità fisica verrà effettuato con i criteri della revisione.

     Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile determina le modalità per la formazione delle graduatorie ai fini dell'assunzione in ruolo, tenendo conto dell'età, dell'anzianità di servizio e sentite le organizzazioni sindacali.

     Le assunzioni dovranno essere contenute per ciascuna qualifica entro il limite della rispettiva pianta organica, salva l'applicazione dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1971, n. 880, e saranno disposte con decreto ministeriale in relazione alle esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     Le assunzioni stesse saranno effettuate, per ciascuna qualifica, fino all'esaurimento delle graduatorie degli idonei e con precedenza rispetto alle assunzioni nella stessa qualifica mediante concorsi pubblici o interni, fatta eccezione per i vincitori dei concorsi già banditi ed in corso di svolgimento e da svolgere alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 10.

     Per il personale assunto nei ruoli organici delle ferrovie dello Stato in base all'art. 9 della presente legge, la ritenuta straordinaria prevista dall'art. 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tener conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

     Il personale stesso è collocato a riposo d'ufficio al compimento dell'età di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1970, n. 1077.

     Il personale che all'atto dell'assunzione non abbia superato il 50° anno di età viene iscritto al fondo pensioni ed all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato ed ha diritto, in caso di cessazione dal servizio, alla liquidazione della pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purchè abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta il luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'art. 21 del citato testo unico, purchè abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

     Nei confronti del personale di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

     Il personale che all'atto dell'assunzione abbia compiuto il 50° anno di età, anzichè essere iscritto al fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, viene assicurato, ove già non lo sia, alla Cassa di previdenza marinara.

 

          Art. 11.

     In deroga al divieto di cui al precedente art. 9 potranno essere ancora utilizzati con contratto di diritto privato, secondo le esigenze dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, ma comunque non oltre i limiti di età, di cui al quadro n. 9 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, nell'ordine:

     1) coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, siano in attesa dell'assunzione nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     2) coloro che abbiano superato il limite di età di cui al precedente art. 9, purchè siano in possesso di tutti gli altri requisiti.

 

          Art. 12.

     Le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 trovano applicazione soltanto nei confronti del personale inquadrato ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.

 

          Art. 13.

     L'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 4.850 milioni annui, farà carico al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     La copertura dell'onere per l'anno 1974 verrà assicurata dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 110 e 112 - rispettivamente per milioni 3.725 e per milioni 675 - e con imputazione della rimanente spesa di milioni 450 ai capitoli 101, 113, 114, 115 e 116 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 14.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.