§ 87.6.9 - D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.
Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:87. Società
Capitolo:87.6 revisione e controlli contabili
Data:06/03/1998
Numero:99


Sommario
Art. 1.  Commissione centrale per i revisori contabili
Art. 2.  Composizione della commissione centrale per i revisori contabili
Art. 3.  Durata in carica della commissione - Convocazione e modalità di funzionamento
Art. 4.  Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione
Art. 5.  Registro del tirocinio
Art. 6.  Contributo per la tenuta del registro del tirocinio
Art. 7.  Domanda di iscrizione
Art. 8.  Iscrizione nel registro del tirocinio
Art. 9.  Durata e contenuto del tirocinio
Art. 10.  Svolgimento del tirocinio
Art. 11.  Completamento del tirocinio presso altro revisore
Art. 12.  Cancellazione dal registro del tirocinio
Art. 13.  Sospensione del tirocinio
Art. 14.  Compiuto tirocinio
Art. 15.  Esame
Art. 16.  Commissione esaminatrice
Art. 17.  Domanda di ammissione all'esame
Art. 18.  Contributo per le spese relative alla sessione d'esami
Art. 19.  Materie delle prove di esame
Art. 20.  Adempimenti della commissione precedenti le prove
Art. 21.  Svolgimento delle prove scritte
Art. 22.  Adempimenti dei candidati e della commissione
Art. 23.  Adempimenti della commissione per la correzione degli elaborati
Art. 24.  Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame
Art. 25.  Contenuto della domanda di iscrizione delle società
Art. 26.  Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche
Art. 27.  Presentazione della domanda di iscrizione delle società
Art. 28.  Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche
Art. 29.  Contributo per l'iscrizione
Art. 30.  Esame delle domande e iscrizione
Art. 31.  Soggetti sottoposti alla vigilanza
Art. 32.  Iniziativa per l'avvio dei procedimenti
Art. 33.  Registro degli esposti - Delega degli accertamenti
Art. 34.  Procedimento istruttorio per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti
Art. 35.  Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti
Art. 36.  Proposta motivata della commissione
Art. 37.  Termine per la presentazione delle proposte
Art. 38.  Conclusione dei procedimenti senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori
Art. 39.  Sospensione del revisore contabile
Art. 40.  Cancellazione del revisore contabile
Art. 41.  Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni
Art. 42.  Computo dell'anzianità di iscrizione al registro dei revisori
Art. 43.  Tirocinio
Art. 44.  Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti nell'elenco allegato - Domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento
Art. 45.  Sospensione dal registro
Art. 46.  Abrogazione


§ 87.6.9 - D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99. [1]

Regolamento recante norme concernenti le modalità di esercizio della funzione di revisore contabile.

(G.U. 16 aprile 1998, n. 88)

 

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Commissione centrale per i revisori contabili

     1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la commissione centrale per i revisori contabili.

     2. La commissione svolge attività consultiva in materia di:

     a) tenuta del registro del tirocinio di cui all'articolo 5;

     b) tenuta del registro dei revisori contabili;

     c) esercizio del potere di vigilanza del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 2. Composizione della commissione centrale per i revisori contabili

     1. La commissione centrale è composta:

     a) dal presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

     b) da un dirigente del Ministero della giustizia, designato dal Ministro, con funzioni di vicepresidente; [2]

     b-bis) da un componente designato dal presidente della commissione nazionale per le società e la borsa (Consob); [3]

     c) da un dirigente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     d) da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     e) da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     f) da un rappresentante della Banca d'Italia, designato dal Governatore della Banca d'Italia;

     g) da un rappresentante dell'Associazione fra le società italiane per azioni, designato dal presidente dell'Associazione medesima;

     h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     i) da tre revisori contabili, designati dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, come segue:

     1) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti;

     2) uno nell'ambito di una terna di revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni, proposta dal consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali;

     3) uno tra tutti i revisori contabili iscritti nel registro dei revisori contabili da almeno cinque anni.

     2. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 1 devono essere muniti di laurea in materie economiche, aziendali, o giuridiche.

     3. Le riunioni della commissione sono presiedute, in caso di assenza o impedimento del presidente e del vicepresidente, dal componente più anziano.

     4. Per ciascuno dei componenti effettivi di cui alle lettere da c) ad i) del comma 1 è designato un supplente, con le modalità ed i criteri di cui al comma 1.

     5. Il componente supplente partecipa alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

     6. La commissione è validamente costituita con la presenza di cinque componenti; le relative proposte sono assunte a maggioranza.

     7. Con provvedimento del presidente, la commissione può articolarsi in due o tre sezioni, presiedute da uno dei componenti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1. Le funzioni di vicepresidente della sezione, se non assunte dal componente di cui alla lettera b), sono assunte dal membro più anziano. I componenti possono far parte di più sezioni.

 

          Art. 3. Durata in carica della commissione - Convocazione e modalità di funzionamento

     1. La commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati, per non più di una volta, per un periodo di uguale durata.

     2. La commissione è convocata dal presidente. Di ogni seduta è redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

     3. Per le funzioni di segreteria, la commissione si avvale di dipendenti dell'amministrazione giudiziaria, coordinati da un dipendente dell'amministrazione medesima con qualifica funzionale non inferiore alla VIII, designato dal direttore generale degli affari civili del Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 4. Compensi spettanti ai componenti e al segretario della Commissione

     1. Per la tenuta del registro del tirocinio e del registro dei revisori contabili, sono corrisposti ai componenti e al segretario della commissione i compensi indicati all'articolo 5 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, come sostituito dall'articolo 1 della legge 31 dicembre 1962, n. 1866 e successive modificazioni. [4]

 

Titolo II

Tirocinio

 

          Art. 5. Registro del tirocinio

     1. Presso il Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni, è tenuto il registro del tirocinio dove sono iscritti coloro che, in possesso del titolo di studio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, svolgono il tirocinio di cui all'articolo 9.

     2. Il registro di cui al comma 1 è istituito con decreto ministeriale, e contiene:

     a) generalità complete dell'iscritto;

     b) data di inizio del tirocinio di cui all'articolo 9 del presente regolamento;

     c) indicazione dei trasferimenti, dell'interruzione, delle cancellazioni del revisore contabile o del dipendente pubblico presso cui il tirocinio viene effettuato ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento, e di ogni altro fatto modificativo concernente lo svolgimento del tirocinio.

     d) recapito indicato dal tirocinante per l'invio di tutte le comunicazioni relative ai provvedimenti concernenti il tirocinio.

 

          Art. 6. Contributo per la tenuta del registro del tirocinio

     1. Per la tenuta del registro del tirocinio è a carico del tirocinante un contributo forfettario alle spese di lire 30.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'iscrizione.

     2. Il contributo di cui al comma 1 è versato con le modalità indicate all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

     3. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese per la tenuta del registro.

 

          Art. 7. Domanda di iscrizione

     1. La domanda di iscrizione nel registro del tirocinio, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata al Ministero di grazia e giustizia ed è presentata direttamente ovvero spedita a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

     2. Nella domanda il richiedente dichiara:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita;

     b) residenza anagrafica, e, nel caso in cui questa è fissata all'estero, il domicilio in Italia;

     c) attività esercitata e, se dipendente pubblico, l'amministrazione o l'ente di appartenenza;

     d) titoli di studio posseduti, tra quelli di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     e) il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo citato;

     f) il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni relative a tutti i provvedimenti concernenti il tirocinio e l'impegno a comunicare le eventuali variazioni.

     3. La commissione ha facoltà di verificare, presso le pubbliche amministrazioni interessate, la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. [5]

     4. Alla domanda di cui al comma 1, sono allegati:

     a) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 6;

     b) la dichiarazione di assenso, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, del revisore contabile presso il quale si intende svolgere il tirocinio, ovvero, per il dipendente pubblico, la dichiarazione dell'Amministrazione che designa l'impiegato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, o del dipendente pubblico presso il quale viene svolto il tirocinio;

     c) titolo di studio di cui al comma 2, lettera d), in originale o in copia autentica, ovvero certificato sostitutivo del medesimo.

 

          Art. 8. Iscrizione nel registro del tirocinio

     1. Sulla domanda di iscrizione provvede, con decreto, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, su proposta della commissione, adottata entro centoventi giorni dalla data di presentazione o di ricezione della domanda stessa. [6]

     2. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è comunicato, a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero, all'interessato, che può ottenerne copia conforme. Il reparto, su richiesta scritta dell'interessato, rilascia un attestato di iscrizione. [7]

 

          Art. 9. Durata e contenuto del tirocinio

     1. Il tirocinio ha la durata di tre anni decorrente dalla data di ricezione della domanda di iscrizione nel registro. [8]

     2. Il tirocinio è svolto con assiduità, diligenza e riservatezza, e consiste nell'esercizio delle attività proprie della funzione di revisore contabile, e nell'approfondimento teorico-pratico delle materie oggetto dell'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

     2–bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica a tutte le domande di iscrizione nel registro del tirocinio ricevute successivamente alla data del 1° maggio 1998. [9]

     2–ter. Con il provvedimento di cui all'articolo 8, comma 1, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su proposta della commissione centrale, accerta il periodo di tirocinio svolto anteriormente alla data di ricezione della domanda, avuto riguardo al rispetto delle forme e delle modalità previste dall'articolo 43. [10]

 

          Art. 10. Svolgimento del tirocinio

     1. Il tirocinio è svolto presso un revisore contabile, anche nell'ambito di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa.

     2. I dipendenti dello Stato e degli enti pubblici svolgono il tirocinio presso un dipendente pubblico abilitato al controllo legale dei conti, la cui attività abbia ad oggetto, in particolare, i bilanci di esercizio e consolidati. Il dipendente pubblico può appartenere ad un ente diverso da quello da cui dipende il tirocinante.

     3. Il dipendente pubblico che intende svolgere il tirocinio, fa istanza all'ente di appartenenza, che articola l'orario di lavoro del predetto, compatibilmente con i propri fini istituzionali, in maniera da consentirgli lo svolgimento del tirocinio.

     4. Il dipendente pubblico fa altresì istanza ad una delle pubbliche amministrazioni indicate nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, la quale provvede a designare il proprio dipendente abilitato al controllo legale dei conti di cui al comma 2.

     5. Il revisore contabile o dipendente pubblico presso cui è svolto il tirocinio, deve consentire al tirocinante di frequentare corsi di preparazione o altri corsi di studio presso facoltà universitarie economiche o giuridiche, purché tale frequenza non pregiudichi il tirocinio stesso.

     6. Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro i sessanta giorni successivi, il tirocinante redige una relazione sull'attività svolta, specificando gli atti ed i compiti concernenti l'attività di revisore contabile alla cui predisposizione e svolgimento ha partecipato, con l'indicazione del relativo oggetto, e delle prestazioni tecnico-pratiche rilevanti alla cui trattazione abbia assistito o collaborato.

     7. La relazione di cui al comma 6 è asseverata dal soggetto presso il quale è stato svolto il tirocinio e trasmessa alla commissione. [11]

     8. L'obbligo della relazione, con le modalità indicate nei commi 6 e 7, sussiste anche nel corso dell'anno, in caso di trasferimento del tirocinante presso altro revisore contabile o funzionario pubblico. [12]

     8 bis. Qualora gli obblighi di cui ai commi 6, 7 e 8 non vengano adempiuti entro il termine di centoventi giorni successivi allo scadere di ciascun anno, il tirocinio è automaticamente interrotto sino alla data di presentazione o spedizione della relazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. [13]

     8 ter. Il decesso ovvero la impossibilità di prosecuzione del tirocinio per ogni altro evento riferibile al soggetto presso il quale si sta svolgendo il tirocinio, ne comporta l'automatica interruzione. Il tirocinante che intende proseguire il periodo di tirocinio presso altro soggetto abilitato al controllo legale dei conti ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando un'autodichiarazione sull'attività svolta sino a quella data, unitamente all'attestazione di inizio del tirocinio rilasciata dal soggetto presso il quale deve essere proseguito. La commissione centrale può richiedere al tirocinante l'integrazione di dati, notizie e documenti. [14]

 

          Art. 11. Completamento del tirocinio presso altro revisore

     1. Il tirocinante che intende completare il periodo di tirocinio presso altro revisore contabile o funzionario pubblico, ne dà comunicazione scritta alla commissione centrale con lettera raccomandata, allegando le attestazioni di avvenuta cessazione e di inizio del tirocinio rilasciate rispettivamente dai soggetti presso i quali il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito.

     2. Il periodo di tirocinio svolto presso un soggetto diverso da quello precedentemente indicato senza la previa comunicazione scritta prevista nel comma 1, non è efficace ai fini del compimento del tirocinio stesso.

 

          Art. 12. Cancellazione dal registro del tirocinio

     1. Se il tirocinante, senza giustificato motivo, interrompe il tirocinio per un periodo superiore a sei mesi, il soggetto presso il quale è svolto ne dà comunicazione alla commissione centrale, senza ritardo e, comunque, non oltre quindici giorni dopo la scadenza di tale periodo.

     2. La commissione, preso atto, propone al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia la cancellazione del tirocinante dal registro.

     3. La cancellazione dal registro è altresì proposta dalla commissione nel caso di rinunzia o di perdita dell'esercizio dei diritti civili da parte dell'iscritto o per il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     4. La cancellazione, tranne nel caso di rinunzia, non può essere disposta se non dopo aver sentito l'interessato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo V del presente regolamento.

     5. Le proposte della commissione sono comunicate entro quindici giorni, all'interessato nel domicilio dichiarato nella domanda di iscrizione.

     6. In caso di cancellazione dal registro, il periodo di tirocinio già effettuato rimane privo di effetti.

 

          Art. 13. Sospensione del tirocinio

     1. La sospensione del tirocinio è ammessa solamente in caso di:

     a) assolvimento degli obblighi militari;

     b) gravidanza e puerperio;

     c) malattia che determini un impedimento al tirocinio per un periodo superiore a sei mesi.

     2. Entro quindici giorni dal verificarsi di uno dei casi di cui al comma 1, il tirocinante ne dà comunicazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla commissione centrale che propone la sospensione del tirocinio.

     3. Entro trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante comunica alla commissione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritta anche dal revisore contabile o funzionario pubblico presso cui il tirocinio viene svolto, di aver ripreso il tirocinio indicandone la relativa data.

     4. Il tirocinio si prolunga di un periodo pari alla durata della sospensione.

 

          Art. 14. Compiuto tirocinio

     1. Il periodo di tirocinio è completato almeno trenta giorni prima del termine di presentazione della domanda per l'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. La commissione, verificato il compimento del periodo di tirocinio e valutata la corrispondenza di esso a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo, propone, entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima relazione di cui all'articolo 10, comma 6, il rilascio dell'attestazione di compiuto tirocinio e la conseguente cancellazione dal registro.

     3. Se l'attività svolta non corrisponde a quanto disposto dall'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo, la commissione propone le forme e la durata della integrazione del tirocinio.

 

Titolo III

Esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

 

          Art. 15. Esame

     1. L'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, è indetto annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     2. Con il decreto di cui al comma 1 sono indicate le materie delle prove scritte, la data, l'ora ed il luogo di svolgimento dell'esame.

 

          Art. 16. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice è costituita con decreto del direttore generale della Direzione degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, presso il quale ha sede, ed è composta da:

     a) un magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di appello, che la presiede;

     b) due professori universitari ordinari o associati nelle materie indicate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     c) due revisori contabili iscritti nel registro da almeno cinque anni.

     2. Per ciascuno dei componenti effettivi è nominato un supplente avente gli stessi requisiti indicati al comma 1.

     3. Se il numero dei candidati è superiore a 500 possono essere costituite sottocommissioni per gruppi sino a 500 candidati. Per la composizione delle sottocommissioni sono nominati membri aggiunti aventi i requisiti indicati nei commi 1 e 2.

     4. I componenti della commissione o delle sottocommissioni non possono essere nuovamente nominati nei tre anni successivi a quello in cui hanno svolto il loro incarico.

     5. La commissione si avvale di un ufficio di segreteria cui è addetto, nel numero strettamente necessario, personale dell'amministrazione giudiziaria. Le funzioni di segretario vengono svolte da personale dell'amministrazione giudiziaria con qualifica funzionale non inferiore alla VI.

 

          Art. 17. Domanda di ammissione all'esame

     1. La domanda per l'ammissione all'esame, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è indirizzata alla commissione esaminatrice presso il Ministero di grazia e giustizia, ed è presentata entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che indice l'esame. La domanda può essere presentata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso gli effetti si producono dalla data di spedizione.

     2. Nella domanda di cui al comma 1, l'interessato dichiara:

     a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio;

     b) di aver conseguito il diploma richiesto dall'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     c) di aver compiuto il tirocinio triennale, a norma dell'articolo 3, comma 2, lettera b), ovvero del comma 3, del decreto legislativo citato;

     d) eventualmente, di aver diritto all'esonero parziale dall'esame, indicando le materie per le quali ritiene di dover essere esonerato.

     3. Alla domanda sono allegati i seguenti documenti conformi alle prescrizioni di legge in materia di bollo:

     a) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui alle lettere c) ed, eventualmente, d) del comma 2;

     b) la ricevuta di pagamento del contributo indicato nell'articolo 18.

     4. Per la sottoscrizione in calce alla domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3, del presente regolamento.

 

          Art. 18. Contributo per le spese relative alla sessione d'esami

     1. Le spese per la sessione d'esami sono poste a carico del candidato nella forfetaria di L. 50.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda d'esame.

     2. La somma di cui al comma 1 è versata con le modalità indicate nell'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

     3. L'ammontare dell'importo indicato al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

 

          Art. 19. Materie delle prove di esame [15]

     1. L'esame consiste in tre prove scritte ed una prova orale.

     2. Ciascuna prova scritta verte su una o più materie, scelte tra quelle elencate, rispettivamente, nelle lettere da a) a d), da e) ad h) e da i) a m) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88. La prova orale verte su tutte le materie elencate nella predetta disposizione.

 

          Art. 20. Adempimenti della commissione precedenti le prove

     1. Prima dell'inizio delle prove i membri della commissione esaminatrice, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che tra essi ed i concorrenti non sussistono situazioni di incompatibilità. Al fine dell'individuazione delle situazioni di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

     2. La commissione esaminatrice stabilisce, nella prima riunione, i criteri e le modalità di valutazione delle prove scritte, al fine di motivare i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, ed i criteri e le modalità di formulazione delle domande delle prove orali.

     3. Previo esame della documentazione allegata alle domande, e tenuto conto delle materie indicate nel decreto di cui all'articolo 15, comma 2, la commissione esaminatrice stabilisce se il candidato ha diritto all'esonero da una o più materie d'esame e, conseguentemente, se ha diritto all'esonero da una o più prove scritte.

     4. La commissione esaminatrice verifica la regolarità delle domande di ammissione e provvede alla formazione dell'elenco degli ammessi, indicando coloro che hanno diritto all'esonero parziale ed escludendo i candidati che non hanno i requisiti indicati nel comma 2 dell'articolo 17. Tale elenco è depositato almeno trenta giorni prima dell'inizio delle prove presso gli uffici della segreteria della commissione esaminatrice, per consentire a tutti gli interessati di prenderne visione. Ai candidati non ammessi ed a quelli cui è stata respinta la domanda di esonero parziale, è inviata comunicazione scritta.

 

          Art. 21. Svolgimento delle prove scritte

     1. I candidati sono identificati al momento dell'ingresso nei locali ove si svolgono le prove d'esame, attraverso idoneo documento di identità personale in corso di validità.

     2. Lo svolgimento delle prove scritte ha luogo in tre giorni consecutivi.

     3. Il mattino del giorno fissato per ciascuna prova scritta, la commissione formula tre temi relativi alla materia d'esame prevista per quel giorno dal decreto di cui all'articolo 15, comma 2. Ogni tema è scritto su di un foglio che, firmato dal presidente, è chiuso in una busta. Quindi, alla presenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste ed alla pubblicazione del tema in essa contenuto, dandosi altresì lettura delle tracce dei temi non sorteggiati.

     4. I temi sono formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica idonea a dimostrare da parte del candidato la conoscenza dei principi fondamentali di ciascuna delle materie su cui verte la prova.

     5. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dalla dettatura del tema. Non sono ammessi agli esami i candidati non presenti quando la dettatura è iniziata.

     6. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati usano esclusivamente carta fornita dalla commissione munita del bollo d'ufficio.

     7. E' ammessa la consultazione di testi legislativi non commentati, presentati dal candidato almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte. I testi ammessi per le prove d'esame sono verificati dalla commissione nei giorni precedenti le prove o nel corso dell'espletamento degli esami.

     8. Durante lo svolgimento delle prove i candidati non possono comunicare fra loro né con estranei, pena l'esclusione dopo un primo richiamo del quale è fatta menzione nel verbale.

     9. E' escluso dall'esame il candidato sorpreso a copiare o in possesso di testi non ammessi, di scritti o di appunti di qualsiasi genere. E', altresì, escluso il candidato che contravviene alle disposizioni del precedente comma 8.

     10. Il presidente della commissione adotta tutte le misure necessarie per garantire la genuinità delle prove e la legalità delle operazioni di esame.

     11. Durante tutto il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione. Ad essi è affidata la polizia degli esami.

 

          Art. 22. Adempimenti dei candidati e della commissione

     1. A ciascun candidato è consegnata, nei giorni di esame, una coppia di buste, una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco. Ad ogni giorno d'esame corrisponde un diverso colore della coppia di buste.

     2. Il candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione né altro contrassegno, pone il foglio o i fogli nella busta grande, in cui inserisce anche la busta piccola chiusa, contenente il cartoncino bianco ove ha indicato il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza o domicilio, e consegna il tutto al presidente o a chi ne fa le veci. Quest'ultimo, dopo aver fatto annotare a verbale che il candidato ha consegnato il suo elaborato, appone la sua firma trasversalmente sulla busta stessa in modo che vi resti compreso il relativo lembo di chiusura, nonché, sui margini incollati, l'impronta del sigillo della commissione. Alla presenza del candidato la busta viene collocata in un pacco contenente le buste degli altri candidati e rimescolata con le altre.

     3. Alla fine di ciascuna prova, tutte le buste contenenti i temi sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi firmati all'esterno da uno dei componenti della commissione, e suggellati con l'impronta del sigillo della commissione. Al termine delle tre prove le buste sono suddivise in tre gruppi ciascuno dei quali relativo ad ogni singola prova d'esame.

     4. Di tutte le operazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4, come pure di tutto quanto avviene durante lo svolgimento delle prove, viene redatto processo verbale, sottoscritto dal presidente, o da chi ne fa le veci, e dal segretario.

 

          Art. 23. Adempimenti della commissione per la correzione degli elaborati

     1. La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, effettua la valutazione degli elaborati scritti nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre sei mesi dalla conclusione delle prove. Il prolungamento di detto termine può essere disposto una sola volta, per non oltre centottanta giorni, con provvedimento del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

     2. La commissione procede alla valutazione di tutti gli elaborati contenuti nelle buste di identico colore relativi alla prima giornata di prove, prima di procedere alla revisione degli elaborati relativi alle altre giornate di prove.

     3. A ciascun tema è assegnato il punteggio in decimi, senza attendere la revisione di tutti gli elaborati dello stesso candidato. Il voto è annotato in lettere dal segretario in calce al lavoro e l'annotazione è sottoscritta dal presidente. Assegnato il voto all'elaborato, la busta piccola contenente il nome del candidato viene allegata al compito. Con le stesse modalità, si passa a correggere gli elaborati relativi alla seconda giornata di prove e, di seguito, quelli della terza giornata.

     4. Terminato l'esame e la valutazione di tutti gli elaborati, vengono aperte le buste contenenti i nomi dei candidati.

     5. La commissione annulla la prova nel caso in cui il tema è in tutto o in parte copiato; annulla altresì il tema che reca segni di riconoscimento del candidato che lo ha elaborato.

     6. Di tutte le operazioni attinenti la correzione dei temi è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

 

          Art. 24. Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

     1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che hanno ottenuto un punteggio pari o superiore a sei decimi di voto in ciascuna prova scritta. L'elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente e dal segretario ed è depositato presso la segreteria della commissione esaminatrice.

     2. Ai candidati ammessi alla prova orale è data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere recapitato al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per la prova stessa.

     3. Le prove orali si svolgono in un'aula aperta al pubblico. La prova orale completa non può avere durata inferiore a quarantacinque minuti e superiore a sessanta minuti.

     4. Al termine di ciascuna prova orale la commissione d'esame delibera la votazione da assegnare al candidato, che ottiene l'idoneità se raggiunge almeno i sei decimi di voto in ciascuna materia. Dei voti è data comunicazione al candidato al termine della prova.

     5. Tutte le deliberazioni della commissione sono prese a maggioranza.

     6. Per ogni seduta è redatto processo verbale riassuntivo delle domande poste e del voto riportato da ciascun candidato con una motivazione sintetica complessiva, a firma del presidente e del segretario. In caso di dissenso sulla verbalizzazione i dissenzienti hanno facoltà di allegare una relazione da loro sottoscritta, che è controfirmata dal presidente.

     7. Al termine della sessione d'esame la commissione pubblica l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato l'esame con il voto riportato in ciascuna materia. Detto elenco, a firma del presidente e del segretario, è affisso presso la segreteria della commissione esaminatrice ed inviato tempestivamente alla commissione centrale presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

Titolo IV

Modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili

 

          Art. 25. Contenuto della domanda di iscrizione delle società

     1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili il legale rappresentante della società dichiara:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

     c) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

     d) la residenza degli amministratori, anche se all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale;

     e) il numero di partita IVA o il codice fiscale della società ed il codice fiscale degli amministratori;

     f) l'assenza in capo agli amministratori delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     g) la ricorrenza dei requisiti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo citato;

     h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, l'iscrizione nel registro dei revisori contabili ed i relativi dati, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti.

     2. La sottoscrizione in calce alla domanda è autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1969, n. 15; si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 3 del presente regolamento.

 

          Art. 26. Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche

     1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo il richiedente dichiara:

     a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita;

     b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, anche il domicilio fiscale;

     c) il codice fiscale;

     d) il titolo di studio posseduto;

     e) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 88 del 1992, ovvero di essere esonerato dall'esame ai sensi dell'articolo 5 del decreto medesimo;

     f) di aver svolto il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), o comma 3 del decreto legislativo citato;

     g) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente;

     h) di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato;

     i) il recapito presso il quale si intende ricevere tutte le comunicazioni inerenti al registro e l'impegno a comunicare eventuali variazioni.

     2. Si applica il disposto dell'articolo 25, comma 2.

 

          Art. 27. Presentazione della domanda di iscrizione delle società

     1. La domanda di iscrizione delle società, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia. Alla domanda è allegata la seguente documentazione, conforme alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, con gli eventuali atti modificativi;

     b) [16];

     c) la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.

     2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

     3. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti, nei confronti degli amministratori della società, in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette senza ritardo le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 28. Presentazione della domanda di iscrizione delle persone fisiche

     1. La domanda di iscrizione delle persone fisiche, conforme alle prescrizioni di legge in materia di bollo, è presentata, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui il revisore ha il proprio domicilio. Alla domanda è allegata la ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29.

     2. Il richiedente che ritiene di aver diritto all'esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro deve allegare alla domanda, oltre alla ricevuta di pagamento del contributo di cui all'articolo 29, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     3. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate alla data di spedizione.

     4. Il procuratore della Repubblica compie accertamenti in ordine alle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo citato, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misure di prevenzione, e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati alla commissione centrale per i revisori contabili presso il Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 29. Contributo per l'iscrizione

     1. E' posto a carico dell'aspirante revisore contabile un contributo forfetario alle spese di esame nella misura di L. 40.000, da corrispondersi al momento della presentazione della domanda.

     2. La somma è versata con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 13 maggio 1997, n. 132.

     3. L'ammontare del contributo può essere aggiornato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nella misura necessaria alla copertura delle spese indicate.

 

          Art. 30. Esame delle domande e iscrizione

     1. Le domande per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili sono esaminate dalla commissione centrale entro quattro mesi dalla presentazione o ricezione, in caso di invio a mezzo raccomandata.

     2. La commissione esegue i controlli necessari per verificare la ricorrenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'iscrizione.

     3. L'iscrizione, o il provvedimento che la nega, sono assunti, su proposta della commissione, con decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il provvedimento è comunicato al richiedente a cura del reparto dei revisori contabili del Ministero della giustizia, ed in caso di accoglimento deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie speciale "Concorsi ed esami”. [17]

 

Titolo V

Esercizio del potere di vigilanza - Sospensione e cancellazione

 

          Art. 31. Soggetti sottoposti alla vigilanza

     1. Il Ministero di grazia e giustizia vigila, attraverso la commissione centrale, sulle persone fisiche e sulle società iscritte nel registro dei revisori contabili.

 

          Art. 32. Iniziativa per l'avvio dei procedimenti

     1. La commissione centrale, a seguito di esposti o notizie ad essa pervenuti, ovvero d'ufficio, acquisisce anche direttamente informazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 88 del 1992, o circa i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del decreto legislativo medesimo, dandone notizia all'interessato ai sensi dell'articolo 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241 [18] .

     2. I provvedimenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo citato sono trasmessi alla commissione.

     3. La commissione, se ritiene infondate le notizie ad essa pervenute, propone al direttore generale degli affari civili del Ministro di grazia e giustizia l'archiviazione degli atti. La proposta non è vincolante.

 

          Art. 33. Registro degli esposti - Delega degli accertamenti

     1. La commissione tiene un apposito registro dove sono annotati immediatamente le notizie e gli esposti non appena pervenuti o acquisiti. Con decreto ministeriale sono previste le caratteristiche e le modalità di tenuta del registro.

     2. Le informazioni necessarie per la valutazione degli esposti o delle notizie sono richieste a cura del Ministero di grazia e giustizia.

     3. La commissione può incaricare un componente a predisporre una relazione sui fatti oggetto degli esposti o delle notizie.

 

          Art. 34. Procedimento istruttorio per l'accertamento dell'insussistenza dei requisiti

     1. La commissione, se accerta che l'iscritto non ha i requisiti previsti dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, gliene dà comunicazione scritta, assegnandogli un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la commissione, anche a mezzo di un componente a ciò delegato, provvede all'audizione dell'interessato, secondo le modalità indicate nel successivo articolo 35, comma 2.

     3. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale è svolto il tirocinio.

 

          Art. 35. Procedimento istruttorio in relazione ai fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti

     1. Se a seguito dell'attività di accertamento di cui all'articolo 33, la notizia acquisita risulti integrare uno dei fatti previsti negli articoli 39 e 40, si procede all'audizione dell'interessato.

     2. Ai fini dell'audizione di cui al comma 1, l'interessato è convocato almeno cinque giorni prima della seduta, a mezzo di avviso contenente l'esposizione dei fatti contestati. L'interessato può farsi assistere da un difensore. Se l'interessato, senza giustificato motivo, non compare, si procede in sua assenza. Della seduta viene redatto un verbale. Per tutti gli atti e le attività del procedimento, ad eccezione dell'audizione personale, l'interessato può farsi rappresentare da un difensore o da persona di sua fiducia iscritta nel registro.

 

          Art. 36. Proposta motivata della commissione

     1. Terminati gli accertamenti ed espletata l'audizione personale dell'interessato ai sensi dell'articolo 35, la commissione centrale per i revisori contabili formula una proposta motivata al direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. La proposta non è vincolante.

 

          Art. 37. Termine per la presentazione delle proposte

     1. La commissione centrale formula le proposte di cui agli articoli 32, comma 3, e 36, comma 1, entro e non oltre il termine di nove mesi dal giorno in cui sono pervenuti gli esposti o le notizie di cui all'articolo 32, comma 2. Tale termine può essere prorogato prima della scadenza, per un periodo non superiore a tre mesi, dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, su richiesta motivata della commissione. In caso di inerzia il direttore generale può incaricare dell'istruttoria gli uffici del Ministero di grazia e giustizia.

     2. Decorso il termine di cui al comma 1, il procedimento si estingue.

 

          Art. 38. Conclusione dei procedimenti senza l'adozione di provvedimenti sanzionatori

     1. Il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia, valutata la proposta della commissione, se ritiene che i fatti accertati non integrano alcuna delle ipotesi di cui agli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dispone l'archiviazione del procedimento e ne dà notizia all'iscritto, presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

 

          Art. 39. Sospensione del revisore contabile

     1. Se emergono fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, il direttore generale degli affari civili e delle libere professioni dispone la sospensione dell'iscritto per un periodo non superiore ad un anno ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     2. L'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti deve ritenersi gravemente compromessa se:

     a) emergono fatti che denotano grave incapacità tecnica, o, per le società, grave incapacità organizzativa, ovvero mancanza di integrità morale dell'iscritto o dei soggetti di cui questi si avvale per svolgere la sua attività;

     b) emergono fatti che denotano gravi negligenze commesse dall'iscritto;

     c) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, intrattengono con il soggetto che conferisce l'incarico, o con soggetti controllati, rapporti continuativi o rilevanti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza o collaborazione, ovvero li abbiano intrattenuti nei due anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

     d) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono legati alla società o all'ente che conferisce l'incarico, o a società o enti che la controllano, da rapporti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

     e) l'iscritto, l'amministratore, il direttore generale, il socio o i soggetti di cui l'iscritto si avvale per svolgere la sua attività, sono amministratori della società o dell'ente che conferisce l'incarico o di società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nei tre anni antecedenti al conferimento dell'incarico;

     f) l'iscritto è eletto sindaco o evita la decadenza dalla carica, tacendo consapevolmente sulla ricorrenza di una delle situazioni indicate nell'articolo 2399 del codice civile diverse da quelle indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

     g) l'iscritto persona fisica, o il legale rappresentante della società di revisione, viene sottoposto a misure cautelari;

     h) emerge ogni altro fatto dal quale possa desumersi che nel caso concreto è compromessa gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti.

     3. L'impiego del tirocinante, per servizi di segreteria o per attività estranee a quelle proprie della funzione di revisore contabile, costituisce illecito disciplinare a carico del soggetto presso il quale il tirocinio viene svolto.

     3 bis. Le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) del comma 2 non si applicano nei confronti delle amministrazioni dello Stato e di ogni altro ente pubblico. [19]

 

          Art. 40. Cancellazione del revisore contabile

     1. Se i fatti che compromettono l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti indicati nell'articolo precedente sono di particolare gravità, è disposta la cancellazione dell'iscritto dal registro dei revisori contabili.

     2. La cancellazione dal registro è, inoltre, disposta nelle seguenti ipotesi:

     a) se non sussistono i requisiti previsti nel decreto legislativo;

     b) se ricorre una delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;

     c) se l'iscritto compie attività di revisione contabile durante il periodo in cui è stato sospeso;

     d) se ricorre il caso indicato nell'articolo 8, comma 5, della legge 13 maggio 1997, n. 132;

     e) se l'iscritto è sospeso dal registro per più di due volte.

 

          Art. 41. Provvedimenti sanzionatori - Comunicazioni

     1. Tutti i provvedimenti sanzionatori sono assunti con decreto motivato del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia. Il decreto è comunicato all'iscritto presso il domicilio, per le persone fisiche, o presso la sede principale o, in assenza, presso la sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia, per le società.

     2. Il provvedimento di cancellazione è, altresì, comunicato alla Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

 

Titolo VI

Disposizioni transitorie e finali

 

          Art. 42. Computo dell'anzianità di iscrizione al registro dei revisori

     1. Ai fini del presente regolamento, nel computo dell'anzianità di iscrizione nel registro dei revisori contabili va considerato anche il periodo di iscrizione nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

 

          Art. 43. Tirocinio

     1. Il periodo di tirocinio svolto precedentemente all'emanazione del presente regolamento può essere documentato attraverso un attestato rilasciato dal soggetto presso cui il tirocinio è stato svolto, con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Di tale periodo si tiene conto nel computo del triennio di cui all'articolo 9, comma 1.

 

          Art. 44. Domande di iscrizione nel registro presentate dagli iscritti nell'elenco allegato - Domande presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento

     1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, la commissione centrale esamina anche le domande presentate precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, nonché quelle presentate dagli iscritti nell'elenco allegato di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474.

     2. I soggetti già iscritti nel registro dei revisori contabili devono dichiarare entro sei mesi il recapito presso il quale intendono ricevere tutte le comunicazioni inerenti il registro ed impegnarsi a comunicare eventuali variazioni. In difetto di comunicazione si intende valido a detti fini il domicilio precedentemente indicato.

 

          Art. 45. Sospensione dal registro

     1. Coloro che al momento dell'entrata in vigore del regolamento si trovino in una delle situazioni indicate nell'articolo 39, comma 2, lettere c), d) ed e), sono tenuti ad eliminare entro sei mesi le cause che potrebbero determinare la sospensione dal registro.

     2. Ai fini dell'accertamento dei fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di controllo dei conti, relativamente agli incarichi in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, non si tiene conto dei rapporti indicati nelle lettere c), d) ed e) dell'articolo 39, comma 2, cessati prima del suddetto momento.

 

          Art. 46. Abrogazione

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1997, n. 23.


[1] Abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Lettera così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[3]  Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[4]  Comma così modificato dall'art. 2 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[5]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[6]  Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[8]  Comma così modificato dall'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[9]  Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[10]  Comma inserito dall'art. 5 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[11]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[12]  Comma così modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[13]  Comma inserito dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[14]  Comma inserito dall'art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[15]  Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[16]  Lettera abrogata dall'art. 8 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[17]  Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[18]  Comma così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.

[19]  Comma aggiunto dall'art. 11 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 233.