§ 98.1.31197 - D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23.
Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili.


Settore:Normativa nazionale
Data:21/01/1997
Numero:23


Sommario
Art. 1.  Definizione
Art. 2.  Contenuto della domanda di iscrizione
Art. 3.  Presentazione della domanda
Art. 4.  Iscrizione nel registro


§ 98.1.31197 - D.P.R. 21 gennaio 1997, n. 23. [1]

Regolamento concernente l'iscrizione delle società nel registro dei revisori contabili.

(G.U. 17 febbraio 1997, n. 39)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

     Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;

     Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

     E M A N A

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Definizione

     1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

 

          Art. 2. Contenuto della domanda di iscrizione

     1. Nella domanda di iscrizione nel registro dei revisori contabili ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo il legale rappresentante della società deve dichiarare:

     a) la denominazione o la ragione sociale;

     b) la sede principale o secondaria con rappresentanza stabile in Italia;

     c) il cognome, il nome, il sesso, il luogo e la data di nascita degli amministratori;

     d) la residenza, anche all'estero, il domicilio in Italia e, se diverso, anche il domicilio fiscale degli amministratori;

     e) il numero di codice fiscale degli amministratori;

     f) l'assenza in capo agli amministratori di:

     1) provvedimenti di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     2) misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni;

     3) condanne alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, per uno dei delitti indicati all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo;

     g) l'iscrizione della maggioranza degli amministratori nel registro dei revisori contabili, con gli estremi della iscrizione di ognuno;

     h) il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti;

     i) la iscrizione delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti nel registro dei revisori contabili e gli estremi della iscrizione di ognuno;

     l) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V, del libro V del codice civile, la composizione per quote del capitale sociale, nonché il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita dei soci costituenti la maggioranza numerica e per quote e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili;

     m) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile la composizione dell'assemblea ordinaria nonché il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita dei soci che detengono la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea e gli estremi della loro iscrizione nel registro dei revisori contabili.

     2. Alla domanda è allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.

     3. La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 3. Presentazione della domanda

     1. La domanda di cui all'articolo 2 è presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la società ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.

     2. Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.

     3. Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 4. Iscrizione nel registro

     1. All'esame delle domande delle società per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.

     2. Su proposta della commissione è emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della società nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1] Decreto abrogato dal D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99.