§ 59.2.9 - Legge 8 dicembre 1956, n. 1378.
Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:08/12/1956
Numero:1378


Sommario
Art. 1.      Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, [...]
Art. 2.      Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, [...]
Art. 3.      Gli esami hanno carattere specificamente professionale
Art. 4.      La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza [...]
Art. 5.  [1]
Art. 6.      La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione [...]
Art. 7.      La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge
Art. 8.      Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il [...]
Art. 9.      Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali [...]
Art. 10.      Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8
Art. 11.      E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge


§ 59.2.9 - Legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

(G.U. 21 dicembre 1956, n. 321)

 

 

     Art. 1.

     Sono riattivati gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale e della professione di dottore commercialista nonché di abilitazione nelle discipline statistiche.

     I candidati agli esami di Stato sosterranno le prove in città sedi di ordini o collegi professionali. Tali sedi saranno stabilite dal regolamento di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 2.

     Le Commissioni giudicatrici degli esami, di cui al precedente art. 1, sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione e composte di un presidente, scelto fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo o in pensione, e di membri scelti da terne designate dai competenti ordini o collegi professionali. Il numero e i titoli dei membri suddetti saranno stabiliti per ciascun tipo di esame dal regolamento di cui al successivo art. 3.

 

          Art. 3.

     Gli esami hanno carattere specificamente professionale.

     I programmi degli esami sono determinati mediante regolamento dal Ministro per la pubblica istruzione, sentito il parere della Sezione I del Consiglio superiore e degli Ordini professionali nazionali. Con lo stesso regolamento vengono fissate anche le norme concernenti lo svolgimento degli esami.

     L'art. 6 del regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 51, è abrogato.

 

          Art. 4.

     La tassa di ammissione di lire 200 e il contributo di lire 100, dovuti dal candidato agli esami di abilitazione all'esercizio delle varie professioni in dipendenza dell'art. 176 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, sono aumentati rispettivamente a lire 6000 e a lire 3000.

     La tassa di lire 250 per le opere delle Università o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'università o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000.

 

          Art. 5. [1]

     Il compenso spettante ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni è determinato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed è aggiornato annualmente.

 

          Art. 6.

     La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è elevata a lire 3000.

 

 

Norme transitorie

 

          Art. 7.

     La disposizione di cui all'art. 1 si applica con decorrenza dall'anno accademico in corso al momento della entrata in vigore della presente legge.

     Gli studenti che hanno conseguito la laurea nell'anno accademico 1954-55 e successivi fino al termine fissato nel precedente comma, e i cittadini italiani in possesso, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, di uno dei titoli accademici austriaci finali indicati nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 4 settembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 1956, sono considerati abilitati provvisori all'esercizio delle professioni e pertanto sottoposti alla disciplina degli articoli seguenti ai fini della concessione definitiva dell'abilitazione.

 

          Art. 8.

     Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 284, i laureati o diplomati che abbiano conseguito il certificato di abilitazione provvisoria prima dell'entrata in vigore della presente legge potranno ottenere l'abilitazione definitiva comprovando, mediante la presentazione di documenti idonei, di avere esercitato e di esercitare la professione per cui ottennero l'abilitazione provvisoria e di essere regolarmente iscritti all'albo professionale corrispondente.

     Apposite Commissioni accerteranno l'effettivo idoneo esercizio della professione da parte di ciascun candidato.

     Agli abilitati provvisori per cui le Commissioni avranno espresso giudizio favorevole, il Ministro rilascerà il diploma di abilitazione definitiva dietro versamento di una tassa di lire 9000 a favore dell'Erario e di una tassa di lire 10.000 a favore delle Opere universitarie.

     Avverso il giudizio sfavorevole delle Commissioni locali è dato ricorso al Ministero della pubblica istruzione che deciderà su conforme parere della Giunta della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, cui verrà aggregato un rappresentante designato dall'Ordine professionale nazionale interessato.

 

          Art. 9.

     Le Commissioni di cui all'articolo precedente possono essere istituite presso ciascuna Università od Istituto d'istruzione superiore per quelle professioni per le quali l'Università od Istituto rilascia le lauree ed i diplomi corrispondenti.

     Ciascuna Commissione è divisa in sottocommissioni per ognuna delle branche affini professionali.

     La Commissione plenaria è presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo o in pensione; ne fa parte un magistrato d'appello nominato con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia.

     Ogni sottocommissione è composta dal presidente della Commissione plenaria, che la presiede, da un professore di ruolo o fuori ruolo o in pensione appartenente alla Facoltà universitaria che ha rilasciato il titolo accademico in base al quale è stata concessa l'abilitazione provvisoria, e da un estraneo alla pubblica Amministrazione, che dovrà essere scelto su terne proposte dal competente Ordine professionale locale.

     Per l'ufficio di presidente e per ciascuna delle suddette categorie possono essere nominati supplenti chiamati a sostituire i rispettivi titolari in caso di assenza.

     Le Commissioni sono nominate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

     Ai componenti le Commissioni sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

     Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabilite le modalità e le norme concernenti le sedi ed il funzionamento delle Commissioni.

     Alla data del 31 marzo 1966 si intendono prescritti i termini per la presentazione delle domande di abilitazione definitiva di cui al primo comma del precedente art. 8 [2] .

 

          Art. 10.

     Alla spesa per l'attuazione della presente legge si farà fronte col provento della tassa di ammissione di cui al primo comma dell'art. 4 e al terzo comma dell'art. 8.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 11.

     E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente legge.


[1]  Articolo già sostituito dall'art. 1 della L. 31 dicembre 1962, n. 1866 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1999, n. 4.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 15 aprile 1965, n. 448. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 luglio 1968 dall'art. 1 della L. 17 ottobre 1967, n. 975.