§ 86.11.33 - D.L. 8 maggio 1981, n. 208 .
Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:08/05/1981
Numero:208


Sommario
Art. 1.      I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981, [...]
Art. 2.      I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-quinquies inserito nel decreto-legge 30 [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle [...]


§ 86.11.33 - D.L. 8 maggio 1981, n. 208 [1] .

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero ed al personale navigante.

(G.U. 14 maggio 1981, n. 131)

 

 

     Art. 1.

     I termini previsti dall'art. 12 e dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, sono prorogati con decorrenza dal 1° gennaio 1981, rispettivamente al 1° novembre 1981 ed al 31 ottobre 1981

     Le regioni possono chiedere ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime la continuazione, fino al termine massimo del 30 giugno 1981, dell'esercizio di funzioni di competenza delle unità sanitarie locali, svolte dai commissari stessi alla data del 31 dicembre 1980. I relativi oneri sono a carico degli stanziamenti assegnati alle regioni sul fondo sanitario nazionale. Alla determinazione forfettaria degli oneri e alla ripartizione degli stessi fra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.

     L'assistenza sanitaria ai marittimi italiani, compresi i familiari residenti in Italia, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera continua ad essere assicurata direttamente dall'armatore straniero fino al 31 dicembre 1981.

     Con la procedura di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, è determinato annualmente il contributo dovuto, a partire dal 1° gennaio 1982, dall'armatore straniero per la assistenza sanitaria ai familiari residenti in Italia dei marittimi di cui al comma precedente nonchè ai marittimi stessi limitatamente ai periodi di sosta o di riposo compensativo o di attesa di imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, nel territorio italiano.

     Per il finanziamento delle attività delle gestioni sanitarie delle casse marittime, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa esistenti al 31 dicembre 1980. Qualora dette disponibilità di cassa non risultassero sufficienti il Ministero della sanità provvederà ai necessari finanziamenti a carico dei fondi stanziati sul cap. 1115 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno finanziario 1981.

     Fino all'espletamento dei concorsi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 614, e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 13 del predetto decreto, ai fini anche dell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, è sospeso il limite numerico previsto dal terzo comma dell'art. 10 dello stesso decreto.

 

          Art. 2.

     I commissari di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, svolgono le funzioni delegate ai comuni dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

     Per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sanitaria all'estero di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministro della sanità può disporre fino al termine massimo del 30 giugno 1982 la utilizzazione presso il Ministero della sanità di un contingente di 70 unità di personale, già assegnato o trasferito in base ai processi di mobilità previsti dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che sia stato addetto ai servizi di assistenza sanitaria all'estero degli enti e gestioni mutualistiche soppresse, nonchè di personale dell'INAIL [2].

     Il personale di cui al comma precedente conserva lo stato giuridico e il trattamento economico cui ha diritto presso l'amministrazione di assegnazione, con gli oneri relativi a carico dell'amministrazione stessa [3] .

     Al termine del periodo di utilizzazione il personale può, a domanda, essere inquadrato, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione del Ministero della sanità, nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [4] .

     (Omissis) [5].

     Il Ministero della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1981, provvede, tenuto conto delle modalità e dei limiti vigenti presso i soppressi enti e gestioni mutualistiche, alla definizione delle domande di rimborso di spese per assistenza sanitaria usufruita all'estero nell'anno 1980.

     Alle spese conseguenti alla definizione dei rimborsi di cui ai commi precedenti, relativi all'anno 1980 e precedenti, il Ministero della sanità provvede con i fondi messi a disposizione dal Ministero del tesoro mediante trasferimento in apposito capitolo di bilancio del Ministero della sanità dei necessari finanziamenti a carico del fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

     Lo stanziamento per l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, da iscrivere nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1981, è determinato in lire 30 miliardi. A tale iscrizione si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Le somme non impegnate nell'esercizio 1981 possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1982.

     (Omissis) [6].

     Alle spese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nell'art. 36, secondo comma, e nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato. Per i pagamenti in valuta estera da parte del Ministero della sanità si applica per la parte compatibile il disposto dell'art. 54 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 [7] .

     Il Ministero della sanità può affidare alle regioni, all'INPS e all'INAIL adempimenti di collaborazione amministrativa ai quali è tenuto in base ai trattati ed ai regolamenti della Comunità economica europea o in esecuzione di trattati bilaterali o multilaterali stipulati dall'Italia in materia di assistenza sanitaria.

     Agli invalidi per causa di guerra e di servizio, residenti all'estero, l'assistenza sanitaria continua ad essere erogata con i criteri e le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1981 e fino a quando non sarà data attuazione all'inquadramento del personale di cui all'art. 24-quinquies inserito nel decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, della legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33, nei ruoli speciali previsti dal terzo comma del medesimo articolo, al pagamento delle retribuzioni e delle competenze accessorie, delle indennità di fine servizio e di quanto altro dovuto, ai sensi del quarto comma del predetto art. 24-quinquies, spettanti al medesimo personale, si provvederà mediante ordinativi diretti per il personale assegnato presso le amministrazioni centrali dello Stato e mediante aperture di credito, da disporsi per importi anche eccedenti il limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore dei titolari delle amministrazioni periferiche dello Stato, per il personale ivi assegnato. Le relative spese faranno carico ai competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni presso le quali il personale è stato assegnato.

     La deroga prevista dal comma precedente si applica per la attuazione dei progetti specifici previsti dagli articoli 26 e 26-bis della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, i fondi iscritti nella rubrica 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro ai competenti capitoli degli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 1° luglio 1981, n. 344.

[2]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, al 30 giugno 1984 dall'art. 25 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463.

[3]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[4]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[5]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[6]  Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[7]  Comma inserito dalla legge di conversione.