§ 67.1.53 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620.
Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.1 navigazione aerea
Data:31/07/1980
Numero:620


Sommario
Art. 1.  Principi
Art. 2.  Beneficiari dell'assistenza
Art. 3.  Competenze
Art. 4.  Iscrizione degli interessati presso gli uffici
Art. 5.  Libretto sanitario per il personale navigante
Art. 6.  Assistenza nel territorio italiano
Art. 7.  Assistenza al personale in navigazione
Art. 8.  Assistenza in territorio estero
Art. 9.  Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti
Art. 10.  Contributo per l'assistenza
Art. 11.  Comitato di rappresentanza degli assistiti
Art. 12.  Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime
Art. 13.  Regime transitorio dell'assistenza
Art. 14.      La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980 e ai [...]


§ 67.1.53 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 620. [1]

Disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile (art. 37, ultimo comma, della legge n. 833 del 1978).

(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.)

 

     Art. 1. Principi

     L'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile è erogata nelle forme indicate nel presente decreto, secondo i principi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e tenendo conto, con riguardo ai livelli delle prestazioni sanitarie, garantite dal piano sanitario nazionale, delle peculiari esigenze assistenziali del personale stesso connesse alle attività svolte, nel rispetto delle convenzioni internazionali, della vigente disciplina della navigazione aerea e marittima e delle conseguenti norme contrattuali, purché non in contrasto con il presente decreto.

 

          Art. 2. Beneficiari dell'assistenza

     L'assistenza di cui all'art. 1 è erogata:

     a) ai cittadini italiani e stranieri ed agli apolidi che compongono l'equipaggio di navi, natanti e galleggianti della marina mercantile italiana e di piattaforme o che siano comunque imbarcati su detti mezzi per il servizio degli stessi;

     b) ai marittimi italiani, stranieri ed apolidi, che siano in attesa d'imbarco in territorio italiano per uno degli impieghi di cui alla precedente lettera a), purché risultino per contratto a disposizione dell'armatore;

     c) ai lavoratori italiani imbarcati, in base a contratto su navi, galleggianti e piattaforme battenti bandiera estera qualora non usufruiscano di assistenza sanitaria da parte dell'armatore straniero o di servizi sanitari stranieri ovvero il livello di tali prestazioni sia palesemente inferiore a quello delle prestazioni assicurate con il presente decreto;

     d) ai lavoratori della pesca marittima, autonomi ovvero alle dipendenze di ditte italiane o straniere, con sede operativa di base nel territorio italiano, esclusi quelli iscritti nel registro di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1965, n. 963, che esercitano la pesca costiera locale e ravvicinata di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, su navi munite del permesso di pesca costiera, locale e ravvicinata di cui all'art. 12 della legge 14 luglio 1965, n. 963, ed i pescatori di mestiere delle acque interne forniti di licenza di tipo A ai sensi dell'art. 1 della legge 20 marzo 1968, n. 433;

     e) al personale di volo di cui all'art. 732 del codice della navigazione, in costanza di rapporto di lavoro regolato dai contratti collettivi.

 

          Art. 3. Competenze

     L'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ed ai loro familiari aventi diritto è assicurata in Italia dall'unità sanitaria locale nel cui territorio gli interessati hanno la residenza ovvero, se stranieri o apolidi non residenti, la temporanea dimora.

     L'assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato, anche se a terra per i periodi di sosta o di riposo compensativo, e a quello in attesa d'imbarco, purché per contratto a disposizione dell'armatore, agli aeronaviganti in costanza del rapporto di lavoro, è assicurata in Italia e all'estero dal Ministero della sanità, per tutto il periodo di malattia contratta nelle predette situazioni.

     Le funzioni medico-legali nei confronti del personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, sono di competenza dello Stato.

 

          Art. 4. Iscrizione degli interessati presso gli uffici

     I soggetti di cui all'art. 2, che alla data del 1° gennaio 1981 risultino assistiti a cura delle gestioni e servizi di assistenza sanitaria delle casse marittime, sono iscritti presso l'ufficio di porto o aeroporto nella cui circoscrizione è ubicata la sede periferica della cassa presso la quale essi erano abitualmente assistiti.

     Effettuata l'iscrizione, l'ufficio trasmette agli interessati la relativa attestazione direttamente o tramite l'impresa da cui dipendono ovvero tramite il sindaco del comune di residenza anagrafica.

     I soggetti che non abbiano mai usufruito delle prestazioni delle casse marittime devono inoltrare domanda di iscrizione all'ufficio del luogo di primo imbarco o di inizio dell'attività ovvero all'ufficio principale della regione di residenza del richiedente.

     Per ottenere l'iscrizione ed il rilascio della relativa attestazione gli interessati devono produrre il libretto di navigazione o altro documento idoneo ad attestare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'art. 2. Il cambiamento del luogo di residenza o di attività successivo all'iscrizione non comporta il trasferimento dell'iscrizione stessa.

     Le iscrizioni sono soggette a revisione biennale da parte di ciascun ufficio che, in caso di cessazione del diritto provvede alla cancellazione e all'annullamento della speciale appendice al libretto di cui all'art. 5.

     Il possesso della speciale appendice al libretto sanitario o l'attestazione di avvenuta iscrizione presso l'ufficio costituisce per l'interessato titolo per ottenere l'assistenza nelle forme del presente decreto.

     Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate norme per la formazione, tenuta ed aggiornamento a livello centrale dell'elenco generale degli iscritti e per la rilevazione meccanografica a livello centrale e periferico dei dati concernenti le iscrizioni, le relative cancellazioni e le prestazioni effettuate, nonché le modalità di acquisizione dei dati esistenti presso gli archivi delle sedi centrali delle casse marittime.

 

          Art. 5. Libretto sanitario per il personale navigante

     Agli aventi diritto all'assistenza è rilasciata una speciale appendice al libretto sanitario, redatta nelle sue indicazioni di base, oltre che in lingua italiana anche in altre lingue. Il modello del libretto, da approvarsi con decreto del Ministro della sanità entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, previe intese con il Ministero degli affari esteri sentito il Consiglio sanitario nazionale, deve altresì contenere un congruo numero di pagine con sufficienti spazi a fronte per la trascrizione nelle altre lingue dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari italiani o stranieri, che abbiano in cura l'interessato nel corso della sua attività.

     All'estero la traduzione nelle varie lingue delle indicazioni di base e dei successivi dati è a carico del datore di lavoro o dell'interessato, se trattasi di lavoratore autonomo.

     In Italia alla traduzione dei dati diagnostici e terapeutici annotati dai sanitari stranieri provvede l'ufficio di porto o aeroporto a spese dell'obbligato ai sensi del comma precedente.

     Nel caso in cui durante la navigazione si sia verificata l'assistenza radio-medica, sarà cura del comandante della nave trascrivere sul libretto sanitario i dati essenziali con l'annotazione "assistenza radio-medica" e l'organo che ha fornito l'assistenza stessa.

 

          Art. 6. Assistenza nel territorio italiano

     Le unità sanitarie locali provvedono ad erogare al personale navigante, escluso quello di cui al secondo comma dell'art. 3, ed ai loro familiari aventi diritto le prestazioni sanitarie di competenza nel rispetto dei livelli stabiliti ai sensi dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

     Il personale ha diritto di accedere ai presidi e servizi di assistenza di qualsiasi unità sanitaria locale nel cui territorio si trovi per ragioni di servizi.

     Gli uffici di sanità marittima ed aerea del Ministero della sanità provvedono:

     a) alla visite di prima iscrizione nelle matricole della gente di mare e dell'aria, avvalendosi dell'Istituto di medicina legale dell'aeronautica militare per gli accertamenti a carico degli aeronaviganti;

     b) alle visite preventive di imbarco ed alle visite periodiche di idoneità del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima ed aerea, nonché alle eventuali indagini sanitarie necessarie fermo restando quanto indicato al punto a) per gli aeronaviganti;

     c) alle visite di controllo dei familiari imbarcati in base a contratto di cui all'art. 9.

     Gli uffici svolgono direttamente le funzioni medico-legali ed assicurano l'erogazione delle altre prestazioni sanitarie avvalendosi sulla base di direttive ministeriali, emanate sentito il comitato di cui all'art. 11, anche dei presidi e dei servizi delle unità sanitarie locali e dei presidi e dei servizi multizonali competenti per territorio, nonché, ove occorra e in base ad apposite convenzioni, di strutture pubbliche o private e di personale sanitario a rapporto convenzionale.

     Gli uffici provvedono altresì agli interventi di igiene e profilassi di propria competenza e collaborano con gli organi competenti in materia di prevenzione delle malattie e degli infortuni professionali negli impianti a terra ed a bordo dei natanti e degli aeromobili italiani e, compatibilmente con le norme internazionali, negli impianti e sui mezzi delle imprese straniere che impiegano personale italiano.

     Il Ministro della sanità con proprio decreto, di concerto con i Ministri del tesoro, della marina mercantile e dei trasporti, sentito il Consiglio sanitario nazionale, disciplina i rapporti finanziari conseguenti alle prestazioni sanitarie erogate dalle USL.

     Il Ministero della sanità coordina l'attività dei servizi, di intesa, per quanto occorra, con i Ministeri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri e della difesa, nonché con le regioni nel cui territorio i servizi stessi hanno sede. Entro la scadenza indicata nel terzo comma dell'art. 53 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Ministro della sanità, di intesa con i Ministri della marina mercantile e dei trasporti e sentito il comitato di rappresentanza degli assistiti previsto dal successivo art. 11, verifica la situazione dell'assistenza al personale navigante, al fine di formulare, in sede di piano sanitario nazionale, opportune proposte in ordine agli uffici, alla delimitazione delle circoscrizioni ed alla dotazione di mezzi e di personale.

     Con la procedura di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono emanati gli indirizzi per la disciplina dei rapporti fra gli uffici sanitari di porto e aeroporto e le unità sanitarie locali competenti per territorio, e per la definizione di modalità di erogazione delle prestazioni atte a garantire, in considerazione della particolare condizione dei lavoratori interessati, una assistenza efficace e tempestiva.

 

          Art. 7. Assistenza al personale in navigazione

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su tutti i natanti italiani, addetti al traffico e alla pesca oltre gli stretti, deve essere assicurata la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato corsi di pronto soccorso organizzati secondo modalità e programmi stabiliti dal Ministero della sanità d'intesa con quello della pubblica istruzione, nonché una adeguata attrezzatura di primo soccorso secondo le indicazioni che verranno fornite dal Ministero della sanità. Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro della marina mercantile saranno indicati i casi in cui le navi mercantili italiane devono essere dotate, a cura e spese dell'armatore, di un servizio medico di bordo e di idonee apparecchiature a livello di medicina generale e di chirurgia di pronto intervento.

     Entro la data di cui al precedente comma, con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dei trasporti, saranno determinati i programmi e le modalità di espletamento di corsi di formazione e di aggiornamento di pronto soccorso per il personale aeronavigante, nonché i casi in cui deve essere assicurata sugli aeromobili italiani la presenza di un componente dell'equipaggio che abbia superato detti corsi.

     I servizi sanitari di porto e di aeroporto vigilano sul rispetto delle norme di cui al presente decreto; in caso di inadempimento, può essere vietata la partenza del natante o dell'aeromobile.

     Presso tutti gli uffici sanitari di porto e di aeroporto è costituito di intesa con le autorità portuali e aeroportuali e con i locali organi delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con le imprese di navigazione marittima ed aerea e con le organizzazioni private di assistenza volontaria, un centro di pronto soccorso, dotato di adeguati mezzi mobili idoneo ad assicurarne l'intervento in tutta la zona compresa nella circoscrizione dell'ufficio stesso.

 

          Art. 8. Assistenza in territorio estero

     Agli aventi diritto all'assistenza che, durante la navigazione marittima o aerea ovvero durante le soste della nave o dell'aeromobile o durante i periodi di avvicendamento in porti ed aeroporti esteri, contraggano malattie o subiscano infortuni senza possibilità di efficace intervento da parte dei servizi sanitari di bordo ovvero di pronto rimpatrio per l'interessato, è assicurata l'assistenza in territorio estero con le medesime modalità stabilite dal decreto legislativo concernente l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     Le autorità consolari italiane subentrano in nome e per conto del Ministero della sanità dal 1° gennaio 1981 alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nelle convenzioni da esse stipulate con medici fiduciari in territorio straniero.

     L'assistenza in forma indiretta è ammessa in tutti i casi in cui l'interessato, per motivi di necessità e urgenza connessi anche alle particolari esigenze di servizio, non possa far ricorso alle strutture ed ai sanitari convenzionati.

     Le spese per l'assistenza all'estero in forma indiretta e quelle di trasporto dell'infermo in Italia o da una località estera ad altra meglio dotata di strutture assistenziali, sono anticipate dall'impresa di navigazione marittima o aerea e rimborsate dal Ministero della sanità.

     Quando si tratti di assistere un lavoratore autonomo della pesca marittima, le spese di cui al precedente comma sono anticipate dall'interessato e rimborsate dal Ministero della sanità ovvero, a richiesta dello stesso, sostenute dalle autorità consolari con i fondi che vengono ad esse trimestralmente accreditati, con obbligo di rendiconto, dal Ministero della sanità sull'apposito capitolo di bilancio concernente l'assistenza di cui al presente decreto.

     Si applicano le norme di cui agli articoli 75, 76, 78 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

     Il Ministero della sanità può stipulare convenzioni con istituti e enti pubblici e privati per l'espletamento del servizio di trasporto dell'infermo e, ove occorra, di un accompagnatore in altra località del Paese estero, o in altro Paese o in Italia.

     Il trasporto dell'infermo deve essere preventivamente autorizzato dall'autorità consolare competente o dal medico fiduciario. Si prescinde all'autorizzazione nei casi di eccezionale gravità e urgenza. Al rimborso delle spese anticipate dalle imprese o dagli interessati provvede il Ministero della sanità.

     Le domande di rimborso devono essere inoltrate al Ministero della sanità entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto al rimborso, salvi i casi in cui l'impresa o l'interessato dimostrino di non aver potuto rispettare il termine per motivi di forza maggiore.

     Il Ministero della sanità dispone, con provvedimento motivato in base al giudizio di congruità espresso dallo stesso Ministero o dal medico fiduciario o dall'autorità consolare italiana o, in mancanza, dalla competente autorità dello Stato in cui è erogata l'assistenza, il rimborso nella misura richiesta o in misura più ridotta ovvero la reiezione della domanda per tardività o per altro motivo.

     Le norme del presente articolo, salvo quanto previsto al terzo comma, non trovano applicazione nei casi di assistenza nel territorio degli Stati membri della Comunità europea, quando risulti esteso anche al personale navigante il sistema di assistenza previsto dai regolamenti comunitari, con eventuale richiesta di rimborso da parte dell'istituzione assistenziale estera al Ministero della sanità, che subentra alle soppresse gestioni di assistenza sanitaria delle casse marittime nei rapporti con le istituzioni stesse.

     Vanno fatte, altresì, salve le norme degli altri accordi in materia di assistenza sanitaria stipulati su base di reciprocità fra lo Stato italiano ed altri Stati, nei limiti in cui tali accordi disciplinano la materia del presente articolo, fermo restando quanto disposto al precedente terzo comma.

     I casi di assistenza all'estero al personale navigante devono essere immediatamente comunicati al Ministero della sanità e all'ufficio presso cui l'interessato è iscritto a cura della impresa di navigazione da cui l'interessato stesso dipende o, in caso di lavoratore autonomo, a cura dell'autorità consolare.

 

          Art. 9. Assistenza ai familiari a seguito dei naviganti

     Ai familiari dei soggetti di cui alle lettere a) e c) dell'art. 2, che seguono il titolare del rapporto di lavoro durante l'imbarco, nonché ai familiari dei soggetti di cui alla lettera e) dell'art. 2 che seguono il titolare del rapporto di lavoro fuori del territorio nazionale, compete esclusivamente l'assistenza di cui agli articoli 7 e 8. Limitatamente a tale effetto, ad essi si applicano le norme sull'iscrizione e sul rilascio dell'appendice al libretto sanitario, di cui al precedente art. 5.

 

          Art. 10. Contributo per l'assistenza

     I contributi assicurativi da porre a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima nonché di pesca, anche straniere, sono determinati annualmente con decreto del Ministro del lavoro di concerto con i Ministri della sanità e del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del presente decreto, sulla base dei criteri fissati nel piano sanitario nazionale e tenendo presente la particolare onerosità del servizio.

     Con la stessa procedura possono essere previste forme di compensazione fra le spese anticipate dalle imprese e i contributi dalle stesse dovuti.

     L'accertamento, la riscossione e il recupero dei contributi assicurativi a carico delle imprese di navigazione aerea e marittima, nonché di pesca, anche straniere, sono disciplinati dall'art. 76 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

 

          Art. 11. Comitato di rappresentanza degli assistiti

     Presso il Ministero della sanità è costituito il comitato di rappresentanza degli assistiti, che dura in carica quattro anni, composto da un rappresentante del Ministero della sanità, che lo presiede, da cinque rappresentanti del personale navigante marittimo e da tre rappresentanti del personale navigante dell'aviazione civile, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative.

     Il comitato elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti.

     Il comitato esprime pareri consultivi sui regolamenti e sui decreti relativi all'assistenza sanitaria al personale navigante e formula proposte per il miglioramento della prevenzione e dell'assistenza stessa.

     Il comitato si riunisce almeno ogni semestre ed altresì ogni qualvolta il Ministro della sanità lo ritenga opportuno.

 

          Art. 12. Attribuzione dei beni e del personale delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime [2].

     I beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime necessari per i servizi sanitari di cui al terzo e quarto comma dell'art. 6, sono trasferiti dal 1° gennaio 1981 al patrimonio dello Stato, con vincolo di destinazione agli uffici sanitari di porto ed aeroporto, mediante decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri della sanità e delle finanze. I restanti beni e attrezzature sono trasferiti con lo stesso decreto al patrimonio del comune in cui sono collocati con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

     Entro la data di cui al primo comma i commissari liquidatori delle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime dispongono, sulla base di contingenti determinati dal Ministero della sanità d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, l'assegnazione del personale amministrativo e sanitario delle gestioni stesse presso gli uffici portuali ed aeroportuali del Ministero della sanità o presso le unità sanitarie locali.

     Ai fini dell'inquadramento del personale assegnato al Ministero della sanità si applicano le norme dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1981 i vigenti rapporti convenzionali tra le soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e i medici fiduciari generici, medici ambulatoriali generici e specialisti nonché con gli specialisti convenzionati esterni sono trasferiti al Ministero della sanità o alle unità sanitarie locali competenti per territorio in relazione alle rispettive esigenze di erogazione delle prestazioni disciplinate dal presente decreto.

 

          Art. 13. Regime transitorio dell'assistenza [3].

     Fino al 31 dicembre 1980 l'assistenza è assicurata dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime anche per quanto attiene all'assistenza in navigazione ed in territorio estero nei limiti e con le modalità previsti dai vigenti regolamenti delle casse stesse.

 

          Art. 14.

     La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto fa carico allo stanziamento iscritto al cap. 1536 dello stato di previsione del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

 


[1] Abrogato dall'art. 4, comma 90, della L. 12 novembre 2011, n. 183, fatto salvo l'art. 2, con la decorrenza ivi prevista.

[2] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati al 1° novembre 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, dall'art. 1 del D.L. 8 maggio 1981, n. 208.

[3] I termini di cui al presente articolo sono stati prorogati al 31 ottobre 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981, dall'art. 1 del D.L. 8 maggio 1981, n. 208.