§ 18.5.8 - D.L. 3 dicembre 1953, n. 878.
Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:03/12/1953
Numero:878


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e [...]
Art. 2.      La tabella A allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e la tabella B, allegata al decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, [...]
Art. 3.      Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sono quelle [...]
Art. 4.      L'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dall'annessa tabella A per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle [...]
Art. 5.      I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti:
Art. 6.      Nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 7.      La misura massima dell'ammenda prevista nell'articolo 26 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aumentata a lire trecentomila.
Art. 8.      Le sanzioni, comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, continuano ad applicarsi in [...]
Art. 9.      Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in [...]
Art. 10.      Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che [...]
Art. 11.      E' abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.
Art. 12.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 18.5.8 - D.L. 3 dicembre 1953, n. 878. [1]

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

(G.U. 3 dicembre 1953, n. 278)

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata.

 

 

per q.le

1) Oli minerali greggi naturali

L. 6.000

2) Benzina

L. 10.500

3) Acquaragia minerale

L. 8.400

4) Petrolio

L. 8.000

5) Oli da gas

L. 9.000

6) Lubrificanti bianchi

L. 11.300

7) Lubrificanti altri

L. 9.000

8) Residui della lavorazione

L. 4.000

9) Vaselina naturale

L. 2.500

10) Vaselina artificiale a base di paraffina

L. 5.680

11) Paraffina solida

L. 680

12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia) L. 180

 

13) Cera minerale raffinata (ceresina) esclusa quella fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'imposta di fabbricazione o la sovrimposta di confine

L. 460

 

     Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300°C non superiore al 10% in peso, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 2.

     La tabella A allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e la tabella B, allegata al decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255, sono sostituite con le tabelle A e B, annesse al presente decreto, vistate dal Ministro per le finanze.

     Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purché i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

     b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie [3] .

 

          Art. 3.

     Le caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi agli effetti dell'applicazione dell'imposta interna di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sono quelle indicate nella tabella C allegata al presente decreto.

     In conformità sono modificate le "note generali" al capitolo XXVII della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n. 442.

     Le sottovoci I) e II) della voce 271/b-4-alfa della tariffa stessa sono soppresse, rimanendo applicabile a tutti gli oli da gas da usare direttamente come combustibili il dazio del 10% già previsto per le sottovoci abrogate.

     Alla voce 271/b-6-alfa-1 A e B è aggiunta la seguente sottovoce: C) "fluidissimi" col dazio del 6% sul valore.

     Ai dazi suindicati è applicabile, fino a quando rimane in vigore, la riduzione del 10% disposta con l'art. 1 del decreto Presidenziale 1° novembre 1951, numero 1125.

 

          Art. 4.

     L'esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, prevista dall'annessa tabella A per i residui della lavorazione trasformati in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione, sarà disciplinata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'industria ed il commercio, ed entrerà in vigore dal 16° giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto medesimo.

     I residui fluidissimi della lavorazione degli oli minerali ammessi dall'allegata tabella B a trattamento fiscale di favore quando siano destinati alla combustione diretta in forni e caldaie, dovranno essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con un adulterante da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

 

          Art. 5.

     I seguenti articoli del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono così sostituiti:

     "Art. 22.

     Chiunque fabbrica o raffina clandestinamente i prodotti contemplati nell'art. 1 del presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a due milioni di lire.

     Chiunque fabbrica o raffina i prodotti di cui al precedente comma in tempi diversi da quelli indicati nella dichiarazione di lavoro è punito con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta evasa, ma non inferiore, in ogni caso, ad un milione di lire.

     La multa prevista dei precedenti commi è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica".

     "Art. 23.

     Chiunque sottrae con qualunque mezzo prodotti petroliferi all'accertamento o al pagamento dell'imposta di fabbricazione è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta stessa, ma non inferiore, in ogni caso, a lire duecentomila".

 

          Art. 6.

     Nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sono inseriti i seguenti articoli:

     "Art. 23 bis.

     Chiunque destina prodotti petroliferi comunque esenti, a norma delle disposizioni in vigore, dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine, o soggetti ad aliquota ridotta d'imposta, ad usi diversi da quelli previsti dalle annesse tabelle A e B è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio né superiore al decuplo dell'imposta evasa o di cui fu ottenuto indebitamente il rimborso.

     Il gestore del deposito o del sub-deposito dei prodotti di cui al precedente comma, è punito, qualora la consegna dei prodotti sia effettuata senza l'osservanza delle formalità prescritte per la consegna stessa, con la multa prevista dal comma predetto.

     La condanna importa la perdita, per la durata di un quinquennio, del diritto di usufruire del beneficio fiscale".

     "Art. 23 ter.

     Chiunque miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su una qualsiasi delle sostanze impiegate nella miscela, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo dell'imposta medesima, ma non inferiore, in ogni caso, a lire centomila.

     La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione, o comunque esistenti in fabbrica".

 

          Art. 7.

     La misura massima dell'ammenda prevista nell'articolo 26 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, numero 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è aumentata a lire trecentomila.

 

          Art. 8.

     Le sanzioni, comminate dalle disposizioni vigenti per le violazioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, continuano ad applicarsi in quanto non modificate con la presente legge.

 

          Art. 9.

     Chiunque detiene olio da gas destinato ad impiego in usi diversi dalla combustione, in quantità superiore a cinque quintali e chiunque detiene olio da gas a qualsiasi altro uso destinato, in quantità superiore a cento quintali, come pure chiunque detiene residui della lavorazione degli oli minerali, a qualsiasi uso destinati in quantità superiore a cento quintali, estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali o importati, col pagamento dell'imposta nelle previgenti misure, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. L'Ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, liquida il supplemento d'imposta dovuto in base alle nuove aliquote, che deve essere versato alla Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione.

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata un'indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 10.

     Chiunque omette di presentare la denuncia di cui al precedente art. 9 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo.

 

          Art. 11.

     E' abrogata ogni disposizione di carattere fiscale incompatibile con quelle del presente decreto.

 

          Art. 12.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

Tabella A [4]

Prodotti petroliferi da ammettere in esenzione d'imposta di

fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

 

     DENOMINAZIONE DELLA MERCE

     A) Oli minerali greggi, naturali:

     1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

     2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

     3) destinati alla lavorazione;

     4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillati sino a 300° ;

     5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli scisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi scisti bituminosi lavorati.

     B) Benzina:

     1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;

     2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;

     3) destinata a generare direttamente, mediante impianti fissi, energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei consumi medi accertati, purché la potenza dei motori non sia superiore a 40 C. V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

     E' fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 40 C. V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

     C) Petrolio lampante:

     1) destinato a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

     2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

     D) Oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:

     a) Oli lubrificanti bianchi e diversi da quelli bianchi:

     1) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

     b) Oli lubrificanti diversi da quelli bianchi:

     1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;

     2) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;

     3) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

     E) Oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

     1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;

     2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle capitanerie di porto;

     3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonché per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;

     4) destinati a generare direttamente energia elettrica per gli usi delle aziende agricole o ad azionare direttamente macchine agricole nonché al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;

     5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;

     6) destinati alla fabbricazione di preparati antiparassitari, erbicidi e battericidi interessanti la produzione, la conservazione e la difesa dei prodotti agricoli;

     7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti;

     8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

     F) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

     1) destinati alla costruzione ed alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300 °C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro delle spessore di mm. 2 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

     2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente agli oli combustibili contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300 °C ed aventi una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 2 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

     3) destinati alla industria della calciocianamide;

     4) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

     G) Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti diversi da quelli bianchi:

     1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati:

     a) da società nazionali assuntrici di servizi di trasporto aereo di linea ai fini dell'esercizio di tali servizi nonché per il trasporto di passeggeri e di cose a carattere discontinuo ed occasionale;

     b) da società nazionali di trasporto aereo esercenti soltanto voli a domanda non di linea;

     2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e presso gli Aero Clubs locali ad esso federati, nonché nelle scuole private di pilotaggio aereo, purché queste ultime applichino agli allievi tariffe non superiori a quelle della scuola dell'Aero Club della corrispondente sede provinciale ovvero della sede più vicina, fino al quantitativo massimo annuo di tonnellate 1.500 di carburante e di tonnellate 150 di lubrificante;

     3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonché ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

     L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

     H) Prodotti petroliferi:

     1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento della imposta di fabbricazione per i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti nel ciclo della lavorazione.

     Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale i prodotti petroliferi che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

     2) destinati alla produzione di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonché di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

     3) prodotti petroliferi, anche se contenuti in altri prodotti, destinati alla flottazione dei minerali metallici;

     4) destinati a subire un trattamento definito.

     Per trattamento definito si intendono le seguenti operazioni:

     la distillazione sotto vuoto;

     la ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

     il cracking;

     il reforming;

     l'estrazione mediante solventi selettivi;

     il trattamento che comporta il complesso delle operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attivate o carbone attivo;

     la polimerizzazione;

     l'alchilazione;

     l'isomerizzazione;

     la desolforazione con impiego di idrogeno, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti, che riduca almeno dell'85 per cento il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266);

     la deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti;

     il trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, limitatamente agli oli da gas, agli oli combustibili ed agli oli lubrificanti, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 atmosfere ed a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati come trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio "hydrofinishing" o decolorazione);

     la distillazione atmosferica, limitatamente agli oli combustibili;

     la voltolizzazione ad alta frequenza, limitatamente agli oli lubrificanti.

     Qualora fosse tecnicamente richiesta una preparazione preliminare ai trattamenti predetti, l'esenzione è applicabile soltanto ai quantitativi di prodotti effettivamente sottoposti ai trattamenti sopra definiti ed a cui detti prodotti sono destinati.

     Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi ottenuti;

     5) destinati a subire una trasformazione chimica mediante un trattamento diverso da quelli definiti al precedente punto 4).

     Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione sui prodotti petroliferi eventualmente ottenuti.

     I) Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume:

     1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

     2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 500;

     3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

     4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonché viscosità tali da non consentirne l'estrazione senza l'ausilio di diluenti.

     Per gli oli minerali non raffinati provenienti dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa aventi le caratteristiche sopra specificate, le agevolazioni di cui ai punti 1) e 2) hanno effetto dal 3 marzo 1961.

     L) Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre lo temperatura di 330 °C a pressione normale:

     1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

     I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

     a) oli distillanti fino alla temperatura di 360 °C (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

     b) penetrazione Down (100 gr.; 25 °C 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera a), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

     c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera a) superiore a 25° C.

     M) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 °C:

     1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

     N) Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5 °C:

     1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

     O) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

     1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici;

     2) destinati alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nell'industria tessile.

     P) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide [5] :

     1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

     2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

     3) destinate alla preparazione di prodotti ausiliari da impiegarsi nella industria tessile ovvero ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonché dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici;

     4) destinati alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

     Q) Vaselina greggia:

     destinata alla fabbricazione di vaselina raffinata e di paraffina.

 

 

Tabella B [6]

Prodotti petroliferi da ammettere ad aliquota ridotta di

imposta di fabbricazione sotto l'osservanza delle norme prescritte

 

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

Aliquota per quintale

 

Lire

A) Oli minerali greggi, naturali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni

250

2) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti alla ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene

250

3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

B) Benzina:

 

1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo di 90 giorni di permanenza (i buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'ente nazionale delle industrie turistiche e dell'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per l'industria e per il commercio, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo),

5.250

2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone entro i seguenti quantitativi:

 

a) litri nove giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

 

b) litri sei giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;

 

c) litri cinque giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota d'imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta

5.250

3) Consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità che saranno stabiliti con lo stesso decreto

5.250

4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.660

C) Acqua ragia minerale:

 

impiegata nella fabbricazione di vernici

4.200

D) Petrolio lampante:

 

1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

4.000

2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.320

3) destinate ad uso di riscaldamento domestico

500

4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione

600

(l'agevolazione è limitata al prodotto denominato "cherosene" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

F) Benzina e petrolio diverso da quello lampante:

 

1) destinati all'Amministrazione della difesa per essere impiegati per azionamento degli aerei militari a reazione

1.068,50

(l'agevolazione è limitata al prodotto denominato "jet-fuel JP4" e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).

 

2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

5.250

F) Oli da gas:

 

1) da usare direttamente come combustibili

5.400

G) Oli da gas e oli combustibili speciali:

 

1) destinati al consumo per le prove sperimentale e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonché per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

3.000

2) impiegati per genere forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

250

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

250

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

 

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

 

a) densi

250

b) semifluidi

320

c) fluidi

370

d) fluidissimi

440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

250

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati

250

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1

250

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

250

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi

2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria

2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

175

9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45% in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

 

I) Oli leggeri distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a 5° C:

 

1) impiegati nella fabbricazione di vernici

4.200

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

 

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1

250

 

 

Tabella C [7]

Caratteristiche per la classificazione dei prodotti petroliferi

agli effetti dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione

e della corrispondente sovrimposta di confine

 

     A) Oli minerali greggi, naturali:

     1) Si classificano come "oli minerali greggi, naturali" gli oli greggi di petrolio provenienti dai giacimenti di petrolio (comuni o di condensazione) nonché gli oli greggi provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, di scisti o simili. Gli oli greggi così ottenuti possono essere stati sottoposti soltanto alle seguenti operazioni:

     decantazione;

     desalificazione;

     disidratazione;

     stabilizzazione per regolarizzare la tensione di vapore;

     eliminazione di frazioni molto leggere allo scopo di ri-immetterle nel giacimento, per migliorare il drenaggio e mantenere la pressione;

     aggiunta di idrocarburi precedentemente recuperati con metodi fisici durante i trattamenti sopracitati (con esclusione di ogni altra aggiunta di idrocarburi);

     ogni altra operazione di minima importanza che non modifichi il carattere essenziale del prodotto. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade né quali lubrificanti e dovranno avere una curva di distillazione regolare.

     2) E' equiparato agli "oli minerali greggi, naturali" l'olio greggio di petrolio naturale estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla Tabella A, lettera E), punto 7, e lettera I), punto 4).

     3) Per essere ammessi al trattamento degli "oli minerali greggi, naturali, da usare direttamente come combustibili", i prodotti di cui ai punti 1) e 2) devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale.

     Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale (metodo ASTM - D 158/59).

     Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli minerali greggi, naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo "Conradson", non inferiore al 10 per cento in peso.

     B) Oli leggeri e preparazioni:

     1) Acqua ragia minerale:

     Si classificano come "acqua ragia minerale" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura tra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità superiore a 21 °C.

     2) Benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale:

     Si classificano come "benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più, il cui intervallo di temperatura fra i punti di distillazione 5 per cento e 90 per cento in volume, comprese le perdite, è uguale od inferiore a sessanta gradi centigradi e che hanno un punto di infiammabilità uguale od inferiore a 21° C.

     3) Benzina:

     Si classificano come "benzina" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni diverse, le une e le altre, da quelle di cui ai punti 1) e 2) e che distillano in volume, comprese le perdite, a 210 °C 90 per cento o più.

     C) Oli medi e preparazioni:

     1) Petrolio lampante:

     Si classificano come "petrolio lampante" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210°

     C meno del 90 per cento ed a 250 °C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è superiore a 21 °C.

     2) Petrolio diverso da quello lampante:

     Si classificano come "petrolio diverso da quello lampante" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 210 °C meno del 90 per cento ed a 250 °C 65 per cento o più ed il cui punto di infiammabilità è uguale o inferiore a 21 °C.

     D) Oli pesanti e preparazioni:

     1) Oli da gas:

     a) Si classificano come "oli da gas" le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione normale, e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento ed a 350 °C 85 per cento o più.

     b) Per essere ammessi al trattamento degli "oli da gas da usare direttamente come combustibili", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non inferiore al numero 2,5 della scala del metodo ASTM D 1500 e una viscosità a 38 °C compresa fra 2 centistokes (1,14 gradi Engler) e 7,4 centistokes (1,6 gradi Engler);

     c) per essere ammessi al trattamento degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per le piscine, per i servizi di cucina ed igienici, comprese le lavanderie e gli impianti di distribuzione rifiuti fino ad una tonnellata al giorno, nonché per i forni da pane e per i forni delle imprese artigiane, gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al n. 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite alla precedente lettera b) [8].

     2) Oli combustibili:

     Si classificano come "oli combustibili" le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento ed a 350 °C meno dell'85 per cento e che presentano, tenuto conto del loro colore diluito C, una viscosità V:

     inferiore od uguale ai valori della riga I della tabella che segue, se il tenore del residuo solfatato è inferiore all'1 per cento e l'indice di saponificazione inferiore a 4;

     oppure superiore od eguale ai valori della riga II, se il punto di scorrimento è superiore od eguale a 10 °C

     oppure compresa fra i valori delle righe I e II oppure eguale ai valori della riga II, se detti prodotti a 300 °C distillano, comprese le perdite, il 25 per cento o più in volume oppure, qualora essi distillino meno del 25 per cento in volume a 300 °C, se il loro punto di scorrimento è superiore a meno 10 °C.

 

     Tabella di corrispondenza colore diluito C/viscosità V

 

Colore C

 

0

0,

1

1,

2,5

3,5

4,

5

5,

6

6,

 

7,5 e più

Viscosità V

I

4

 

4

5,

15,125,

42,471,

11

200

33

562

94

1.58

2.65

 

II

7

 

7

 

15,125,

42,471

11

200

33

562

94

1.58

2.65

 

     Per viscosità V si deve intendere la viscosità cinematica a 50 °C espressa in centistokes.

     Per colore diluito C si deve intendere il colore che presenta il prodotto dopo diluizione di una unità in volume, completata fino a 100 unità in volume con tetracloruro di carbonio. Il colore deve essere determinato subito dopo la diluizione del prodotto.

     Il colore degli oli combustibili deve essere naturale.

     I. - Oli combustibili speciali:

     Si considerano come "oli combustibili speciali" gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 °C più del 60 per cento;

     II. - Oli combustibili diversi da quelli speciali:

     Si considerano come "oli combustibili diversi da quelli speciali" gli oli combustibili che distillano in volume, comprese le perdite, a 300 °C 60 per cento o meno.

     III. - Per essere ammessi al trattamento degli "oli combustibili da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni" gli oli combustibili diversi da quelli speciali debbono avere le seguenti altre caratteristiche:

     a) densi: viscosità a 50 °C superiore a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa, accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampadina elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali, ovvero, ove difetti l'opacità ed in alternativa ad essa, punto di scorrimento uguale o superiore a più di 10 °C [9] ;

     b) semifluidi: viscosità a 50 °C superiore a 37,4 centistokes (5 gradi Engler) ma non a 53 centistokes (7 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     c) fluidi: viscosità a 50 °C da 21,2 centistokes (3 gradi Engler) a 37,4 centistokes (5 gradi Engler), limiti compresi, ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

     d) fluidissimi: viscosità a 50 °C inferiore a 21,2 centistokes (3 gradi Engler) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

     3) Oli lubrificanti:

     Si classificano come "oli lubrificanti" le miscele di idrocarburi e le preparazioni che distillano, le une e le altre, in volume, comprese le perdite, a 250 °C meno del 65 per cento e che non presentano le caratteristiche degli oli da gas e degli oli combustibili.

     Si classificano, altresì, come "oli lubrificanti" gli oli pesanti e le preparazioni per i quali non è possibile determinare:

     o la percentuale (zero è considerato una percentuale) del distillato a 250 °C

     o la viscosità cinematica a 50 °C

     o il colore diluito C.

     I) Si classificano come "oli lubrificanti bianchi" gli oli lubrificanti aventi colore uguale, meno intenso o più chiaro di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

     II) si classificano come "oli lubrificanti diversi da quelli bianchi" gli oli lubrificanti che hanno un colore più intenso o più scuro di quello della soluzione di cui al precedente punto I).

     E) Vaselina:

     1) Vaselina greggia:

     Si classifica come "vaselina greggia" la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione naturale superiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

     2) Vaselina diversa da quella greggia:

     Si classifica come "vaselina diversa da quella greggia" la vaselina che allo stato fuso presenta una colorazione uguale od inferiore a 4,5 secondo il metodo ASTM D 1500.

     F) Paraffina:

     1) Paraffina greggia:

     Si classifica come "paraffina greggia" la paraffina che presenta un contenuto in olio uguale o superiore al 3,5 per cento in peso se la viscosità a 100 °C è inferiore a 9 centistokes oppure che presenta, allo stato fuso, una colorazione naturale superiore a 3 se la viscosità a 100 °C è uguale o superiore a 9 centistokes.

     2) Paraffina diversa da quella greggia:

     Si classifica come "paraffina diversa da quella greggia" la paraffina che presenta caratteristiche diverse da quelle sopraindicate.

     G) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

     Si classificano come "estratti aromatici e prodotti di composizione simile" gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonché i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15 °C non inferiore a 0,950, un distillato a 300 °C non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

     H) é consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela degli oli combustibili nonché degli oli da gas e di questi ultimi con i detti oli combustibili, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per la applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 3), della presente tabella.

     I) Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide:

     Si classificano come "miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide" i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici aventi almeno una catena alchilica con 8 o più atomi di carbonio, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimenti di sintesi, liquidi alla temperatura di 15° C ed alla pressione normale, contenenti o non impurezze purché non superiori al 5 per cento in volume [4].

     L) Ove non sia diversamente stabilito nella presente tabella, i metodi di analisi da adottare per le singole determinazioni sono quelli specificati nelle note complementari al capitolo 27 della tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive modificazioni.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della L. 31 gennaio 1954, n. 2.

[2]  Comma abrogato dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione, nel testo stabilito dall' art. unico della L. 26 novembre 1955, n. 1162.

[4]  Tabella modificata dall'art. 1 del D.L. 3 maggio 1957, n. 262 e così sostituita dal D.L. 23 ottobre 1964, n. 989.

[5]  Lettera così modificata dall'art. 6 del D.P.R. 29 aprile 1975, n. 232.

[6]  Tabella modificata dall'art. 7 del D.L. 3 maggio 1957, n. 262 e dall'art. 2 del D.L. 30 giugno 1960, n. 590 e così sostituita dal D.L. 23 ottobre 1964, n. 989.

[7]  Tabella modificata dall'art. 3 del D.L. 30 giugno 1960, n. 590 e così sostituita dal D.L. 23 ottobre 1964, n. 989.

[8]  Lettera aggiunta dall'art. 2 della L. 22 luglio 1966, n. 608 e così sostituita dall'art. 4 della L. 7 aprile 1977, n. 102.

[9]  Lettera così sostituita dall'art. 28 della L. 15 dicembre 1971, n. 1161.