§ 18.4.3 - Legge 22 luglio 1966, n. 608.
Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.4 regime fiscale
Data:22/07/1966
Numero:608


Sommario
Art. 1.      Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - [...]
Art. 2.      Alla lettera d), punto 1), della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo [...]
Art. 3.      Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'art. 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con [...]
Art. 4.      Gli oli da gas adulterati ai sensi del precedente art. 3 debbono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati dal certificato di provenienza di cui [...]
Art. 5.      Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su [...]
Art. 6.      Chiunque non osserva le modalità previste dall'art. 3 per l'adulterazione e per l'applicazione dell'agevolazione è punito con l'ammenda fino a lire 300 mila, salvo che [...]
Art. 7.      L'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente
Art. 8.      Nei limiti in cui sono applicabili alla benzina, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono estese ai gas di petrolio [...]


§ 18.4.3 - Legge 22 luglio 1966, n. 608. [1]

Agevolazioni fiscali per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e ritocchi alla disciplina fiscale dei distillati petroliferi leggeri e dei gas di petrolio liquefatti.

(G.U. 6 agosto 1966, n. 195)

 

 

     Art. 1.

     Nella tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, alla lettera f) - Oli da gas - dopo il punto 1 è aggiunto:

     "2) da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per i servizi igienici e di cucina";

     nella colonna "aliquota per quintale - lire" in corrispondenza del punto 2), è aggiunta la cifra "500".

 

          Art. 2.

     Alla lettera d), punto 1), della tabella C allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, dopo la lettera b) è aggiunto:

     "c) per essere ammessi al trattamento degli " oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali, per la produzione di acqua calda per uso domestico e per servizi igienici e di cucina", gli oli da gas devono presentare un colore naturale non superiore al numero 3 della scala del metodo ASTM D 1500 nonché le altre caratteristiche stabilite al precedente punto b)".

 

          Art. 3.

     Gli oli da gas, ammessi all'agevolazione di cui all'art. 1, devono essere adulterati, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

     Il Ministro per le finanze, è, altresì, autorizzato a stabilire con lo stesso decreto le modalità per l'adulterazione di cui al comma precedente e per l'applicazione del beneficio fiscale.

 

          Art. 4.

     Gli oli da gas adulterati ai sensi del precedente art. 3 debbono circolare in tutto il territorio della Repubblica accompagnati dal certificato di provenienza di cui all'art. 5 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, qualunque ne sia la quantità.

 

          Art. 5.

     Indipendentemente dall'applicazione delle pene previste dalla legge, l'Ispettorato della motorizzazione civile che ha rilasciato il documento di circolazione dispone, su denuncia degli organi competenti, l'immediata sospensione, per un periodo non superiore a sei mesi, del predetto documento di circolazione dei veicoli per il cui funzionamento siano stati impiegati oli da gas ammessi a fruire dell'aliquota ridotta d'imposta stabilita dell'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Chiunque non osserva le modalità previste dall'art. 3 per l'adulterazione e per l'applicazione dell'agevolazione è punito con l'ammenda fino a lire 300 mila, salvo che il fatto costituisca reato più grave.

 

          Art. 7.

     L'art. 4 del decreto-legge 3 maggio 1957, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1957, n. 464, è sostituito dal seguente:

     "Gli oli minerali distillati di cui all'art. 1, dopo le operazioni di miscelazione indicate nell'art. 2, sono estratti dalle raffinerie o dagli stabilimenti di produzione per essere avviati agli impianti ammessi al particolare impiego. Nel caso in cui siano trasferiti a depositi doganali od a quelli assimilati ai doganali di proprietà privata debbono essere custoditi in separati serbatoi e la miscelazione stabilita dall'art. 2 può essere effettuata, sotto vigilanza finanziaria, in tali depositi, dai quali sono quindi direttamente avviati ai predetti impianti.

     I trasferimenti devono essere effettuati sotto vincolo di bolletta di cauzione, con l'osservanza delle prescrizioni della legge doganale per il trasporto delle merci estere da una dogana ad altra.

     La cauzione deve essere commisurata, in deroga all'art. 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 ottobre 1947, n. 1100, all'aliquota intera dell'imposta di fabbricazione sulla benzina".

 

          Art. 8.

     Nei limiti in cui sono applicabili alla benzina, le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono estese ai gas di petrolio assoggettati alla imposta di fabbricazione od alla sovrimposta di confine istituite con il decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167, e con la legge 11 giugno 1959, n. 405, e successive modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.