§ 37.1.14 – D.P.R. 7 luglio 1950, n. 442.
Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:07/07/1950
Numero:442


Sommario
Art. 1.      Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore [...]
Art. 2.      Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sarà [...]
Art. 3.      Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per [...]
Art. 4.      Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 [...]
Art. 5.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 37.1.14 – D.P.R. 7 luglio 1950, n. 442.

Approvazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione.

(G.U. 11 luglio 1950, n. 156).

 

     Art. 1.

     Sono approvate l'annessa tariffa doganale dei dazi di importazione, firmata dal Ministro per le finanze, da applicare alle merci dei Paesi con i quali non sono in vigore convenzioni che accordino un altro trattamento daziario, nonchè le disposizioni preliminari relative alla tariffa medesima.

     Detta tariffa e le relative disposizioni preliminari si applicano a decorrere dal 15 luglio 1950.

 

          Art. 2.

     Con successivo decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sarà provveduto alla approvazione del repertorio per l'applicazione della nuova tariffa doganale.

     Fino a che tale repertorio non sarà pubblicato, le disposizioni del repertorio approvato con decreto-legge 27 novembre 1924, n. 2146, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, continueranno ad essere osservate, in quanto non contrastino con le disposizioni della nuova tariffa.

 

          Art. 3.

     Fino a disposizione contraria, resta in vigore il decreto interministeriale 28 gennaio 1946, limitatamente a quanto concerne la esenzione dal dazio di importazione per il frumento, la segala, l'orzo comune o vestito, il granoturco bianco e le farine di frumento, di segala, di orzo e di granoturco bianco, importati da Amministrazioni dello Stato, o da enti da esse delegati, per l'approvvigionamento del Paese.

 

          Art. 4.

     Fino alla data di entrata in vigore della nuova tariffa, ferme restando le maggiori concessioni indicate nella lista XXVII allegata al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949, cui l'Italia ha aderito in data 30 aprile 1950, continueranno ad essere applicati i dazi generali e convenzionali in vigore al 30 maggio 1950.

 

          Art. 5.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Allegato [1]


[1] La tariffa dei dazi doganali di importazione, le relative disposizioni preliminari, i dazi temporanei e le norme temporanee per la prima applicazione approvati con il presente D.P.R. sono stati sostituiti dal D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105.