§ 37.1.53 – D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1339.
Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:21/12/1961
Numero:1339


Sommario
Articolo 1.      Sono approvate l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione e relativa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, nonchè le disposizioni preliminari alla [...]
Articolo 2.      Dal 1° gennaio 1962 fino a contraria disposizione è sospesa l'applicazione dei dazi generali previsti nella nuova tariffa dei dazi doganali di importazione di cui al [...]
Articolo 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Art. 1.      I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, [...]
Art. 2.      Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come [...]
Art. 3.      Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento [...]
Art. 4.      L'assimilazione delle merci non classificabili in nessuna delle voci della tariffa a quelle che con esse hanno maggiore analogia, ai sensi della Regola Generale 5 per [...]
Art. 5.      Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo [...]
Art. 6.      Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano
Art. 7.      L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e [...]
Art. 8.      Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con [...]
Art. 9.      Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal [...]
Art. 10.      A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che [...]
Art. 11.      I provvedimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della [...]
Art. 12.      Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a [...]
Art. 13.      Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti
Art. 14.      E' concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate
Art. 15.      Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche [...]
Art. 16.      Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle [...]
Art. 17.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato [...]
Art. 18.      I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate ad valorem, sul valore imponibile delle merci medesime
Art. 19.      Il "prezzo normale" è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un [...]
Art. 20.      Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale
Art. 21.      Nel caso in cui il "prezzo normale", dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle [...]
Art. 22.      Allorchè le merci da valutare
Art. 23.      Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo [...]
Art. 24.      Le spese considerate all'art. 19, comma terzo, lettera b) comprendono
Art. 25.      Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è
Art. 26.      Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al [...]
Art. 27.      Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in [...]
Art. 28.      Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro [...]
Art. 29.      Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato [...]
Art. 30.      I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto
Art. 31.      Gli imballaggi importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate sono
Art. 32.      Nel caso in cui gli imballaggi soggetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 31 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore [...]
Art. 33.      Sono considerati imballaggi tutti i recipienti esterni e interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti da trasporto, in particolare i [...]
Art. 34.      Non sono ammessi reclami sulla qualificazione degli imballaggi delle merci già asportate dalla dogana
Art. 35.      Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche [...]
Art. 36.      La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa
Art. 37.      La quantità delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati [...]
Art. 38.      Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di [...]
Art. 39.      Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine
Art. 40.      Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per [...]
Art. 41.      E' in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la [...]
Art. 42.      Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi [...]
Art. 43.      Sono esenti dal diritto di statistica
Art. 44.      Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci
Art. 45.      Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di [...]
Art. 46.      L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto [...]
Art. 47.      Le note esplicative della Nomenclatura, redatte o che saranno redatte dal Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4 punto c) della [...]
Art. 48. 


§ 37.1.53 – D.P.R. 21 dicembre 1961, n. 1339. [1]

Approvazione della nuova tariffa dei dazi doganali di importazione con l'inquadramento delle sottovoci della tariffa nazionale in quelle corrispondenti della tariffa doganale esterna della Comunità Economica Europea e con il regime daziario in vigore dal 1° gennaio 1962.

(G.U. 30 dicembre 1961, n. 322, S.O.).

 

     Articolo 1.

     Sono approvate l'annessa tariffa dei dazi doganali di importazione e relativa tabella, firmata dal Ministro per le finanze, nonchè le disposizioni preliminari alla stessa tariffa che, a decorrere dal 1° gennaio 1962, sostituiscono la tariffa dei dazi doganali di importazione, le relative disposizioni preliminari e i dazi approvati con i decreti presidenziali 26 dicembre 1958, n. 1100; 29 dicembre 1958, numeri 1101, 1102, 1103 e 1104; 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive aggiunte e modificazioni.

     Il regime daziario previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1961, n. 1086, per il frumento importato a reintegro, resta fermo fino alla scadenza stabilita nel decreto stesso.

 

          Articolo 2.

     Dal 1° gennaio 1962 fino a contraria disposizione è sospesa l'applicazione dei dazi generali previsti nella nuova tariffa dei dazi doganali di importazione di cui al precedente art. 1.

 

          Articolo 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI - Norme generali

 

          Art. 1.

     I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci e non si possono abbuonare in tutto o in parte per avaria, qualunque ne sia la causa. Tuttavia, per le merci avariate, tassate sul valore, questo può essere determinato tenuto conto dello stato di avaria.

     Il proprietario della merce giunta dall'estero avariata, può optare per la distruzione di essa, a sue spese e con le cautele imposte dalla dogana.

     Nessuna esenzione o riduzione di dazi, oltre quelle stabilite dalla tariffa o dalle presenti disposizioni, può essere concessa se non in virtù di una legge.

 

          Art. 2.

     Agli effetti dell'applicazione di dazi stabiliti, in relazione all'origine delle merci, in misura diversa da quella prevista dalla tariffa generale, si considera come paese di origine quello nel quale le merci stesse sono state prodotte o hanno subita l'ultima trasformazione industriale.

 

          Art. 3.

     Per la risoluzione delle controversie tra la dogana ed i contribuenti, anche per quanto riguarda il valore o l'origine delle merci, il regime di tara e il trattamento degli imballaggi, si applica il procedimento stabilito dal Testo unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     L'assimilazione delle merci non classificabili in nessuna delle voci della tariffa a quelle che con esse hanno maggiore analogia, ai sensi della Regola Generale 5 per l'interpretazione della tariffa, si effettua con la procedura stabilita per la risoluzione delle controversie doganali, di cui al precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     Salvo particolari disposizioni, i pezzi di merci i quali, assieme riuniti, costituiscono un determinato oggetto, anche incompleto, quando siano presentati insieme allo sdoganamento e siano compresi nella stessa dichiarazione, o anche in diverse dichiarazioni intestate alla medesima persona, si tassano come l'oggetto che sono destinati a formare, anche se siano contenuti in colli diversi, o formino colli diversi, oppure siano alla rinfusa.

 

          Art. 6.

     Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano:

     a) alle merci provenienti da paese estero, dai depositi franchi, dai depositi doganali e dai magazzini generali, i dazi preesistenti, quando, prima dell'attuazione dei nuovi dazi, sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e inoltre, sia stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce che trovasi in temporanea od in diretta custodia della dogana, nonchè quella esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto.

     Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente;

     b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta d'uscita;

     c) alle merci sotto sequestro o cadute in confisca, i dazi esistenti nel giorno in cui sono venute o rilasciate, sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione, del processo;

     d) alle merci estere provenienti da naufragio e alle merci abbandonate, i dazi esistenti nel giorno della vendita;

     e) alle merci in transito o spedite da una ad altra dogana, per le quali non sia pervenuta l'attestazione di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del termine assegnato nella bolletta di cauzione;

     f) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti nel giorno in cui viene presentata la dichiarazione di sdoganamento.

     Nel caso di variazione alle sovrimposte di confine, alle imposte di consumo ed ai diritti di monopolio si applicano, alle merci estere da immettere in consumo, le sovrimposte, le imposte ed i diritti di monopolio in vigore al momento della loro uscita dalla Dogana, dai depositi franchi, dai depositi doganali, o dai magazzini generali. Nei casi previsti alle lettere c), d), e), f) sono applicabili, alle variazioni delle sovrimposte di confine, delle imposte di consumo e dei diritti di monopolio, le norme stabilite per le variazioni dei dazi doganali.

 

          Art. 7.

     L'applicazione della tariffa doganale non esonera dalla osservanza delle disposizioni che vietano, limitano o altrimenti disciplinano la importazione, l'esportazione e il transito di determinate merci ai fini economici, ai fini della polizia sanitaria e fitopatologica, dell'igiene e della incolumità pubblica, della repressione delle frodi in commercio, della tutela e conservazione del patrimonio artistico nazionale, ecc.

     Le merci che, per disposizioni speciali, non possono essere introdotte nel territorio della Repubblica debbono essere riesportate a spese del destinatario. Parimenti a spese del destinatario, debbono essere riesportate o distrutte, nel termine prefisso dall'autorità competente, le merci che dall'autorità sanitaria sono giudicate nocive alla salute pubblica.

 

DAZI DIFFERENZIALI E DIRITTI DI COMPENSAZIONE

 

          Art. 8.

     Le merci originarie o provenienti da paesi nei quali le navi o le merci italiane siano sottoposte a particolari gravezze, con sopradazi o con dazi differenziali, con diritti particolarmente alti, con divieti o restrizioni di importazione, con disposizioni concernenti il commercio delle valute e delle divise, o con formalità aventi per effetto di ostacolare l'importazione delle merci italiane, possono essere assoggettate ad un aumento dei dazi generali sino al 50 per cento della aliquota stabilita dalla tariffa doganale.

     Le merci esenti possono essere assoggettate ad un dazio fino al 25 per cento del loro valore.

     Inoltre determinate merci straniere possono, per reciprocità, essere assoggettate a diritti, tasse, restrizioni o formalità di qualsiasi specie, identici od analoghi, a seconda dei casi, a quelli che, nel paese di origine o di provenienza, sono applicati alle merci italiane.

 

          Art. 9.

     Qualora l'importazione di determinati prodotti, per effetto di sovvenzioni o di premi, diretti o indiretti, di qualsiasi natura, di cui beneficiano alla esportazione dal paese di origine o di provenienza, cagioni grave perturbamento nel rispettivo ramo del mercato nazionale, i dazi vigenti sui prodotti stessi, originari e provenienti da tale paese, possono essere aumentati di un coefficiente di compensazione della sovvenzione o del premio del quale detti prodotti hanno beneficiato.

 

          Art. 10.

     A favore dell'esportazione italiana danneggiata, possono essere imposte speciali tasse di compensazione su determinate merci originarie o provenienti da paesi che abbiano stabilito, per talune merci di terzi Stati, un particolare trattamento di favore, che non venga applicato a merci della stessa specie di produzione italiana.

 

          Art. 11.

     I provvedimenti previsti dagli articoli 8, 9 e 10 possono essere adottati con decreti del Presidente della Repubblica, a termini del secondo comma dell'art. 77 della Costituzione.

 

ESENZIONI

 

          Art. 12.

     Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti di pertinenza dei Sovrani, Capi di Stato e Principi del sangue delle famiglie regnanti che vengono a soggiornare nel territorio della Repubblica.

     L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità.

     Sono inoltre esenti gli oggetti di pertinenza del Gran Maestro e del Gran Cancelliere del Sovrano Ordine di Malta, che ne facciano richiesta direttamente al Ministero delle finanze.

 

          Art. 13.

     Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti spettanti:

     a) ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.), accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri;

     b) ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice-consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

     Sono altresì esenti, a condizione di reciprocità, i mobili di primo impianto delle sedi consolari, le bandiere, gli stemmi, gli oggetti di cancelleria, le casseforti e le macchine da scrivere e da calcolare, che i governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia per uso dell'ufficio consolare.

     Le richieste di esenzione di cui ai precedenti commi devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 14.

     E' concessa dalla dogana l'esenzione dai diritti di confine per i sottoindicati oggetti, alle condizioni rispettivamente indicate:

     1) effetti e mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato, che ritornano dopo di essere stati ad esercitare il loro ufficio all'estero, nonchè effetti usati spettanti ai reparti militari di guarnigione nei territori nazionali posti fuori dalla linea doganale.

     Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati abbiano avuto una permanenza all'estero non inferiore a 18 mesi e che comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del ritorno nel territorio della Repubblica;

     2) pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono direttamente a Istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico, didattico o culturale; pubblicazioni, anche periodiche, in lingua italiana, curate da camere di commercio o da altri enti italiani all'estero, a scopo di propaganda industriale e commerciale interessante l'economia del Paese.

     Per ottenere tali esenzioni si deve far constare alla dogana, nel primo caso l'avvenuto dono; nel secondo la destinazione a distribuzione gratuita;

     3) effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, macchine fotografiche, da cucire e da scrivere, biciclette, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola, che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. La esenzione viene concessa anche quando tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo trascorso dal suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

     4) abiti, arredi teatrali, strumenti, usati, e spartiti di opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; animali condotti da giocolieri o impresari ambulanti di pubblici spettacoli;

     5) vetture pubbliche o postali aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali adibiti all'agricoltura o al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto alla dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

     6) effetti, mobili, libri, veicoli (vetture, velocipedi, automobili, motocicli), utensili e strumenti necessari alla professione, ed altri oggetti di uso domestico, appartenenti a coloro che trasferiscono la propria residenza nel territorio della Repubblica, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla condizione dei proprietari e ne sia fatta l'importazione non oltre sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza.

     Tale esenzione è subordinata alla presentazione di un certificato del Municipio del luogo in cui è stata eletta la nuova residenza, dal quale risultino lo stato di famiglia, il luogo di precedente residenza e la data della dichiarazione di trasferimento.

     Per i connazionali che rimpatriano, la Dogana può prescindere dal predetto certificato su presentazione di una dichiarazione rilasciata dalla competente Autorità Consolare italiana all'estero attestante il periodo di permanenza all'estero ed il rimpatrio definitivo.

     Per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione, la Dogana può accettare in luogo dei predetti certificati, altra idonea documentazione.

     Per le vetture automobili, usate, la franchigia è subordinata alla condizione che gli interessati comprovino, mediante idonei documenti, di aver posseduto ed usato all'estero le autovetture stesse da almeno un anno prima della data del trasferimento della loro residenza nel territorio della Repubblica e, inoltre, qualora trattisi di connazionali rimpatrianti, di avere avuto una permanenza all'estero per un periodo di tempo ininterrotto non inferiore a 18 mesi.

     E' altresì consentita l'esenzione per gli oggetti costituenti il corredo ed i regali di nozze, escluse le autovetture, delle donne italiane o straniere residenti all'estero le quali, in conseguenza di matrimonio contratto con cittadino italiano, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, trasferiscano di diritto la propria residenza in Italia.

     La stessa esenzione è accordata nel caso di donne italiane o straniere che si trasferiscano in Italia a seguito di matrimonio contratto con cittadino straniero, stabilmente residente nel territorio della Repubblica, purchè, nel caso di donne straniere, vi sia trattamento di reciprocità da parte del Paese di provenienza della sposa.

     L'esenzione è subordinata alla condizione che l'importazione avvenga non oltre sei mesi dalla data di matrimonio e sia esibito oltre il certificato di trasferimento di residenza, anche quello di matrimonio;

     7) strumenti rurali, mobili ed effetti, usati, che i contadini italiani domiciliati alla estrema frontiera, introducono per motivi di lavoro o per trasferimento di domicilio;

     8) prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti si importano alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

     9) carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni di frontiera;

     10) campioni senza valore destinati a rappresentare merci, comprese le scatole e le cartelle nelle quali sono normalmente contenuti. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e di stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intiero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in un sol pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello cui sono destinati;

     11) merci nazionali ricuperate da naufragi nelle acque territoriali, purchè ne sia comprovata la nazionalità;

     12) avanzi di alberi, di vele, di ancore, di cordami, ecc., provenienti da navi di qualsiasi bandiera naufragate nelle acque territoriali dello Stato o da navi nazionali naufragate fuori dalle acque stesse, purchè in questo secondo caso l'importazione avvenga nel termine di un anno dal naufragio e questo sia comprovato da idonei certificati;

     13) avanzi di bordo costituiti da prodotti alimentari e loro residui, non più adatti per l'alimentazione umana. L'esenzione è concessa sotto l'osservanza delle cautele che saranno stabilite dal Ministro per le finanze;

     14) materiali che costituiscono provviste di bordo, portate dall'estero dalle navi al loro arrivo nei porti dello Stato e che servono per la riparazione e la manutenzione della nave;

     15) provviste di bordo sopravanzate alle navi purchè ne sia riconosciuta l'origine nazionale e non si tratti di generi di privativa;

     16) provviste di bordo portate dall'estero dalle navi al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di navi nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di navi estere. Tanto per le navi nazionali, quanto per quelle estere, il consumo delle provviste estere sopravanzate può effettuarsi in esenzione dai diritti di confine, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato;

     17) doni e soccorsi in natura, destinati ai prigionieri di guerra, agli internati civili od a popolazioni colpite da pubbliche calamità;

     18) oggetti di qualsiasi specie (libri, opuscoli, cartoline, placche, cartelli, albums, guide, oggetti vari di richiamo, illustrati o non, ecc.) destinati in modo indubbio alla sola propaganda turistica, con mezzi leciti reclamistici, da distribuire gratuitamente nel territorio della Repubblica a cura di enti turistici ufficiali, riconosciuti dallo Stato e recanti l'indicazione visibile dell'ente mittente, o che, pur appartenendo ad enti o società non riconosciute dallo Stato, giungano nel territorio della Repubblica attraverso gli enti ufficiali.

     Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

     19) biglietti per viaggi ferroviari, marittimi ed aerei, da compiere all'estero, spediti da amministrazioni ferroviarie, società di navigazione marittima od aerea o da compagnie di viaggi in genere per la vendita, nel territorio della Repubblica, semprechè i relativi stampati siano somministrati gratuitamente.

     Tale esenzione è accordata a condizione di reciprocità;

     20) materiale esclusivamente destinato all'uso dei ciechi importato da Enti Nazionali per l'assistenza e la rieducazione dei ciechi o da Istituti da essi dipendenti (tavolette, braille, macchine da scrivere braille, orologi tattili, sonografi per la riproduzione e la registrazione della voce, libri registrati su dischi a passo ridotto, dischi da registrate, carte speciali, e lastre di zinco per la produzione di libri e riviste braille, nastri magnetici, ecc.). L'esenzione è accordata direttamente dalle dogane con l'osservanza delle norme stabilite dal Ministro per le finanze;

     21) casse ed urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, nonchè gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa previa autorizzazione di importazione dell'autorità competente.

 

REIMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA

DELLE MERCI DI PRODUZIONE ITALIANA

 

          Art. 15.

     Sono ammesse alla importazione, senza il pagamento dei diritti di confine, le merci delle quali risulti comprovata l'origine italiana o che presentino caratteristiche proprie della produzione italiana.

     Detta esenzione è accordata al proprietario delle merci in nome e per conto del quale è stata effettuata l'esportazione, a condizione che sia presentata la relativa bolletta doganale di uscita e che la reimportazione avvenga nel termine di due anni dalla data della bolletta medesima.

     Il Ministero delle finanze ha facoltà di derogare alle condizioni stabilite nel precedente comma per la reimportazione:

     a) di oggetti d'arte riconosciuti di autori italiani in base a certificati dei competenti organi del Ministero della pubblica istruzione;

     b) di merci esportate da amministrazioni dello Stato, le quali siano restituite o respinte per qualsiasi causa alle stesse amministrazioni;

     c) di merci nazionali di ritorno dagli ex possedimenti o territori coloniali italiani;

     d) di autoveicoli nazionali che risultino regolarmente immatricolati, prima dell'esportazione, nel Pubblico Registro Automobilistico Italiano;

     e) di opere a stampa edite ed impresse in Italia, compresi i libri ed i giornali d'arte applicata, con incisioni, litografie e simili, purchè la reimportazione avvenga entro il termine di cinque anni dalla data della loro spedizione all'estero;

     f) di motori marini di produzione italiana sbarcati da navi nazionali.

 

          Art. 16.

     Nel caso di reintroduzione di merci ammesse, quando si esportano, a restituzione o ad abbuono di diritti, devono essere rimborsate allo Stato le somme relative alle restituzioni od agli abbuoni usufruiti.

     Nel caso di reintroduzione di merci che siano state esportate a scarico di importazione temporanea di materie prime per essere lavorate, si applica l'art. 18 delle disposizioni sulle importazioni e le esportazioni temporanee approvate con regio decreto 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

 

MERCI AMMESSE A RESTITUZIONE Dl DIRITTI

 

          Art. 17.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il commercio con l'estero, e sentito il Comitato consultivo costituito con decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247, determinati prodotti possono essere ammessi, quando si esportano, alla restituzione del dazio e di altri diritti di confine pagati sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione.

     Con le stesse norme possono essere modificate, o abrogate le concessioni accordate.

 

DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE

 

          Art. 18.

     I dazi doganali di importazione sono commisurati, per le merci tassate ad valorem, sul valore imponibile delle merci medesime.

     Il valore imponibile delle merci è il loro "prezzo normale" definito negli articoli da 19 a 22.

     Con l'osservanza delle disposizioni stabilite dall'art. 23, il prezzo di fattura può ugualmente essere considerato come valore imponibile.

 

          Art. 19.

     Il "prezzo normale" è quello che può ritenersi convenuto per le merci importate, a seguito di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti, alla data in cui - previa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art. 16 della legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424 - si procede alla verifica della merce.

     Nel caso che la verifica della merce avvenga non oltre il quindicesimo giorno dalla data di presentazione della dichiarazione, la dogana può non tener conto della eventuale sopravvenuta variazione dei prezzi.

     Il "prezzo normale" delle merci importate è determinato sulle seguenti basi:

     a) le merci si considerano consegnate al compratore nel porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

     b) il venditore si considera tenuto a sopportare e comprendere nel prezzo tutte le spese riferentisi alla vendita ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica;

     c) si devono ritenere a carico del compratore e, pertanto, esclusi dal prezzo normale, i diritti doganali e le tasse esigibili nel territorio doganale italiano.

 

          Art. 20.

     Una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un compratore ed un venditore indipendenti è una vendita nella quale:

     a) il pagamento del prezzo della merce costituisce la sola considerazione effettiva della transazione;

     b) il prezzo convenuto non è influenzato da relazioni commerciali, finanziarie od altre, contrattuali o non, che potrebbero esistere, al di fuori di quelle create dalla vendita stessa, fra il venditore od una persona fisica e giuridica associata in affari al venditore, da una parte, ed il compratore od una persona fisica o giuridica associata in affari al compratore, dall'altra;

     c) nessuna parte del ricavato dalla vendita, dalla ulteriore cessione o dalla utilizzazione della merce spetterà, direttamente od indirettamente, al venditore od a qualsiasi altra persona fisica o giuridica associata al venditore.

     Due persone sono considerate associate in affari, se una di esse possegga un interesse qualunque nel commercio dell'altra, o se ambedue abbiano un comune interesse in un qualsiasi commercio o se una terza persona sia cointeressata nel commercio di ciascuna di esse, tali interessi siano diretti od indiretti.

 

          Art. 21.

     Nel caso in cui il "prezzo normale", dipenda dalla quantità su cui verte la vendita, tale prezzo sarà determinato supponendo che la vendita verta sulla quantità delle merci presentate e da valutare.

 

          Art. 22.

     Allorchè le merci da valutare:

     a) sono fabbricate secondo un processo brevettato o formano oggetto di un disegno o di un modello depositati, di un diritto di autore;

     b) sono coperte da marchio di fabbrica o di commercio stranieri, o sono importate per essere vendute sotto detto marchio, anche dopo aver subìto una lavorazione complementare;

     la determinazione del "prezzo normale" si farà considerando che tale prezzo comprenda il valore del diritto di utilizzazione del brevetto, del disegno o del modello depositati, o del diritto d'autore o del marchio di fabbrica o di commercio, relativo alle dette merci.

 

          Art. 23.

     Allorquando le merci importate formano oggetto di una vendita effettuata in condizioni di libera concorrenza fra un venditore e un compratore indipendenti, il prezzo pagato o da pagare in virtù di detta vendita può essere considerato come indicazione valevole del loro prezzo normale definito all'art. 19.

     Nel caso che non siano già comprese nel prezzo di fattura, sono da aggiungere a tale prezzo le spese di carico, di trasporto, di assicurazione, di commissione, tutte le altre spese riferentisi alla vendita, alla spedizione ed alla consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica (art. 19, comma terzo, lett. b), come pure sono da comprendere nel valore imponibile gli sconti anormali o qualunque altra riduzione eccezionale praticati sul prezzo di libera concorrenza.

     Ai fini della loro inclusione nel valore imponibile, sono altresì da considerare gli sconti od altre riduzioni di prezzo praticati nei confronti di concessionari unici, rappresentanti esclusivi, od altri intermediari similari.

 

          Art. 24.

     Le spese considerate all'art. 19, comma terzo, lettera b) comprendono:

     a) le spese di trasporto;

     b) le spese di assicurazione;

     c) le commissioni;

     d) le senserie;

     e) le spese sostenute all'estero per il rilascio dei documenti necessari all'introduzione delle merci nel territorio della Repubblica, ivi compresi i diritti di cancelleria;

     f) i diritti e le tasse direttamente imputabili alle merci ed esigibili all'estero, esclusi quelli dai quali le merci fossero state esonerate oppure il cui importo fosse stato rimborsato o dovrebbe essere rimborsato;

     g) le spese di carico;

     h) ogni altra spesa sostenuta per la vendita, la spedizione e la consegna delle merci sino al porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica.

     E' compreso nel valore imponibile della merce quello dei suoi recipienti interni ed esterni e degli imballaggi in genere che non siano soggetti al dazio loro proprio, nonchè le spese di condizionamento (mano d'opera, materiali ed altre spese). Tuttavia il valore dei recipienti che, secondo gli usi commerciali, sono normalmente restituiti al mittente e che come tali sono ammessi alla importazione temporanea per essere vuotati, concorre a formare il valore imponibile della merce contenutavi solo quando detti recipienti risultino fatturati per cessione definitiva o, comunque, non vengano riesportati.

 

          Art. 25.

     Per le spese di trasporto, il porto o luogo di introduzione nel territorio doganale della Repubblica, da prendere in considerazione, è:

     a) per le importazioni via mare, il porto di sbarco delle merci;

     b) per le importazioni via aerea, per ferrovia, per strada, per lago, dove trovasi il primo ufficio doganale.

 

          Art. 26.

     Allorchè gli elementi che concorrono alla determinazione del valore imponibile sono espressi in moneta estera, la conversione in lire italiane è effettuata in base al cambio ufficiale doganale in vigore nel giorno in cui ha inizio la verifica della merce.

 

          Art. 27.

     Il proprietario della merce ha l'obbligo di dichiarare alla dogana il valore imponibile determinato come agli articoli precedenti e di rettificare la dichiarazione in relazione alle variazioni sopravvenute nei prezzi nel caso che la dichiarazione non sia immediatamente seguita dalla verifica della merce.

     Egli è inoltre tenuto a fornire, nei modi che l'Amministrazione riterrà più idonei, ogni informazione, nonchè a presentare la fattura, i documenti di trasporto ed ogni altro documento commerciale (contratti, corrispondenza, ecc.) riguardanti la vendita, la spedizione e la consegna delle merci, che fossero dalla dogana richiesti ai fini dell'accertamento del valore imponibile.

     L'obbligo di cui ai precedenti commi vale per tutte le merci che devono essere dichiarate in dogana, comprese le merci esenti da diritti doganali e quelle assoggettate a dazi specifici.

     E' in facoltà dell'Amministrazione di eseguire le indagini che ritiene necessarie per il controllo del valore imponibile.

 

          Art. 28.

     Nel caso di contestazione sul valore dichiarato, il capo della dogana, su richiesta dell'importatore può sentire due periti, uno dei quali da lui designato, e l'altro scelto dall'importatore, fra quelli compresi nelle liste approvate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura.

     Il capo della dogana può accettare il parere dei due periti, se questi sono concordi; ovvero servirsi dei risultati delle perizie per rettificare, a suo giudizio, il valore proposto dall'ufficio.

     Ciascuna delle parti è tenuta a sostenere la spesa per il proprio perito. Al perito designato dall'Amministrazione la spesa è liquidata in base ad una tariffa delle spese di perizia, approvata dal Ministro per le finanze.

 

          Art. 29.

     Qualora la contestazione non sia composta, per la risoluzione della conseguente controversia si applica il procedimento stabilito dal Testo Unico delle leggi approvato con regio decreto 9 aprile 1911, n. 330, e successive modificazioni.

     La relazione dei periti di cui all'art. 28 e le deduzioni del capo della dogana faranno parte integrante del verbale di controversia, da redigersi a norma delle disposizioni richiamate nel precedente comma.

 

TARE ED IMBALLAGGI

 

          Art. 30.

     I dazi di importazione sulle merci tassate a peso si riscuotono sul peso lordo o sul peso netto.

     S'intende per

     - peso lordo: il peso cumulato della merce e di tutti i suoi imballaggi;

     - peso netto: il peso proprio della merce privato di tutti i suoi imballaggi.

     Sono tassate in base al peso netto le merci per le quali nella tariffa è prevista una tassazione a peso, senza altra precisazione.

 

          Art. 31.

     Gli imballaggi importati pieni ed immessi in consumo contemporaneamente alle merci imballate sono:

     a) soggetti allo stesso dazio della merce imballata:

     - quando questa è tassata ad valorem;

     - oppure quando essi devono essere compresi nel peso imponibile della merce imballata.

     b) ammessi in esenzione da dazio:

     - quando la merce imballata è esente da dazio;

     - oppure quando la merce viene tassata su una base che non sia quella del peso o del valore;

     - oppure quando il peso degli imballaggi non è da comprendere nel peso imponibile della merce imballata.

     c) soggetti al dazio proprio:

     - quando non sono usati abitualmente per la merce imballata ed hanno un valore proprio di utilità con carattere durevole indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio;

     - oppure quando sono utilizzati al fine di evadere i dazi loro applicabili in base alla rispettiva voce di tariffa.

 

          Art. 32.

     Nel caso in cui gli imballaggi soggetti alle disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 31 contengano merci di specie diverse, il loro peso e valore sono ripartiti, su tutte le merci imballate, proporzionalmente al peso od al valore di ognuna di esse, al fine di determinare il loro peso od il loro valore imponibile.

 

          Art. 33.

     Sono considerati imballaggi tutti i recipienti esterni e interni, condizionamenti, involucri e supporti, esclusi gli strumenti da trasporto, in particolare i "containers", nel senso dato a tale termine nell'art. 1, b) della Convenzione doganale relativa ai "containers", firmata a Ginevra il 18 maggio 1956, nonchè i copertoni, gli attrezzi ed il materiale accessorio occorrente per il trasporto stesso.

 

          Art. 34.

     Non sono ammessi reclami sulla qualificazione degli imballaggi delle merci già asportate dalla dogana.

 

RILEVAZIONE STATISTICA

 

          Art. 35.

     Il proprietario delle merci che attraversano la linea doganale, in entrata o in uscita, è tenuto a dichiarare alla dogana, ai fini della compilazione delle statistiche per il commercio con l'estero, la quantità, la qualità ed il valore delle merci stesse, il paese di provenienza e quello di destinazione.

 

          Art. 36.

     La rilevazione dei dati statistici viene effettuata dalla dogana secondo la nomenclatura e le indicazioni statistiche stabilite nella tariffa.

 

          Art. 37.

     La quantità delle merci deve essere espressa in peso. Il peso deve essere rilevato in chilogrammi, salvo che non sia prescritta la rilevazione in grammi. Per determinati prodotti, quando sia esplicitamente stabilito la rilevazione della quantità va eseguita, oltre che in peso, anche in altre unità di misura.

 

          Art. 38.

     Il peso da rilevare in chilogrammi è quello netto cioè il peso che risulta dopo tolti tutti i recipienti e gli involucri in cui sono contenute le merci, ad eccezione di quelli che nella vendita al minuto non vengono separati dalla merce che contengono.

     Il peso da rilevare in grammi è quello nettissimo, cioè quello della merce al netto dei recipienti od involucri anche se inseparabili dalla merce nella vendita al minuto.

 

          Art. 39.

     Agli effetti statistici si considera come valore delle merci importate o esportate quello delle merci poste al confine.

 

          Art. 40.

     Si considera come paese di provenienza delle merci importate dall'estero quello di origine, oppure quello dal quale le merci sono state spedite con destinazione per l'Italia, nel caso in cui il paese d'origine non fosse noto.

     Si considera come paese di destinazione delle merci esportate quello nel quale le merci sono destinate ad essere immesse in consumo, oppure, qualora tale paese non fosse noto, quelli di ultima destinazione conosciuta dall'esportatore.

 

          Art. 41.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze, d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, di modificare la nomenclatura statistica delle merci, nonchè le norme per la rilevazione dei dati concernenti le statistiche del commercio con l'estero.

 

DIRITTO DI STATISTICA

 

          Art. 42.

     Su tutte le merci che entrano nello Stato o ne escono, con qualsiasi destinazione doganale, escluso il transito ed escluse le merci immesse nei depositi doganali e poi rispedite all'estero e, salve le eccezioni indicate all'art. 48, è dovuto un diritto di statistica.

     Tale diritto viene riscosso nella misura fissa di lire 10:

     a) per ogni tonnellata di peso lordo sulle merci considerate sotto le seguenti voci e sottovoci della tariffa generale dei dazi doganali:

     06.02, 08.02, 12.09, 12.10, 14.01-D, 14.01-E, 14.03-A, 14.04, ex 14.05-A-I (alghe), ex 14.05-B-I (alghe), 14.05-A-II-a, 14.05-B-II-a, 15.07-B-I-b-1-bb-alfa, 15,07-B-I-b-2-bb-alfa, 15,07-B-II-a, 15.17-B-II, 18.02-B, 22.01-B, 23.01-A-I, 23.01-B, 23.03, ex 23.04-B, 23.05-A, 23.06, 25.01, 25.02, 25.04, 25.05, 25.06, 25.07, 25.08, 25.10, 25.11-A, 25.11-B-II, 25.12, 25.13-B-I, 25-13-B-II-b, 25.14-B, 25.15, 25.16, 25.17-B, 25.18-A, 25.19-A, 25.20, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 25.26, 25.27, 25.28, 25.29, 25.31, 25.32, 26.01, 26.02, 26.03-A-II, 26.03-B, 26.03-C, 26.03-D, 26.04, 27.01, 27.02, 27.03, 27.04, 27.05, 27.06, 27.08, 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-III, 27.10-A-IV-a, 27.10-A-VI-a, 27.10-A-VI-b, 27.13-A-I, 27.14-A, 27.14-B, 27.15, 28.22, 28.23, 28.28-M-IV, 28.38-A-I-a, ex 28.38-A-II-a, 28.38-A-II-b, 28.38-A-V, 28.39-B-III, 28.40-B-II-b, 28.42-A-II, 28.45, 28.58-C, 31.01, 31.02, 31.03, 31.04, 31.05-A, 32.01-A, 32.01-B, 32.01-C-II, 32.08-D-II, 38.05, 38.06, 38.19-P-IV, 44.01-A, 44.01-B, 44.02, 44.03-A-I, 44.03-B-I-a, 44.03-B-II-a, 44.03-B-II-b-1-aa, 44.03-B-II-b-1-cc, 44.03-B-II-b-2-aa, 44.03-B-II-b-2-cc, 44.04-A-I, 44.04-B, 44.05-A-I, 44.05-B, 44.05-C, 44.06, 44.07, 44.08, 44.09-B-II, 44.22-B, 68.01, 68.02-A-I, 68.02-A-II, 68.02-A-III, 68.02-A-IV-b, 68.03, ex 68.04-B-I (di pietra o altro minerale naturale sbozzate o finite), 68.05-B, 68.07-A-I, 68.15-A-I-a, 69.02-A, 69.02-B-I, 69.02-B-II, 69.03-B, 69.03-C-I, 69.03-C-II, ex 69.03-C-III (magnesiaci, di cromite, cromo-magnesiaci e di dolomia), 69.04-A, 69.05-A, 69.05-B-I, 69.06-A, 69.07-A-I, 69.08-A-I, 69.12-A, 70.01-A, ex 71.11 (ceneri di oreficeria), 73.01, 73.03, 73.04, 73.05-B, 73.06, 73.07, 73.08-A, 73.09-A, 73.10-A-I, 73.10-A-II, 73.10-B, 73.10-D-I-a-1, 73.11-A-I, 73.11-A-II, 73.11-B, 73.13-B-I-a, 73.15-A-I, 73.15-A-III, 73.15-A-IV-a, ex 73.15-A-IV-b (vergella o bordione, barre piene e profilati), ex 73.15-A-VI-a (dello spessore di mm. 3 o più), 84.34-C, 95.06-A, 96.01-A, 96.01-B-I

     b) per ogni animale vivo considerato sotto le voci numeri 01.01, 01.03, 01.04, 01.06-C-V, della tariffa;

     c) per ogni quintale di peso vivo per il bestiame considerato sotto la voce 01.02, della tariffa;

     d) per ciascuno dei veicoli considerati sotto le voci numeri 87.09-A, 87.09-B, 87.10, 87.12, 87.14-A, 87.14-B, 87.14-C, della tariffa;

     e) per ogni tonnellata di "Mosti di uve fresche non concentrati", (voci numeri 20.07-A-I-a, 27.07-B-I-a), di "Mosti di uve parzialmente fermentati, anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole" (voce n. 22.04) e di "Vini di uve fresche, altri, di altra specie, esclusi i vini liquorosi", in fusti, damigiane o vagoni cisterna (voci numeri 22.05-B-I-b, 22.05-B-II-b, ex 22.05-B-III-a-2, ex 22.05-B-III-b-2, ex 22.05-B-IV-a-2-aa, ex 22.05-B-IV-b-1) e di "Fecce di vino contenenti, in peso, 6 per cento o più di vino" in fusti, damigiane o vagoni-cisterna (voce 23.05-A);

     f) per ogni tonnellata di sacchi, botti, barili, casse, cestoni ed altri simili recipienti, vuoti, qualunque ne sia la classificazione doganale;

     g) per ogni tonnellata di bottiglie comuni, di vetro nero, verdastro, brunastro, rossastro, che si usano comunemente per riporvi il vino o la birra, di capacità non superiore ad un litro, escluse quelle di vetro incolore, vuote;

     h) per ogni quintale di peso lordo su tutte le altre merci.

     Il diritto di statistica sugli "oli di petrolio, ecc.", destinati ad essere impiegati direttamente come combustibili, e quelli destinati alla lavorazione oppure alla trasformazione (voci numeri 27.09-C, 27.09-D, 27.10-A-IV-a, 27.10-A-VI-a, 27.10-A-VI-b) è riscosso nella misura di lire dieci per ogni tonnellata. Il diritto di statistica è riscosso nella misura di lire 10 per tonnellata per gli oli di petrolio, destinati alla esportazione.

     Il diritto di statistica sul solfato di bario precipitato (voce n. 28.38-A-III-a), che si esporta all'estero, è stabilito in lire dieci per ogni tonnellata.

 

          Art. 43.

     Sono esenti dal diritto di statistica:

     a) le merci esenti a norma degli articoli 12, 13 e 14 ed a titolo di agevolazione per il traffico delle zone di frontiera e di quelle poste fuori della linea doganale;

     b) le merci avariate che, a richiesta dell'importatore, vengono distrutte a norma dell'art. 1;

     c) i prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea doganale ed appartenenti ai sudditi italiani che li portano oltre frontiera;

     d) le provviste imbarcate per consumo di bordo, semprechè proporzionate al numero dei passeggeri e dell'equipaggio, ed alla durata del viaggio;

     e) gli effetti e i mobili, usati, degli impiegati civili e militari dello Stato che vanno ad esercitare il loro ufficio all'estero;

     f) le merci spedite in cabotaggio o in circolazione o che rientrano nello Stato dopo il cabotaggio o la circolazione;

     g) le merci ricuperate da naufragi o sbarcate per forza maggiore, quando non siano messe in consumo nello Stato;

     h) le merci semplicemente trasbordate nei porti dello Stato, anche quando, in attesa della nave sulla quale devono essere trasbordate, siano temporaneamente depositate sulle banchine o introdotte in appositi locali in attesa di reimbarco;

     i) i minerali di zolfo in pezzi, lo zolfo greggio, raffinato e sublimato, in esportazione, considerati sotto le voci numeri 25.03, ex 28.02-A (sublimato), della tariffa;

     l) i pacchi postali;

     m) le merci ammesse all'importazione ed all'esportazione temporanea a titolo di agevolazione per il traffico internazionale, considerate all'art. 19, paragrafo 1, lettere d), f), g), h) e paragrafo 3, lettere b), d), e), f), e g) della Legge sulle importazioni ed esportazioni temporanee 18 dicembre 1913, n. 1453;

     n) aerostati, aeroplani e natanti, considerati sotto le voci numeri 88.01, 88.02, 89.01-A, 89.01-B-I, 89.01-B-II-a-1, 89.01-B-II-b-1, 89.01-B-II-b-3, 89.02, 89.03, 89.05 della tariffa;

     o) le spedizioni di merci che, nel complesso, non superino il peso lordo di 20 chilogrammi;

     p) tutte le merci che, secondo le vigenti disposizioni, vengono rilasciate senza l'emissione di bolletta doganale.

 

          Art. 44.

     Il minimo del diritto di statistica da riscuotere per ogni spedizione è fissato in lire dieci.

     Il diritto di statistica è ugualmente dovuto in tale misura per le frazioni di peso eccedenti la tonnellata o il quintale, secondo che la base per la sua applicazione, ai sensi dell'art. 42, sia l'una o l'altra di queste unità di peso. Nel caso in cui in una stessa spedizione siano comprese merci soggette al detto diritto su differenti basi, le frazioni di peso sono considerate distintamente per ciascuna categoria di merci.

 

DIRITTO DI MAGAZZINAGGIO

 

         Art. 45.

     Per le merci, tanto in temporanea custodia, quanto nei magazzini sotto diretta custodia della dogana, siano esse in colli o alla rinfusa, è riscosso il diritto di magazzinaggio nella misura di lire cinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale.

     Per le merci di temporanea custodia il suddetto diritto è aumentato a lire dieci dal trentunesimo al sessantesimo giorno di giacenza, a lire venticinque dal sessantunesimo al centocinquantesimo giorno e a lire cinquanta dopo il centocinquantesimo giorno.

     Per le merci sotto diretta custodia della dogana il diritto di lire cinque è elevato a lire venti dopo i primi novanta giorni di giacenza.

     Per la liquidazione del diritto di magazzinaggio non si tiene conto del giorno di entrata e di quello di uscita delle merci dalla dogana e, per le merci estere in temporanea custodia, neanche dei primi tre giorni di completa giacenza.

     Sono esonerati dal pagamento del diritto di magazzinaggio, limitatamente ai primi centottanta giorni di giacenza, gli effetti e le masserizie usate, la cui sosta in dogana sia dovuta a forza maggiore o ad altre riconosciute circostanze eccezionali.

 

FACCHINAGGIO

 

          Art. 46.

     L'approvazione delle tariffe delle mercedi per il movimento delle merci nelle dogane, ove il facchinaggio è organizzato a norma del regolamento approvato col decreto reale 4 dicembre 1864, e successive variazioni, spetta agli Intendenti di Finanza, sentite le Camere di commercio, industria e agricoltura.

 

NOTE ESPLICATIVE

 

          Art. 47.

     Le note esplicative della Nomenclatura, redatte o che saranno redatte dal Consiglio di Cooperazione Doganale di Bruxelles, ai sensi dell'art. 4 punto c) della convenzione dell'11 gennaio 1951, ratificata e resa esecutiva con legge 31 ottobre 1952, n. 1976, saranno rese applicabili con decreto del Ministro delle finanze.

 

TASSAZIONE CON DAZIO FORFETTARIO

DELLE MERCI FORMANTI OGGETTO DI PICCOLE SPEDIZIONI

E CONTENUTE NEI BAGAGLI PERSONALI DEI VIAGGIATORI

 

          Art. 48. [2]

     Dal 1° luglio 1962 si applica il dazio forfettario del 10% sul valore per le merci, di provenienza da Paesi estranei alla Comunità economica europea, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

     Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

     - presentano carattere occasionale;

     - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale;

     - riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U.C.).

     Il diritto forfettario del 10% è da considerare come dazio di base, ai sensi dell'art. 14 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e conseguentemente, in relazione al livello di riduzione daziaria raggiunto all'interno della Comunità, per le merci importate alle condizioni su indicate in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità tale diritto forfettario si applica, dal 1° luglio 1962, nella misura del 5% sul valore.

     Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione è vincolata all'osservanza di formalità inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza.

     I dazi doganali forfettari su indicati non sono applicabili alle merci importate alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tali dazi forfettari, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

 

REGOLE GENERALI

PER L'INTERPRETAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE

 

     Per l'interpretazione della Tariffa doganale, sono da osservare i seguenti principi:

     1. – I titoli delle Sezioni, dei Capitoli o dei Sotto-capitoli debbono essere considerati come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle Note premesse alle Sezioni o ai Capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo delle dette voci e Note.

     2. – Qualsiasi accenno, nel testo di una determinata voce della Tariffa ad una particolare materia, deve essere riferito alla materia stessa non soltanto allo stato puro, ma anche miscelata od in unione con altre materie. Egualmente, qualsiasi accenno a lavori di una determinata materia deve essere riferito ai lavori costituiti sia interamente, sia parzialmente dalla detta materia. La classificazione di tali merci, costituite da miscugli o composte da varie materie, deve essere effettuata in base ai principi enunciati nella regola 3.

     3. – Qualora una merce, per il disposto della regola 2 o per qualsiasi altra ragione, sia ritenuta classificabile in due o più voci della Tariffa, la classificazione deve essere effettuata in base ai seguenti principi:

     a) la voce più specifica deve avere la priorità sulle voci di una portata più generale;

     b) i miscugli ed i lavori composti da materie diverse, nonchè i lavori costituiti dall'unione di oggetti differenti che non possano essere classificati in base alla norma di cui alla precedente lett. a), debbono essere classificati, qualora una tale determinazione sia possibile, secondo la materia o secondo l'oggetto che conferisce loro il carattere essenziale;

     c) qualora le norme di cui alle lettere a) e b) non consentano ancora di effettuarne la classificazione la merce deve essere classificata nella voce che comporta l'applicazione del dazio più elevato e, se il dazio è lo stesso per più voci, in quella fra esse che figura per ultima nell'ordine progressivo della Tariffa.

     4. – Qualora una nota di Sezione o di Capitolo preveda l'esclusione di alcune merci, riferendosi ad altre Sezioni o Capitoli od a voci determinate, deve essere inteso che l'esclusione, salvo disposizioni contrarie, si estende a tutte le merci comprese in tali Sezioni, Capitoli o voci, anche se l'enumerazione prevista nell'esclusione stessa sia incompleta.

     5. – Le merci, che non siano classificabili in nessuna delle voci della Tariffa, debbono essere classificate nella voce relativa alle merci che con esse hanno maggiore analogia.

     6.– Le suddette regole sono egualmente valide, "mutatis mutandis", per determinare, all'interno di una stessa voce, la sottovoce applicabile.

 

UNITA' DI CONTO

 

     Il valore dell'unita di conto (U.C.), a cui è fatto riferimento per l'applicazione di taluni dazi della tariffa doganale, è di 0,88867088 g. di oro fino.

 

 

Tabelle

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 975.