§ 37.1.56 – D.P.R. 16 luglio 1962, n. 975.
Istituzione della tassazione con dazio forfettario per le piccole spedizioni e per i piccoli quantitativi di merci portate a seguito di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:37. Dogane
Capitolo:37.1 disciplina generale
Data:16/07/1962
Numero:975


Sommario
Art. 1.      Dal 1° luglio 1962 nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, [...]
Art. 2.      Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 37.1.56 – D.P.R. 16 luglio 1962, n. 975.

Istituzione della tassazione con dazio forfettario per le piccole spedizioni e per i piccoli quantitativi di merci portate a seguito di viaggiatori, senza carattere commerciale.

(G.U. 31 luglio 1962, n. 192, S.O.).

 

     Art. 1.

     Dal 1° luglio 1962 nella tariffa doganale comune della Comunità economica europea, posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, è istituito un dazio forfettario "ad valorem" del 10%, nei confronti delle merci oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

     Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

     - presentano carattere occasionale;

     - riguardano esclusivamente le merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio d'ordine commerciale;

     - riguardano le merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U.C.).

     Il dazio doganale forfettario "ad valorem" del 10% non è applicabile alle merci importate alle condizioni sopra specificate, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tale dazio forfettario, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tal caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

 

          Art. 2.

     Alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, sono apportate le seguenti aggiunte:

     Tassazione con dazio forfettario delle merci formanti oggetto di piccole spedizioni e contenute nei bagagli personali dei viaggiatori. Art. 48. Dal 1 luglio 1962 si applica il dazio forfettario del 10% sul valore per le merci, di provenienza da Paesi estranei alla Comunità economica europea, che formano oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, a condizione che si tratti di importazioni prive di ogni carattere commerciale.

     Sono considerate come prive di ogni carattere commerciale le importazioni che:

     - presentano carattere occasionale;

     - riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari, purchè esse, per la loro natura o quantità, non facciano sorgere alcun pregiudizio di ordine commerciale;

     - riguardano merci il cui valore globale non supera le 60 Unità di conto (U.C.).

     Il diritto forfettario del 10% è da considerare come dazio di base, ai sensi dell'art. 14 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, e conseguentemente, in relazione al livello di riduzione daziaria raggiunto all'interno della Comunità, per le merci importate alle condizioni su indicate in provenienza dagli altri Stati membri della Comunità tale diritto forfettario si applica, dal 1° luglio 1962, nella misura del 5% sul valore.

     Sono in ogni caso esclusi dal regime di tassazione forfettaria i generi di monopolio e le merci la cui importazione è vincolata all'osservanza di formalità inerenti a disposizioni di carattere sanitario, fitosanitario o di pubblica sicurezza.

     I dazi doganali forfettari su indicati non sono applicabili alle merci importate alle condizioni sopra stabilite, qualora il destinatario della spedizione, o il viaggiatore, abbia domandato, prima che sia effettuata la tassazione in base a tali dazi forfettari, che le merci stesse siano assoggettate ai dazi doganali loro propri. In tale caso tutte le merci oggetto dell'importazione vengono assoggettate ai dazi loro propri.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.