§ 18.5.c - Legge 31 gennaio 1954, n. 2.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:18. Carburanti
Capitolo:18.5 oli minerali idrocarburi e gas
Data:31/01/1954
Numero:2


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni


§ 18.5.c - Legge 31 gennaio 1954, n. 2.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali.

(G.U. 1 febbraio 1954, n. 25).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, concernente modificazioni al regime fiscale degli oli minerali, con le seguenti modificazioni:

     L'ultimo comma dell'art. 1 è soppresso.

     All'art. 2 è aggiunto il seguente comma:

     "Ferma restando la disciplina concernente l'ammissione in esenzione di imposta di fabbricazione delle merci elencate nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministero delle finanze, in seguito a motivata istanza delle ditte interessate, ha facoltà di consentire, fissando le norme da osservarsi, trasferimenti in cauzione di prodotti intermedi o semilavorati da una ad altra raffineria di olii minerali per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni per ottenere prodotti petroliferi finiti atti al commercio purchè i prodotti da trasferire abbiano un punto di infiammabilità Pensky-Martins inferiore a 55° C e un distillato a 300° C di almeno il 90 per cento in volume e si verifichi una delle seguenti condizioni:

     a) i trasferimenti avvengano tra raffinerie a ciclo completo;

     b) i trasferimenti avvengano da raffinerie a ciclo completo ad altri impianti che abbiano carattere di complementarietà con le raffinerie [1]".

     Nella tabella A, voce D), punto 1, sono soppresse le parole: "lubrificanti e degli".

     Nella tabella B, voce F), dopo il punto 6, è aggiunto:

     "7 - destinati al consumo per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria". Nella colonna "Aliquota per quintale (lire)" in corrispondenza del punto 7 è aggiunta la cifra "2.000 [2]".


[1] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 26 novembre 1955, n. 1162.

[2] Comma così sostituito dall'art. unico della L. 26 novembre 1955, n. 1162.