§ 86.8.4 - D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674.
Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.8 sanità di frontiera
Data:13/12/1996
Numero:674


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 


§ 86.8.4 - D.Lgs. 13 dicembre 1996, n. 674. [1]

Attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche.

(G.U. 7 gennaio 1997, n. 4)

 

     Art. 1.

     1. Il presente decreto stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che si applicano agli scambi ed alle importazioni dei prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, nonché degli organismi patogeni, non soggetti a normative comunitarie specifiche per quanto riguarda tali condizioni.

     2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e quelle di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93. Si intende inoltre per:

     a) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto di origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;

     b) malattia trasmissibile grave: qualsiasi malattia per la quale in sede comunitaria sia prescritta la denuncia obbligatoria;

     c) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente, ad eccezione dell'uomo; tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale; il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso. Sono esclusi i medicinali veterinari immunologici autorizzati di cui al decreto legislativo 4 febbraio 1993, n. 66;

     d) [proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali o come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue e di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti] [2];

     e) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537;

     f) [prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale] [3].

 

          Art. 2.

     1. Ai fini degli scambi e delle importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1, comma 1, oltre ai divieti e alle limitazioni stabiliti per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria dal presente decreto si applicano soltanto divieti e limitazioni imposti per le stesse ragioni da disposizioni, in particolare dalle misure di salvaguardia, eventualmente adottate in sede comunitaria [4].

     2. I nuovi prodotti di origine animale destinati al consumo umano autorizzati all'immissione sul mercato di uno Stato membro dal 1° gennaio 1994 possono essere oggetto di scambi e di importazione solo se stabilito in sede comunitaria [5].

     3. La lettera b), numero 4, dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, è soppressa.

     4. Gli altri prodotti di origine animale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, come modificato, da ultimo, con il comma 3, possono formare oggetto di scambi e di importazioni soltanto se oltre ai requisiti di cui all'articolo 3 soddisfano anche ai requisiti del citato decreto legislativo n. 537 del 1992.

     5. Gli scambi di organismi patogeni sono soggetti alle disposizioni stabilite con procedura comunitaria.

 

          Art. 3.

     1. Fatte salve le disposizioni particolari stabilite con procedura comunitaria, i prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere oggetto di scambi solo se:

     a) non provengono da animali originari di aziende situate in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui siano sensibili le specie da cui il prodotto è ottenuto, salvo che il prodotto stesso sia stato trattato termicamente conformemente a specifiche disposizioni;

     b) non provengono da zone o stabilimenti da cui movimenti o scambi presentino rischi per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo che tali prodotti siano stati trattati termicamente conformemente a specifiche disposizioni;

     c) presentano i requisiti specifici di cui agli allegati I e II;

     d) provengono da uno stabilimento il cui responsabile deve, in relazione ai requisiti specifici previsti negli allegati I e II:

     1) rispettare le condizioni di produzione prescritte dal presente decreto;

     2) stabilire e applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati;

     3) in base al tipo di prodotto, curare che siano prelevati campioni da far analizzare, a proprie spese, in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dal presente decreto siano rispettate;

     4) conservare documentazione scritta, anche a mezzo di appositi registri, delle informazioni ottenute in applicazione delle disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3. Tale documentazione è conservata per almeno due anni ed è esibita a richiesta dall'autorità incaricata dei controlli;

     5) garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura;

     6) dare immediata comunicazione al servizio veterinario della unità sanitaria locale competente qualora dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni si evidenzi un possibile rischio sanitario;

     7) spedire soltanto prodotti accompagnati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome e, ove previsto, il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;

     e) provengono da stabilimenti soggetti al controllo veterinario dell'autorità competente che assicuri il rispetto delle prescrizioni del presente decreto da parte del responsabile;

     f) provengono da stabilimenti registrati dall'autorità competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento circa il rispetto dei requisiti prescritti dal presente decreto.

 

          Art. 4.

     1. Ai prodotti di cui al presente decreto si applicano le norme in materia di controllo sui prodotti di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modificazioni; agli organismi patogeni si applicano le norme in materia di controllo sugli animali di cui al citato decreto legislativo n. 28 del 1993. L'autorità può comunque disporre tutti i controlli che ritenga opportuni qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni del presente decreto.

     2. Agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28.

 

          Art. 5.

     1. Oltre a quanto stabilito dal comma 2, alle importazioni dei prodotti di cui al presente decreto si applicano le condizioni stabilite per gli scambi.

     2. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, possono essere importati solo se:

     a) provengono da un Paese terzo o parte di esso compreso negli elenchi predisposti in sede comunitaria, salvo quanto previsto dagli allegati I e II;

     b) provengono, fatte salve disposizioni specifiche contrarie contenute nell'allegato II, da stabilimenti compresi nell'elenco stabilito in sede comunitaria; [6]

     c) sono accompagnati, ove previsto dagli allegati I e II e dall'articolo 2, commi 2 e 4, da certificati sanitari conformi ai modelli predisposti in sede comunitaria e firmati da un veterinario ufficiale del Paese speditore o da altra autorità riconosciuta in sede comunitaria.

     c bis) preventivamente autorizzati dal Ministero della sanità, in attesa che in sede comunitaria, vengano fissati requisiti specifici, ove trattasi dei prodotti di cui all'allegato II, capitolo 2, lettere d) ed e) [7].

     3. Gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), e i modelli di certificato di cui al comma 2, lettera c), sono pubblicati, a cura del Ministero della sanità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     4. In attesa degli elenchi di cui al comma 2, restano ferme le disposizioni in materia di controllo di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, e quelle in materia di certificati di accompagnamento dei prodotti provenienti da Paesi terzi; il Ministero della sanità informa la Commissione europea, in sede di Comitato veterinario permanente, sulle inadempienze riscontrate nel corso delle ispezioni effettuate nei Paesi terzi, ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti.

     5. In attesa di disposizioni adottate in sede comunitaria, l'importazione dei prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione nonché l'importazione, sotto forma di campione commerciale, dei prodotti di cui agli allegati I e II devono avvenire previa autorizzazione del Ministero della sanità e alle condizioni in essa specificate.

     6. Ai fini dell'importazione:

     a) i prodotti di cui all'allegato I destinati ai laboratori di sperimentazione devono essere accompagnati da documenti la cui natura e il cui contenuto sono stabiliti dal Ministero della sanità;

     b) la singola partita dei prodotti di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale deve essere accompagnata dall'autorizzazione.

     7. Se la partita di campioni commerciali è destinata ad altro Stato membro, si applica l'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, previo accertamento che essa sia accompagnata dall'autorizzazione rilasciata dallo Stato membro destinatario che è responsabile del fatto che la partita soddisfi le condizioni previste dall'autorizzazione.

 

          Art. 6.

     1. I prodotti di cui agli allegati I e II e quelli di cui all'articolo 2, commi 2 e 4, ottenuti in uno Stato membro e che abbiano transitato attraverso un Paese terzo, possono essere introdotti solo se scortati da un certificato sanitario attestante il rispetto delle disposizioni fissate dal presente decreto.

     2. Il Ministero della sanità comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, quanto stabilito al comma 1.

 

          Art. 7.

     1. Alla registrazione degli stabilimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), provvede il Ministero della sanità.

     2. Le spese relative alla procedura di registrazione di cui al comma 1 sono a carico del titolare degli stabilimenti secondo tariffe e modalità da stabilirsi entro trenta giorni dalla data del presente decreto con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 8.

     1. Ai fini degli scambi, i prodotti trasformati ottenuti, ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, da materiali a basso e alto rischio, devono soddisfare le condizioni di cui all'allegato I, capitolo 6.

     2. Ai fini degli scambi, i materiali a basso rischio e i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento di un altro Stato membro individuato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, nonché i prodotti trasformati partendo dai citati materiali, devono essere accompagnati:

     a) qualora provengano da uno stabilimento riconosciuto per la trasformazione di materiale a basso o alto rischio, da un documento commerciale che precisi la natura dell'eventuale trattamento e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti;

     b) qualora provengano da una fabbrica di alimenti per animali familiari o di prodotti farmaceutici o tecnici, da un certificato sanitario rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che riporti i metodi di trattamento della partita, il risultato delle prove di ricerca della salmonella e se il prodotto contiene proteine ottenute da ruminanti.

 

          Art. 9.

     1. I trattamenti cui devono essere sottoposti, durante il processo di fabbricazione di alimenti per animali familiari, taluni prodotti di origine animale derivanti esclusivamente da animali o pesci e non destinati al consumo umano, nonché le relative condizioni di fabbricazione per la tutela degli animali familiari o per motivi di salubrità o sanitari sono stabiliti nell'allegato I, capitolo 10.

     2. L'articolo 6 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, è abrogato.

 

          Art. 10.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile dell'azienda o dell'esercizio commerciale che effettui scambi o importazioni non osservando le disposizioni di cui agli articoli 2, commi 2 e 5; 3; 5, commi 1, 2, 5 e 6; 6, comma 1, e all'articolo 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da lire 4 milioni a lire 24 milioni. Alla stessa sanzione soggiace il responsabile dello stabilimento, quale definito all'articolo 2, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, che non osservi la disposizione di cui all'articolo 9, comma 1.

 

 

ALLEGATO I

CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA

 

Capitolo 1. - Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano [8]

     Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte liquido o di latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti:

     1) qualunque sia il contenitore in cui il prodotto è trasportato, esso deve portare un contrassegno che ne precisi la natura;

     2) ogni partita deve essere accompagnata, secondo il caso, da un documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) recante il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha subito un trattamento termico conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a); questo documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno;

     3) il documento o certificato di cui al paragrafo 2 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:

     a) durante la trasformazione o il trattamento il latte è stato sottoposto ad una temperatura minima di 71,7° C per almeno 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente, o, nel caso del latte in polvere o dei prodotti derivati dal latte in polvere, il trattamento termico a spruzzo o mediante cilindri rotanti ha assicurato un risultato equivalente;

     b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal latte in polvere, sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

     I) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del prodotto;

     II) il prodotto finale è stato messo in contenitori nuovi;

     c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore è stato disinfettato mediante un disinfettante approvato dalle autorità competenti prima che il latte liquido, il latte in polvere o i prodotti derivati dal latte in polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere trasportati verso la loro destinazione.

     Inoltre, le importazioni di latte liquido, di latte in polvere e di prodotti derivati dal latte in polvere possono essere autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di paesi terzi iscritti sugli elenchi stabiliti in sede comunitaria.

 

Capitolo 2. - Involucri di origine animale

     A. Scambi.

     Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisa lo stabilimento di origine, che deve essere:

     - quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente;

     - negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche; gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione.

     B. Importazioni dai Paesi terzi.

     Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante:

     I) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;

     II) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura);

     III) che dopo il trattamento di cui al punto II) si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possano nuovamente essere contaminati.

 

Capitolo 3. - Pelli di ungulati non coperti dalle disposizioni relative a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche e all'importazione di animali della specie bovina e suina. [9]

     Gli scambi e le importazioni provenienti dai Paesi terzi di pelli di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), oppure da un certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), attestante quanto segue:

     a) per le pelli di ungulati diversi dai suini:

     i) che le pelli non sono ottenute da animali originari di una regione o di un paese soggetti a restrizioni per la specie in questione e causa della diffusione di una malattia trasmissibile grave;

     ii) che prima della spedizione le pelli sono state essiccate, salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

     iii) che la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

     Questi requisiti non sono richiesti quando le pelli sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione;

     b) per le pelli di suini:

     i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi;

     ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate o salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

     iii) che nei dodici mesi precedenti la spedizione non siano scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione, nella regione d'origine epidemie di peste suina africana o di malattia vescicolare dei suini;

     iv) che la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

     Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in provenienza da Paesi terzi dai quali sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti.

 

Capitolo 4. - Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508 [10]

     1. Ogni partita di alimenti per animali in recipienti ermeticamente chiusi deve essere accompagnata da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese d'origine, attestante che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico a una temperatura minima di 3.0 F°.

     2. Ogni partita di alimenti semiumidi per animali deve essere accompagnata dal documento commerciale o dal certificato previsto all'art. 8, comma 2, attestante che:

     i) il materiale grezzo di origine animale dal quale sono stati fabbricati gli alimenti per animali familiari è ricavato esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni sono state riconosciute idonee al consumo umano;

     ii) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un trattamento termico al centro della massa di almeno 90° C

     iii) dopo la trasformazione sono stati presi effettivi provvedimenti affinché la partita non venisse ricontaminata.

     3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono soddisfare i seguenti requisiti:

     a) il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati gli alimenti per animali è materiale a basso rischio conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508;

     b) ciascuna partita è accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2 attestante che:

     i) i componenti degli alimenti essiccati per animali consistono in prodotti animali macellati che sono stati trattati termicamente in modo da raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 90 °C, fermo restando che il trattamento non è necessario per prodotti finiti i cui composti sono stati sottoposti a tale trattamento;

     ii) dopo il trattamento termico è stata adottata ogni precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto prima della spedizione;

     iii) il prodotto è stato imballato in contenitori (sacchi o sacchetti) nuovi;

     iv) il procedimento di trattamento è stato esaminato con risultati soddisfacenti in conformità al citato decreto legislativo n. 508 del 1992.

     4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da pelli lavorate deve essere accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, attestante che i prodotti sono stati sottoposti, durante la lavorazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella) e che, dopo la lavorazione, sono state prese misure efficaci affinché i prodotti non venissero contaminati.

 

Capitolo 5. - Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) destinati al consumo umano [11].

     Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti:

     [A. Se sono destinati all'alimentazione umana o animale: [12]]

     1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria prevista dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carne fresca;

     2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia previste dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

     3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di importazione di animali della specie bovina e suina.

     [B. Se non destinati a fini diversi dell'alimentazione umana o animale, compresi quelli destinati ad essere trasformati in previsione della fabbricazione di gelatine:

     1) gli Stati membri autorizzano le importazioni di ossa e dei relativi prodotti (esclusa la farina di ossa), di corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), di zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) purché:

     i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano refrigerati o congelati;

     ii) i prodotti siano trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione di frontiera della Comunità e non siano trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;

     iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 siano inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione; direttamente.

     2) ciascuna partita di prodotti deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i prodotti importati ai sensi del presente capitolo all'alimentazione umana o animale diretta.

     Tale dichiarazione deve essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione di frontiera del punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal summenzionato veterinario ufficiale, e deve accompagnare la partita fino alla sua destinazione;

     3) se stabilito in sede comunitaria, si può derogare a taluni dei suddetti requisiti in funzione delle situazioni sanitarie e delle garanzie in materia di controllo all'origine offerte da un paese terzo. [13]]

 

Capitolo 6. - Proteine animali trasformate destinate al consumo umano [14]

     I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate:

     A. per quanto riguarda gli scambi, alla presentazione del documento o certificato di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni comunitarie in materia, che deve attestare il rispetto dei requisiti prescritti [15];

     B. per quanto riguarda le importazioni:

     1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'art. 5, comma 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del paese d'origine e attestante che:

     a) i prodotti soddisfano i requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, e successive modificazioni, nonchè alle disposizioni comunitarie in materia [16];

     b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato;

     c) al momento della partenza dal paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;

     d) l'esame è risultato negativo;

     2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II:

     i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;

     ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione;

     3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.

     C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapie) per le proteine di origine animale, possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile.

     Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28 e del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93.

     II. E' possibile praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.

     Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima fase.

     III. Deve essere conservato un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.

     IV. In conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, il trasbordo delle partite è consentito soltanto nei porti riconosciuti purché tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finché siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale.

     V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

     a) è riesportata dalla Comunità;

     b) è utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita può lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti per animali;

     c) oppure è nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente al decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione per assicurarne il controllo; il trasferimento dal porto o dal deposito è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la partita non è sbloccata finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente alle disposizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992 e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

 

Capitolo 7. - Sangue e prodotti sanguigni di ungulati e di volatili da cortile escluso il siero di equidi

Sangue fresco e prodotti sanguigni destinati al consumo umano [17]

     A. Scambi.

     1. Gli scambi di sangue fresco di ungulati o di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggetti alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili alle carni fresche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 728, al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559.

     2. Gli scambi di prodotti sanguigni destinati al consumo umano sono soggetti alle norme di polizia sanitaria in materia di scambi di cui agli articoli 3 e 4.

     B. Importazioni.

     1. Le importazioni di sangue fresco di ungulati domestici destinati al consumo umano sono vietate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889.

     Le importazioni di sangue fresco di volatili da cortile destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 558. Le importazioni di sangue fresco di selvaggina d'allevamento destinato al consumo umano sono soggette alle norme di polizia sanitaria previste dal capitolo 11 del presente allegato.

     2. Le importazioni di prodotti sanguigni destinati al consumo umano, inclusi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 194, sono soggette alle stesse norme di polizia sanitaria applicabili ai prodotti a base di carne ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 889, e a quelle previste dal presente decreto, fatte salve le disposizioni relative alle proteine animali trasformate a base di sangue di cui al capitolo 6 del presente allegato.

 

Capitolo 8. - Siero di equidi [18]

     1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi che non presentano nessuna delle malattie trasmissibili di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, e nessuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non sottoposti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

     2. Può essere importato soltanto il siero proveniente da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da macello e che è stato ottenuto trattato e spedito in condizioni da precisare conformemente alla procedura comunitaria.

 

Capitolo 9. - Strutto e grassi pressati o fusi

     E' possibile autorizzare l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da paesi terzi dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione.

     Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'art. 5, comma 2, attestante che:

     A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici:

     i) a una temperatura minima di 70° C per almeno 30 minuti, o

     ii) a una temperatura minima di 90° C per almeno 15 minuti, o

     iii) a una temperatura minima di 80° C a fusione continua;

     B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione;

     C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

 

Capitolo 10. - Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici [19]

     1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e altre interiora, nonché la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale grezzo è considerato fresco se è stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508.

     2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'art. 8, comma 2, oppure da un certificato conforme ad un modello da stabilire in sede comunitaria.

     3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorità veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio-magazzino frigorifero o per lo stabilimento di selezione, nonché, per le importazioni da paesi terzi, all'autorità responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere.

     4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni del decreto legislativo n. 508 del 1992, oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici può anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano la commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione.

     5. Il materiale grezzo può essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali" ovvero "Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici". Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

     6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

     7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo è ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.

     8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento è consentita solo, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi del citato decreto legislativo n. 508 del 1992, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9.

     9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il paese terzo deve essere comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione:

     negli scambi intracomunitari, dal veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine;

     in caso di importazione da paesi terzi, dall'autorità preposta al controllo alla frontiera mediante il sistema Animo oppure per telex o telefax.

     10. Per le importazioni nella Comunità vigono inoltre le seguenti disposizioni:

     a) è possibile autorizzare l'importazione di materiale grezzo nella Comunità soltanto in provenienza da paesi menzionati nell'elenco stabilito in sede comunitaria oppure con decisione particolare della Commissione relativa al materiale grezzo in questione;

     b) dopo il controllo alla frontiera il materiale grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorità veterinaria competente, essere direttamente trasportato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il materiale grezzo verrà utilizzato solo per il fine autorizzato e non uscirà dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato;

     c) il certificato veterinario con l'annotazione relativa all'entrata apposta dall'autorità preposta al controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del certificato deve accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione.

 

Capitolo 11. - Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento

     Le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento possono essere importate soltanto:

     a) se provengono da paesi terzi iscritti:

     i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di carni fresche;

     ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione delle disposizioni in materia di scambi intracomunitari e importazioni di carni fresche di volatili da cortile;

     iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare in sede comunitaria;

     b) se soddisfano almeno i requisiti previsti dalle disposizioni in materia di produzione e commercializzazione di carne di coniglio e di selvaggina da allevamento;

     c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera b), riconosciute in sede comunitaria o, in attesa, da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti;

     d) se ciascuna partita di carne è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c).

 

Capitolo 12. - Prodotti apicoli [20]

     1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura:

     a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o, nel caso dell'acariasi, se lo Stato membro di destinazione ha ottenuto garanzie complementari;

     b) devono soddisfare i requisiti imposti per il caso in cui si sia manifestata la peste americana.

     2. Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, in sede comunitaria.

 

Capitolo 13. - Trofei di caccia [21]

     Gli scambi e le importazioni di trofei di caccia non trattati devono essere accompagnati dal documento commerciale previsto dall'art. 3, comma 2, lettera d), n. 7, o dal certificato sanitario di cui all'art. 5, comma 2, lettera c), dal quale risulta che:

     1) i suddetti trofei non provengono da animali originari di una regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi;

     2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza resti di carne; sono stati essiccati o salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;

     3) la partita non è stata in contatto con nessun altro prodotto d'origine animale o con nessun animale che possa contaminarla;

     4) il prodotto, una volta secco, è stato disinfettato con prodotti autorizzati dall'autorità competente del paese speditore;

     5) i trofei sono stati posti in imballaggio nuovi e trasparenti.

 

Capitolo 14. - Stallatico liquido per trattamento del suolo (a) [22]

     Prodotti trasformati a base di letame.

     1. Tutti i concimi organici sono stati sono stati sottoposti ad un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni.

     Possono essere oggetto di scambi o di importazioni i prodotti trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti:

     essere esenti da salmonelle: salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato;

     essere esenti da enterobatteri: secondo le misure del tenore in germi aerobi (

     essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi: tenore in umidità< 0,7.

     I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il trattamento.

     Al riguardo, i prodotti devono essere conservati:

     in silos ben chiusi e ben isolati, o

     in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o "big bags").

     Stallatico liquido non trasformato.

     Può essere oggetto di scambi o di importazioni soltanto lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e equidi. Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione esente da malattie trasmissibili gravi per gli animali, segnatamente le seguenti malattie:

     afta epizootica,

     malattia di Newcastle,

     peste suina classica,

     influenza aviaria,

     peste suina africana,

     peste equina,

     malattia vescicolare del suino.

     Se necessario, possono essere fissate norme batteriologiche, in sede comunitaria.

 

Capitolo 15. - Lana, pelo, setole, piume e parti di piume, non trattati [23]

     1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini si considerano non trattati se non sono sottoposti a lavaggio industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le piume o parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con getti di vapore o con altro procedimento che escluda la trasmissione di agenti patogeni.

     2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini, le piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi o essere importati soltanto se sono ermeticamente imballati essiccati. Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole di suini da paesi o regioni in cui la peste suina africana è endemica. Questo divieto non si applica alle setole di suini:

     a) bollite, tinte o sbianchite; oppure

     b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo gli organismi patogeni, purché comprovato da un certificato del veterinario competente per il luogo di provenienza. Il lavaggio industriale non è considerato un trattamento nel senso della presente disposizione.

     3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume:

     a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o

     b) oggetto di scambi o importate come spedizione a privati a fini non industriali.

     4. Le merci devono essere inoltrate direttamente verso lo stabilimento di destinazione o il deposito in modo tale da evitare qualsiasi propagazione di organismi patogeni.

 

 

ALLEGATO II [24]

 

CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE [25]

 

Capitolo 1.

     Importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio

     I prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio possono essere importati solo se:

     a) non provengono da un paese terzo dal quale l'importazione sia vietata per motivi di polizia sanitaria;

     b) le carni fresche utilizzate rispondono ai requisiti specificatamente prescritti per le carni di pollame, per la selvaggina per le carni di coniglio e per le carni di selvaggina di allevamento;

     c) provengono da uno stabilimento che offre garanzie approvate in sede comunitaria; in attesa, le importazioni restano soggette alle norme di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93;

     d) sono preparate, controllate e manipolate secondo gli appropriati requisiti previsti dalle disposizioni in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne;

     e) ciascuna partita di prodotti a base di carne è accompagnata da un certificato sanitario secondo il modello redatto in sede comunitaria.

 

Capitolo 2.

     1. In sede comunitaria sono stabilite le condizioni sanitarie applicabili:

     a) all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato;

     b) alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano;

     c) agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano;

     d) agli scambi e alle importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano ottenuti da specie animali non disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:

     1) sanità animale e status sanitario delle mandrie lattiere, tenuto conto, in particolare, della tubercolosi e della brucellosi;

     2) igiene della mungitura, igiene della raccolta, del trasporto, del trattamento e della trasformazione del latte e igiene del personale;

     3) ricerca dei residui di sostanze ad azione farmacologica o ormonale, di antibiotici, di antiparassitari o di altre sostanze nocive nel latte o nei prodotti a base di latte;

     4) criteri applicabili al latte crudo quale materia prima;

     5) criteri microbiologici applicabili ai prodotti finiti;

     e) alla produzione, alla commercializzazione e all'importazione di carni di specie animali non soggette a requisiti specifici, in particolare di carni di rettili e relativi prodotti, destinate al consumo umano, comprendenti, eventualmente, a seconda della specie animale, requisiti specifici in materia di:

     1) criteri microbiologici e parassitologici;

     2) igiene nella macellazione;

     3) ricerca dei residui.


[1] Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 136. Nel presente decreto le parole: "allegato I e allegato II", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: "allegato I" per effetto dell'art. 5 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193.

[2] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[3] Lettera abrogata dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[6] Lettera già sostituita dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 1998, n. 493 e così ulteriormente sostituita dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[7] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.Lgs. 22 dicembre 1998, n. 493

[8] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[9] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[10] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[11] Titolo così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[12] Parole soppresse dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[13] Sezione B soppressa dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[14] Titolo così modificato dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[15] Sezione così sostituita dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[16] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[17] Capitolo così sostituito dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[18] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[19] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[20] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[21] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[22] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[23] Capitolo soppresso dall’art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338.

[24] Allegato abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193,

[25] Allegato così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 dicembre 1998, n. 493.