§ 86.1.34 - D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.
Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:06/05/2005
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Costituzione e principi fondamentali
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Servizi delegati
Art. 4.  Preparazione del personale e dei soci attivi
Art. 5.  Natura giuridica
Art. 6.  Personale civile
Art. 7.  Emblema
Art. 8.  Celebrazioni della Croce rossa italiana
Art. 9.  Categorie di soci
Art. 10.  Ammissione e decadenza dei soci
Art. 11.  Gratuità e incompatibilità
Art. 12.  Elettorato
Art. 13.  Elezioni
Art. 14.  Servizi ausiliari delle Forze armate
Art. 15.  Onorificenze
Art. 16.  Principi generali
Art. 17.  Sede e compiti
Art. 18.  Organi del comitato centrale
Art. 19.  Assemblea nazionale
Art. 20.  Compiti dell'assemblea nazionale
Art. 22.  Consiglio direttivo nazionale
Art. 23.  Compiti del consiglio direttivo nazionale
Art. 24.  Presidente nazionale
Art. 25.  Collegio dei revisori
Art. 26.  Direttore generale
Art. 27.  Compiti
Art. 28.  Organi del comitato regionale
Art. 29.  Assemblea regionale
Art. 30.  Consiglio direttivo regionale
Art. 31.  Presidente regionale
Art. 32.  Direttore regionale
Art. 33.  Sedi e competenze
Art. 34.  Compiti
Art. 35.  Organi del comitato provinciale
Art. 36.  Assemblea provinciale
Art. 37.  Consiglio direttivo provinciale
Art. 38.  Presidente provinciale
Art. 39.  Definizione
Art. 40.  Organi del comitato locale
Art. 41.  Assemblea locale
Art. 42.  Consiglio direttivo del comitato locale
Art. 43.  Presidente del comitato locale
Art. 44.  Requisiti
Art. 45.  Patrimonio ed entrate
Art. 46.  Ordinamento contabile e finanziario
Art. 47.  Rappresentanza e difesa in giudizio
Art. 48.  Regolamenti
Art. 49.  Vigilanza
Art. 50.  Disposizioni transitorie
Art. 51.  Commissariamento


§ 86.1.34 - D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97. [1]

Approvazione del nuovo Statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

(G.U. 8 giugno 2005, n. 131)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, concernente il riordinamento della Croce rossa italiana, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali che ha stabilito che le amministrazioni dello Stato che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici promuovono, con le modalità stabilite per ogni ente dalle norme vigenti, la revisione degli statuti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208, concernente il regolamento di approvazione dello statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa;

Visto il decreto-legge 19 novembre 2004, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2005, n. 1;

Ritenuta la necessità di procedere all'emanazione di un nuovo statuto;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 aprile 2005;

Sulla proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze e della funzione pubblica;

Sentito il Commissario straordinario dell'Associazione italiana della Croce rossa;

 

Decreta:

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2002, n. 208.

 

 

Allegato

 

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Costituzione e principi fondamentali

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle Convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

     a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

     b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

     c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

     d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

     e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

     f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

     g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

     2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 2. Compiti

     1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

     a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonchè delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, fermo restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

     b) promuovere e diffondere, nel rispetto della normativa vigente, l'educazione sanitaria, la cultura di protezione civile e dell'assistenza alla persona, organizzare e svolgere in tempo di pace, servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile;

     c) concorrere attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi nonchè svolgere, fermo restando quanto previsto dall'articolo 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e nel rispetto della legislazione nazionale e delle competenze regionali, i servizi sociali ed assistenziali indicati dal presente statuto, in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

     d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonchè con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

     e) promuovere la diffusione della coscienza trasfusionale tra la popolazione ed organizzare i donatori volontari, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie;

     f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

     g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

     h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale e il diritto internazionale umanitario;

     i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

     l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi della Croce rossa internazionale alle società nazionali di Croce rossa, nel rispetto dell'ordinamento vigente;

     m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

 

     Art. 3. Servizi delegati

     1. La Croce rossa italiana può essere incaricata, mediante convenzione, a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle Regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purchè compatibili con i suoi fini istituzionali, ivi comprese le attività formative.

 

     Art. 4. Preparazione del personale e dei soci attivi

     1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale e dei soci attivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), anche mediante proprie scuole.

     2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale e dei soci attivi, può stipulare convenzioni con le Regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

     3. Per la formazione delle infermiere, la Croce rossa italiana può stipulare convenzioni con le Regioni, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole, ordinate allo scopo specifico. Il diploma di infermiera volontaria della Croce rossa italiana è valido nell'ambito dei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e per le Forze armate e consente inoltre l'accesso, nel possesso dei requisiti richiesti e nel rispetto dell'ordinamento universitario, al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali o livello equipollente nell'ambito dei corsi di laurea in scienze infermieristiche.

 

     Art. 5. Natura giuridica

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

 

     Art. 6. Personale civile

     1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

     2. La Croce rossa italiana disciplina, in armonia con le disposizioni vigenti, mediante propri atti regolamentari di cui all'articolo 48, le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale che non devono superare il numero massimo complessivo di unità, determinato con le ordinanze di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, ratificate con ordinanza commissariale n. 137/05 del 18 marzo 2005, determina le dotazioni organiche improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

 

     Art. 7. Emblema

     1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

 

     Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

 

     Art. 9. Categorie di soci

     1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

     a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto, versano la quota sociale annuale;

     b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo, conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

     c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

     d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

     2. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purchè in regola con il versamento delle quote associative:

     1) [corpo militare] [2];

     2) [corpo infermiere volontarie] [3];

     3) volontari del soccorso;

     4) comitato nazionale femminile;

     5) pionieri;

     6) donatori di sangue.

 

     Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci

     1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie nonchè la verifica annuale della conservazione dei requisiti, sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.

     2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

     3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, con le modalità previste dal regolamento di componente, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

     4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

 

     Art. 11. Gratuità e incompatibilità

     1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con qualsiasi incarico retribuito dall'Associazione stessa o, al di fuori dei casi previsti dal presente statuto, con la titolarità di altre cariche associative, salva la facoltà di opzione dell'interessato, da esercitarsi entro dieci giorni dalla nomina o elezione. La nuova nomina o elezione diviene efficace solo a seguito dell'opzione.

     2. La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quelle di presidente regionale, provinciale o locale; il presidente regionale, provinciale o locale che sia eletto presidente nazionale deve esercitare l'opzione fra le diverse cariche di presidenza entro dieci giorni dall'elezione a pena di decadenza da tale ultima carica associativa; se viene eletto presidente nazionale uno dei membri eletti nell'assemblea nazionale da una delle assemblee regionali, la relativa assemblea regionale elegge un altro componente dell'assemblea nazionale in sostituzione di quello eletto presidente nazionale.

     3. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

     4. L'associazione italiana della Croce rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

 

     Art. 12. Elettorato

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 19 gennaio 2005, n. 1, sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

     2. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da almeno due anni in regola con il versamento della quota sociale, purchè abbiano compiuto la maggiore età.

     3. Gli iscritti al corpo militare della Croce rossa italiana in congedo, sono ammessi al voto, ricorrendo le condizioni di cui al precedente comma, solo qualora prestino gratuitamente attività di volontariato in favore della Croce rossa italiana rinunciando espressamente ai benefici previsti per il personale del corpo militare richiamato in servizio attivo.

 

     Art. 13. Elezioni

     1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 29, 36 e 41.

     2. In ogni comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

     3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.

     4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonchè di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o delle Magistrature in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

 

     Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate [4]

     [1. Il corpo militare della Croce rossa italiana ed il corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal presidente nazionale dell'Associazione.

     2. L'impiego del corpo militare della Croce rossa italiana è disposto dal presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

     3. L'impiego del corpo delle infermiere volontarie è disposto dal Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

     4. L'ispettore nazionale del corpo militare della Croce rossa italiana, prescelto fra i colonnelli in servizio, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente nazionale, ai sensi dell'articolo 73 del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, e successive modificazioni. Il vertice del corpo militare della Croce rossa italiana deve provenire dal medesimo corpo. L'ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa e del Ministro della salute, nell'ambito di una terna di nomi indicata dal presidente nazionale della Croce rossa italiana. L'ispettrice nazionale è scelta tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, dura in carica quattro anni ed è confermabile per non più di una volta consecutivamente.

     5. Il presidente nazionale della Croce rossa italiana individua la terna dei nomi delle candidate alla carica di ispettrice nazionale del corpo delle infermiere volontarie con atto motivato, tenendo conto sia delle indicazioni delle vice ispettrici nazionali e della segretaria generale dell'ispettorato sia di ogni altro elemento utile ai fini della individuazione e valutazione delle candidature.

     6. Il presidente nazionale nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

     7. Le vice ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e le vice-ispettrici sono scelte tra le infermiere volontarie che abbiano i requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudini al comando, durano in carica quattro anni e possono essere confermate per non piu di una volta consecutivamente.

     8. L'ordinamento dei corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.]

 

     Art. 15. Onorificenze

     1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.

     2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

     3. Il regolamento di cui al comma 2, è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa.

 

Capo II

Ordinamento

 

SEZIONE I

Organi

 

     Art. 16. Principi generali

     1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonchè ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

     2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 9, comma 2, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 48. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica, a livello centrale ed ai livelli periferici, nonchè i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

     3. La Croce rossa italiana si articola in:

     a) un'organizzazione centrale di seguito denominata comitato centrale;

     b) un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali;

     c) un'organizzazione provinciale articolata in comitati provinciali;

     d) un'organizzazione locale articolata in comitati locali.

 

SEZIONE II

Comitato centrale

 

     Art. 17. Sede e compiti

     1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

     a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;

     b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dagli articoli 45 e seguenti del presente statuto;

     c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;

     d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

 

     Art. 18. Organi del comitato centrale

     1. Sono organi del comitato centrale:

     a) l'assemblea nazionale;

     b) il consiglio direttivo nazionale;

     c) il presidente nazionale;

     d) il collegio unico dei revisori dei conti.

 

     Art. 19. Assemblea nazionale

     1. L'assemblea nazionale è composta da:

     a) il presidente nazionale;

     b) il vice-presidente nazionale;

     c) i presidenti dei comitati regionali;

     d) i membri eletti da ciascuna assemblea regionale fra i propri componenti diversi dal presidente secondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale in numero di un membro ogni 1000 soci attivi della regione;

     e) sei membri di diritto rappresentati dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

     2. Nelle deliberazioni riguardanti la nomina degli organi di vertice della Croce rossa italiana e le revisioni statutarie, l'assemblea nazionale è integrata dai presidenti dei comitati provinciali e locali e dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche.

     3. Ogni componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe.

     4. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

 

     Art. 20. Compiti dell'assemblea nazionale

     1. L'assemblea nazionale:

     a) elabora ed approva le strategie di sviluppo dell'attività dell'Associazione;

     b) elegge il presidente nazionale fra i soci attivi;

     c) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo nazionale fra i propri componenti;

     d) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorità competenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

     e) approva il bilancio di previsione e ratifica le relative variazioni, approva il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposta dal consiglio direttivo nazionale ai sensi dell'articolo 23;

     f) fissa l'ammontare e la decorrenza della quota sociale su proposta del consiglio direttivo nazionale.

 

    Art. 21. Sessioni dell'assemblea nazionale

     1. L'assemblea nazionale si riunisce almeno due volte l'anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

     2. L'assemblea nazionale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

 

     Art. 22. Consiglio direttivo nazionale

     1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente nazionale, che lo presiede, da dodici membri soci attivi della Croce rossa italiana, di cui sei elettivi, designati dall'assemblea nazionale fra i propri componenti e sei di diritto, rappresentati dagli organi di vertice nazionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

     2. Il consiglio direttivo nazionale nomina il vice presidente scelto, tra i propri componenti su proposta del presidente nazionale e nomina un segretario. Il segretario è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

     3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

     4. I componenti non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

 

     Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale

     1. Il consiglio direttivo nazionale:

     a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

     b) predispone il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta dall'Associazione da presentare per l'approvazione all'assemblea nazionale;

     c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa;

     d) adotta il regolamento di organizzazione, con l'ordinamento dei servizi e approva la sua articolazione, nonchè la dotazione organica del personale civile;

     e) delibera, su proposta del presidente nazionale, la nomina del direttore generale assegnandogli gli obiettivi strategici;

     f) definisce i criteri per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale nel rispetto della disciplina di legge;

     g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, nonchè, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

     h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni immobiliari, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

     i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 44;

     l) ha poteri di controllo sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione;

     m) approva i regolamenti elettorali e i regolamenti delle componenti volontaristiche;

     n) propone al presidente nazionale la nomina dei membri del Nucleo di valutazione.

     2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

     3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente almeno ogni due mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

     4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

 

     Art. 24. Presidente nazionale

     1. Il presidente nazionale dell'Associazione è eletto dall'assemblea nazionale fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

     2. Non sono eleggibili alla carica di presidente nazionale coloro che nei due anni precedenti abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di Regione o sindaco delle città metropolitane o vertici nazionali e regionali delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ovvero coloro che nei due anni precedenti abbiano rivestito cariche politiche a livello nazionale e regionale, nonchè una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     3. Il presidente nazionale giura fedeltà ai principi di Croce rossa alla presenza del consiglio direttivo nazionale.

     4. Il presidente nazionale:

     a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;

     b) convoca e presiede l'assemblea nazionale e il consiglio direttivo nazionale;

     c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

     5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente nazionale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

     6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente nazionale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

     7. In caso di assenza o impedimento del presidente nazionale il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 25. Collegio dei revisori

     1. Il Collegio dei revisori è unico ed esercita le sue funzioni su tutti gli organi nazionali, regionali, provinciali e locali della Croce rossa italiana. Dura in carica quattro anni ed è composto da tre membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero della salute e del Ministero della difesa, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o in possesso dei requisiti previsti dal codice civile per lo svolgimento di tali funzioni, nonchè da due membri supplenti, uno in rappresentanza del Ministero dell'interno e uno del Ministero degli affari esteri tra esperti in possesso di specifica competenza [5].

     2. Il collegio dei revisori, i cui componenti devono essere convocati a pena di invalidità alle sedute del consiglio direttivo nazionale dell'Associazione:

     a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa e della loro esecuzione;

     b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

     c) riferisce sui controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

     d) può richiedere dati o altri elementi ai nuclei di valutazione dell'ente;

     e) redige una relazione sul bilancio di previsione, sulle sue variazioni e sul suo assestamento, contenente valutazioni sull'attendibilità delle entrate e sulla congruità delle spese.

     3. I membri del collegio assistono alle sedute del consiglio direttivo nazionale, senza diritto di voto.

     4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori.

 

     Art. 26. Direttore generale

     1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del presidente nazionale tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza professionale acquisita presso amministrazioni, enti o aziende pubbliche o private per un periodo almeno triennale, in posizione di direzione di uffici di livello dirigenziale generale o in posizione di responsabilità di direzione equivalente. Il rapporto di lavoro e il relativo trattamento economico sono regolati da apposito contratto di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile, che disciplina anche i casi di revoca dell'incarico.

     2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

     3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione nel rispetto delle direttive del consiglio direttivo nazionale e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 4, lettera a).

     4. Il direttore generale esercita tutte le funzioni previste dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le corrispondenti posizioni dirigenziali di livello generale ed emana l'atto per la costituzione dell'organo di revisione.

 

SEZIONE III

Comitato regionale

 

     Art. 27. Compiti

     1. Il comitato regionale svolge i compiti in materia associativa, attribuitigli dalla legge e dal presente statuto, di indirizzo e vigilanza dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e di coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati provinciali.

 

     Art. 28. Organi del comitato regionale

     1. Sono organi del comitato regionale:

     a) l'assemblea regionale;

     b) il consiglio direttivo regionale;

     c) il presidente regionale.

 

     Art. 29. Assemblea regionale

     1. L'assemblea regionale è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della regione, secondo criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

     2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     3. L'assemblea regionale:

     a) elegge il presidente regionale fra i soci attivi della regione;

     b) elegge i sei membri elettivi del consiglio direttivo regionale fra i propri componenti;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale, in coerenza con le strategie indicate dall'assemblea nazionale;

     d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale, predisposti dal consiglio direttivo regionale.

 

     Art. 30. Consiglio direttivo regionale

     1. Il consiglio direttivo regionale è costituito dal presidente regionale e da 12 membri soci della Croce rossa italiana di cui 6 elettivi designati dall'assemblea regionale fra i propri componenti e 6 di diritto rappresentati dagli organi di vertice regionali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

     2. Il consiglio direttivo regionale:

     a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente regionale, il vice presidente regionale;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea nazionale;

     c) predispone un proprio bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea regionale;

     d) assegna al direttore regionale gli obiettivi strategici;

     e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;

     f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale.

     3. Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due consigli direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

     4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

     5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

     6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

 

     Art. 31. Presidente regionale

     1. Il presidente regionale, eletto dall'assemblea regionale fra i soci attivi della Regione, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

     2. Convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonchè l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 32. Direttore regionale

     1. Il direttore regionale è scelto tra i dirigenti previsti nell'ambito della dotazione organica.

     2. Gli incarichi di direzione regionale sono conferiti dal direttore generale ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, d'intesa con il consiglio direttivo regionale.

     3. A tal fine, così come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il direttore generale terrà conto delle attitudini e delle capacità professionali in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati.

     4. I direttori regionali esercitano tutti i poteri di gestione e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adottano tutti i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno che non siano espressamente riservate all'organo di indirizzo politico.

     5. Dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati essi rispondono al direttore generale.

     6. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato, per un periodo massimo di cinque anni, con facoltà di rinnovo.

 

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

 

     Art. 33. Sedi e competenze [6]

     [1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

     2. I centri di mobilitazione sono alla dipendenza del presidente nazionale. Sono organi dei centri di mobilitazione:

     a) il vertice di cui al regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, modificato con legge 25 luglio 1941, n. 883, e successive modifiche intervenute;

     b) i comandanti di centro di mobilitazione;

     c) le ispettrici del corpo delle infermiere volontarie di centro di mobilitazione.

     3. I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale può delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.]

 

SEZIONE V

Comitato provinciale

 

     Art. 34. Compiti

     1. Il comitato provinciale, in base alle disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della Provincia, coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

     2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo provinciale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

 

     Art. 35. Organi del comitato provinciale

     1. Sono organi del comitato provinciale:

     a) l'assemblea provinciale;

     b) il consiglio direttivo provinciale;

     c) il presidente provinciale.

 

     Art. 36. Assemblea provinciale

     1. L'assemblea è costituita da delegati eletti dalle assemblee dei comitati locali della Provincia, secondo i criteri di proporzionalità definiti dal regolamento elettorale, in numero di un membro ogni 50 soci attivi, nonchè da sei membri di diritto rappresentati dagli organi di vertice provinciali delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

     2. Si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     3. L'assemblea provinciale:

     a) elegge il presidente provinciale nel proprio seno;

     b) elegge i sei membri elettivi dei consiglio direttivo provinciale fra i propri componenti;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'Associazione;

     d) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta predisposti dal consiglio direttivo provinciale.

 

     Art. 37. Consiglio direttivo provinciale

     1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:

     a) il presidente provinciale;

     b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti;

     c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale.

     2. Il consiglio direttivo provinciale:

     a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

     c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale;

     d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;

     e) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attività di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

     3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.

 

     Art. 38. Presidente provinciale

     1. Il presidente provinciale, eletto dall'assemblea provinciale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea provinciale e del consiglio direttivo provinciale. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta consecutivamente.

     2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

SEZIONE VI

Comitato locale

 

     Art. 39. Definizione

     1. I comitati locali, secondo le disposizioni della legge e del presente statuto in materia associativa, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

     2. I compiti operativi sono affidati al consiglio direttivo locale che può delegarli ad un funzionario amministrativo.

     3. L'istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

 

     Art. 40. Organi del comitato locale

     1) Sono organi del comitato locale:

     a) l'assemblea locale;

     b) il consiglio direttivo locale;

     c) il presidente del comitato locale.

 

     Art. 41. Assemblea locale

     1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta.

     2. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci attivi e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     3. L'assemblea locale:

     a) elegge il presidente del comitato locale nel proprio seno;

     b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;

     d) elegge i delegati all'assemblea provinciale e regionale;

     e) approva il bilancio preventivo e le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sulla attività svolta, predisposti dal consiglio direttivo.

 

     Art. 42. Consiglio direttivo del comitato locale

     1. Il consiglio direttivo è composto da:

     a) il presidente locale;

     b) sei membri elettivi designati dall'assemblea locale fra i propri componenti;

     c) il vertice locale di ciascuna componente della Croce rossa italiana. Ove presenti più vertici locali della medesima componente, il vertice membro del consiglio direttivo di cui al presente articolo dovrà essere eletto tra di loro.

     2. Il consiglio direttivo locale:

     a) nomina, tra i propri componenti e su proposta del presidente locale, il vice presidente;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dall'assemblea dei soci;

     c) predispone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea locale;

     d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

     3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni. I membri non possono essere confermati più di una volta consecutivamente.

 

     Art. 43. Presidente del comitato locale

     1. Il presidente del comitato locale, eletto dall'assemblea locale nel proprio seno, assume anche le funzioni di presidente dell'assemblea locale e del consiglio direttivo locale.

     2. Convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 44. Requisiti

     1. I comitati locali sono costituiti con delibera del consiglio direttivo nazionale su proposta del consiglio direttivo provinciale, previa verifica della sussistenza dei requisiti concernenti il numero minimo dei soci, la presenza di almeno due componenti volontaristiche e adeguate risorse economiche sufficienti a garantirne lo svolgimento delle attività.

     2. Ricorrendone le condizioni di legge, i comitati locali possono iscriversi nei registri regionali degli organismi di volontariato.

 

Capo III

Patrimonio e amministrazione

 

     Art. 45. Patrimonio ed entrate

     1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse derivanti dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

     2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

     a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

     b) le quote dei soci;

     c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

     d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

     e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

     f) i proventi delle attività espletate;

     g) i redditi patrimoniali;

     h) le sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea e gli aiuti di altre istituzioni estere;

     i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

 

     Art. 46. Ordinamento contabile e finanziario

     1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. L'ordinamento finanziario e contabile della Croce rossa italiana è regolato dalle disposizioni contenute nel regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto è adottato, ai sensi dell'articolo 48, un nuovo regolamento per la gestione contabile e finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, per regolare profili specifici della Croce rossa italiana, non disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

     4. Il Ministro della difesa esercita il controllo sull'impiego dei fondi erogati per i servizi ausiliari delle forze armate.

     5. La Croce rossa italiana è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. Dopo un periodo di due anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede al trasferimento della Croce rossa italiana dalla tabella A alla tabella B con le moda-lità previste dalla citata legge n. 720 del 1984 e con la normativa prevista dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche ed integrazioni.

     6. Il comitato centrale adotta gli opportuni provvedimenti per garantire l'autonomia gestionale dei comitati periferici.

 

     Art. 47. Rappresentanza e difesa in giudizio

     1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

     2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 48. Regolamenti

     1. Entro centottanta giorni dall'insediamento dei nuovi organi dell'Associazione, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

     2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:

     a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilità;

     b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 46 del presente statuto;

     c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.

     3. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:

     a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;

     b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;

     c) con l'esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate: l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;

     d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     f) le modalità di conferimento delle borse di studio;

     g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.

     4. I regolamenti di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3 lettere a), b) c), d), e) sono soggetti all'approvazione, per quanto di rispettiva competenza, del Ministero della salute, del Ministero della difesa, del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

 

     Art. 49. Vigilanza

     1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute.

     2. La Croce rossa italiana, entro 10 giorni dall'adozione, invia al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè al Ministero della difesa i bilanci preventivi e relative variazioni e i conti consuntivi, le relazioni del collegio dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

 

     Art. 50. Disposizioni transitorie

     1. Gli organi istituzionali locali, provinciali e regionali in carica alla data di approvazione del presente statuto restano in carica sino alla costituzione dei nuovi organi.

     2. In sede di prima attuazione, con determinazione commissariale, i comitati provinciali insediati in città capoluogo di provincia in cui non coesiste un comitato locale, assumono altresì lo status di comitati locali al fine di consentire ai soci attivi non iscritti in comitati locali di partecipare all'elezione dei delegati all'assemblea provinciale e regionale.

     3. In sede di prima applicazione del presente statuto il commissario straordinario nomina su designazione dell'ispettore nazionale del corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2.

 

     Art. 51. Commissariamento

     1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     2. Il Commissario Straordinario della Croce Rossa Italiana può essere nominato per non più di ventiquattro mesi entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari [7].


[1] Abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Numero abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[3] Numero abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[4] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 22 dicembre 2010, n. 276.

[6] Articolo abrogato dall'art. 2269 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.C.M. 20 novembre 2009, n. 171. Il testo previgente recava: "2. Il commissario straordinario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari".