§ 86.1.28 - D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208.
Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:05/07/2002
Numero:208


Sommario
Art. 1.  Costituzione e principi fondamentali
Art. 2.  Compiti
Art. 3.  Servizi delegati
Art. 4.  Preparazione del personale
Art. 5.  Natura giuridica
Art. 6.  Personale civile
Art. 7.  Emblema
Art. 8.  Celebrazioni della Croce rossa italiana
Art. 9.  Categorie di soci
Art. 10.  Ammissione e decadenza dei soci
Art. 11.  Gratuità e incompatibilità
Art. 12.  Elettorato
Art. 13.  Elezioni
Art. 14.  Servizi ausiliari delle Forze armate
Art. 15.  Onorificenze
Art. 16.  Principi generali
Art. 17.  Sede e compiti
Art. 18.  Organi del comitato centrale
Art. 19.  Assemblea generale
Art. 20.  Compiti dell'assemblea generale
Art. 21.  Sessioni dell'assemblea generale
Art. 22.  Consiglio direttivo nazionale
Art. 23.  Compiti del Consiglio direttivo nazionale
Art. 24.  Giunta esecutiva nazionale
Art. 25.  Presidente generale
Art. 26.  Collegio centrale dei revisori
Art. 27.  Direttore generale
Art. 28.  Compiti
Art. 29.  Organi del comitato regionale
Art. 30.  Assemblea regionale
Art. 31.  Consiglio direttivo regionale
Art. 32.  Presidente regionale
Art. 33.  Collegio regionale dei revisori
Art. 34.  Direttore regionale
Art. 35.  Sedi e competenze
Art. 36.  Compiti
Art. 37.  Organi del comitato provinciale
Art. 38.  Assemblea provinciale
Art. 39.  Consiglio direttivo provinciale
Art. 40.  Presidente provinciale
Art. 41.  Revisore provinciale
Art. 42.  Direttore provinciale
Art. 43.  Definizione
Art. 44.  Organi del comitato locale
Art. 45.  Assemblea locale
Art. 46.  Consiglio direttivo del comitato locale
Art. 47.  Presidente del comitato locale
Art. 48.  Requisiti per la costituzione
Art. 49.  Patrimonio ed entrate
Art. 50.  Gestione finanziaria
Art. 51.  Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche
Art. 52.  Rappresentanza e difesa in giudizio
Art. 53.  Membri esterni negli organi collegiali
Art. 54.  Regolamenti
Art. 55.  Vigilanza
Art. 56.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 57.  Commissariamento


§ 86.1.28 - D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208. [1]

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

(G.U. 24 settembre 2002, n. 224).

 

Art. 1.

     1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa, allegato al presente decreto.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1997, n. 110.

 

NUOVO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Costituzione e principi fondamentali

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

     a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia, la Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

     b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

     c) neutralità: si astiene dal partecipare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

     d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

     e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

     f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

     g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

     2. L'Associazione italiana della Croce rossa è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

 

     Art. 2. Compiti

     1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

     a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra, nonchè delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace per il tempo di guerra dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

     b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitaria in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi della normativa vigente;

     c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

     d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo, nonchè con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

     e) promuovere, nel rispetto delle norme poste dalla normativa vigente, la donazione del sangue e organizzare i donatori volontari;

     f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

     g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa e diffondere fra i giovanissimi, anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

     h) promuovere e diffondere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;

     i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

     l) adempiere a quanto demandato dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle società nazionali di Croce rossa;

     m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

 

     Art. 3. Servizi delegati

     1. La Croce rossa italiana può essere incaricata mediante convenzione a gestire, con la propria organizzazione, il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può, inoltre, essere incaricata, mediante convenzione, dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purchè compatibili con i suoi fini istituzionali.

 

     Art. 4. Preparazione del personale

     1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale, anche mediante proprie scuole.

     2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale può stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

 

     Art. 5. Natura giuridica

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento può essere determinato solo per legge.

 

     Art. 6. Personale civile

     1. Il rapporto di lavoro del personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalle leggi e dal contratto di comparto per gli enti pubblici non economici, fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le altre disposizioni di leggi speciali in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

     2. La Croce rossa italiana disciplina mediante propri atti regolamentari le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, in relazione al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione ed alle esigenze di puntuale e corretto assolvimento dei compiti statutari, individua gli uffici di livello dirigenziale, che non devono superare il numero massimo di diciotto unità, determina le dotazioni organiche, improntando la propria organizzazione ai criteri di funzionalità, flessibilità, collegamento dell'attività degli uffici, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa ed agli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.

 

     Art. 7. Emblema

     1. La Croce rossa italiana ha per emblema una croce rossa su fondo bianco, ai sensi delle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa, si applicano le sanzioni previste dalla legge.

 

     Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

 

     Art. 9. Categorie di soci

     1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

     a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa ed al presente statuto versano la quota sociale annuale;

     b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al successivo articolo 12, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

     c) soci benemeriti: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

     d) soci onorari: persone fisiche o giuridiche che si siano distinte per eccezionali meriti in campo socio-sanitario o umanitario.

 

     Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci

     1. L'ammissione dei soci ordinari e dei soci attivi nelle rispettive categorie, nonchè la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo locale, ove costituito, ovvero, in sua mancanza, al consiglio direttivo provinciale.

     2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il consiglio direttivo nazionale.

     3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale, secondo quanto deliberato dall'assemblea generale.

     4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

 

     Art. 11. Gratuità e incompatibilità

     1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.

     2. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate.

     3. L'Associazione italiana della Croce rossa può prevedere il rimborso, a favore dei lavoratori dipendenti titolari di cariche elettive, delle retribuzioni non corrisposte dal datore di lavoro per il periodo di partecipazione alle riunioni dell'organo di appartenenza entro i limiti consentiti, ai fini del riconoscimento di permessi retribuiti ai lavoratori dipendenti eletti negli enti locali, dall'articolo 79 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

     4. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

 

     Art. 12. Elettorato

     1. Rientrano nella categoria dei soci attivi gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purchè in regola con il versamento delle quote associative:

     a) Corpo militare;

     b) Corpo infermiere volontarie;

     c) Volontari del soccorso;

     d) Comitato nazionale femminile;

     e) Pionieri;

     f) Donatori di sangue.

     2. Sono titolari di elettorato attivo i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

     3. Sono titolari di elettorato passivo i soci attivi da tre anni in regola con il versamento della quota sociale.

 

     Art. 13. Elezioni

     1. I componenti elettivi degli organi collegiali di indirizzo della Croce rossa italiana sono eletti dalle rispettive assemblee, previste dagli articoli 19, 30, 38 e 45.

     2. In ogni Comitato regionale e provinciale sono istituiti, con provvedimento del competente consiglio direttivo, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario.

     3. Con provvedimento del consiglio direttivo regionale, su proposta del comitato provinciale, sono istituiti uffici elettorali presso i comitati locali.

     4. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana è istituito un ufficio elettorale centrale, con il compito di espletare le operazioni necessarie alla elezione del consiglio direttivo nazionale, nonchè di dirimere internamente eventuali problematiche o contestazioni trasmesse dagli uffici elettorali periferici. L'ufficio è costituito da un presidente, da scegliere tra i componenti dell'Avvocatura dello Stato o della Magistratura in quiescenza, da sette membri scelti nell'Associazione in possesso di specifiche competenze giuridiche e da un ufficio di segreteria, tutti nominati con provvedimento del consiglio direttivo nazionale.

 

     Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate

     1. Il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie sono Corpi ausiliari delle Forze armate.

     2. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

     3. Per l'impiego del Corpo delle infermiere volontarie dispone il Capo di Stato Maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556.

     4. Ai sensi dell'articolo 73, comma 2, del regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484, il vertice del Corpo militare della Croce rossa italiana è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa, su designazione del presidente della Croce rossa italiana. Ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto 12 maggio 1942, n. 918, e dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il vertice del Corpo delle infermiere volontarie è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della difesa.

     5. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le modalità di preparazione e di utilizzazione sono disciplinati dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.

 

     Art. 15. Onorificenze

     1. La Croce rossa italiana conferisce onorificenze a chi si distingue nelle attività di volontariato o nel sostegno, collaborazione, difesa, diffusione e compimento dei principi e degli obiettivi di Croce rossa.

     2. Le proposte e le modalità per il conferimento delle onorificenze avviene sulla base di quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal consiglio direttivo nazionale.

     3. Il regolamento di cui al comma 2 è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero della difesa, con la procedura di cui all'articolo 54, comma 4, ultimo periodo.

 

Capo II

Ordinamento

 

SEZIONE I

Organi

 

     Art. 16. Principi generali

     1. L'ordinamento della Croce rossa italiana si ispira al principio di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni di gestione, nonchè ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

     2. La Croce rossa italiana è organizzata in una componente istituzionale ed in una volontaristica, alla quale fanno capo gli organismi di cui all'articolo 12, disciplinati da appositi regolamenti, giusto il disposto di cui all'articolo 54. Con gli stessi regolamenti sono disciplinate le procedure per l'elezione degli organi di vertice della componente volontaristica a livello centrale ed ai livelli periferici, nonchè i casi e le modalità di partecipazione degli stessi ai consigli direttivi della Croce rossa.

     3. La Croce rossa si articola in:

     a) il comitato centrale;

     b) i comitati regionali;

     c) i comitati provinciali;

     d) i comitati locali.

     4. Nelle città in cui coesistono diversi livelli locali della Croce rossa italiana essi sono ubicati di preferenza nella medesima sede.

 

SEZIONE II

Comitato centrale

 

     Art. 17. Sede e compiti

     1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

     a) indirizza, promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale e internazionale;

     b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dall'articolo 49 e seguenti del presente statuto;

     c) esercita le funzioni in materia associativa attribuitegli dalla legge e dal presente statuto;

     d) vigila sull'attività dei comitati regionali.

 

     Art. 18. Organi del comitato centrale

     1. Sono organi del comitato centrale:

     a) l'assemblea generale;

     b) il consiglio direttivo nazionale;

     c) la giunta esecutiva nazionale;

     d) il presidente generale;

     e) il collegio centrale dei revisori.

 

     Art. 19. Assemblea generale

     1. L'assemblea generale è composta da:

     a) il presidente generale;

     b) il vice-presidente generale;

     c) i presidenti dei comitati regionali;

     d) i presidenti dei comitati provinciali;

     e) i presidenti dei comitati locali;

     f) i vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione.

     2. Ogni componente dell'assemblea non può ricevere più di due deleghe.

     3. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea è convocata mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo raccomandata, fax o mezzi equipollenti. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti, salva diversa previsione del presente statuto.

 

     Art. 20. Compiti dell'assemblea generale

     1. L'assemblea generale:

     a) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività dell'Associazione;

     b) elegge nel suo ambito il presidente generale;

     c) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;

     d) fissa l'ammontare e la decorrenza delle quote associative;

     e) delibera le proposte modificative dello statuto da sottoporre alla approvazione delle autorità competenti con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

     f) approva il bilancio di previsione e le relative variazioni, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale sull'attività svolta, presentata dal consiglio direttivo nazionale.

 

     Art. 21. Sessioni dell'assemblea generale

     1. L'assemblea generale si riunisce ogni anno in sessione ordinaria alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

     2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

 

     Art. 22. Consiglio direttivo nazionale

     1. Il consiglio direttivo nazionale è composto dal presidente generale, che lo presiede, da dieci membri eletti dall'assemblea generale nel suo ambito, dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche di cui all'articolo 12, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, dell'interno, della difesa e della salute.

     2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, elegge tra i propri componenti il vice presidente e nomina un segretario, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri. Il segretario è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle sedute; può essere sostituito da un vice segretario in caso di assenza o impedimento.

     3. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

     4. I componenti eletti, nonchè quelli di nomina ministeriale, possono essere confermati solo una volta.

 

     Art. 23. Compiti del Consiglio direttivo nazionale

     1. Il consiglio direttivo nazionale:

     a) approva le modifiche ai regolamenti nelle materie non disciplinate da fonti normative;

     b) predispone, nel rispetto delle previsioni di legge, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo per l'adozione da parte dell'assemblea e redige una relazione annuale sull'attività dell'Associazione per l'approvazione da parte dell'assemblea;

     c) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività della Croce rossa e indica le priorità e gli obiettivi strategici della stessa;

     d) adotta il regolamento organico, con l'ordinamento dei servizi e la sua articolazione, nonchè la dotazione organica del personale civile, sulla base dei principi di cui all'articolo 16;

     e) nomina il direttore generale e gli assegna gli obiettivi strategici per ciascun anno;

     f) esercita la funzione di valutazione e controllo strategico;

     g) in caso di gravi inadempienze che abbiano determinato un pregiudizio per l'Associazione, così come in caso di rilevante violazione delle norme statutarie, può sciogliere i consigli direttivi regionali, nonchè, sentito il parere del competente consiglio regionale, i consigli direttivi provinciali. Analogo potere è esercitato nei confronti dei comitati locali, sentito il parere del comitato provinciale competente;

     h) detta gli indirizzi per l'amministrazione del patrimonio, delibera l'accettazione di lasciti e donazioni, dispone l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la costituzione nei procedimenti giudiziari;

     i) su proposta del consiglio direttivo provinciale competente, delibera in merito alla costituzione dei comitati locali ed alla revoca della stessa, quando vengono meno i requisiti di cui all'articolo 48.

     2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

     3. Il consiglio direttivo nazionale è convocato dal presidente almeno una volta ogni tre mesi in sessione ordinaria e in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi componenti, mediante avviso da comunicarsi almeno cinque giorni prima a mezzo posta o fax.

     4. Il consiglio direttivo nazionale si avvale del servizio di controllo interno, come previsto dall'articolo 13, lettera l), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, per l'attività di valutazione e controllo strategico, finalizzata a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti programmatici. Il servizio riferisce esclusivamente al consiglio direttivo nazionale i risultati delle proprie analisi.

 

     Art. 24. Giunta esecutiva nazionale

     1. La giunta esecutiva nazionale è costituita dal presidente generale, dal vicepresidente generale e da tre consiglieri designati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito.

     2. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.

 

     Art. 25. Presidente generale

     1. Il presidente generale dell'Associazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per non più di una volta.

     2. Non sono eleggibili alla carica di presidente generale coloro che abbiano svolto funzioni di Ministro o Sottosegretario di Stato, presidente di regione o sindaco delle città metropolitane o abbiano rivestito cariche direttive nei partiti politici ovvero nelle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonchè una delle cariche contemplate nell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.

     3. Il presidente generale giura fedeltà ai principi di Croce rossa dinanzi al consiglio direttivo nazionale.

     4. Il presidente generale:

     a) rappresenta l'Associazione nei rapporti con gli organismi ed enti internazionali e con le organizzazioni nazionali e internazionali della Croce rossa internazionale;

     b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;

     c) predispone l'ordine del giorno delle sedute del consiglio direttivo nazionale.

     5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

     6. In occasione di calamità di particolare rilievo il presidente generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'associazione.

     7. In caso di assenza o impedimento del presidente generale il vicepresidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 26. Collegio centrale dei revisori

     1. Il collegio centrale dei revisori è composto da cinque membri effettivi, dei quali uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, uno in rappresentanza del Ministero della difesa, due in rappresentanza del Ministero della salute e uno in rappresentanza dell'assemblea, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili e da due membri supplenti, uno scelto dal Ministero della salute e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze tra esperti in possesso di specifica competenza.

     2. Il collegio centrale dei revisori:

     a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

     b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

     c) riferisce dei controlli effettuati al Ministero della salute, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente;

     d) esamina le relazioni dei collegi dei revisori regionali, dandone atto nella propria relazione annuale.

     3. I membri del collegio restano in carica quattro anni e possono essere confermati; essi possono intervenire alle sedute dell'assemblea generale e del consiglio direttivo nazionale.

     4. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il compenso dovuto ai revisori nazionali.

 

     Art. 27. Direttore generale

     1. Il direttore generale è nominato dal consiglio direttivo nazionale, al quale risponde, tra soggetti in possesso di diploma di laurea e di specifica esperienza di gestione di aziende, pubbliche o private, di grandi dimensioni. Il rapporto con il direttore generale è disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.

     2. Il direttore generale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

     3. Il direttore generale esercita i poteri di gestione dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e nei rapporti con i terzi, ad eccezione dei soggetti di cui all'articolo 25, comma 4, lettera a).

     4. Il direttore generale ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'Ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo; provvede alla stipula dei contratti individuali di lavoro.

     5. Il direttore generale propone ai consigli direttivi regionali e provinciali una terna di nomi, tra i quali sono scelti i direttori regionali e provinciali; attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e programmi, definendo gli obiettivi annuali da raggiungere e attribuendo le risorse economiche necessarie; emana l'atto per la costituzione degli organi di revisione; gestisce il personale ed i rapporti sindacali a livello nazionale.

 

SEZIONE III

Comitato regionale

 

     Art. 28. Compiti

     1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo e coordinamento dell'attività della Croce rossa nel territorio della regione e controlla l'attività dei rispettivi comitati provinciali e, tramite questi, dei comitati locali.

 

     Art. 29. Organi del comitato regionale

     1. Sono organi del comitato regionale:

     a) l'assemblea regionale;

     b) il consiglio direttivo regionale;

     c) il presidente regionale;

     d) il collegio regionale dei revisori.

 

     Art. 30. Assemblea regionale

     1. L'assemblea regionale è composta dai membri dei consigli direttivi provinciali che insistono sul territorio regionale.

     2. Essa si riunisce su convocazione del presidente regionale, mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti ed è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     3. L'assemblea regionale:

     a) elegge il presidente regionale;

     b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo regionale;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato regionale;

     d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione sull'attività annuale, presentata dal consiglio direttivo regionale.

 

     Art. 31. Consiglio direttivo regionale

     1. Il consiglio direttivo regionale è composto da:

     a) il presidente regionale e otto membri elettivi scelti dall'assemblea regionale;

     b) i vertici regionali delle componenti volontaristiche;

     c) un rappresentante dei soci onorari e uno dei soci benemeriti residenti nella regione eletti dall'assemblea regionale;

     d) un rappresentante indicato dall'Ente regione.

     2. Il consiglio direttivo regionale:

     a) elegge il vice presidente regionale nella sua prima seduta;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato regionale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale;

     c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati regionali per l'adozione da parte dell'assemblea regionale e redige una relazione annuale sull'attività del comitato regionale, per l'approvazione da parte dell'assemblea regionale;

     d) nomina il direttore regionale, tra i candidati proposti dal direttore generale nazionale nell'ambito della dotazione organica;

     e) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali e locali;

     f) vigila sull'andamento dell'attività dell'associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, riferendone al comitato centrale, anche con riguardo alla regolarità dei bilanci di previsione e dei conti consuntivi dei comitati provinciali e locali.

     3. Per le province autonome di Trento e Bolzano sono costituiti due direttivi provinciali con le caratteristiche di cui al comma 1.

     4. Per la validità delle riunioni è necessaria la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; il consiglio delibera con la maggioranza semplice dei presenti.

     5. Il presidente convoca il consiglio direttivo regionale almeno una volta ogni due mesi.

     6. Il consiglio direttivo ha sede nel capoluogo di regione, dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

 

     Art. 32. Presidente regionale

     1. Il presidente regionale convoca e presiede il consiglio direttivo regionale, nonchè l'assemblea regionale, e cura i rapporti con le autorità regionali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 33. Collegio regionale dei revisori

     1. Il collegio regionale dei revisori è composto da tre membri, uno dei quali in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente e gli altri due scelti uno dal Ministero della salute e uno dalla assemblea regionale, tutti scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

     2. Il collegio regionale dei revisori:

     a) verifica la correttezza dell'amministrazione con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

     b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio, alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

     c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori centrale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.

     3. I membri del collegio regionale dei revisori restano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     4. I membri del collegio regionale dei revisori possono intervenire alle sedute dell'assemblea regionale e del consiglio direttivo regionale.

     5. Il compenso dovuto ai revisori regionali viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4.

 

     Art. 34. Direttore regionale

     1. Il direttore regionale, scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, esercita, nelle regioni di maggiore rilevanza, tutti i poteri di gestione, ha autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali; a tal fine, adotta tutti gli atti e i provvedimenti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente tra quelli demandati all'organo di indirizzo.

     2. Il rapporto con il direttore regionale è disciplinato da apposito contratto avente durata di quattro anni, rinnovabile, nel quale sono altresì determinati i casi di revoca, di recesso anticipato e di risoluzione per inadempimento.

     3. Il direttore regionale decade comunque dall'incarico con il consiglio che lo ha nominato.

     4. In caso di insufficienza dell'organico dei dirigenti, l'incarico può essere affidato a funzionari dell'Ente.

 

SEZIONE IV

Centri di mobilitazione

 

     Art. 35. Sedi e competenze

     1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

 

SEZIONE V

Comitato provinciale

 

     Art. 36. Compiti

     1. Il comitato provinciale promuove e svolge le attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia; coordina e controlla le attività dei comitati locali nel loro territorio di competenza, ove esistenti.

 

     Art. 37. Organi del comitato provinciale

     1. Sono organi del comitato provinciale:

     a) l'assemblea provinciale;

     b) il consiglio direttivo provinciale;

     c) il presidente provinciale;

     d) il revisore provinciale.

 

     Art. 38. Assemblea provinciale

     1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nella provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo provinciale, vvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente provinciale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     2. L'assemblea provinciale:

     a) elegge il presidente provinciale;

     b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo provinciale;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato provinciale dell'associazione;

     d) adotta il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed approva la relazione annuale dell'attività, presentata dal consiglio direttivo provinciale.

 

     Art. 39. Consiglio direttivo provinciale

     1. Il consiglio direttivo provinciale è composto da:

     a) il presidente provinciale e cinque membri eletti dall'assemblea provinciale;

     b) i vertici provinciali delle componenti volontaristiche;

     c) un rappresentante dell'ente provincia;

     d) un rappresentante dei soci benemeriti ed uno dei soci onorari eletti dall'assemblea provinciale.

     2. Il consiglio direttivo provinciale:

     a) elegge il vice presidente provinciale nella sua prima seduta;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale;

     c) predispone il bilancio di previsione, il conto consuntivo ed i consolidati provinciali per l'adozione da parte dell'assemblea;

     d) nomina il direttore provinciale, scelto tra i nomi proposti dal direttore generale nell'ambito della dotazione organica;

     e) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali;

     f) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attività dei comitati locali, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale.

     3. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili una sola volta.

 

     Art. 40. Presidente provinciale

     1. Il presidente provinciale convoca e presiede le adunanze del consiglio direttivo provinciale e cura i rapporti con le autorità provinciali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 41. Revisore provinciale

     1. Il revisore provinciale è scelto dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

     2. Il revisore provinciale:

     a) verifica la correttezza dell'amministrazione provinciale e locale, con particolare riguardo alla legittimità delle deliberazioni di spesa ed alla loro esecuzione;

     b) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità dei bilanci provinciali e locali alle risultanze dei libri e delle scritture contabili;

     c) riferisce dei controlli effettuati al collegio dei revisori regionale, anche su richiesta di quest'ultimo, comunque semestralmente.

     3. Il revisore provinciale dura in carica quattro anni e può essere confermato.

     4. Il compenso viene determinato con le modalità indicate all'articolo 27, comma 4.

 

     Art. 42. Direttore provinciale

     1. Il direttore provinciale, scelto tra le professionalità esistenti nella pianta organica dell'Ente, provvede agli atti di gestione nell'ambito provinciale.

 

SEZIONE VI

Comitato locale

 

     Art. 43. Definizione

     1. I comitati locali costituiscono articolazioni decentrate dei comitati provinciali, operano con autonomia organizzativa ed amministrativa nell'ambito del coordinamento dei comitati provinciali, al cui controllo di legittimità e di rispondenza agli interessi dell'associazione sono soggetti.

     2. L'istituzione dei comitati locali è disposta dal consiglio direttivo nazionale per ambiti territoriali omogenei nell'ambito della provincia, su proposta del consiglio direttivo provinciale.

 

     Art. 44. Organi del comitato locale

     1. Sono organi del comitato locale:

     a) l'assemblea dei soci;

     b) il consiglio direttivo locale;

     c) il presidente del comitato locale.

 

     Art. 45. Assemblea locale

     1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi iscritti nell'ambito territoriale del comitato locale; si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, ogni qual volta il consiglio direttivo locale, ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata dal presidente del comitato locale mediante avviso da comunicarsi almeno dieci giorni prima a mezzo posta, fax o altri mezzi equipollenti. Essa è validamente costituita in prima convocazione con la maggioranza assoluta degli aventi diritto e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei medesimi. L'assemblea adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti.

     2. L'assemblea locale:

     a) elegge il presidente del comitato locale;

     b) elegge i membri elettivi del consiglio direttivo locale;

     c) elabora le linee generali di sviluppo dell'attività del comitato locale;

     d) adotta il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

 

     Art. 46. Consiglio direttivo del comitato locale

     1. Il consiglio direttivo è composto da:

     a) il presidente e fino a sei membri eletti dall'assemblea con modalità tali da garantire la presenza delle componenti volontaristiche operanti nel territorio locale;

     b) un rappresentante designato dal comune o dai comuni presenti nel territorio di competenza;

     c) un rappresentante dei soci benemeriti e uno dei soci onorari residenti nel territorio eletti dall'assemblea locale.

     2. Il consiglio direttivo locale:

     a) elegge il vice presidente nella sua prima seduta;

     b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attività e indica le priorità e gli obiettivi strategici del comitato locale, in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale, dal consiglio direttivo regionale e dal consiglio direttivo provinciale;

     c) predispone il bilancio di previsione ed il conto consuntivo del comitato per l'adozione da parte dell'assemblea;

     d) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito locale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale, regionale e provinciale, riferendone al comitato provinciale.

     3. Il consiglio direttivo locale dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

     Art. 47. Presidente del comitato locale

     1. Il presidente del comitato locale convoca e presiede le adunanze del consiglio e cura i rapporti con le autorità locali. In caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

 

     Art. 48. Requisiti per la costituzione

     1. I requisiti per la costituzione dei comitati locali sono stabiliti dal consiglio direttivo regionale in un numero annuale minimo di soci, appartenenti ad almeno due componenti volontaristiche, e nella disponibilità di risorse economiche sufficienti al funzionamento.

 

Capo III

Patrimonio e amministrazione

 

     Art. 49. Patrimonio ed entrate

     1. Il patrimonio della Croce rossa italiana è unico ed indivisibile ed è destinato all'assolvimento degli scopi istituzionali; le risorse di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, sono vincolate alle destinazioni ivi previste.

     2. Costituiscono entrate dell'Associazione:

     a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

     b) le quote dei soci;

     c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

     d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

     e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

     f) i proventi delle attività espletate;

     g) i redditi patrimoniali;

     h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere;

     i) i proventi derivanti da attività di sponsorizzazione con aziende nazionali e internazionali, poste in essere sotto l'egida di organismi del movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa.

 

     Art. 50. Gestione finanziaria

     1. L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale adotta un regolamento per la gestione finanziaria, cui devono uniformarsi tutte le articolazioni territoriali, ispirato ai seguenti criteri e principi:

     a) adozione del bilancio pluriennale, nonchè del bilancio preventivo annuale relativo all'esercizio successivo, in termini di competenza, correlato da una relazione programmatica ed osservando i principi di unità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità;

     b) conformazione dei documenti di bilancio che ne consenta la lettura per programmi, servizi ed interventi;

     c) tenuta di una contabilità analitica per centri di costo e responsabilità, che consenta analisi comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati;

     d) trasparenza e conoscenza dei risultati delle gestioni periferiche consolidate nel bilancio generale;

     e) divieto a tutti i livelli di gestione di entrate e spese che non siano iscritte in bilancio;

     f) introduzione del controllo di gestione, inteso quale verifica dei mezzi finanziari acquisiti, dei costi dei singoli fattori produttivi, dei risultati qualitativi e quantitativi ottenuti, degli obiettivi raggiunti.

     3. I comitati regionali, provinciali e locali sono assoggettati alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato solo per la gestione delle entrate di cui al comma 5.

     4. La gestione finanziaria della Croce rossa è unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, è sottoposto all'approvazione del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè del Ministero della difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze armate; ad essi vanno trasmessi altresì le relazioni del

collegio dei revisori centrale e una relazione annuale sull'attività svolta dalla Croce rossa.

     5. Le entrate derivanti da raccolte di fondi e da oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.

     6. Qualora l'Associazione si avvalga di soggetti terzi per gestire l'attività di cui al comma 5, il compenso previsto per tale servizio, comprensivo di ogni voce e titolo, non può superare il 30 per cento delle somme raccolte; il ricorso a terzi è comunque condizionato alla convenienza e validità dell'operazione.

 

     Art. 51. Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche

     1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di disposizione del patrimonio, sui documenti di bilancio e sulle convenzioni, contratti ed accordi che comportino un onere economico per l'Associazione è effettuato dal collegio centrale dei revisori e, rispettivamente, dal collegio regionale dei revisori sugli atti dei comitati regionali e dal revisore provinciale sugli atti dei comitati provinciali e locali.

     2. Al fine di consentire il controllo di cui al comma 1, gli atti sono trasmessi entro cinque giorni dalla loro adozione all'organo di revisione competente e diventano efficaci qualora non intervengano rilievi di legittimità nei successivi venti giorni.

     3. I comitati trasmettono altresì periodicamente all'organo di revisione competente l'elenco degli altri atti adottati. Analogo elenco è trasmesso al consiglio direttivo nazionale affinchè proceda, tramite il competente ufficio, alla funzione di valutazione e controllo strategico.

 

     Art. 52. Rappresentanza e difesa in giudizio

     1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

     2. L'Associazione della Croce rossa italiana si avvale della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 53. Membri esterni negli organi collegiali

     1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attività.

 

     Art. 54. Regolamenti

     1. Entro centottanta giorni dall'approvazione del presente statuto, il consiglio direttivo nazionale sottopone a revisione e adotta i regolamenti delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana, con esclusione dei servizi ausiliari delle Forze armate, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

     2. In particolare, i regolamenti dovranno adeguarsi ai seguenti principi:

     a) trasparenza e razionalità della struttura organizzativa, che consenta di allocare i poteri di gestione e le conseguenti responsabilità;

     b) sistema contabile coordinato con quello associativo, secondo i principi di cui all'articolo 50 del presente statuto;

     c) gestione delle attività coordinate con la programmazione della Croce rossa ai diversi livelli, sulla base di protocolli di intesa per settori di attività appositamente stipulati con i rispettivi comitati.

     3. Entro centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente statuto il consiglio direttivo nazionale disciplina con appositi regolamenti:

     a) le procedure per l'acquisto di beni e servizi, nel rispetto della normativa comunitaria;

     b) le modalità e i criteri per la stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione per i servizi delegati di cui all'articolo 3 del presente statuto;

     c) l'organizzazione degli uffici, l'attribuzione della titolarità dei medesimi, la dotazione organica e le norme sul personale e le collaborazioni esterne, attuando i principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo la possibilità di ricorrere a forme straordinarie di collaborazione solo al fine di acquisire professionalità non presenti nell'organico dell'Associazione, ovvero in presenza di documentate circostanze imprevedibili ed eccezionali e comunque non oltre una soglia percentuale annualmente determinata;

     d) la costituzione, composizione e funzionamento del servizio di valutazione e controllo strategico secondo i principi posti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     e) l'istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio per le relazioni con il pubblico in conformità a quanto stabilito dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

     f) le modalità di conferimento delle borse di studio;

     g) le procedure elettorali di cui all'articolo 13 del presente statuto.

     4. Il regolamento di cui all'articolo 50 del presente statuto è inviato per l'approvazione al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze. I regolamenti di cui al comma 3, lettere a), b), c), d) ed e) sono soggetti all'approvazione del Ministro della salute, del Ministro dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Gli altri regolamenti di cui al comma 3, lettere f) e g) sono approvati dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle finanze. Eventuali osservazioni e rilievi devono intervenire da parte dei predetti Ministeri entro sessanta giorni dalla ricezione dei testi; in difetto, i regolamenti si intendono approvati.

 

     Art. 55. Vigilanza

     1. La vigilanza sulla Croce rossa italiana è esercitata dal Ministero della salute direttamente o attraverso soggetti appositamente delegati.

     2. La Croce rossa italiana invia al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonchè al Ministero della difesa, entro dieci giorni dalla adozione, i bilanci preventivi e i conti consuntivi, le relazioni del collegio nazionale dei revisori, il piano di programma annuale e pluriennale e, al termine dell'anno di esercizio, una relazione sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

 

     Art. 56. Disposizioni transitorie e finali

     1. Entro tre mesi dalla approvazione del presente statuto sono indette nuove elezioni di tutti gli organi associativi.

     2. Gli organi eletti alla data di approvazione del presente statuto restano in carica con poteri di ordinaria amministrazione sino alla costituzione dei nuovi organi.

 

     Art. 57. Commissariamento

     1. In caso di impossibilità di funzionamento dell'ente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un commissario straordinario che assume i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

     2. Il commissario può rimanere in carica per non più di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro in sede di prima attuazione del presente statuto, entro i quali dovranno essere ricostituiti gli organi statutari [2].


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 6 maggio 2005, n. 97.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.C.M. 3 ottobre 2003, n. 297.