§ 86.1.2 - R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243.
Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:07/02/1884
Numero:1243


Sommario
Art. 1.      L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle [...]
Art. 2.      Alla detta associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864
Art. 3.      Alla associazione medesima potrà essere accordato in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito


§ 86.1.2 - R.D. 7 febbraio 1884, n. 1243.

Erezione in corpo morale dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

(G.U. 7 aprile 1884, n. 84).

 

     Art. 1.

     L'associazione italiana della Croce Rossa rappresentata dal comitato centrale residente in Roma è eretta in corpo morale e viene dispensata dalla tutela ordinaria delle opere pie, rimanendo soggetta all'unica tutela e sorveglianza dei Ministri della guerra e della marina.

 

          Art. 2.

     Alla detta associazione vien concesso l'uso dei distintivi e titoli che sono previsti dall'articolo 7 della convenzione internazionale di Ginevra 22 agosto 1864.

 

          Art. 3.

     Alla associazione medesima potrà essere accordato in caso di guerra, l'uso delle poste, dei telegrafi e delle ferrovie dello Stato, come faciente parte dell'esercito.