§ 86.1.26 - D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110.
Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:07/03/1997
Numero:110


Sommario
Articolo 1.      1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto
Art. 1.  Costituzione e principi fondamentali.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Servizi delegati.
Art. 4.  Preparazione del personale.
Art. 5.  Natura giuridica - Sede e durata.
Art. 6.  Personale civile.
Art. 7.  Emblema.
Art. 8.  Celebrazioni della Croce rossa italiana.
Art. 9.  Categorie di soci.
Art. 10.  Ammissione e decadenza dei soci.
Art. 11.  Gratuità e incompatibilità.
Art. 12.  Elettorato.
Art. 13.  Elezioni.
Art. 14.  Servizi ausiliari delle Forze armate.
Art. 15.  Onorificenze e ricompense.
Art. 16.  Organi centrali e periferici.
Art. 17.  Comitato centrale.
Art. 18.  Organi del comitato centrale.
Art. 19.  Assemblea generale.
Art. 20.  Compiti dell'assemblea generale.
Art. 21.  Sessioni dell'assemblea generale.
Art. 22.  Consiglio direttivo nazionale.
Art. 23.  Compiti del consiglio direttivo nazionale.
Art. 24.  Giunta esecutiva nazionale.
Art. 25.  Presidente generale.
Art. 26.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 27.  Comitato regionale.
Art. 28.  Organi del comitato regionale.
Art. 29.  Consiglio direttivo regionale.
Art. 30.  Sede e durata in carica del consiglio direttivo regionale.
Art. 31.  Centri di mobilitazione.
Art. 32.  Comitato provinciale.
Art. 33.  Organi del comitato provinciale.
Art. 34.  Assemblea del comitato provinciale.
Art. 35.  Consiglio direttivo del comitato provinciale.
Art. 36.  Patrimonio ed entrate.
Art. 37.  Gestione finanziaria.
Art. 38.  Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche della Croce rossa italiana.
Art. 39.  Disposizioni processuali.
Art. 40.  Partecipazioni di membri esterni ad organi collegiali.
Art. 41.  Prime elezioni.
Art. 42.  Revisione dei regolamenti concernenti il funzionamento delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.


§ 86.1.26 - D.P.C.M. 7 marzo 1997, n. 110. [1]

Regolamento recante approvazione del nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa.

(G.U. 26 aprile 1997, n. 96).

 

     Articolo 1.

     1. E' approvato il nuovo statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, allegato al presente decreto.

 

 

Allegato

 

 

NUOVO STATUTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

          Art. 1. Costituzione e principi fondamentali.

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa, fondata il 15 giugno 1864 ed eretta in corpo morale con regio decreto 7 febbraio 1884, n. 1243, è costituita in conformità alle leggi nazionali che la disciplinano, sulla base delle convenzioni di Ginevra e delle altre norme internazionali attinenti la materia relativa alla Croce rossa recepite nell'ordinamento italiano e dei seguenti principi fondamentali:

     a) umanità: nata dall'intento di portare soccorso senza discriminazioni ai feriti sui campi di battaglia. La Croce rossa, in campo internazionale e nazionale, si adopera per prevenire e lenire in ogni circostanza le sofferenze degli uomini, per far rispettare la persona umana e proteggerne la vita e la salute; favorisce la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura fra tutti i popoli;

     b) imparzialità: opera senza distinzione di nazionalità, di razze, di religione, di condizione sociale e di appartenenza politica;

     c) neutralità: si astiene dal partecipiare alle ostilità di qualsiasi genere e alle controversie di ordine politico, razziale e religioso;

     d) indipendenza: la Croce rossa svolge in forma indipendente e autonoma le proprie attività in aderenza ai suoi principi, è ausiliaria dei poteri pubblici nelle attività umanitarie ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato ed alle norme internazionali che la riguardano;

     e) volontarietà: la Croce rossa è un'istituzione di soccorso, disinteressata e basata sul principio volontaristico;

     f) unità: nel territorio nazionale non vi può essere che una sola Associazione di Croce rossa aperta a tutti e con estensione della sua azione umanitaria all'intero territorio;

     g) universalità: la Croce rossa italiana partecipa al carattere di istituzione universale della Croce rossa, in seno alla quale tutte le Società nazionali hanno uguali diritti e il dovere di aiutarsi reciprocamente.

     2. L'Associazione italiana della Croce rossa è sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.

 

          Art. 2. Compiti.

     1. Sono compiti della Croce rossa italiana:

     a) partecipare in tempo di guerra e comunque in caso di conflitto armato, in conformità a quanto previsto dalle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, rese esecutive dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1739, ed ai protocolli aggiuntivi successivi, allo sgombero ed alla cura dei feriti e dei malati di guerra nonché delle vittime dei conflitti armati, allo svolgimento dei compiti di carattere sanitario ed assistenziale connessi all'attività di difesa civile; disimpegnare il servizio di ricerca e di assistenza dei prigionieri di guerra, degli internati, dei dispersi, dei profughi, dei deportati e rifugiati. L'organizzazione di tali servizi è predeterminata in tempo di pace dal Ministero della difesa, ferme restando le competenze degli organi del Servizio sanitario nazionale;

     b) organizzare e svolgere in tempo di pace servizio di assistenza socio-sanitario in favore di popolazioni nazionali e straniere nelle occasioni di calamità e nelle situazioni di emergenza sia interne sia internazionali e svolgere i compiti di struttura operativa nazionale del servizio nazionale di protezione civile, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     c) concorrere, attraverso lo strumento della convenzione, ad organizzare ed effettuare con propria organizzazione il servizio di pronto soccorso e trasporto infermi in ambito internazionale, nazionale, regionale e locale;

     d) concorrere al raggiungimento delle finalità ed all'adempimento dei compiti del Servizio sanitario nazionale con il proprio personale sia volontario sia di ruolo nonché con personale comandato o assegnato e svolgere, altresì, attività e servizi sanitari e socio-assistenziali per conto dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici e privati, attraverso la stipula di apposite convenzioni;

     e) nel rispetto delle norme poste dalla legge 4 maggio 1990, n. 107, promuovere la donazione del sangue, organizzare i donatori volontari, collaborare con le proprie strutture alle attività trasfusionali del Servizio sanitario nazionale, anche costituendo idonee scorte di sangue e di emoderivati;

     f) collaborare con le Forze armate per il servizio di assistenza sanitaria;

     g) promuovere la partecipazione dei giovani alle attività di Croce rossa; diffondere fra i giovanissimi. anche in ambiente scolastico ed in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi, le finalità e gli ideali della Croce rossa;

     h) diffondere e promuovere i principi umanitari che caratterizzano l'istituzione della Croce rossa internazionale;

     i) collaborare con le società di Croce rossa degli altri Paesi, aderendo al Movimento internazionale di Croce rossa e Mezzaluna rossa;

     l) adempiere a quanto commesso dalle convenzioni, risoluzioni e raccomandazioni degli organi di Croce rossa alle società nazionali di Croce rossa;

     m) svolgere ogni altro compito attribuito con leggi, regolamenti e norme internazionali attinenti alla materia della Croce rossa.

 

          Art. 3. Servizi delegati.

     1. La Croce rossa italiana può essere delegata mediante convezione a gestire con la propria organizzazione il servizio di pronto soccorso nelle autostrade, nei porti, negli aeroporti dell'intero territorio nazionale; può inoltre essere delegata mediante concessione dallo Stato, dalle regioni e da enti pubblici allo svolgimento di altri compiti purché compatibili con i suoi fini istituzionali.

 

          Art. 4. Preparazione del personale.

     1. Per l'attuazione dei compiti statutari la Croce rossa italiana provvede alla formazione, preparazione ed istruzione del personale, anche mediante proprie scuole, ivi comprese quelle già riconosciute.

     2. La Croce rossa italiana per la formazione e l'aggiornamento del proprio personale può stipulare convenzioni con le regioni, le strutture del Servizio sanitario nazionale, le università, altri enti pubblici o privati, ferma restando la possibilità della formazione attraverso gli ospedali militari o proprie scuole ordinate allo scopo specifico.

 

          Art. 5. Natura giuridica - Sede e durata.

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, ha durata illimitata e sede legale in Roma; il suo scioglimento pùo essere determinato solo per legge.

 

          Art. 6. Personale civile.

     1. Il personale civile dipendente della Croce rossa italiana è disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni.

 

          Art. 7. Emblema.

     1. La Croce rossa italiana ha per emblema il segno della croce formata da due bande rosse in campo bianco, una verticale ed una orizzontale di uguale misura che si intersecano tra loro al centro formando cinque quadrati equilateri.

     2. In caso di uso illecito del nome e dell'emblema di Croce rossa si applica la legge 30 giugno 1912, n. 740.

 

          Art. 8. Celebrazioni della Croce rossa italiana.

     1. L'Associazione italiana della Croce rossa celebra ogni anno la giornata mondiale di Croce rossa l'8 maggio e l'anniversario della sua fondazione il 15 giugno.

 

          Art. 9. Categorie di soci.

     1. I soci della Croce rossa italiana si distinguono in:

     a) soci ordinari: coloro che, manifestando adesione ai principi fondamentali di Croce rossa, versano la quota sociale annuale;

     b) soci attivi: coloro i quali si impegnano a svolgere gratuitamente, in maniera organizzata e con carattere continuativo conformemente ai regolamenti interni di ciascuna componente di cui al successio articolo 12, un'attività in favore della Croce rossa italiana, oltre al versamento della quota annuale;

     c) soci benemeriti: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per particolari prestazioni o elargizioni in favore della Croce rossa italiana;

     d) soci onorari: persone, fisiche o giuridiche, che si siano distinte per eccezionali meriti, in campo socio-sanitario o umanitario.

 

          Art. 10. Ammissione e decadenza dei soci.

     1. L'ammissione dei soci ordinari e soci attivi nelle rispettive categorie e la verifica annuale della conservazione dei requisiti sono demandate al consiglio direttivo del comitato provinciale, ovvero, ove esistente, del comitato locale, su proposta dell'organo responsabile di ciascuna componente.

     2. Per il riconoscimento della qualifica di socio benemerito e di socio onorario è competente il Consiglio direttivo nazionale.

     3. I soci ordinari ed i soci attivi decadono, previa diffida, in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale.

     4. I soci possono, per gravi motivi, essere radiati dall'Associazione con delibera del consiglio direttivo regionale competente per territorio.

     5. Il socio radiato può fare appello al consiglio direttivo nazionale, la cui decisione ha carattere definitivo.

 

          Art. 11. Gratuità e incompatibilità.

     1. Le cariche dell'Associazione italiana della Croce rossa sono gratuite ed incompatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione stessa.

     2. Sono rimborsabili le spese documentate sostenute per l'espletamento delle rispettive cariche.

     3. Le cariche dell'Associazione sono incompatibili tra loro, salvo quanto espressamente previsto dal presente statuto.

 

          Art. 12. Elettorato.

     1. Rientrano nella categoria dei soci gli appartenenti ai seguenti organismi volontaristici della Croce rossa italiana, purché in regola con il versamento delle quote associative:

     a) Corpo militare;

     b) Corpo infermiere volontarie;

     c) Comitato nazionale femminile;

     d) Volontari del soccorso;

     e) Pionieri;

     f) Donatori di sangue.

     2. Gli appartenenti al Corpo militare non partecipano alle votazioni di cui agli articoli seguenti, in quanto il Corpo è rappresentato nei consigli direttivi ad ogni livello con l'inserimento del proprio rappresentante locale con voto deliberante.

     3. Sono ammessi a votare per l'elezione dei membri di cui al comma 1, lettera g), dell'articolo 19 e dei membri di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 35 i soci attivi da almeno due anni in regola con la quota sociale.

     4. Possono essere eletti i soci attivi da almeno tre anni in regola con la quota sociale.

     5. E', altresì, titolare di elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 1), lettera f), dell'articolo 19, al comma 5), lettera c), dell'articolo 28 ed al comma 1), lettera c), dell'articolo 35 il personale civile dipendente della Croce rossa italiana che abbia rispettivamente anzianità minima di due e di tre anni di servizio e in regola con le quote sociali.

 

          Art. 13. Elezioni.

     1. I componenti elettivi dei comitati provinciali sono eletti dai soci attivi della Croce rossa italiana iscritti nelle rispettive unità.

     2. In ogni comitato provinciale sono istituiti, con provvedimento del presidente generale, uno o più uffici elettorali composti da un presidente, due scrutatori e un segretario. Presso la sede centrale della Croce rossa italiana viene istituito, con le stesse formalità, un ufficio elettorale centrale composto da un presidente, da scegliere fra i componenti della Magistratura o dell'Avvocatura dello Stato in attività di servizio o in quiescenza, sette membri sorteggiati dai distinti organismi degli aventi diritto al voto e da un ufficio di segreteria.

 

          Art. 14. Servizi ausiliari delle Forze armate.

     1. L'impiego del Corpo militare della Croce rossa italiana e del Corpo delle infermiere volontarie, servizi ausiliari delle Forze armate, è disposto dal presidente generale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e in conformità a quanto disposto dagli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

     2. L'ordinamento dei Corpi suddetti e le forme di preparazione ed utilizzazione sono disciplinati dalla legge.

     3. I vertici del Corpo militare e del Corpo delle infermiere volontarie debbono provenire dagli stessi.

 

          Art. 15. Onorificenze e ricompense.

     1. L'associazione italiana della Croce rossa:

     a) conferisce la ricompensa al "merito" istituita nel 1913, destinata a premiare coloro i quali abbiano reso meritevoli servizi all'Associazione con azioni personali o si siano distinti nei servizi in guerra ed in pace;

     b) conferisce al personale, sia volontario che dipendente, con 15 o 25 anni di attività. la "Croce di anzianità" rispettivamente di II o I classe;

     c) premia con speciali medaglie e "diplomi di benemerenza" chi concorre alle sue necessità finanziarie ed alla promozione dei suoi ideali.

     2. Le modalità e le condizioni per il conferimento delle suddette ricompense sono disciplinate da apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo nazionale.

 

Capo II

Ordinamento dell'Associazione

 

          Art. 16. Organi centrali e periferici.

     1. Sono organi dell'Associazione italiana della Croce rossa:

     a) il comitato centrale;

     b) i comitati regionali;

     c) i comitati provinciali.

 

          Art. 17. Comitato centrale.

     1. Il comitato centrale ha sede in Roma e svolge i seguenti compiti:

     a) promuove e coordina l'attività dell'Associazione a livello nazionale ed internazionale;

     b) amministra il patrimonio dell'Associazione secondo le modalità previste dai successivi articoli 23, 36 e 37;

     c) indirizza e controlla l'attività svolta dai comitati regionali, surrogandone le funzioni in caso di urgenza o inadempienza.

 

          Art. 18. Organi del comitato centrale.

     1. Sono organi del comitato centrale:

     a) l'assemblea generale;

     b) il consiglio direttivo nazionale;

     c) la giunta esecutiva nazionale;

     d) il presidente generale;

     e) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 19. Assemblea generale.

     1. L'assemblea generale è composta:

     a) dal presidente generale, che la presiede;

     b) dal vice presidente generale;

     c) dai presidenti regionali,

     d) dai presidenti dei comitati provinciali;

     e) dai vertici nazionali delle componenti volontaristiche dell'Associazione;

     f) da cinque rappresentanti eletti dal personale civile dipendente dall'Associazione, che restano in carica quattro anni;

     g) da delegati regionali eletti ogni due anni, fra i soci attivi della regione, dal consiglio direttivo o regionale dai consigli direttivi dei comitati provinciali, riuniti a cura del presidente regionale in seduta congiunta in ragione di uno ogni 5.000 soci o frazione superiore della metà più uno e comunque non meno di uno per ogni regione.

     2. Sono ammesse deleghe all'interno dell'assemblea in numero massimo di due per ogni componente dell'assemblea.

     3. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto; in seconda convocazione la presenza della metà più uno.

 

          Art. 20. Compiti dell'assemblea generale.

     1. L'assemblea generale:

     a) elabora le linee generali di sviluppo delle attività dell'Associazione;

     b) elegge il presidente generale;

     c) nomina i membri elettivi del consiglio direttivo nazionale;

     d) fissa l'ammontare delle quote associative;

     e) delibera sulle proposte di modifica dello statuto con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;

     f) delibera su tutte le altre questioni che il presidente generale ed il consiglio direttivo nazionale ritengono di sottoporle.

 

          Art. 21. Sessioni dell'assemblea generale.

     1. L'assemblea generale si riunisce ogni due anni, in sessione ordinaria, alla data e nel luogo fissato dal consiglio direttivo nazionale.

     2. L'assemblea generale si riunisce in sessione straordinaria per iniziativa del consiglio direttivo nazionale o su richiesta di almeno un terzo dei membri dell'assemblea stessa.

 

          Art. 22. Consiglio direttivo nazionale.

     1. Il consiglio direttivo nazionale è composto da nove membri eletti dall'assemblea generale nel suo ambito, dai vertici delle componenti volontaristiche di cui al comma 1) dell'articolo 12, da un rappresentante del personale civile dipendente della Croce rossa prescelto dall'assemblea tra i cinque membri di cui alla lettera f) dell'articolo 19 e da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, del Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della sanità con la qualifica non inferiore a dirigente, designato dai medesimi.

     2. Il consiglio direttivo nazionale, nella sua prima seduta, può cooptare fino a cinque membri scelti per particolari meriti e capacità professionali con la maggioranza di due terzi degli aventi diritto al voto. Elegge il vice presidente tra i propri componenti, con esclusione dei rappresentanti dei Ministeri.

     3. Il consiglio direttivo nazionale è presieduto dal presidente generale che ne fa parte unitamente al vice presidente.

     4. Il consiglio direttivo nazionale dura in carica quattro anni.

     5. I componenti eletti e cooptati nonché quelli di nomina ministeriale possono essere confermati per una sola volta.

     6. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo nazionale sono svolte da un funzionario in servizio presso il comitato centrale.

 

          Art. 23. Compiti del consiglio direttivo nazionale.

     1. Il consiglio direttivo nazionale:

     a) approva le modifiche dei regolamenti dell'Associazione non regolati da leggi;

     b) approva il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;

     c) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei compiti dell'Associazione in conformità alle linee indicate dall'assemblea generale;

     d) nel rispetto degli adempimenti previsti dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, recepisce lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale civile, derivante da contratti collettivi nazionali di lavoro; delibera l'ordinamento dei servizi e la sua articolazione nonché la pianta organica del personale civile dell'associazione in funzione dei compiti organizzativi di cui all'articolo 2 del presente statuto;

     e) in caso di gravi inadempienze pregiudizievoli per l'Associazione e di violazione delle norme statutarie può sciogliere i consigli direttivi regionali e, sentito il parere del competente consiglio direttivo regionale, i consigli direttivi dei comitati provinciali e adottando i provvedimenti conseguenti;

     f) amministra il patrimonio dell'Associazione; delibera l'accettazione di lasciti o donazioni e l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, la proposizione di azioni e la resistenza in giudizio;

     g) delibera sugli altri argomenti previsti dal presente statuto e dai regolamenti;

     h) delega la giunta esecutiva nazionale ad assolvere compiti specifici.

     2. Per la validità delle adunanze del consiglio direttivo nazionale è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice.

     3. Il consiglio direttivo nazionale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta ogni tre mesi ed in sessione straordinaria quando ne faccia richiesta il presidente o un terzo dei suoi componenti.

 

          Art. 24. Giunta esecutiva nazionale.

     1. La giunta esecutiva nazionale è costituita dal presidente generale, dal vice presidente e da due membri nominati dal consiglio direttivo nazionale nel proprio ambito. La giunta esecutiva nazionale assolve i compiti ad essa affidati dal consiglio direttivo nazionale.

 

          Art. 25. Presidente generale.

     1. Il presidente dell'Associazione è eletto dall'assemblea generale, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

     2. Il presidente generale giura fedeltà ai principi di Croce rossa dinnanzi al consiglio direttivo nazionale.

     3. Il presidente generale:

     a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione;

     b) convoca e presiede l'assemblea generale, il consiglio direttivo nazionale e la giunta esecutiva nazionale;

     c) cura l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea generale, dal consiglio nazionale e dalla giunta esecutiva nazionale;

     d) costituisce i consigli direttivi regionali di cui all'articolo 28 del presente statuto;

     e) istituisce i comitati provinciali a norma dell'articolo 32 del presente statuto;

     f) esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal presente statuto e dai regolamenti;

     g) mobilita il personale dell'Associazione.

     4. Nei casi di urgenza il presidente generale adotta con propria delibera i provvedimenti relativi alla materia di cui alle lettere e) e g) dell'articolo 23 di competenza del consiglio stesso, per la ratifica nella sua prima adunanza successiva.

     5. In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle Forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, diventando unico rappresentante dell'Associazione.

     6. In occasione di calamità di particolare rilevanza il presidente generale assume il coordinamento di tutti i servizi di pronto intervento dell'Associazione.

     7. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

 

          Art. 26. Collegio dei revisori dei conti.

     1. La nomina, la composizione ed i compiti del collegio dei revisori dei conti sono disciplinati dall'articolo 2, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613.

 

          Art. 27. Comitato regionale.

     1. Il comitato regionale svolge compiti di indirizzo, di coordinamento delle attività della Croce rossa italiana nell'ambito della regione e controlla l'attività dei comitati provinciali.

 

          Art. 28. Organi del comitato regionale.

     1. Sono organi del comitato regionale:

     a) il presidente regionale;

     b) il consiglio direttivo regionale.

     2. Il presidente ed il vice presidente sono eletti a maggioranza semplice dal consiglio direttivo regionale.

     3. Il presidente convoca il consiglio direttivo di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ne presiede le adunanze, provvede all'esecuzione dei deliberati, nonché delle disposizioni impartite dal comitato centrale, cura i rapporti con le autorità regionali e in caso di urgenza, sotto la sua responsabilità, assume i poteri del consiglio nelle materie di cui alle lettere a) ed f) dell'articolo 29 con propria delibera, con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

     4. In caso di assenza od impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

     5. Il consiglio direttivo è composto:

     a) da membri in numero non superiore a sette, eletti nel proprio seno a maggioranza semplice dai consigli dei comitati provinciali in seduta congiunta;

     b) dalle cariche di vertice regionale di ciascuna delle componenti previste dal comma 1 dell'articolo 12;

     c) da un rappresentante eletto dal personale civile di ruolo, in servizio nella regione;

     d) da un rappresentante designato dall'ente regione;

     e) da tre rappresentanti dei soci onorari o benemeriti.

     6. Per le provincie autonome di Trento e Bolzano, sono costituiti due consigli direttivi provinciali composti di massima secondo i criteri indicati nel comma 5.

     7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza in prima convocazione di almeno la metà più uno dei membri del consiglio direttivo; in seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo più uno dei membri.

     8. Il direttore regionale, nominato dal presidente generale, partecipa alle sedute con voto consultivo ed adempie alle funzioni di segretario.

     9. Il consiglio direttivo del comitato regionale adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti allo stesso demandati.

 

          Art. 29. Consiglio direttivo regionale.

     1. Il consiglio direttivo regionale:

     a) propone al comitato centrale interventi e provvedimenti ritenuti necessari in relazione allo svolgimento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dallo stesso consiglio esercitato nei confronti dei comitati provinciali;

     b) provvede, in ambito regionale, alla formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo sulla base dei dati e dei bilanci presentati dai comitati provinciali;

     c) trasmette al comitato centrale i bilanci, corredati da informazioni e dati di carattere statistico e finanziario, anche ai fini di eventuali variazioni in corso di esercizio;

     d) invia al comitato centrale, entro il mese di marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta dai comitati provinciali;

     e) vigila sull'andamento dell'attività dell'Associazione in ambito regionale, verificandone la rispondenza alle esigenze locali e riferendone al comitato centrale;

     f) provvede agli altri compiti demandati alla sua competenza dalla legge e dai regolamenti o che gli vengano delegati.

     2. Il consiglio direttivo regionale, su proposta del presidente, può delegare funzioni a singoli componenti.

 

          Art. 30. Sede e durata in carica del consiglio direttivo regionale.

     1. Il consiglio direttivo ha la sede nel capoluogo di regione o di provincia autonoma e può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, del personale e delle strutture del comitato provinciale sede di capoluogo di regione o di provincia autonoma.

     2. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

 

          Art. 31. Centri di mobilitazione.

     1. I centri di mobilitazione previsti dalla legge per il Corpo militare della CRI e per il Corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente generale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito.

 

          Art. 32. Comitato provinciale.

     1. Il comitato provinciale, istituito dal presidente generale, promuove e svolge l'attività della Croce rossa italiana nell'ambito della provincia.

 

          Art. 33. Organi del comitato provinciale.

     1. Sono organi del comitato provinciale:

     a) l'assemblea dei soci attivi;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il presidente del comitato provinciale.

 

          Art. 34. Assemblea del comitato provinciale.

     1. L'assemblea è costituita da tutti i soci attivi residenti nella provincia e si riunisce almeno una volta l'anno in via ordinaria e in via straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo ovvero un terzo dei soci attivi ne faccia richiesta. L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del comitato provinciale.

     2. Per la validità dell'assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l'assemblea è valida quale sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza semplice.

     3. L'assemblea si pronuncia sul programma delle attività del comitato provinciale predisposto dal consiglio direttivo, approva il bilancio di previsione predisposto dal consiglio direttivo del comitato provinciale, elegge i membri del consiglio.

 

          Art. 35. Consiglio direttivo del comitato provinciale.

     1. Il consiglio direttivo del comitato provinciale è composto:

     a) da tre membri eletti dall'assemblea;

     b) dal vertice di ogni singola componente volontaria operante nella giurisdizione del comitato provinciale;

     c) da un rappresentante eletto dal personale civile di ruolo, in servizio nella provincia;

     d) da un rappresentante del comune dove ha sede il comitato;

     e) da un funzionario in rappresentanza della competente prefettura;

     f) da un socio onorario o benemerito.

     2. Il consiglio elegge nel proprio ambito il presidente ed il vice presidente.

     3. Il consiglio adotta a maggioranza semplice tutti i provvedimenti necessari per lo svolgimento delle attività dell'Associazione nei limiti della propria competenza ed è, inoltre, titolare delle altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

     4. Il consiglio dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

     5. Il presidente convoca e presiede le adunanze del consiglio, vigila sulla corretta esecuzione delle delibere del consiglio e sugli atti di indirizzo e coordinamento emanati dagli organi a ciò deputati, vigila sul regolare funzionamento dei servizi, cura i rapporti con le autorità provinciali e, in caso di urgenza, assume i poteri del consiglio con obbligo di sottoporre a ratifica il proprio operato nella prima adunanza del consiglio.

     6. In caso di assenza o impedimento del presidente, ne assume le funzioni il vice presidente.

     7. Il funzionamento amministrativo addetto al comitato provinciale assolve le funzioni di direttore provinciale, partecipa alle sedute con parere motivato ed adempie alle funzioni di segretario.

 

Capo III

Patrimonio e amministrazione

 

          Art. 36. Patrimonio ed entrate.

     1. Il patrimonio della Croce rossa italiana, ivi compreso quello attinente al Corpo militare della CRI e al Corpo delle infermiere volontarie - il quale è indisponibile e vincolato all'assolvimento dei servizi dei suddetti Corpi - è unico ed indivisibile ed è destinato all'espletamento dei compiti istituzionali.

     2. Sono entrate dell'Associazione:

     a) i contributi e le sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;

     b) le quote dei soci;

     c) le provvidenze previste per le associazioni di volontariato;

     d) donazioni, legati, eredità e lasciti in genere;

     e) le oblazioni e le pubbliche raccolte di fondi;

     f) i proventi delle attività espletate;

     g) i redditi patrimoniali;

     h) le sovvenzioni e gli aiuti di istituzioni estere.

 

          Art. 37. Gestione finanziaria.

     1. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

     2. I comitati regionali e provinciali sono assoggettati alla disciplina vigente per le associazioni di volontariato per la gestione delle entrate di cui al successivo comma 5.

     3. La gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa è unica ed il relativo bilancio di previsione, unitamente al conto consuntivo, è sottoposto all'approvazione del Ministero della sanità, nonché del Ministero della difesa per quanto attiene ai fondi erogati per i servizi ausiliari delle Forze armate.

     4. Le entrate derivanti da raccolte di fondi o di oblazioni finalizzate al finanziamento di iniziative specifiche o particolari interventi di soccorso o di assistenza devono essere utilizzate esclusivamente per gli scopi per i quali sono state acquisite.

     5. Le modalità di gestione dei fondi destinati alla realizzazione degli scopi previsti dal precedente comma 4, ispirate a criteri di tempestività nella utilizzazione od erogazione, saranno indicate in un apposito regolamento deliberato dal consiglio direttivo nazionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente statuto.

 

          Art. 38. Controllo degli atti amministrativi delle unità periferiche della Croce rossa italiana.

     1. Le deliberazioni dei comitati provinciali sono trasmesse entro dieci giorni al presidente regionale e per conoscenza al presidente generale, il quale le approva o le annulla entro trenta giorni dal ricevimento. Le deliberazioni medesime divengono efficaci ed impegnative per l'Associazione alla data dell'approvazione espressa o tacita a norma del comma 4. La stessa disciplina si applica alle deliberazioni del comitato regionale.

     2. L'annullamento può essere pronunciato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazione di legge, di statuto e di regolamenti, ovvero risulti comunque non rispondente agli interessi dell'Associazione.

     3. Qualora il presidente generale ritenga di acquisire chiarimenti e deduzioni dell'organo interessato, sospende il provvedimento fino a quando l'organo non abbia corrisposto alla richiesta istruttoria.

     4. Nel caso in cui il presidente generale non provveda entro il termine di cui al comma 1, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la deliberazione si intende approvata.

 

          Art. 39. Disposizioni processuali.

     1. La Croce rossa italiana può agire in giudizio per la difesa degli interessi rappresentati e può altresì costituirsi parte civile nei processi penali attinenti a fatti arrecanti pregiudizio a tali interessi.

     2. L'Associazione della Croce rossa italiana può avvalersi della consulenza e del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 40. Partecipazioni di membri esterni ad organi collegiali.

     1. Trascorsi infruttuosamente sessanta giorni dalla richiesta di designazione di membri esterni in organi collegiali, i medesimi organi possono iniziare la propria attività.

 

Capo IV

Norme di attuazione

 

          Art. 41. Prime elezioni.

     1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente statuto sono indette le elezioni dallo stesso previste.

     2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto viene emanato il regolamento elettorale, redatto da apposita commissione presieduta dal commissario straordinario o da un suo delegato e composta da un rappresentante di ogni organismo di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 12, dal direttore generale e da un esperto giuridico.

     3. Per le prime elezioni sono soci attivi a tutti gli effetti dell'elettorato attivo e passivo:

     il commissario straordinario, i vice commissari straordinari, il direttore generale, i componenti dei consigli direttivi, i commissari delle unità periferiche ed i delegati, in carica alla data di approvazione del presente statuto da almeno un anno.

     4. Gli elenchi nominativi dei soci attivi sono predisposti di concerto fra i responsabili regionali delle componenti di cui al comma 1 dell'articolo 12 ed i consigli dei comitati provinciali e sottocomitati, presso i quali detti soci svolgono la loro attività volontaria, ed inviati al comitato centrale non oltre novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

     5. Le disposizioni per l'organizzazione delle elezioni sono emanate dal commissario straordinario, sentito l'ufficio elettorale centrale previsto dall'articolo 13 del presente statuto.

 

          Art. 42. Revisione dei regolamenti concernenti il funzionamento delle componenti volontaristiche della Croce rossa italiana.

     1. Entro due anni dal suo primo insediamento, il consiglio direttivo del comitato centrale adotta o sottopone a revisione i regolamenti esistenti riguardanti le componenti volontaristiche civili della Croce rossa italiana al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto.

     2. Per la revisione dei regolamenti riguardanti il Corpo militare della Croce rossa italiana ed il Corpo delle infermiere volontarie, al fine di armonizzarli con le norme del presente statuto, si provvede a norma di legge [2].


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 5 luglio 2002, n. 208, con la decorrenza stabilita nel comma 2 dello stesso art. 1, D.P.C.M. 208/2002.

[2] Comma così corretto con errata-corrige pubblicato nella G.U. 30 aprile 1997, n. 99.