§ 80.12.5 - Legge 12 gennaio 1991, n. 13.
Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.12 presidenza della Repubblica
Data:12/01/1991
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 80.12.5 - Legge 12 gennaio 1991, n. 13.

Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica.

(G.U. 17 gennaio 1991, n. 14)

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

     a) nomina dei Sottosegretari di Stato;

     b) nomina dei commissari straordinari del Governo;

     c) nomina del presidente e del segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

     d) approvazione della nomina del governatore della Banca d'Italia;

     e) nomina della presidenza di enti, istituti e aziende a carattere nazionale ai sensi dell'art. 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     f) nomina e conferimento di incarichi direttivi a magistrati ordinari, amministrativi, militari e ad avvocati dello Stato;

     g) nomina del presidente, dei presidenti di sezione e dei componenti della commissione tributaria centrale;

     h) nomina dei funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a dirigente generale o equiparata;

     i) nomina e destinazione dei commissari del Governo presso le regioni;

     l) destinazione dei prefetti presso i capoluoghi di provincia;

     m) destinazione degli ambasciatori e dei ministri plenipotenziari presso sedi diplomatiche estere e conferimento delle funzioni di capo di rappresentanza diplomatica;

     n) nomina degli ufficiali delle Forze armate di grado non inferiore a generale di brigata o equiparato;

     o) nomine di militari delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, per le quali il codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, prevede l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica [1];

     p) [nomina del presidente del Consiglio superiore delle Forze armate] [2];

     q) [nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale] [3];

     r) nomina del segretario generale del Ministero degli affari esteri;

     s) nomina del capo della polizia - direttore generale della Pubblica sicurezza;

     t) [nomina del comandante generale dell'Arma dei carabinieri] [4];

     u) nomina del comandante generale della Guardia di finanza;

     v) [prima nomina degli ufficiali delle Forze armate] [5];

     z) scioglimento anticipato dei consigli provinciali e comunali e nomina dei relativi commissari;

     aa) concessione e revoca della cittadinanza italiana [6];

     bb) decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

     cc) provvedimento di annullamento straordinario degli atti amministrativi illegittimi;

     dd) conferimento di ricompense al valore e al merito civile e militare e concessione di bandiere, stemmi, gonfaloni e insegne, nei casi in cui la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge;

     ee) concessione del titolo di città;

     ff) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista dalla legge in relazione a procedimenti elettorali o referendari;

     gg) atti per i quali la forma del decreto del Presidente della Repubblica sia prevista da norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale;

     hh) [7]

     ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     2. L'elencazione degli atti di competenza del Presidente della Repubblica, contenuta nel comma 1, è tassativa e non può essere modificata, integrata, sostituita o abrogata se non in modo espresso.

 

          Art. 2.

     1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

     2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 3.

     1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti permane anche nei confronti di tutti gli atti amministrativi di cui all'art. 2.

 

          Art. 4.

     1. Per gli atti amministrativi di cui all'art. 2 resta fermo il previo parere del Consiglio di Stato ove richiesto dalle norme vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nel caso in cui l'Amministrazione non intenda conformarsi al parere, gli atti amministrativi di cui al comma 1 sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

[2] Lettera abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

[3] Lettera abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

[4] Lettera abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

[5] Lettera abrogata dall'art. 14 del D.Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

[6] Lettera così sostituita dall'art. 14 del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132.

[7]  Lettera abrogata dall'art. 8 della L. 15 marzo 1997, n. 59.