§ 86.1.b - Legge 25 luglio 1941, n. 883.
Modificazioni ed aggiunte al R. D. 10 febbraio 1936, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.1 croce rossa italiana
Data:25/07/1941
Numero:883


Sommario
Art. 1.      Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243 e 244 del R.D. 10 [...]
Art. 2.      È abrogata la legge 17 giugno 1937, n. 1556, che modifica l'articolo 5 del R. D.L. 12 febbraio 1930, n. 84, riguardante provvedimenti per la C.R.I
Art. 3.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno


§ 86.1.b - Legge 25 luglio 1941, n. 883. [1]

Modificazioni ed aggiunte al R. D. 10 febbraio 1936, n. 484, sullo stato giuridico, reclutamento, avanzamento, trattamento economico ed amministrativo del personale mobilitabile dell'associazione della Croce rossa italiana.

(G.U. 4 settembre 1941, n. 209, )

 

 

     Art. 1.

     Gli articoli 1, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 27, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 74, 78, 79, 80, 83, 85, 94, 97, 107, 108, 112, 113, 165, 240, 241, 242, 243 e 244 del R.D. 10 febbraio 1936-xiv, n. 484, contenente disposizioni sul reclutamento, stato giuridico, avanzamento, trattamento economico e amministrativo del personale mobilitabile dell'associazione italiana della croce rossa, sono modificati o sostituiti come segue:

     L''art. 1 è sostituito dal seguente:

     "Per il funzionamento dei suoi servizi del tempo di pace e del tempo di guerra la croce rossa italiana arruola un proprio personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa), che costituisce un corpo speciale volontario, ausiliario delle forze armate dello stato.

     Il suddetto personale, a seconda degli obblighi assunti a norma degli articoli seguenti, è inscritto in due distinti ruoli di anzianità: uno normale, l'altro speciale.

     Il ruolo normale comprende il personale arruolabile pel servizio del tempo di pace e di guerra, suddiviso in altri due ruoli: mobile e di riserva. Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'associazione ed a sua disposizione, per tutta la durata del proprio arruolamento, salvo il disposto del quinto e sesto comma del presente articolo.

     Il ruolo speciale comprende invece il personale avente obblighi militari, arruolato per i soli servizi del tempo di pace. Gli iscritti in tale ruolo potranno fare poi passaggio nel ruolo normale in base al disposto dell'art. 44.

     In caso di chiamata alle armi, indetta in tempo di pace, dalla autorità militare, gli aventi obblighi militari debbono sempre rispondere alla chiamata stessa, a qualunque ruolo essi appartengano.

     In caso di mobilitazione dovranno rispondere alla chiamata alle armi i soli appartenenti al ruolo speciale.

     Gli iscritti nel personale direttivo appartenenti al ruolo normale - mobile e di riserva - ed al ruolo speciale, che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 42 sono trasferiti in un ruolo degli indisponibili.

     Gli iscritti al personale direttivo appartenenti al ruolo normale mobile che vengano a trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 106 e seguenti sono transitati in un ruolo dei fuori quadro.”

     L'art. 5 è sostituito dal seguente:

     "All'arruolamento nel ruolo normale, distintamente nel personale direttivo ed in quello di assistenza, possono concorrere i cittadini:

     a) che, nei riguardi delle forze armate dello stato, siano esenti da obblighi di leva od in congedo assoluto, non abbiano compiuto il 60° anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza (sottufficiali e truppa), ed il 65° se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo (ufficiali); tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9 penultimo comma, e 40;

     b) che, nei riguardi delle forze armate dello stato, si trovino nella posizione di "riformati" e da apposita visita medica siano riconosciuti idonei ai servizi della C.R.I., abbiano compiuto il 20° anno di età e non superato il 60/a, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza, non abbiano superato il 65/a anno di età, se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo; tenuto presente il disposto dei successivi articoli 9 penultimo comma, e 40;

     c) soggetti ad obblighi militari verso le forze armate dello stato, che abbiano compiuto il 40° anno di età e non superato il 55°, se aspiranti all'arruolamento nel personale di assistenza abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65/a se aspiranti all'arruolamento nel personale direttivo. Il reclutamento di soggetti ad obblighi militari deve essere contenuto in numero che, periodicamente, il ministero della guerra fissa, in relazione al bisogno, d'intesa con gli altri ministeri interessati, distinguendovi le aliquote di arruolabili appartenenti a ciascuna forza armata. Per gli aspiranti che rivestano grado di ufficiale e per i sottufficiali e militari di truppa che siano medici o farmacisti, l'arruolamento deve essere autorizzato caso per caso dai ministeri competenti. Il ministero per la guerra, d'intesa con gli altri ministeri stabilisce inoltre tutte le altre limitazioni, modalità e condizioni che ritenga opportuno.

     Nei particolari riguardi degli appartenenti alla regia marina, possono essere arruolati nel ruolo normale:

     1° nel personale direttivo: ufficiali: medici, farmacisti, commissari dei servizi contabili del C.R.E.M. che non abbiano obblighi di servizio militare in caso di mobilitazione, e non abbiano compiuto il 65° anni di età;

     2° nel personale di assistenza: sottocapi o comuni: riformati di classi anziane, non trasferiti nel regio esercito, di età non inferiore ai 40 anni.

     Nei riguardi dei medici e dei farmacisti, non appartenenti alla regia marina, che aspirano all'arruolamento nel ruolo normale, personale direttivo. Sono stabilite le seguenti norme particolari:

     a) se sono prosciolti da ogni obbligo di servizio militare, per età, e se non hanno compiuto il 65/a anno di età, possono essere arruolati;

     b) se si trovano nella posizione di "riformati", debbono essere sottoposti a visita diretta dal direttore di sanità del corpo di armata nella cui giurisdizione hanno residenza; se in detta visita:

     risulta confermata la loro non idoneità al servizio militare, possono essere arruolati;

     risultano invece pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, il loro arruolamento può essere autorizzato, qualora abbiano compiuto il 45° anno di età e non superato il 65°, ed esista capienza nel numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale, stabilito periodicamente dal ministero della guerra;

     c) se sono soggetti ad obblighi militari compresi in essi i militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) pienamente o limitatamente idonei al servizio militare, e gli arruolati nel regio esercito di statura inferiore a metri uno e centimetri cinquantacinque, di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito, approvato con R. Decreto 24 febbraio 1938, n. 329, il loro arruolamento può essere autorizzato purché abbiano raggiunto il 45/a anno di età e non superato il 65°, esista capienza nel cennato numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo normale e non si oppongano altre limitazioni che il ministero della guerra stabilisce nel fissato detto numero di soggetti ad obblighi militari che possono essere arruolati nel ruolo in parola.

     All'arruolamento nel ruolo speciale distintamente nel relativo personale direttivo di assistenza, possono concorrere i cittadini aventi obblighi di servizio militare, quali iscritti di leva o appartenenti ai ruoli del congedo di qualsiasi forza armata dello stato dal 28° anno di età, fino alla cessazione di detti obblighi per raggiunti limiti di età o per riforma.

     Se gli elementi da inscrivere nel ruolo normale o nel ruolo speciale rivestono un grado in una delle categorie in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica o della regia guardia di finanza, potranno conseguite la nomina nel corrispondente grado del personale della C.R.I. conservando la propria anzianità, subordinatamente, per il personale di assistenza, al disposto degli articoli 19 e 33 della presente legge e, per il personale direttivo, al possesso dei titoli di studio di cui agli articoli 13 e seguenti.

     Per i medici e farmacisti per l'anzianità di grado sarà quella della data del superato esame di stato per l'esercizio professionale, ove non siano già ufficiali in congedo del corrispondente ruolo sanitario nelle menzionate forze armate dello stato.

     Gli iscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 15 comma a) e 16 comma b), o la nomina a sottotenente di complemento delle su citate forze armate dello stato, possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo della C.R.I., seguendo le norme indicate dall'art. 11 e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25. Avvenuta la nomina ad ufficiale, l'interessato verrà cancellato dai ruoli del personale di assistenza dalla data del provvedimento di cui all'art. 9.

     Gli inscritti, di qualsiasi grado e ruolo, nel personale di assistenza, qualora abbiano conseguito il titolo di studio indicato dagli articoli 13 e 14, rispettivamente per la nomina a sottotenente medico ed a sottotenente chimico-farmacista della C. R. I., od abbiano ottenuta la nomina a sottotenente medico o farmacista di complemento, debbono essere cancellati dai ruoli del personale di assistenza dalla data del conseguimento del titolo di studio o della nomina a sottotenente di complemento.

     Essi possono presentare domanda di arruolamento nel personale direttivo, seguendo le norme indicate dall'art. 11, e conseguirne la nomina con la procedura prescritta dagli articoli 9 e 25; il loro arruolamento nel personale direttivo del ruolo normale è peraltro subordinato alle autorizzazioni, limitazioni e condizioni stabilite dal presente articolo per l'iscrizione dei medici e farmacisti nel ruolo normale, personale direttivo".

     L'art. 6 è sostituito dal seguente:

     “I riformati di cui al precedente articolo, per essere ammessi, oltre a possedere l'idoneità ai servizi nelle unità mobili e territoriali dell'associazione, riconosciuta da visita passata da un ufficiale medico dell'associazione, all'uopo delegato, dovranno risultare esenti da difetti incompatibili con l'uso della uniforme. L'infermità che dette luogo alla riforma, se riconosciuta compatibile col servizio della C. R. I. non potrà essere addotta in seguito dall'interessato per ottenere l'esenzione dal servizio stesso, salvo casi di aggravamento riconosciuto. L'interessato dovrà rilasciare in proposito apposita dichiarazione in calce al verbale di visita medica".

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     “Non potranno essere ammessi nel personale dell'associazione coloro ai quali sia concessa la dispensa di diritto da qualsiasi chiamata alle armi, perché ricoprono una delle cariche e uno degli impieghi indicati dal regolamento sulle dispense dai richiami alle armi per mobilitazione e negli specchi annessi al regolamento stesso.

     Potranno invece essere ammessi coloro i quali ricoprano una delle cariche o uno degli impieghi, indicati nei suddetti specchi, per i quali la dispensa può essere concessa soltanto a richiesta dei capi degli uffici, purché tale concessione non sia ancora intervenuta o sia stata revocata.

     L'arruolamento del personale di ruolo delle amministrazioni dello stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, nonché dei maestri elementari inscritti nei ruoli regionali scolastici e dei professori delle scuole ed istituti mantenuti con concorso dello stato, sia nel tempo di pace che nel tempo di guerra, non può aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione alla quale essi appartengono".

     L'art. 11 è sostituito dal seguente:

     "Alle domande, nelle quali l'aspirante dichiarerà di essere a piena e perfetta cognizione di tutte le norme contenute nella presente legge, debbono essere uniti i seguenti documenti:

     a) estratto dell'atto di nascita;

     b) certificato di cittadinanza italiana;

     c) foglio di congedo illimitato o copia dello stato di servizio, se il richiedente appartiene tuttora ad una forza armata dello stato; foglio di congedo assoluto, se ha cessato di farne parte; dichiarazione di riforma, se riformato;

     d) certificato rilasciato da uno dei sanitari di cui al precedente art. 6, o, quando non sia possibile, dal medico condotto del comune ove il richiedente risiede, legalizzato in tal caso dal podestà, dal quale risulti che l'aspirante è di sana costituzione fisica ed è esente da difetti organici incompatibili con i servizi dell'associazione, in relazione al disposto del suaccennato articolo;

     e) attestato del podestà, o del direttore della fabbrica, dello stabilimento o dell'amministrazione, cui l'aspirante appartiene, che dichiari la sua professione, arte o mestiere;

     f) i documenti comprovanti i titoli di studio (licenza, laurea, ecc.) richiesti dagli articoli seguenti per l'ammissione alle varie categorie e specialità, e tutti quegli altri documenti, che gli aspiranti credessero di aggiungere per dimostrare la loro idoneità al servizio pel quale fanno domanda, nonché il loro grado di coltura, la conoscenza di lingue straniere ed altre specifiche cognizioni;

     g) consenso dell'amministrazione cui l'aspirante appartiene, quando faccia parte del personale dello stato o degli altri personali di cui all'art. 7, terzo comma;

     h) certificato d'iscrizione al partito nazionale fascista;

     i) per i cappellani militari non iscritti al partito nazionale fascista, una dichiarazione del sacerdote interessato, vistata dall'ordinario militare per l'Italia, dalla quale risulti l' incondizionata adesione ai principi del regime, e per tutti i cappellani una dichiarazione dell'ordinario militare dalla quale risulti che il sacerdote non riveste alcun ufficio di cura d'anime di cui all'art. 3 del concordato tra la santa sede e l'Italia stipulato l'11 febbraio 1929, ed è quindi disponibile per mobilitazione.

     Non occorre che alla domanda sia allegato dall'aspirante il certificato penale; esso sarà richiesto di ufficio dal comitato centro di mobilitazione interessato, al procuratore del re del tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è situato il comune di nascita dell'interessato. Il certificato penale dovrà essere richiesto e rilasciato a norma dell'art. 606 secondo comma, del codice di procedura penale.

     I presidenti dei comitati centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicureranno della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorità militari.

     I comitati centri di mobilitazione richiederanno altresì per tutti gli aspiranti all'arruolamento, informazioni sulla loro condotta civile, morale e politica e sulla razza, rivolgendosi alla regia questura ed ai reali carabinieri.

     Tutte le informazioni di cui trattasi dovranno, col certificato penale, essere allegate ai documenti annessi alla domanda.

     I comitati centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'associazione, debbono accertare che le domande stesse contengano tutte le indicazioni prescritte e che ad esse siano uniti tutti i documenti che a seconda dei casi, sono richiesti".

     L'art. 12 è sostituito dal seguente:

     "Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sullo stato degli ufficiali delle forze armate dello stato, il ministero della guerra, ove ne ravvisi l'opportunità, potrà provvedere - mediante decreto ministeriale adottato di concerto col ministro per le finanze - a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'associazione".

     L'art. 14 è sostituito dal seguente:

     “Possono ottenere la nomina a sottotenente chimico-farmacista della C.R.I. gli aspiranti che posseggano il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista, ovvero la laurea in chimica e farmacia, o la laurea in chimica ed il diploma in farmacia, conseguiti entro il 31 dicembre 1924, o, ai sensi dell'art. 6 del R. Decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 2909, entro il 31 dicembre 1925".

     Nell'art. 15, lettera a), dopo le parole: "titolo equipollente", sono aggiunte le seguenti: "stabilito dalle disposizioni emanate dal ministero della guerra di concerto coi ministeri dell'educazione nazionale e delle finanze".

     Il primo comma dell'art. 27 è sostituito dal seguente:

     "Il numero delle nomine nel personale direttivo e in quello di assistenza sarà limitato ai posti che si renderanno annualmente vacanti, in base ad apposito organico per il ruolo normale mobile da stabilirsi, ogni due anni, con decreto del ministro per la guerra, d'intesa col ministro per le finanze, su relazione del presidente generale dell'associazione alle autorità tutorie".

     Il secondo comma dell'art. 31 è sostituito dal seguente:

     ”Il giuramento sarà effettuato alla presenza del presidente del comitato centro di mobilitazione o di un ufficiale della C.R.I. all'uopo delegato".

     L'art. 41 è sostituito dal seguente:

     "Il personale direttivo, ruolo normale (ufficiali), che non sia più riconosciuto idoneo al servizio delle unità mobili, verrà trasferito nei ruoli di riserva, conservando il grado e l'anzianità, e verrà impiegato per i servizi territoriali, anche prima di raggiungere il limite di età stabilito dall'articolo precedente, purché conservi la idoneità richiesta per tali servizi.

     La non idoneità dovrà risultare, oltre che dalle note caratteristiche, anche da motivati rapporti dei comandanti e degli ispettori delle unità, muniti del parere del presidente del comitato. La non idoneità per ragioni fisiche dovrà essere dichiarata in seguito a parere di un collegio medico.

     Per il passaggio nel ruolo di riserva per motivi indipendenti dall'età, pronunzierà il parere la commissione centrale del personale di cui all'art. 25.

     La decisione definitiva relativa ai predetti passaggi di ruolo spetta al presidente generale e contro il merito di tale provvedimento non è ammesso ricorso.

     Coloro che non siano giudicati idonei nemmeno per i servizi territoriali sia per motivi fisici, sia per inidoneità agli uffici del grado, saranno cancellati dai ruoli, a norma del seguente art. 48".

     L'art. 42 è sostituito dal seguente:

     "Gli appartenenti al personale direttivo dell'associazione, iscritti tanto nel ruolo normale (mobile e riserve) quanto nel ruolo speciale, che siano dichiarati indisponibili per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione o fossero dispensati, in seguito, dalle chiamate alle armi, debbono essere trasferiti, dalla data della concessione, conservando il loro grado e la loro anzianità, nel ruolo degli indisponibili.

     Saranno parimenti trasferiti nel ruolo degli indisponibili gli ufficiali non aventi obblighi militari (iscritti, cioè, nel ruolo normale-mobile e di riserva) i quali, dopo il loro arruolamento nell'associazione, abbiano assunto impieghi che, per gli aventi obblighi militari, importino la indisponibilità per effetto del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione.

     Contro il merito del provvedimento non è ammesso ricorso".

     L'art. 43 è sostituito dal seguente:

     "Allorché vengono a cessare le ragioni che provocarono il trasferimento nel ruolo degli indisponibili di cui al precedente art. 42, i provenienti dal ruolo normale mobile saranno collocati fuori quadro, applicando loro le disposizioni degli articoli 108, 112 e 113. Tale collocamento fuori quadro è da subordinare alla inesistenza di vacanze nel ruolo normale-mobile del quale i già indisponibili tornano a far parte.

     I provenienti invece dal ruolo normale di riserva e dal ruolo speciale saranno trasferiti direttamente nel rispettivo ruolo di provenienza, seguendovi l'ultimo iscritto di pari grado ed anzianità".

     L'art. 44 è sostituito dal seguente:

     "Gli appartenenti al personale direttivo inscritti nel ruolo speciale possono concorrere all'inscrizione nel ruolo normale-mobile, previo passaggio nel ruolo dei fuori quadro, ma subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni stabilite, per detto arruolamento, dall'art. 5. In caso di inscrizione conservano grado ed anzianità. Al passaggio nel ruolo fuori quadro non si farà peraltro luogo quanto vi siano corrispondenti vacanze nell'organico.

     Gli appartenenti al personale di assistenza del ruolo speciale possono essi pure concorrere - subordinatamente alle limitazioni ed alle condizioni di cui all'art. 5 - all'inscrizione nel personale di assistenza del ruolo normale, per nel limite di un terzo dei posti annualmente disponibili in ciascun grado".

     L'art. 45 è sostituito dal seguente:

     “Gli inscritti nel ruolo di riserva cessano di appartenervi al compimento del 78° anno di età per il grado di maggior generale, del 73° anno di età se ufficiali superiori medici o farmacisti, del 70° anno di età se ufficiali superiori amministrativi e del 68 anno di età ufficiali inferiori, conservando a titolo di onore, il proprio grado e l'uso dell'uniforme.

     Gli iscritti al personale di assistenza, raggiunto il 58° anno di età, potranno essere impiegati per i servizi territoriali. Gli stessi cesseranno di appartenere al personale dell'associazione, allorché avranno compiuto il 68° anno di età".

     All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

     1° nel primo comma, dopo la lettera f) del n. 2, è aggiunta la seguente lettera:

     "g) per sopravvenuta dispensa dal richiamo alle armi per mobilitazione, nei confronti del personale di assistenza iscritto tanto nel ruolo normale quanto in quello speciale”.

     2° prima del penultimo comma è aggiunta la seguente lettera:

     "c) per il personale di assistenza che abbia conseguito la iscrizione nel personale direttivo".

     Nell'art. 74, fra il 3° e 4° comma sono inseriti i seguenti tre commi:

     "Tuttavia, agli iscritti nel personale direttivo che abbiano conseguito una promozione come ufficiali delle categorie in congedo del regio esercito, della regia marina, della regia aeronautica e della regia guardia di finanza, può essere conferito l'avanzamento al corrispondente grado nell'associazione colla stessa anzianità fissata nella promozione anzidetta, indipendentemente dal possesso o meno dei requisiti e titoli prescritti, per ciascun grado, dagli articoli 75, 3° comma, e 78, e sempre che concorra, in base alla normale procedura, il favorevole giudizio definitivo ai sensi dell'art. 81.

     Agli ufficiali medici e farmacisti per la norma del precedente comma è applicabile solo nel caso che la promozione nelle su indicate forze armate sia stata conseguita nei rispettivi ruoli sanitari.

     Ove l'anzianità del grado rivestito dall'interessato nei ruoli dell'associazione non sia compresa nei limiti di anzianità stabiliti a senso dell'ultimo comma del presente articolo, l'ufficiale promosso a termini dei precedenti due commi sarà collocato fuori quadro ed il suo rientro nel ruolo di provenienza avverrà secondo il disposto degli articoli 112 e 113".

     All'art. 78 sono apportate le seguenti varianti:

     Nella voce: "per gli ufficiali medici", la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     "a) diploma di specializzazione in una branca medico-chirurgica conseguito secondo le modalità prescritte dalla legge".

     Nella stessa voce "per gli ufficiali medici", è aggiunta la seguente lettera e):

     "e) ogni altro titolo che venisse prescritto per l'avanzamento a maggiore degli ufficiali delle categorie in congedo delle forze armate".

     Il periodo che segue la voce "per gli ufficiali commissari e contabili", è sostituito dal seguente:

     "Gradi superiori al sottotenente, fino a quello di capitano compreso; possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

     a) lodevole servizio prestato nell'associazione;

     b) pubblicazioni amministrative, scientifiche, ecc;

     c) impiego presso amministrazioni statali, parastatali, enti locali;

     d) attività nella libera professione che dimostri la idoneità al disimpegno delle mansioni inerenti al grado superiore.

     Gradi superiori al capitano, fino a quello di colonnello: possesso di almeno uno dei seguenti titoli e requisiti:

     a) laurea in legge, in scienze economiche e commerciali, in scienze economiche marittime, in scienze politiche sociali o in ingegneria;

     b) impiego di ruolo di grado non inferiore al 6° presso amministrazioni statali, parastatali, provinciali o comunali, conseguito mediante pubblico concorso;

     c) pubblicazioni amministrative, scientifiche ecc., la cui importanza dimostri la preparazione dell'ufficiale a ricoprire il grado superiore;

     d) direttori di istituti bancari o dirigenti di aziende industriali o commerciali, la cui qualifica sia riconosciuta dai competenti organi federali;

     e) dirigente o segretario di organizzazioni sindacali nazionali o provinciali".

     Nel terzo comma, n. 1 dell'art. 79, sono soppresse le parole: "posteriori alla nomina od all'ultima promozione dell'interessato".

     Tra il 1° e il 2° comma dell'art. 80 è aggiunto il seguente:

     "I membri della commissione rimarranno in carica tre anni e possono essere riconfermati".

     L'art. 83 è sostituito dal seguente:

     "Il giudizio di non prescelto per l'avanzamento è comunicato all'interessato dal presidente del comitato centro di mobilitazione cui appartiene, con le seguenti motivazioni:

     avanzamento ad anzianità: "perché l'ufficiale non possiede tutti i requisiti richiesti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484";

     avanzamento a scelta: "perché l'ufficiale non possiede in modo spiccato tutti i requisiti richiesti dal regio decreto 10 febbraio 1936, n. 484;

     Per l'ufficiale "non prescelto" per l'avanzamento deve essere scritta nel libretto personale la seguente variazione:

     Non prescelto per l'avanzamento....................... per l'anno 19......... (segue la motivazione).

     L'ufficiale "non prescelto" per ragioni indipendenti dalle condizioni fisiche, può essere preso in esame una seconda volta se sia stato richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese o abbia conseguito nuovi titoli o benemerenze valutabili per l'avanzamento.

     Qualora sia nuovamente giudicato non prescelto, è escluso definitivamente dall'avanzamento".

     L'art. 85 è sostituito dal seguente:

     "Qualora, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, vengano emanate disposizioni modificatrici o integratrici delle norme sull'avanzamento degli ufficiali delle forze armate dello stato, il ministero della guerra, ove non ravvisi l'opportunità, potrà provvedere - mediante decreto ministeriale adottato di concerto col Ministero delle Finanze - a che le disposizioni medesime vengano applicate, in tutto o in parte, al personale direttivo dell'associazione".

     Il 2° comma dell'art. 94 è sostituito dal seguente:

     "L'accertamento della cultura generale per i candidati, di cui al precedente art. 92, sarà effettuato con apposito esame sulle materie che verranno fissate dal comitato centrale anche in base ai programmi che fossero stati o venissero eventualmente stabiliti dai ministeri militari per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento delle forze armate in analoghe condizioni".

     L'art. 97 è sostituito dal seguente:

     “Per i candidati che abbiano riportato i prescritti giudizi favorevoli, in caso di avanzamento a graduato di truppa, il presidente del comitato centro di mobilitazione, provvede al rilascio del brevetto; se invece trattasi di avanzamento a sottufficiale, rimette le proposte con i relativi documenti al comitato centrale per la definitiva approvazione dei giudizi da parte del presidente generale".

     Il 2° e 3° comma dell'art. 107 sono sostituiti dai seguenti:

     "E' inoltre collocato fuori quadro, nel caso che non vi siano corrispondenti vacanze in organico, il personale direttivo del ruolo speciale che, subordinatamente alle limitazioni e alle condizioni di cui all'art. 5, abbia ottenuto l'autorizzazione per l'inscrizione nel ruolo normale.

     Sarà infine collocato fuori quadro, a norma degli articoli 74 e 102, il personale direttivo che abbia conseguito l'avanzamento ad anzianità od a scelta, per effetto di promozione ottenuta come ufficiale in congedo delle forze armate dello stato, ovvero l'avanzamento straordinario per meriti eccezionali, e ricorrano le circostanze all'uopo previste rispettivamente nei menzionati articoli".

     Nell'art. 108 le parole: "nei ruoli normali, mobili o di riserva" sono sostituite dalle altre: "nel ruolo normale-mobile".

     Al 1° comma dell'art. 112, è aggiunto il seguente periodo:

     "Tale trasferimento sarà effettuato nel gennaio di ogni anno allorché dovrà procedersi a quanto dispone l'art. 74, ultimo comma".

     L'art. 113 è sostituito dal seguente:

     "Il ritorno degli ufficiali fuori quadro nel ruolo normale avverrà seguendo rigorosamente l'ordine di anzianità di ciascun iscritto, il quale dovrà riprendere la sede di anzianità già eventualmente possedute nel ruolo stesso, eccezione fatta per coloro che provengono dal ruolo degli indispensabili i quali dovranno rientrare nel ruolo normale mobile, seguendovi l'ultimo inscritto di pari grado ed anzianità a termini dell'art. 43".

     Il secondo comma dell'art. 165 è sostituito dal seguente:

     "Agli assegni di cui sopra si applica il disposto dell'articolo 186".

     L'art. 240 è sostituito dal seguente:

     "Presso ogni distretto militare (per gli appartenenti alla leva di terra), presso il ministero della marina (per i dipendenti ufficiali in congedo), presso ogni capitaneria di porto (per i dipendenti sottufficiali e militari di truppa), e presso l'ispettorato leva e matricola della regia aeronautica (nota: di nuova costituzione, provvede alla leva e matricola degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in servizio permanente ed a quelli vincolati a ferme speciali, nonché a tutto il personale militare appartenente alla forza in congedo della regia aeronautica) deve essere tenuto al corrente un ruolo matricolare opportunamente adattato, degli iscritti al personale della C.R.I. e cioè:

     per il regio esercito, il ruolo 105-a (C.R.I.);

     per la regia marina, il ruolo 1884-a (C.R.I.);

     per la regia aeronautica, il ruolo k-a (C.R.I.).

     In questi ruoli, distinti per gradi, debbono essere iscritti tutti coloro i quali fanno parte del personale direttivo (ufficiali) e di assistenza (sottufficiali e truppa) della C.R.I. che, per fatto di leva, appartennero (nota: cioè, i militari in congedo assoluto), appartengono (nota: cioè, gli aventi tuttora obblighi militari), o avrebbero appartenuto (nota: cioè, i riformati) al distretto, al ministero della marina o capitaneria di porto o all'ispettorato leva e matricola.

     I comitati centri di mobilitazione della C.R.I. debbono segnalare ai competenti distretti al ministero della marina alle capitanerie e ispettorato suindicati, a seconda dei casi, tutti gli iscritti fra il personale suaccennato, sia del ruolo normale (mobile e di riserva) che del ruolo speciale (art. 1 della presente legge), indicando per ciascuno tutti gli elementi necessari per la compilazione dei ruoli 105-a (C.R.I., 1884-A C.R.I.), (C.R.I.).

     Tali ruoli devono essere tenuti, dai suindicati enti militari, separatamente e distintamente per il personale direttivo (ufficiali) e per il personale di assistenza (sottufficiali e truppa) e in ciascuno di questi due ruoli gli interessati prenderanno una numerazione unica e progressiva (nota: a cominciare dal numero 1, in modo che nel medesimo ruolo uno stesso numero non possa essere assegnato a due iscritti) seguita dalla sigla "C.R.I." e dal numero di matricola che il personale ha nell'associazione.

     I distretti il ministero della marina, le capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola dovranno poscia comunicare al competente comitato centro di mobilitazione della C.R.I. il numero assegnato a ciascun iscritto nei rispettivi ruoli 105-a (C.R.I.), 1994-A (C.R.I.), k-a (C.R.I.).

     Il numero matricolare complessivo di ciascun iscritto risulterà, presso i comitati centri di mobilitazione della C.R.I. formato come segue:

     Sotto il numero di matricola che l'iscritto ha nei ruoli dell'associazione, seguito dal numero distintivo del comitato, saranno segnati, a seconda dei casi, il numero distintivo del distretto competente, oppure le formule "Marina-Roma" (per gli ufficiali iscritti nel ruolo tenuto dal ministero della marina) e "compamare" seguita dalla sede della competente capitaneria di porto "per i sottufficiali e militari di truppa iscritti nel ruolo tenuto dalla capitaneria di porto), o la sigla "I.L.M." (per gli iscritti della regia aeronautica), nonché il numero acquisito dall'iscritto nei rispettivi ruoli 105-a (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), k-a (C.R.I.), degli enti sopraddetti (1).

     La procedura suindicata non è applicabile al personale per l'assistenza spirituale di cui agli articoli 17 e 29".

     L'art. 241 è sostituito dal seguente:

     "I comitati centri di mobilitazione della C.R.I. dovranno comunicare ai distretti militari, al ministero della marina, alle capitanerie di porto e all'ispettorato leva e matricola, con appositi modelli 108, opportunamente adattati, le sole variazioni matricolari che si riferiscono:

     a) alla chiamata in servizio di ciascun iscritto;

     b) a promozioni;

     c) a modificazioni dello stato giuridico;

     d) a liquidazione di pensione privilegiata di guerra in base alla legge 23 giugno 1192, n. 667 e successive modificazioni;

     e) a dichiarazioni di diserzione, denunzia al tribunale (o ad altra autorità giudiziaria, sia ordinaria che speciale), per reati diversi, costituzioni, arresti, sentenze e commutazioni di pene;

     f) ai ricollocamenti in congedo;

     g) a cancellazioni dai ruoli della C.R.I.

     I comitati centri di mobilitazione della C.R.I. provvederanno altresì, ai sensi dei paragrafi 20 e 21 dell'istruzione per l'esecuzione del regolamento sulla dispensa dai richiami alle armi per mobilitazione, a trasmettere alle competenti autorità l'elenco nominativo delle proposte di dispensa, e le tessere relative".

     L'art. 242 è sostituito dal seguente:

     "Nei ruoli 105-a (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), k-a (C.R.I.), i distretti, il ministero della marina, le capitanerie di porto e l'ispettorato leva e matricola segneranno, per le chiamate in servizio, la seguente variazione:

     Chiamato in servizio nel personale della C.R.I., col grado di.................. (ovvero in qualità di milite) il.................................

     Per i ricollocamenti in congedo:

     Inviato in congedo il..........................

     Nei suaccennati ruoli saranno iscritti anche coloro che siano ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica.

     Per costoro occorrerà altresì apporre nei rispettivi ruoli, fogli matricolari e stati di servizio del regio esercito, della regia marina e della regia aeronautica le seguenti variazioni:

     Chiamato in servizio nel personale della C.R.I. (n........ del ruolo ..................... C.R.I.) li.....................

     Inviato in congedo dalla C.R.I., li .......................”.

     L'art. 243 è sostituito dal seguente:

     "Comunicazioni identiche a quelle stabilite dai precedenti articoli 240 e 241 saranno fatte dai presidenti dei comitati centri di mobilitazione della C.R.I. al presidente generale dell'associazione mediante elenchi dai quali dovranno risultare anche i numeri dei ruoli 105-a (C.R.I.) 1884--A (C.R.I.), K-a (C.R.I.) dei rispettivi enti militari".

     L'art. 244 è sostituito dal seguente:"Il numero che ciascun ufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli 105-a (C.R.I.), 1884-A (C.R.I.), k-a (C.R.I.) dovrà restare immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio".

 

          Art. 2.

     È abrogata la legge 17 giugno 1937, n. 1556, che modifica l'articolo 5 del R. D.L. 12 febbraio 1930, n. 84, riguardante provvedimenti per la C.R.I.

     Resta ferma la deroga stabilita dal R. D.L. 26 giugno 1930, n. 1090, convertito nella L. 22 dicembre 1930, n. 1809.

 

          Art. 3.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.