§ 85.1.94 - D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.
Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:29/09/1999
Numero:381


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'ente.
Art. 2.  Attività dell'INGV.
Art. 3.  Organi dell'ente.
Art. 4.  Piano di attività.
Art. 5.  Norme applicabili all'INGV.
Art. 6.  Norme transitorie.
Art. 7.  Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica.
Art. 8.  Consorzi.
Art. 9.  Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.
Art. 10.  Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca.
Art. 11.  Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).
Art. 12.  Aree scientifiche e settori tecnologici.
Art. 13.  Principi per l'attività di ricerca.
Art. 14.  Norme finali.


§ 85.1.94 - D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

(G.U. 29 ottobre 1999, n. 255).

 

Titolo I

Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)

 

     Art. 1. Istituzione dell'ente.

     1. E' istituito, con le modalità e i tempi di cui all'articolo 6, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), come ente di ricerca non strumentale, nel quale confluiscono l'Istituto nazionale di geofisica (ING), l'Osservatorio vesuviano (OV), nonché i seguenti istituti del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR):

     a) Istituto internazionale di vulcanologia di Catania (IIV);

     b) Istituto di geochimica dei fluidi di Palermo (IGF);

     c) Istituto di ricerca sul rischio sismico di Milano (IRRS).

     2. L'INGV ha personalità giuridica di diritto pubblico con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, alla legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché, per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile.

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esercita nei confronti dell'ente le competenze previste dalle disposizioni di cui al comma 2.

 

          Art. 2. Attività dell'INGV.

     1. L'INGV:

     a) promuove ed effettua, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nel campo delle discipline geofisiche, della vulcanologia e delle loro applicazioni, ivi compresi lo studio dei fenomeni fisici e chimici precursori dei terremoti e delle eruzioni vulcaniche, dei metodi di valutazione del rischio sismico e vulcanico, della pericolosità sismica e vulcanica del territorio anche in collaborazione con le università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;

     b) progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali di ricerca finalizzati al rilevamento sistematico dei fenomeni geofisici, vulcanici e geochimici, anche a mezzo di osservatori geofisici, sismici e vulcanici;

     c) svolge funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica del territorio nazionale e di coordinamento delle reti sismiche regionali e locali, ivi comprese le funzioni di sorveglianza sismica e vulcanica della Sicilia orientale (progetto Poseidon) di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

     d) provvede alla organizzazione e gestione della rete sismica nazionale integrata;

     e) è sede e fornisce supporto all'attività del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al Gruppo nazionale per la vulcanologia, istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con le condizioni di autonomia previste dalla predetta disposizione;

     f) rende disponibili per tutta la comunità scientifica i dati raccolti dalle proprie reti di monitoraggio, nazionale e locali.

     2. L'INGV è componente del servizio nazionale della protezione civile di cui all'articolo 6 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e le attività di cui alle lettere a), relativamente alla valutazione dei rischi e della pericolosità, nonché c), d) ed e) del comma 1, sono svolte nel quadro di accordi pluriennali attuati mediante convenzioni di durata almeno biennale con il Dipartimento della protezione civile, in conformità a quanto previsto dall'articolo 19, commi 1 e 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ferma restando l'autonomia scientifica dell'Istituto. Per lo svolgimento di tali attività, con le convenzioni di cui al primo periodo vengono determinati, a decorrere dall'anno 2022, l'ammontare delle risorse assegnate all'INGV, in misura non inferiore a 7,5 milioni di euro annui, e le modalità di assegnazione e rendicontazione, in modo da agevolare l'efficace impiego delle medesime da parte del Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [1].

     3. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale dell'ente per promuovere, sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti e iniziative internazionali nel campo della ricerca geofisica, vulcanica e sismica.

 

          Art. 3. Organi dell'ente.

     1. Sono organi dell'ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio direttivo;

     c) il comitato di consulenza scientifica;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

     2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, ne sovrintende all'andamento, convoca e presiede il consiglio direttivo e il comitato di consulenza scientifica, stabilendone l'ordine del giorno. Il presidente, scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica, è nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta.

     3. Il consiglio direttivo ha compiti di indirizzo, di programmazione e di verifica dell'andamento delle attività dell'ente, di deliberazione sui regolamenti di organizzazione, funzionamento, amministrazione, contabilità e finanza, sul piano triennale di cui all'articolo 4 e sui suoi aggiornamenti annuali, nonché sui bilanci. Il consiglio direttivo delibera inoltre l'attivazione e l'eventuale soppressione delle sezioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 7, sentito il preventivo parere del comitato di consulenza scientifica.

     4. Il consiglio direttivo è composto dal presidente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri e uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano [2].

     5. E' costituito un comitato di consulenza scientifica che esprime parere obbligatorio sul piano di cui all'articolo 4 e sugli aggiornamenti annuali. Su richiesta del consiglio direttivo svolge attività consultiva ed istruttoria, avvalendosi altresì all'occorrenza di altri esperti. E' costituito da dieci membri, di cui cinque eletti nel loro ambito tra il personale di ricerca e i geofisici ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'ente e cinque eletti nel loro ambito tra i professori universitari e ricercatori nei settori scientifico-disciplinari di geofisica e vulcanologia. Sono eletti i candidati che ottengono, nel rispettivo collegio elettorale, il maggior numero di voti. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono disciplinate le operazioni elettorali e sono nominati i membri del comitato di consulenza scientifica.

     6. La carica di presidente e di componente del consiglio direttivo è incompatibile con la carica di direttore di una sezione dell'ente. Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, il presidente può essere collocato fuori ruolo; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa a domanda ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     7. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile. Le modalità di costituzione e la composizione del collegio sono stabilite dal regolamento di organizzazione assicurando la presenza, comunque, di un componente effettivo, che assume le funzioni di presidente e uno supplente designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e due componenti e un supplente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. I componenti devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

     8. Il presidente nomina, su parere conforme del consiglio direttivo, un direttore generale scegliendolo fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni o fra esperti di elevata qualificazione professionale in campo amministrativo o aziendale. Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è responsabile della gestione e dell'attuazione delle delibere del consiglio direttivo e partecipa alle riunioni dello stesso con voto consultivo. Se dipendente pubblico è collocato in aspettativa.

     9. Le indennità di carica del presidente, dei componenti del consiglio direttivo, del comitato di consulenza scientifica e del collegio dei revisori dei conti, nonché la retribuzione del direttore generale sono determinate dal consiglio direttivo secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     10. Il presidente e i componenti del consiglio direttivo non possono essere amministratori o dipendenti di imprese o società di produzione di beni o servizi che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

     11. Il direttore generale non può avere interessi diretti o indiretti nelle imprese che partecipano a programmi di ricerca dell'ente.

 

          Art. 4. Piano di attività.

     1. L'INGV opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornabile annualmente, che stabilisce gli indirizzi generali, determina obiettivi, priorità e risorse per l'intero periodo, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché con i programmi di ricerca dell'Unione europea. Il piano comprende altresì la programmazione triennale del fabbisogno di personale con l'indicazione delle assunzioni da compiere e della relativa distribuzione territoriale, nonché della cadenza temporale delle relative procedure selettive. Il piano e gli aggiornamenti annuali sono approvati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile per le parti attinenti le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e). Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva competenza, è acquisito, nel termine perentorio di 60 giorni, il parere dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica. Decorsi 90 giorni dalla ricezione degli atti senza osservazioni da parte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.

 

          Art. 5. Norme applicabili all'INGV.

     1. All'INGV sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

     a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

     b) articolo 3, in materia di strumenti;

     c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

     d) articolo 6, comma 2, in materia di organici e di assunzioni di personale;

     e) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

     f) articolo 10, in materia di risorse finanziarie;

     g) articolo 11, in materia di gestione del personale, fatto salvo quanto previsto agli articoli 6 e 12 del presente decreto;

     h) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

     2. Costituiscono risorse finanziarie anche i contributi di soggetti pubblici per lo svolgimento di funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d) ed e).

     3. L'ente si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, applicando, per questi ultimi, anche i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numeri 2, 3 e 5, adottando per le sezioni quanto ivi previsto per gli istituti, nonché b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19.

     4. I regolamenti di cui al comma 3, relativi all'organizzazione e al funzionamento degli organi e delle strutture, devono comunque prevedere la preventiva informazione al personale sugli schemi di regolamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

     5. L'INGV ha sede in Roma e la propria rete scientifica sul territorio si articola in sezioni, anche multidisciplinari, con compiti di ricerca, di osservatorio e di monitoraggio e con riferimento alle attuali strutturazioni territoriali degli enti ed istituti soppressi e confluiti. Tali sezioni sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, secondo la disciplina determinata dai regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'INGV. E' comunque previsto come sezione dell'ente e come struttura di ricerca di rilevanza nazionale ed internazionale, l'Osservatorio vesuviano, che mantiene la sua denominazione. Il personale conferito all'INGV è assegnato alle sezioni sulla base dell'attuale distribuzione e i criteri e le scelte per gli eventuali trasferimenti nell'ambito della rete scientifica dell'ente sono definiti previo confronto con le organizzazioni sindacali.

     6. Nell'ambito della propria autonomia ciascuna sezione dell'INGV può ricevere ed autonomamente amministrare, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui al comma 3, finanziamenti e contributi da parte delle regioni e di altri enti per la predisposizione e realizzazione di progetti diretti al territorio e di divulgazione.

     7. I regolamenti di cui al comma 3 potranno prevedere la costituzione, mediante accordi o convenzioni, di sezioni autonome presso le università per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca di interesse comune, per il miglior utilizzo di laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'attivazione di corsi di dottorato, per l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca. Alle sezioni possono afferire professori universitari e ricercatori in servizio presso università ove non siano presenti sezioni dell'INGV. Possono afferire alle sezioni anche studenti dei corsi di dottorato di ricerca o di scuole di specializzazione, titolari di assegni di ricerca, ricercatori e tecnologi in servizio presso altri enti di ricerca.

 

          Art. 6. Norme transitorie.

     1. In prima applicazione del presente decreto è costituito, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, un apposito comitato composto da sei membri più il presidente, di cui uno designato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi dell'ING e dell'IRRS, uno designato congiuntamente dagli organi direttivi di OV, IIV, IGF e Poseidon. E' altresì nominato, con le procedure previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il presidente del comitato, che lo convoca e lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno.

     2. Il comitato predispone gli schemi dei regolamenti di organizzazione e funzionamento, ivi compreso il riordino della rete scientifica secondo i principi di cui all'articolo 5, comma 5, nonché di amministrazione, contabilità e finanza, che sottopone al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni e integrazioni. Per la redazione dei regolamenti il comitato si avvale anche dei direttori dell'ING, dell'IRRS, dell'OV e dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon.

     3. Qualora il comitato non trasmetta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica gli schemi dei regolamenti di cui al comma 2 entro quattro mesi dalla data di insediamento, esso decade e il Ministro nomina un commissario con l'incarico di completare la redazione dei regolamenti medesimi. I componenti del comitato decaduto non possono far parte del consiglio direttivo dell'INGV.

     4. A seguito dell'approvazione definitiva dei regolamenti di cui al comma 2, da parte del comitato di cui al comma 1 ovvero del commissario di cui al comma 3, il presidente e i componenti del comitato assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di membri del consiglio direttivo dell'INGV ovvero, nel caso di cui al comma 3, sono nominati, con le procedure indicate al comma 1, il consiglio direttivo e il presidente dell'INGV. I membri designati dagli organi direttivi dell'ING, dell'IRRS, dell'OV, dell'IIV, dell'IGF e del Poseidon, decadono all'atto della nomina dei membri designati dai CSN dell'area scientifica corrispondente. Dalla data di insediamento del presidente e del consiglio direttivo:

     a) è istituito l'INGV;

     b) è soppresso l'ING;

     c) l'Osservatorio vesuviano perde la personalità giuridica e si trasforma in sezione dell'ente;

     d) il patrimonio e il personale dei predetti enti diventano patrimonio e personale dell'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;

     e) il personale e i beni mobili e immobili in uso all'IIV, all'IRRS, all'IGF e al Poseidon, nonché le attrezzature in uso al gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e al gruppo nazionale per la vulcanologia sono trasferiti, senza oneri per l'ente, all'INGV, salvo quanto previsto al comma 9;

     f) all'INGV sono trasferiti i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);

     g) al personale assunto a tempo determinato dal CNR per concorrere all'attività dei gruppi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), in servizio al 1° aprile 1999, è mantenuto il rapporto in essere a meno che non opti per il trasferimento all'INGV con identiche funzioni e rapporto di lavoro, con domanda da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di funzionamento dell'istituto;

     h) i regolamenti di cui al comma 2 acquistano efficacia come regolamenti dell'INGV;

     i) l'INGV subentra a tutti i rapporti attivi e passivi dei predetti enti e istituti;

     l) è soppresso il Consiglio nazionale geofisico (CONAG).

     5. Fino alla data di insediamento del consiglio direttivo di cui al comma 4 sono prorogati gli organi direttivi dell'Osservatorio vesuviano e sono fatte salve le deliberazioni e gli atti da essi adottati. Fino alla data di approvazione del primo piano triennale da parte del CNR, l'organico del CNR è ridotto del numero di unità trasferite all'INGV.

     6. Per il presidente e i membri che costituiscono in prima applicazione il comitato di cui al comma 1, i quattro anni del mandato sono computati a partire dalla data dei rispettivi decreti di nomina.

     7. I geofisici straordinari, ordinari ed associati e i ricercatori geofisici in servizio alla data di cui al comma 4, terzo periodo, presso l'Osservatorio vesuviano sono inquadrati in apposito ruolo ad esaurimento e ad essi continuano ad applicarsi fino al collocamento a riposo le disposizioni in materia di funzioni, trasferimenti, trattamento economico, incompatibilità, stato giuridico, verifiche e attività di ricerca presso organismi internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, nonché ogni disposizione successiva applicabile ai professori e ricercatori universitari.

     8. Il personale tecnico e amministrativo e i dirigenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Osservatorio vesuviano alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2 sono inquadrati nei ruoli dell'INGV, previa determinazione di tabelle di corrispondenza, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, previo confronto con le organizzazioni sindacali. Fino all'applicazione dei contratti collettivi di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, che comunque non possono determinare un peggioramento del trattamento complessivo per il personale di cui al presente comma, il predetto trattamento resta disciplinato dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale tecnico-amministrativo e per i dirigenti degli osservatori.

     9. Il personale in servizio a tempo indeterminato presso l'IIV, l'IGF, l'IRRS, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 2, ha facoltà di optare per rimanere nei ruoli del CNR. I geofisici straordinari, ordinari, associati e ricercatori in servizio presso l'Osservatorio vesuviano possono essere chiamati, anche in deroga alle norme vigenti sui trasferimenti dei professori e ricercatori universitari e senza parere del CUN, a ricoprire posti vacanti di professore e ricercatore universitario nei settori scientifico-disciplinari di geofisica, geochimica e vulcanologia dall'Università di Napoli o da altre università. Il personale tecnico-amministrativo dell'Osservatorio vesuviano può essere trasferito, con il consenso dell'Università di Napoli o di altre università e nei limiti dei rispettivi organici, nei ruoli dei predetti atenei. I regolamenti dell'INGV, sulla base di uno specifico decreto da emanarsi da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto legislativo, definiscono le modalità e i termini per la chiamata o il trasferimento nei ruoli dell'università.

     10. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i rettori delle università e il presidente del CNR, che intendano proporre l'attivazione di sezioni dell'INGV, su istanza motivata di professori universitari o ricercatori in servizio presso l'ateneo o presso il CNR, fanno richiesta all'Istituto e inviano comunicazione relativa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     11. Nelle more dell'approvazione del piano di cui all'articolo 4, nell'ambito dell'organico complessivo, per attività che richiedano particolari professionalità e che siano programmate per gli anni 1999 e 2000, l'INGV, previa autorizzazione del MURST, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e della funzione pubblica, può bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale di ricerca scientifica e tecnologica.

 

Titolo II

Disposizioni per altri enti di competenza del Ministero dell'università

e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST).

 

          Art. 7. Norme sull'Osservatorio geofisico sperimentale e sull'Istituto di ottica.

     1. L'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste muta la denominazione in Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS.

     2. All'articolo 2, comma 1, della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo le parole: "ha il compito di svolgere" sono inserite le parole: "di promuovere e coordinare e"; la lettera c) è sostituita dalla seguente "c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera".

     3. All'articolo 2 della legge 30 novembre 1989, n. 399, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis - Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale".

     4. All'articolo 8, della legge 30 novembre 1989, n. 399, sostituire le parole da: "che diano un materiale apporto o tecnico all'attività dell'Osservatorio stesso" con le seguenti: "e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio".

     5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale di ottica assume la denominazione di Istituto nazionale di ottica applicata (I.N.O.A.). Oltre ai compiti istituzionali già determinati dalla normativa vigente, l'Istituto svolge attività di ricerca e sviluppo nelle applicazioni industriali dell'ottica, anche con riferimento alla qualificazione e certificazione dei sistemi ottici.

     6. Il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di ottica applicata è costituito da un presidente, nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, nonché da quattro esperti di alta qualificazione scientifica, ovvero nelle applicazioni della ricerca dell'ente, nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di cui uno designato dal Ministro dell'industria e due dal CSN dell'area scientifica corrispondente. In sede di prima applicazione del presente decreto, in sostituzione dei membri designati dal CSN, sono eletti due componenti dal personale di ricerca dell'ente tra i dirigenti di ricerca. I predetti membri decadono all'atto della nomina dei membri designati dal CSN.

 

Titolo III

Norme sulla incentivazione, la costituzione e il funzionamento di consorzi tra enti di ricerca

 

          Art. 8. Consorzi.

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in sede di ripartizione del Fondo ordinario di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con indicazione nel decreto di cui al comma 2 del predetto articolo, può riservare una apposita quota per il finanziamento di enti di ricerca per la programmata costituzione e partecipazione alle attività di consorzi con soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione di programmi di ricerca, per la realizzazione e il miglior utilizzo di infrastrutture, laboratori e strutture di ricerca di interesse comune, per l'erogazione di servizi, per l'attivazione di borse e di assegni di ricerca a sostegno di programmi coordinati. Qualora i consorzi riguardino anche enti di ricerca di competenza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con tali amministrazioni ovvero propone apposita direttiva del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate di incentivazione.

     2. Per esigenze imprescindibili di razionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica in specifici settori il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può condizionare l'approvazione del piano triennale di attività di enti di ricerca vigilati o finanziati dal MURST ovvero l'erogazione ai medesimi di quote del Fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, alla previa costituzione di consorzi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Qualora le esigenze di cui al presente comma riguardino anche enti di ricerca sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica adotta opportune intese con gli altri Ministri, ovvero propone apposite direttive del CIPE ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al fine di assumere iniziative coordinate.

     3. Ai consorzi di cui al presente articolo si applica l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. La partecipazione del personale degli enti di ricerca all'attività dei consorzi eventualmente costituiti avviene con il mantenimento dello status riconosciuto nell'ente di provenienza.

     4. Amministrazioni dello Stato, diverse dal MURST, possono applicare le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 con riferimento agli enti di ricerca da esse vigilati e a valere sui finanziamenti da erogare ai medesimi.

     5. Le amministrazioni dello Stato che erogano contributi per il funzionamento di enti privati che svolgono attività di ricerca possono riservare apposite quote, ovvero possono condizionare la prosecuzione del sostegno finanziario alla previa costituzione di consorzi con altri soggetti privati, ovvero con enti di ricerca, università o altri soggetti pubblici, per le finalità e le attività di cui al comma 1.

 

          Art. 9. Consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste.

     1. Al consorzio obbligatorio per la gestione dell'area per la ricerca scientifica e tecnologica nella provincia di Trieste, che assume la denominazione di consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e all'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 26, con facoltà di intervento sul territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

     2. Il consorzio opera sulla base di uno statuto che disciplina i compiti, le facoltà, gli organi e le rispettive competenze, i principi generali di organizzazione e funzionamento, nonché di appositi regolamenti, emanati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato ma comunque nel rispetto dei relativi principi. Per l'esame dello statuto e dei regolamenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     3. Al consorzio si applicano l'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

     a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h);

     b) articolo 3;

     c) articolo 5, con riferimento anche all'attività dei soggetti che operano nelle aree;

     d) articolo 6;

     e) articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5, e lettera b);

     f) articolo 9, comma 1, salve le parole: "di cui agli articoli 7 e 8", e comma 2;

     g) articolo 10, comma 1;

     h) articolo 11, applicandosi, per quanto riguarda le aree scientifiche e i settori tecnologici, l'articolo 12 del presente decreto;

     i) articolo 12.

     4. In sede di prima applicazione del presente decreto il consiglio di amministrazione è integrato con un componente nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché da un rappresentante per ciascuno dei soci di diritto di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102. Entro novanta giorni dalla predetta nomina il consiglio di amministrazione trasmette al MURST le modifiche e integrazioni allo statuto e ai regolamenti per l'adeguamento al presente decreto. Alla data di pubblicazione dello statuto così modificato e integrato sono abrogati gli articoli 12, commi primo, secondo e terzo, 13, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, e i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 29 gennaio 1986, n. 26.

     5. In considerazione della rilevanza del polo scientifico e tecnologico del Friuli-Venezia Giulia e delle sue relazioni con l'estero, il consorzio ogni anno convoca, per conto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una conferenza degli enti di ricerca nazionali ed internazionali che ricevono contributi dallo Stato, aventi sede nella regione Friuli-Venezia Giulia, al fine di valutare i programmi ed i risultati ottenuti anche sotto il profilo delle collaborazioni e delle interazioni avviate fra gli stessi. Alla conferenza prendono parte i rappresentanti della regione, delle province e dei capoluoghi di provincia del Friuli-Venezia Giulia e possono partecipare i rappresentanti delle due Università di Trieste e di Udine, delle imprese e delle organizzazioni sindacali.

 

Titolo IV

Norme generali per gli enti di ricerca

 

          Art. 10. Estensione di disposizioni in vigore per enti di ricerca.

     1. Agli enti di ricerca di cui all'allegato n. 1, di competenza del MURST, sono estese le seguenti disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19:

     a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) e h) in materia di funzioni;

     b) articolo 3, in materia di strumenti;

     c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione;

     d) articolo 6, in materia di piano triennale, di organici e di assunzioni di personale;

     e) articolo 7, comma 1, lettera a) numero 5 e lettera b), in materia di principi applicativi ai regolamenti di organizzazione e funzionamento, di amministrazione, finanza e contabilità;

     f) articolo 9, commi 1 e 2, in materia di controlli e di competenze ministeriali;

     g) articolo 10, comma 1, in materia di risorse finanziarie;

     h) articolo 11, in materia di procedure di assunzione del personale, fatte salve, per gli enti interessati, le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 aprile 1988, n. 143, e di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per l'indicazione di aree scientifiche e settori tecnologici ai fini delle assunzioni, si applica l'articolo 12 del presente decreto;

     i) articolo 12, in materia di mobilità temporanea del personale.

     2. L'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e l'Istituto per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), fermi restando i poteri di indirizzo e di direttiva del rispettivo Ministro vigilante e previa determinazione, con decreto del Ministro vigilante, degli atti dell'ente da sottoporre ad approvazione o a comunicazione, possono dotarsi di ordinamenti autonomi, mediante appositi regolamenti di organizzazione e funzionamento, nonché di amministrazione, contabilità e finanza anche sulla base dei principi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 5), e b), del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19. In ordine ai medesimi regolamenti il Ministro vigilante esercita i controlli di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Agli enti di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, con approvazione del piano da parte del Ministro vigilante; ai predetti enti, nonché agli enti di ricerca vigilati dal Ministero per le politiche agricole, si applicano altresì le seguenti disposizioni di cui al predetto decreto n. 19:

     a) articolo 2, comma 1, lettere c), e), g) ed h), in materia di funzioni;

     b) articolo 3 in materia di strumenti, attribuendo al Ministro vigilante le competenze ivi assegnate al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) articolo 5, in materia di comitato di valutazione, relativamente all'attività di ricerca dell'ente;

     d) articolo 11, in materia di reclutamento del personale, determinando autonomamente le aree scientifiche e i settori tecnologici di inquadramento;

     e) articolo 12.

     3. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, sono estese anche all'Istituto di studi e di analisi economiche (ISAE).

     4. L'estensione, anche parziale, agli altri enti del comparto ricerca delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, e richiamate al comma 1, per quanto applicabili in relazione all'attività svolta, può essere disciplinata con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri vigilanti, salvo quanto previsto da decreti legislativi emanati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

     5 . Al personale di ricerca dell'ENEA e dell'ASI, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, si applicano i criteri e i principi contenuti nelle disposizioni di cui al comma 1, lettere h) ed i).

 

Titolo V

Modifiche al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204

 

          Art. 11. Modifica dei compiti del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) e della composizione del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR).

     1. All'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il secondo periodo del comma 1 e i commi 3 e 5 sono sostituiti dal seguente periodo: "Il comitato, sulla base di un programma annuale da esso approvato:

     a) svolge attività per il sostegno alla qualità e alla migliore utilizzazione della ricerca scientifica e tecnologica nazionale. A tal fine promuove la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione della ricerca;

     b) determina i criteri generali per le attività di valutazione svolte dagli enti di ricerca, dalle istituzioni scientifiche e di ricerca e dell'ASI, verificandone l'applicazione;

     c) d'intesa con le pubbliche amministrazioni, progetta ed effettua attività di valutazione esterna di enti di ricerca da esse vigilati o finanziati, nonché di progetti e programmi di ricerca da esse coordinati o finanziati;

     d) predispone rapporti periodici sulle attività svolte e una relazione annuale in materia di valutazione della ricerca, che trasmette al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai Ministri interessati e al CIPE;

     e) determina criteri e modalità per la costituzione, da parte di enti di ricerca e dell'ASI, ove ciò sia previsto dalla normativa vigente, di un apposito comitato incaricato della valutazione dei risultati scientifici e tecnologici dell'attività complessiva dell'ente e, ove ricorrano, degli istituti in cui si articola.”

     2. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dopo le parole: "Il Governo si avvale di un comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), istituito presso il MURST, composto" inserire le seguenti: "dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo presiede, nonché".

 

Titolo VI

Disposizioni per l'attività di ricerca

 

          Art. 12. Aree scientifiche e settori tecnologici.

     1. Gli enti di cui agli articoli 9, 10, comma 1, e all'allegato 1 del presente decreto, nonché l'INGV e il CNR, in sede di applicazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 19, ove operanti in più aree scientifiche e settori tecnologici, indicano le predette aree e settori per le assunzioni dei ricercatori e dei tecnologi, sulla base di criteri generali determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con la finalità di assicurare la compatibilità con le competenze scientifiche in essere, procedure di revisione periodica e di variazione delle afferenze, nonché di agevolare i passaggi diretti tra enti di ricerca ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, e la mobilità con le università. Nelle more dell'emanazione del decreto, al fine di poter effettuare le assunzioni, gli enti possono determinare aree e settori provvisori, che saranno adeguati successivamente all'emanazione del medesimo decreto, assicurando le finalità di cui al presente comma.

 

          Art. 13. Principi per l'attività di ricerca.

     1. L'attività degli enti di cui all'articolo 12, comma 1, si ispira ai seguenti principi:

     a) ai ricercatori e tecnologi, secondo quanto previsto alle lettere b) e c), sono garantite la libertà di ricerca e l'autonomia professionale;

     b) relativamente alle ricerche programmate dall'ente di appartenenza, i ricercatori e i tecnologi, secondo le direttive dell'ente, sono tenuti a svolgere le attività necessarie al conseguimento degli obiettivi previsti dai programmi dell'ente, secondo le rispettive competenze;

     c) fatto salvo l'assolvimento dei compiti di ricerca programmata definiti dagli enti, il personale di ricerca ha facoltà di svolgere ricerca libera, in coerenza con quanto espresso dai programmi e senza oneri aggiuntivi per l'ente. Gli enti favoriscono inoltre la partecipazione dei ricercatori e dei tecnologi ad attività finalizzate allo sviluppo delle competenze scientifiche e all'arricchimento culturale, di aggiornamento, di studio e collaborazione scientifica, senza necessariamente sopportarne il costo;

     d) gli enti favoriscono, per le attività di ricerca, compatibilmente con i propri programmi di attività, l'accesso ai programmi e alle fonti di finanziamento sia nazionali che internazionali;

     e) i ricercatori hanno diritto a sottoporre a valutazione la propria attività scientifica.

 

          Art. 14. Norme finali.

     1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, adottano regolamenti nelle materie di cui al presente titolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato 1

 

     Istituto nazionale di fisica nucleare

     Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale

     Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris"

     Istituto nazionale di ottica applicata

     Stazione zoologica "A. Dohrn"

     Istituto papirologico "G. Vitelli"

     Istituto nazionale di fisica della materia

     Istituto nazionale di Alta Matematica

     Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna


[1] Comma già modificato dall'art. 9 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito dalla L. 8 novembre 2021, n. 155.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.