§ 42.2.105 - Legge 30 novembre 1989, n. 399.
Norme per il riordinamento dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/11/1989
Numero:399


Sommario
Art. 1.  Definizione.
Art. 2.  Funzioni.
Art. 3.  Forme di intervento.
Art. 4.  Programma triennale.
Art. 5.  Organi.
Art. 6.  Presidente.
Art. 7.  Funzioni del presidente.
Art. 8.  Consiglio di amministrazione.
Art. 9.  Funzioni del consiglio di amministrazione.
Art. 10.  Collegio dei revisori.
Art. 11.  Comitato scientifico.
Art. 12.  Direttore generale.
Art. 13.  Personale.
Art. 14.  Autonomia finanziaria.
Art. 15.  Norme transitorie.
Art. 16.  Copertura.


§ 42.2.105 - Legge 30 novembre 1989, n. 399.

Norme per il riordinamento dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS di Trieste. [1]

(G.U. 14 dicembre 1989, n. 291).

 

     Art. 1. Definizione.

     1. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, disciplinato dalla legge 11 febbraio 1958, n. 73, modificata dalla legge 31 ottobre 1965, n. 1243, è riordinato secondo le norme della presente legge [2].

     2. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS rientra tra gli enti di ricerca a carattere non strumentale di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e adotta, nel rispetto anche dei principi di cui alla presente legge, propri regolamenti concernenti gli organi, le strutture, l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile, il personale. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'art. 8, comma 4, e dell'art. 17, comma 2, della citata legge n. 168 [3].

 

          Art. 2. Funzioni.

     1. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS ha il compito di svolgere di promuovere e coordinare e, anche in collaborazione con altri enti interessati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri, studi e ricerche rivolti alla conoscenza della terra e delle sue risorse, ed in particolare [4]:

     a) studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche ed ambientali, con speciale riguardo allo sviluppo delle metodologie applicative ed interpretative rivolte ai settori produttivi;

     b) studi e ricerche rivolti all'individuazione ed alla valutazione di risorse minerarie e di fonti energetiche, in terra ed in mare, in Italia ed all'estero;

     c) studi e ricerche nelle scienze del mare, con particolare riferimento alle interazioni tra ambiente marino e oceanico con l'atmosfera e con la litosfera [5];

     d) studi e ricerche rivolti alla conoscenza della sismicità nonchè all'analisi di fenomeni geodinamici ed idrodinamici influenti sull'ambiente, anche con finalità di protezione civile;

     e) studi e ricerche rivolti allo sviluppo delle tecnologie di acquisizione, trattamento ed archiviazione dati e delle nuove tecnologie di interpretazione applicate allo sfruttamento delle risorse terrestri ed alla migliore utilizzazione del territorio;

     f) attività applicativa nei campi di sua competenza [6].

     2. L'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS inoltre:

     a) concorre alla qualificazione professionale di personale scientifico e tecnico nei campi di sua competenza;

     b) collabora, nei campi di sua competenza, ai programmi di cooperazione allo sviluppo promossi dal Ministero degli affari esteri;

     c) fornisce pareri e consulenze ed esegue istruttorie tecniche per conto delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali sui problemi connessi con le ricerche nei campi di sua competenza;

     d) cura pubblicazioni nel campo della geofisica e della oceanografia a scopo scientifico, pratico e didattico [7].

     2-bis Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può avvalersi dell'ente per sostenere e coordinare la partecipazione italiana ad organismi, progetti ed iniziative internazionali nel campo della ricerca oceanografica e geofisica sperimentale [8].

     3. Nell'ambito dell'articolazione funzionale dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS, al centro di ricerche sismologiche di Udine, di cui all'art. 8 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è assegnato il compito di svolgere, in autonomia scientifica, anche in attuazione di quanto previsto al comma 1, lettera d), del presente articolo, con specifici progetti, ricerche sulla sismicità e sulla sismogenesi dell'Italia nord-orientale, gestendo e sviluppando inoltre la connessa rete di rilevamento sismico anche per fini di protezione civile. A tale scopo l'osservatorio geofisico sperimentale stabilisce gli opportuni collegamenti con l'Istituto nazionale di geofisica [9].

 

          Art. 3. Forme di intervento.

     1. L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS ha piena capacità di diritto pubblico e privato e, in particolare, ai fini dell'espletamento delle attività di cui all'art. 2, può:

     a) stipulare convenzioni e contratti di studio, ricerca e servizio con università, altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri;

     b) stipulare con le industrie nazionali e straniere contratti di collaborazione e mettere a disposizione delle industrie stesse competenze, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

     c) promuovere, partecipare alla costituzione ed entrare a far parte di consorzi costituiti anche in società per azioni, nonchè di società, anche internazionali o straniere, che abbiano come scopo lo sviluppo delle ricerche e delle prospezioni geofisiche in terra ed in mare o la prestazione di servizi ad esse attinenti [10].

     2. La quota di partecipazione nei consorzi e nelle società di cui al comma 1, lettera c), può essere di maggioranza; le quote di partecipazione in società nazionali sono rappresentate preferibilmente da conferimenti di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonchè di competenze, anche in deroga all'art. 2342, terzo comma, del codice civile.

 

          Art. 4. Programma triennale.

     1. Su proposta dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sottopone al CIPE per l'approvazione il programma triennale di attività dell'ente con previsioni di finanziamento per l'intero periodo, del cui fabbisogno si tiene conto in sede di predisposizione degli strumenti annuali del bilancio dello Stato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 [11].

     2. I mezzi finanziari destinati all' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti senza vincolo di destinazione. Il Ministro riferisce ogni tre anni al Parlamento sullo stato di realizzazione del programma [12].

 

          Art. 5. Organi.

     1. Sono organi dell'ente:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori;

     d) il comitato scientifico.

 

          Art. 6. Presidente.

     1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente dura in carica tre anni e può essere confermato entro i limti stabiliti dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni.

     2. La carica di presidente è incompatibile con le funzioni previste dall'art. 7 della citata legge n. 14 del 1978, nonchè con la qualità di amministratore o dipendente di enti pubblici economici o di componente degli organi di amministrazione di società commerciali.

 

          Art. 7. Funzioni del presidente.

     1. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ente;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     c) assicura l'esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, vigila sull'andamento della gestione e svolge gli altri compiti previsti dalle leggi e dai regolamenti;

     d) presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sull'attività svolta dall'ente nell'anno precedente, approvata dal consiglio di amministrazione.

     2. Nei casi di necessità ed urgenza il presidente può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, al quale gli stessi sono sottoposti per la ratifica nella prima riunione successiva.

 

          Art. 8. Consiglio di amministrazione. [13]

     1. Il regolamento concernente gli organi dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [14] fissa la composizione del consiglio di amministrazione che non potrà superare gli otto membri e dovrà assicurare una equilibrata presenza, oltre al presidente, di esperti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di professori di ruolo di discipline geofisiche e geologiche delle università di Trieste e di Udine, nonchè di rappresentanti degli enti pubblici e privati che diano un rilevante apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

     2. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

 

          Art. 9. Funzioni del consiglio di amministrazione.

     1. Il consiglio di amministrazione:

     a) approva, sentito il comitato scientifico, i regolamenti concernenti gli organi, l'organizzazione e il funzionamento delle strutture;

     b) approva i regolamenti concernenti l'amministrazione e la gestione finanziaria e contabile e il personale;

     c) delibera i programmi triennali di attività ed i piani annuali dell'ente, da trasmettere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, indicando le risorse finanziarie e di personale necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

     d) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni, nonchè il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dello stato di avanzamento delle attività;

     e) delibera sugli affari di cui all'art. 3;

     f) delibera in ordine ad eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni, al presidente, al direttore generale, ai dirigenti o ad altri dipendenti dell'ente circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura.

     2. Il consiglio di amministrazione esercita ogni attribuzione che non sia, ai sensi della presente legge, demandata espressamente ad altri organi dell'ente.

     3. Le delibere del consiglio di amministrazione, eccettuate quelle relative alle lettere a) e b) del comma 1, non sono soggette al controllo del Ministro vigilante.

 

          Art. 10. Collegio dei revisori.

     1. Il controllo sulla gestione dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è esercitato dal collegio dei revisori, il cui ordinamento è demandato al regolamento concernente gli organi dell'osservatorio stesso [15].

 

          Art. 11. Comitato scientifico.

     1. Presso l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS è costituito il comitato scientifico che, oltre ad esprimere parere obbligatorio sul programma di cui all'art. 4, sulla relazione annuale di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), e sui regolamenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), può essere sentito su ogni argomento di rilevante carattere scientifico relativo all'attività dell'ente e può formulare proposte e raccomandazioni [16].

     2. Il comitato scientifico è nominato con delibera del consiglio di amministrazione e comprende nove membri, almeno quattro dei quali scelti tra i professori di ruolo di discipline tecnico-scientifiche afferenti all'attività dell'osservatorio geofisico sperimentale. Due componenti sono eletti dal personale dei ruoli tecnico-scientifici dell'ente tra il personale scientifico dell'ente stesso. I restanti componenti sono individuati tra esperti, anche stranieri, che svolgono attività di ricerca applicata nel campo delle scienze della terra e comunque in materia di interesse dell'osservatorio stesso.

     3. I membri del comitato scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

     4. Il comitato scientifico elegge nel suo seno un coordinatore ed approva un proprio regolamento. Alle riunioni partecipa il direttore generale, anche in qualità di segretario.

     5. Il comitato sente di volta in volta i ricercatori dell'ente e gli esperti, anche stranieri, operanti nei campi di interesse dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [17].

 

          Art. 12. Direttore generale.

     1. La nomina, le funzioni, i compiti, le prerogative e il trattamento economico del direttore generale sono fissati nel regolamento concernente gli organi dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [18].

 

          Art. 13. Personale.

     1. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'ente, articolata in distinti ruoli per il personale scientifico, dirigente, tecnico e amministrativo. Tale regolamento disciplina lo stato giuridico e il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali fissati dalla legge o da accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     2. All' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS si applicano le norme di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, per il caso di assunzione di personale a contratto e si estendono le disposizioni di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369 [19].

     3. Il personale assunto in base all'ordinanza del commissario del Governo in Friuli n. 94 del 27 ottobre 1976, in servizio presso l' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS al 30 giugno 1988 e in possesso alla stessa data dei prescritti titoli e requisiti, è inquadrato nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente all'attività prevista dal contratto di assunzione, conservando il trattamento economico in godimento, se più favorevole [20].

 

          Art. 14. Autonomia finanziaria.

     1. Oltre ai mezzi finanziari trasferiti annualmente dallo Stato l'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali contributi volontari, proventi di attività, vendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni ai quali si estende la disciplina prevista dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 [21].

     2. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS si esercita nei limiti stabiliti dall'art. 8 della citata legge n. 168 del 1989 [22].

 

          Art. 15. Norme transitorie.

     1. I regolamenti di cui all'art. 9, comma 1, lettera a), sono adottati dal consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente legge integrato da quattro rappresentanti eletti dal personale in servizio dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS, di cui tre in rappresentanza del personale scientifico [23].

     2. Il consiglio di amministrazione in carica è prorogato fino alla nomina del nuovo consiglio, nella composizione fissata dal regolamento concernente gli organi dell' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS [24].

 

          Art. 16. Copertura.

     1. L' Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS provvede all'assolvimento dei compiti di cui all'art. 2 con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da contributi a carico dello Stato, dai proventi delle proprie attività, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata [25].

     2. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'osservatorio geofisico sperimentale stabilito in lire 15 milioni dall'art. 11 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è elevato di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992. A decorrere dall'anno 1993, il predetto contributo è determinato ai sensi dell'art. 11, terzo comma, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

     3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, 1991 e 1992 si provvede per l'anno 1989 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento, e per il triennio 1990-1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al detto capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Titolo così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[2] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[4] Alinea così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[5] Lettera così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[7] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[9] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[12] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[13] Articolo così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[14] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[15] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[16] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[17] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[18] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[19] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[20] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[21] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[22] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[23] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[24] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.

[25] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.