§ 42.2.7c - Legge 31 ottobre 1965, n. 1243.
Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:31/10/1965
Numero:1243


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente


§ 42.2.7c - Legge 31 ottobre 1965, n. 1243.

Modificazione degli articoli 6 e 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, istitutiva dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. [1]

(G.U. 17 novembre 1965, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

     "L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte:

     a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto, tra i professori di ruolo di fisica terrestre, geofisica applicata, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

     b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

     c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

     d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica".

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'articolo 9 della legge 11 febbraio 1958, n. 73, è sostituito dal seguente:

     "L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno".


[1] La denominazione dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è mutata in “Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale – OGS” ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381.