§ 85.1.25 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163.
Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:85. Ricerca scientifica e tecnologica
Capitolo:85.1 ricerca scientifica e tecnologica
Data:10/03/1982
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici.
Art. 2.  Consiglio per le ricerche astronomiche.
Art. 3.  Organi degli osservatori.
Art. 4.  Composizione del consiglio direttivo.
Art. 5.  Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo.
Art. 6.  Direttore dell'osservatorio.
Art. 7.  Collegio dei revisori.
Art. 8.  Ruoli del personale di ricerca.
Art. 9.  Funzioni degli astronomi ordinari e straordinari.
Art. 10.  Reclutamento degli astronomi straordinari.
Art. 11.  Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari.
Art. 12.  Funzione degli astronomi associati.
Art. 13.  Reclutamento degli astronomi associati.
Art. 14.  Dotazione organica dei posti di astronomi associati.
Art. 15.  Funzioni dei ricercatori astronomi.
Art. 16.  Reclutamento dei ricercatori astronomi.
Art. 17.  Dotazione organica dei posti di ricercatore astronomo.
Art. 18.  Orario di servizio.
Art. 19.  Trasferimenti.
Art. 20.  Finalità dell'osservatorio vesuviano.
Art. 21.  Consiglio nazionale geofisico.
Art. 22.  Organi dell'osservatorio vesuviano.
Art. 23.  Composizione del consiglio direttivo.
Art. 24.  Attribuzioni e funzionamento del consiglio direttivo.
Art. 25.  Direttore dell'osservatorio vesuviano.
Art. 26.  Collegio dei revisori.
Art. 27.  Ruoli del personale di ricerca.
Art. 28.  Funzioni dei geofisici ordinari e straordinari.
Art. 29.  Reclutamento dei geofisici straordinari.
Art. 30.  Dotazione organica dei posti di geofisici straordinari e ordinari.
Art. 31.  Funzioni dei geofisici associati.
Art. 32.  Reclutamento dei geofisici associati.
Art. 33.  Dotazione organica dei posti di geofisici associati.
Art. 34.  Funzioni dei ricercatori geofisici.
Art. 35.  Reclutamento dei ricercatori geofisici.
Art. 36.  Dotazione organica dei posti di ricercatore geofisico.
Art. 37.  Orario di servizio.
Art. 38.  Trasferimenti.
Art. 39.  Trattamento economico e incompatibilità.
Art. 40.  Stato giuridico del personale di ricerca.
Art. 41.  Verifica dell'attività del personale di ricerca.
Art. 42.  Chiamata di studiosi stranieri.
Art. 43.  Attività di ricerca presso organismi internazionali.
Art. 44.  Personale degli osservatori.
Art. 45.  Soppressione di ruoli.
Art. 46.  Gestione finanziaria e amministrativa.
Art. 47.  Spese di funzionamento e di ricerca.
Art. 48.  Ristrutturazione, fusione e soppressione degli osservatori.
Art. 49.  Concorsi.
Art. 50.  Costituzione e funzionamento dei consigli direttivi degli osservatori, del C.R.A. e del CO.NA.G.
Art. 51.  Abrogazione.


§ 85.1.25 - D.P.R. 10 marzo 1982, n. 163.

Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano.

(G.U. 17 aprile 1982, n. 105, S.O.).

 

Titolo I

OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Finalità degli osservatori astronomici e astrofisici.

     Gli osservatori astronomici e astrofisici sono istituti scientifici aventi per fine la ricerca astronomica ed astrofisica nei suoi vari aspetti; essi sono dotati di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e soggetti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     Nell'ambito dei loro compiti istituzionali gli osservatori astronomici e astrofisici possono svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti da stipulare in conformità al regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

 

          Art. 2. Consiglio per le ricerche astronomiche.

     Allo scopo di coordinare la ricerca astronomica degli osservatori è istituito il Consiglio per le ricerche astronomiche (C.R.A.), organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.

     Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

     a) quattro professori ordinari o straordinari o associati di discipline astronomiche nelle università italiane, di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

     b) un ricercatore di discipline astronomiche nelle università italiane;

     c) quattro astronomi ordinari o straordinari o associati di cui almeno due ordinari o straordinari ed uno associato;

     d) un ricercatore astronomo;

     e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro su una terna indicata dal C.U.N.;

     f) due esperti in rappresentanza di enti pubblici di ricerca operanti nel settore astronomico, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

     I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline astronomiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dagli astronomi ordinari, straordinari e associati in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti, rispettivamente, dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori astronomi.

     Possono partecipare alle sedute del C.R.A. con voto consultivo i direttori degli osservatori astronomici e astrofisici.

     Possono partecipare alle sedute del C.R.A. esperti stranieri in numero non superiore a due su invito dello stesso consiglio.

     Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca astronomica ed astrofisica degli osservatori con particolare riferimento ai progetti di interesse nazionale ed internazionale. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la programmazione nazionale dello sviluppo della ricerca e per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e, in genere, in ordine ai rapporti con gli altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore astronomico e astrofisico.

     Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'istituzione, ristrutturazione, fusione e soppressione di osservatori astronomici ed astrofisici.

     Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

     progetti nazionali ed internazionali;

     potenziamento delle strutture e ripartizione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;

     criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale presentati.

     Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.

     Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente.

     Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.

     Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente.

     Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

     La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

 

Capo II

ORDINAMENTO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTROFISICI

 

          Art. 3. Organi degli osservatori.

     Gli organi degli osservatori sono:

     1) il consiglio direttivo;

     2) il direttore;

     3) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 4. Composizione del consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è composto:

     a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

     b) da quattro esperti scelti fra otto nominativi designati dal C.R.A. fra gli astronomi ordinari o straordinari non appartenenti all'osservatorio stesso o fra i professori ordinari o straordinari di discipline astronomiche di cui uno, in ogni caso e ove possibile, appartenente all'Università locale ove ha sede l'osservatorio;

     c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente degli astronomi ordinari e straordinari, degli astronomi associati, dei ricercatori astronomi e del personale tecnico e amministrativo.

     Il consiglio si rinnova ogni tre anni.

 

          Art. 5. Attribuzione e funzionamento del consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo:

     1) definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'osservatorio;

     2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio;

     3) approva i bilanci preventivi e i conti consuntivi;

     4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore;

     5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi;

     6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o gli astronomi componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

     7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica più elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

     La nomina a componente del consiglio direttivo dei professori universitari è compatibile con il regime a tempo pieno.

 

          Art. 6. Direttore dell'osservatorio.

     Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A., fra i professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o fra gli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza [1].

     Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

     Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

     Il direttore nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore, dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione e da un rappresentante del consiglio direttivo eletto nel proprio seno.

     Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

     Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico [2].

 

          Art. 7. Collegio dei revisori.

     Presso ciascun osservatorio, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

     un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza;

     due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria.

     I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

     I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo.

     Essi durano in carica un triennio.

 

Capo III

PERSONALE DI RICERCA DEGLI OSSERVATORI

 

          Art. 8. Ruoli del personale di ricerca.

     Per le esigenze scientifiche degli osservatori sono istituiti:

     il ruolo degli astronomi degli osservatori che comprende le seguenti fasce:

     a) astronomi straordinari e ordinari;

     b) astronomi associati;

     il ruolo dei ricercatori astronomi degli osservatori.

     Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio il direttore, previo parere conforme del consiglio direttivo, può avvalersi della collaborazione temporanea, senza oneri a carico dell'osservatorio, di personale scientifico e tecnico di altri enti che abbia ricevuto il relativo consenso dall'amministrazione di appartenenza.

     Inoltre l'osservatorio può stipulare contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità, nei casi e con le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 9. Funzioni degli astronomi ordinari e straordinari.

     Gli astronomi ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, all'attività di servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare le attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.

     Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.

     L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.

     Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.

 

          Art. 10. Reclutamento degli astronomi straordinari.

     Il reclutamento degli astronomi straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici, intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

     I concorsi con la specificazione del posto da coprire sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori.

     La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati all'interno di una lista di dieci nominativi, di cui cinque professori ordinari o straordinari e cinque astronomi ordinari o straordinari, eletti in collegio unico dai professori universitari ordinari o straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari o straordinari degli osservatori.

     L'elettorato attivo e passivo compete sia ai professori straordinari e ordinari che agli astronomi straordinari e ordinari.

     Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario e le attribuzioni dell'organo consultivo nazionale sono svolte dal C.R.A.

 

          Art. 11. Dotazione organica dei posti di astronomi straordinari e ordinari.

     La dotazione organica della fascia degli astronomi straordinari ed ordinari è di trenta posti, di cui tre riservati alla chiamata di studiosi stranieri ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca dei singoli osservatori e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

     Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da indire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.

 

          Art. 12. Funzione degli astronomi associati.

     Gli astronomi associati partecipano all'attività di ricerca e di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'osservatorio ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca e di servizio nei quali hanno specifica competenza.

     Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, gli astronomi associati possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattica.

 

          Art. 13. Reclutamento degli astronomi associati.

     I posti di astronomo associato sono coperti mediante pubblici concorsi nazionali, per titoli scientifici integrati da un colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare l'idoneità scientifica del candidato, in relazione al posto da coprire.

     I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta dei consigli direttivi degli osservatori.

     Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque membri: tre sorteggiati all'interno di una lista di sei nominativi, dei quali tre appartenenti ai professori ordinari e straordinari e tre agli astronomi ordinari e straordinari, eletti in collegio unico dai professori ordinari e straordinari di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi ordinari e straordinari degli osservatori astronomici; due sorteggiati all'interno di una lista di quattro nominativi di cui due professori associati e due astronomi associati, eletti in collegio unico dai professori associati di discipline astronomiche o astrofisiche e dagli astronomi associati degli osservatori astronomici.

     Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore associato universitario e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal C.R.A.

 

          Art. 14. Dotazione organica dei posti di astronomi associati.

     La dotazione organica della fascia degli astronomi associati è fissata in ottanta posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     La ripartizione dei posti tra gli osservatori astronomici è effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentite le motivate richieste degli osservatori e il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di astronomo associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi per i raggruppamenti relativi alle discipline astronomiche e astrofisiche di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo.

     I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.

 

          Art. 15. Funzioni dei ricercatori astronomi.

     I ricercatori astronomi collaborano all'attività di ricerca dell'osservatorio secondo le direttive del responsabile del programma di ricerca cui partecipano, sono addetti ai laboratori, curano il funzionamento e la conservazione delle apparecchiature e attrezzature dell'osservatorio, svolgono l'attività di servizio secondo le modalità organizzative stabilite dal direttore dell'osservatorio e le eventuali indicazioni impartite dal responsabile del settore e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori ed alle attrezzature dell'osservatorio.

 

          Art. 16. Reclutamento dei ricercatori astronomi.

     I posti di ricercatore astronomo sono coperti mediante pubblici concorsi decentrati presso i singoli osservatori.

     Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

     Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

     La commissione del concorso, nominata dal direttore, è composta da tre membri, di cui un professore straordinario o ordinario di discipline afferenti al posto messo a concorso, un astronomo straordinario e un astronomo o professore associato sorteggiati in una lista indicata dal C.R.A. comprendente tre nominativi per ciascuna delle predette componenti.

     Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione fra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso.

     I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del C.R.A.

     La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio.

 

          Art. 17. Dotazione organica dei posti di ricercatore astronomo.

     La dotazione organica del ruolo dei ricercatori astronomi è fissata in centosettanta posti.

     La ripartizione dei posti tra gli osservatori viene effettuata con decreto del Ministro della pubblica istruzione su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A., sulla base dei programmi di ricerca e delle dimensioni e dotazioni della struttura.

 

          Art. 18. Orario di servizio.

     L'orario settimanale di servizio del personale di ricerca è di 36 ore.

     L'orario giornaliero di servizio del personale degli osservatori, con deliberazione del consiglio direttivo, può essere articolato in turni per esigenze di funzionamento dell'osservatorio.

 

          Art. 19. Trasferimenti.

     I posti di astronomo ordinario possono essere coperti per trasferimento di astronomi ordinari di altri osservatori ovvero di professori ordinari di discipline astronomiche o astrofisiche.

     Le stesse disposizioni valgono per i posti di astronomo associato.

     I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari e sentito in ogni caso il C.R.A. per il trasferimento dei professori universitari.

     Gli astronomi ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline astronomiche o astrofisiche, sentito il C.U.N., con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

     Il trasferimento a domanda dei ricercatori tra osservatori è disposto dal consiglio direttivo previa dichiarazione della vacanza del posto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale.

 

Titolo II

OSSERVATORIO VESUVIANO

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 20. Finalità dell'osservatorio vesuviano.

     L'osservatorio vesuviano è istituto scientifico avente come fine la ricerca vulcanologica e geofisica nei suoi vari aspetti; è dotato di personalità giuridica ed autonomia amministrativa e contabile ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

     Rientra nei compiti istituzionali dell'osservatorio vesuviano la rilevazione e lo studio della sismicità anche in collaborazione con gli istituti universitari e con enti pubblici di ricerca. Collabora altresì, a titolo gratuito, con amministrazioni dello Stato.

     Nell'ambito dei suoi compiti istituzionali l'osservatorio vesuviano può svolgere attività di ricerca e di consulenza per enti pubblici e privati mediante convenzioni o contratti, da stipulare in conformità del regolamento amministrativo-contabile di cui al successivo art. 46.

 

          Art. 21. Consiglio nazionale geofisico.

     Allo scopo di coordinare la ricerca geofisica e vulcanologica dell'osservatorio vesuviano e degli altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, è istituito il Consiglio nazionale geofisico (CO.NA.G) quale organo consultivo del Ministro della pubblica istruzione.

     Il consiglio è presieduto dal Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

     a) tre professori universitari di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane, di cui due ordinari o straordinari ed uno associato;

     b) un ricercatore di discipline vulcanologiche e geofisiche nelle università italiane;

     c) due geofisici di cui uno ordinario o straordinario ed uno associato dell'osservatorio vesuviano;

     d) un ricercatore geofisico dell'osservatorio vesuviano;

     e) il direttore generale dell'istruzione universitaria e un altro rappresentante del Ministero della pubblica istruzione scelto dal Ministro, su una terna indicata dal CUN;

     f) un esperto per ciascuno degli enti di ricerca operanti nel settore geofisico sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione, designato dall'ente stesso;

     g) due esperti di altri enti pubblici di ricerca operanti nel settore, designati dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica;

     h) il direttore dell'osservatorio vesuviano.

     I componenti di cui alla lettera a) sono eletti dai professori ordinari, straordinari e associati di discipline vulcanologiche e geofisiche in collegio unico. I componenti di cui alla lettera c) sono eletti dai geofisici ordinari o straordinari e associati costituiti in collegio unico. I componenti di cui alle lettere b) e d) sono eletti rispettivamente dai ricercatori delle università delle stesse discipline e dai ricercatori geofisici dell'osservatorio vulcanologico.

     Possono partecipare alle sedute del CO.NA.G esperti stranieri in numero non superiore a due, su invito dello stesso consiglio.

     Il consiglio coordina lo sviluppo della ricerca svolta da enti operanti nel settore delle scienze geofisiche, sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per l'elaborazione di eventuali progetti di ricerca e di realizzazione dei servizi di rilevazione e, in genere, in ordine ai rapporti con gli altri enti nazionali ed internazionali di ricerca nel settore vulcanologico e geofisico.

     Formula inoltre proposte al Ministro della pubblica istruzione relativamente all'eventuale istituzione di osservatori geofisici e vulcanologici.

     Esprime il proprio parere nelle seguenti materie:

     progetti nazionali ed internazionali;

     potenziamento delle strutture e assegnazione dei fondi di bilancio e del personale degli osservatori;

     criteri di ripartizione dei fondi per la ricerca tra i vari progetti di interesse nazionale ed internazionale.

     Esso elegge nel suo seno un vice-presidente.

     Il consiglio si rinnova ogni tre anni. I componenti elettivi non possono far parte del consiglio più di due volte consecutivamente.

     Per l'assolvimento dei compiti di segreteria del consiglio il Ministro della pubblica istruzione assegna il personale appartenente ai ruoli dell'amministrazione centrale.

     Per la validità delle sedute è richiesta la maggioranza dei componenti; per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice, prevalendo, a parità, il voto del presidente.

     Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente almeno due volte l'anno, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

     La carica di componente del consiglio, per i professori universitari, è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

 

          Art. 22. Organi dell'osservatorio vesuviano.

     Gli organi dell'osservatorio vesuviano sono:

     1) il consiglio direttivo;

     2) il direttore dell'osservatorio;

     3) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 23. Composizione del consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, è composto:

     a) dal direttore dell'osservatorio, che lo presiede;

     b) da tre professori ordinari o straordinari di discipline vulcanologiche e geofisiche, di cui uno appartenente all'Università di Napoli, scelti fra sei nominativi designati dal CO.NA.G

     c) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     d) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

     e) da quattro rappresentanti del personale dell'osservatorio, eletti dal personale stesso in quattro collegi separati in rappresentanza rispettivamente dei geofisici ordinari e straordinari, dei geofisici associati, dei ricercatori geofisici e del personale tecnico e amministrativo.

     Il consiglio si rinnova ogni tre anni.

 

          Art. 24. Attribuzioni e funzionamento del consiglio direttivo.

     Il consiglio direttivo:

     1) definisce le linee generali dell'attività scientifica dell'osservatorio;

     2) approva i programmi di ricerca, proposti dal direttore sentito il personale di ricerca dell'osservatorio;

     3) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     4) adotta gli atti di gestione finanziaria e patrimoniale dell'osservatorio riservati alla sua competenza e determina i limiti degli impegni di spesa a carico dei singoli capitoli di bilancio che possono essere assunti direttamente dal direttore;

     5) determina i criteri generali sul funzionamento dei servizi e sull'utilizzazione del personale e dei mezzi;

     6) nomina, su proposta del direttore, tra i professori o i geofisici componenti, un vice-direttore, con il compito di coadiuvare il direttore e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento;

     7) esercita ogni altra attribuzione prevista da leggi o regolamenti.

     Le funzioni di segretario sono svolte dall'impiegato della carriera amministrativa con la qualifica più elevata, che partecipa alle riunioni del consiglio con voto consultivo.

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

     Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice; in caso di parità di voti è determinante il voto del presidente.

     La nomina a componente del consiglio direttivo, per i professori universitari è compatibile con l'impegno a tempo pieno.

 

          Art. 25. Direttore dell'osservatorio vesuviano.

     Il direttore dell'osservatorio è nominato dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il CO.NA.G, fra i professori ordinari e straordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche o fra i geofisici ordinari o straordinari dell'osservatorio stesso o fra esperti stranieri di riconosciuta alta competenza.

     Il direttore dell'osservatorio dura in carica tre anni.

     Il direttore ha la rappresentanza legale dell'osservatorio, presiede il consiglio direttivo, sovrintende alle attività dell'osservatorio, coordina i programmi di ricerca, provvede agli atti di gestione non riservati al consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, esercita la vigilanza sul personale in servizio presso l'osservatorio, cura il funzionamento dei relativi servizi e l'osservanza di tutte le norme concernenti l'osservatorio.

     Il direttore, nell'esercizio delle attribuzioni di sua competenza in materia amministrativo-contabile, è coadiuvato da una giunta composta dal vice-direttore e dai rappresentanti del Ministero del tesoro e della pubblica istruzione.

     Nel caso sia nominato direttore un professore universitario, lo stesso può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12, commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero può richiedere una limitazione dell'attività didattica ai sensi dell'art. 13, comma secondo, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382.

     Nel caso sia nominato direttore un esperto straniero, il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico e i relativi obblighi. La spesa graverà sui fondi destinati ai contratti previsti dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 26. Collegio dei revisori.

     Presso l'osservatorio vesuviano, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da:

     un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, che ne assume la presidenza;

     due funzionari effettivi ed uno supplente del Ministero della pubblica istruzione, dei quali almeno uno appartenente ai ruoli di ragioneria.

     I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo redigendo apposite relazioni ed effettuano verifiche di cassa.

     I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo.

     Essi durano in carica un triennio.

 

Capo II

PERSONALE DI RICERCA DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO

 

          Art. 27. Ruoli del personale di ricerca.

     Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio sono istituiti:

     il ruolo dei ricercatori geofisici;

     fasce:

     a) geofisici straordinari e ordinari;

     b) geofisici associati;

     il ruolo dei ricercatori geofisici.

     Per le esigenze scientifiche dell'osservatorio il direttore, previo parere conforme del consiglio direttivo, può avvalersi della collaborazione temporanea, senza oneri a carico dell'osservatorio, di personale scientifico o tecnico di altri enti che abbia ricevuto il relativo consenso dell'amministrazione di appartenenza.

     Inoltre l'osservatorio può stipulare contratti con tecnici per l'uso di attrezzature scientifiche di particolare complessità nei casi e con le modalità, in quanto compatibili, di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

 

          Art. 28. Funzioni dei geofisici ordinari e straordinari.

     I geofisici ordinari e straordinari partecipano all'elaborazione dei programmi di ricerca ed alla loro attuazione, allo svolgimento del servizio dell'osservatorio e possono dirigere l'attività di servizio e coordinare l'attività di ricerca effettuate in uno o più settori dell'osservatorio.

     Qualora siano stipulate convenzioni tra università e osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i geofisici ordinari e straordinari possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattiche.

     L'attività di ricerca scientifica deve essere svolta nell'ambito dei fini istituzionali dell'osservatorio e dei programmi di ricerca approvati dal consiglio direttivo.

     Le funzioni di direzione e coordinamento sono assegnate dal direttore dell'osservatorio, previa deliberazione del consiglio direttivo.

 

          Art. 29. Reclutamento dei geofisici straordinari.

     Il reclutamento dei geofisici straordinari avviene mediante concorsi nazionali per titoli scientifici intesi ad accertare la piena maturità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

     I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio.

     La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro della pubblica istruzione, è composta di cinque membri sorteggiati fra i professori straordinari ed ordinari di discipline geofisiche o vulcanologiche e i geofisici straordinari e ordinari.

     Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore universitario straordinario, e le attribuzioni dell'organo consultivo sono svolte dal CO.NA.G.

 

          Art. 30. Dotazione organica dei posti di geofisici straordinari e ordinari.

     La dotazione organica della fascia dei geofisici straordinari ed ordinari è di sei posti, di cui uno riservato alla chiamata di studiosi ai sensi del successivo art. 42. I posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 3, comma prima, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Nella prima applicazione del presente decreto la copertura dei posti di cui al presente articolo avviene mediante concorsi da bandire, ciascuno per non più di un terzo dei posti stessi, con cadenza biennale nell'arco di un sessennio a partire dal 1983.

 

          Art. 31. Funzioni dei geofisici associati.

     I geofisici associati partecipano all'attività di ricerca e di servizio rientrante nei fini istituzionali dell'osservatorio ed ai programmi di ricerca elaborati anche in via autonoma ed approvati dal consiglio direttivo. Ad essi possono essere affidati settori di ricerca e di servizio nei quali hanno specifica competenza.

     Qualora siano stipulate convenzioni tra l'università e l'osservatorio ai sensi dell'art. 92, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i geofisici associati possono essere chiamati a collaborare per lo svolgimento di attività didattica.

 

          Art. 32. Reclutamento dei geofisici associati.

     I posti di geofisico associato sono coperti mediante pubblici concorsi nazionali, per titoli scientifici integrati da un colloquio sui titoli stessi, intesi ad accertare l'idoneità scientifica del candidato in relazione al posto da coprire.

     I concorsi, con la specificazione del posto da coprire, sono banditi dal Ministro della pubblica istruzione su richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio.

     Le commissioni giudicatrici, nominate dal Ministro della pubblica istruzione, sono composte da cinque membri: tre sorteggiati all'interno di una lista di sei nominativi, dei quali tre appartenenti ai professori ordinari e straordinari e tre ai geofisici ordinari e straordinari, eletti in collegio unico dai professori ordinari e straordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche e dai geofisici ordinari e straordinari dell'osservatorio; due sorteggiati all'interno di una lista di quattro nominativi di cui due professori associati e due astronomi associati, eletti in collegio unico dai professori associati di discipline vulcanologiche o geofisiche e dai geofisici associati dell'osservatorio.

     Per lo svolgimento del concorso, l'attività della commissione esaminatrice e la nomina dei vincitori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per i concorsi a professore associato universitario e le attribuzioni dall'organo consultivo nazionale sono svolte dal CO.NA.G.

 

          Art. 33. Dotazione organica dei posti di geofisici associati.

     La dotazione organica della fascia dei geofisici associati è fissata in dodici posti. Tali posti sono prelevati da quelli previsti dall'art. 20, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     Nella prima applicazione del presente decreto, i posti di geofisico associato sono coperti mediante chiamata di coloro che abbiano superato i giudizi idoneativi di cui all'art. 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Le chiamate sono effettuate, a domanda dell'interessato, dal consiglio direttivo, tenuto conto dell'attinenza della produzione scientifica valutata nel giudizio idoneativo con le discipline vulcanologiche o geofisiche.

     I residui posti, esaurite le prime due tornate dei giudizi idoneativi di cui al precedente comma, sono coperti mediante pubblico concorso. I concorsi vanno banditi nell'arco di un triennio, nel caso in cui i posti residui siano superiori alla metà di quelli previsti nel presente articolo.

 

          Art. 34. Funzioni dei ricercatori geofisici.

     I ricercatori geofisici collaborano all'attività di ricerca dell'osservatorio secondo le direttive del responsabile del programma di ricerca cui partecipano, sono addetti ai laboratori, curano il funzionamento e la conservazione delle apparecchiature e attrezzature dell'osservatorio, svolgono l'attività di servizio secondo le modalità organizzative stabilite dal direttore dell'osservatorio e le eventuali indicazioni impartite dal responsabile del settore e dirigono l'attività del personale dell'area funzionale tecnico-scientifica addetto ai laboratori ed alle attrezzature dell'osservatorio.

 

          Art. 35. Reclutamento dei ricercatori geofisici.

     I posti di ricercatore geofisico sono coperti mediante pubblico concorso.

     Il concorso consiste in una prova scritta, in una prova pratica e in una prova orale, intese ad accertare l'attitudine alla ricerca e la capacità professionale richiesta per l'espletamento delle funzioni cui si riferisce il posto.

     Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso della laurea.

     La commissione del concorso, nominata dal direttore dell'osservatorio, è composta di un geofisico straordinario o ordinario designato dal consiglio direttivo, di un professore straordinario o ordinario di discipline attinenti al posto messo a concorso sorteggiato in una lista di tre nominativi di professori ordinari e straordinari e di un professore associato o geofisico associato sorteggiati in una lista comprendente i nominativi di due professori associati e due geofisici associati. I nominativi delle liste sono indicati dal CO.NA.G.

     Il direttore dell'osservatorio nomina il segretario della commissione tra il personale amministrativo dell'osservatorio stesso.

     I concorsi sono banditi dal direttore, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione. Il bando di concorso determina, in relazione ai posti da coprire, il tipo di laurea richiesto per l'ammissione e i programmi di esame, previo parere del CO.NA.G.

     La nomina dei vincitori, nel limite dei posti messi a concorso, viene disposta con decreto del direttore dell'osservatorio.

 

          Art. 36. Dotazione organica dei posti di ricercatore geofisico.

     La dotazione organica del ruolo dei ricercatori geofisici è fissata in trentadue posti.

 

          Art. 37. Orario di servizio.

     L'orario settimanale di servizio del personale dell'osservatorio è di 36 ore.

     L'orario giornaliero di servizio con deliberazione del consiglio direttivo è articolato in turni al fine di assicurare l'ininterrotto funzionamento dell'osservatorio e la pronta reperibilità del personale stesso.

 

          Art. 38. Trasferimenti.

     I posti di geofisico ordinario possono essere coperti per trasferimento di professori ordinari di discipline vulcanologiche o geofisiche.

     Le stesse disposizioni valgono per i posti di geofisico associato.

     I trasferimenti sono disposti dal Ministro della pubblica istruzione su deliberazione del consiglio direttivo, sentito il CO.NA.G. e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

     I geofisici ordinari e associati confermati, dopo un triennio dalla nomina, possono essere chiamati sui posti vacanti rispettivamente di professore ordinario o associato per discipline geofisiche o vulcanologiche, sentito il CUN, con l'osservanza delle norme sui trasferimenti dei professori universitari.

 

Titolo III

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 39. Trattamento economico e incompatibilità.

     Al personale di ricerca ordinario, straordinario e associato contemplato nel presente decreto sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno rispettivamente dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi.

     Ad esso si applica la vigente normativa sulle incompatibilità dei professori universitari a tempo pieno.

     Nei casi di trasferimento previsti dai precedenti articoli 19 e 38, gli interessati conservano, nel nuovo ruolo, l'intera anzianità maturata nel ruolo di provenienza.

     Ai ricercatori astronomi e geofisici sono attribuiti il trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari con osservanza delle incompatibilità previste per i ricercatori medesimi dalle disposizioni in materia.

     Il personale di cui al presente articolo è collocato a riposo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

 

          Art. 40. Stato giuridico del personale di ricerca.

     Per quanto non previsto dal presente decreto ed in quanto compatibili, si applicano: agli astronomi e ai geofisici ordinari ed associati le corrispondenti norme di stato giuridico previste per i professori universitari ordinari e associati, ivi compresa la nomina ad ordinario e la conferma in ruolo degli associati; ai ricercatori astronomi e geofisici le norme di stato giuridico previste per i ricercatori universitari, ivi compresa la conferma e i congedi.

     Le commissioni per i giudizi ad ordinario e di conferma in ruolo sono nominate, su proposta del C.R.A. per il personale degli osservatori astronomici e del CO.NA.G per il personale dell'osservatorio vesuviano, dal Ministro della pubblica istruzione tra il corrispondente personale ordinario di ricerca degli osservatori assicurando la presenza in dette commissioni di un professore universitario ordinario.

 

          Art. 41. Verifica dell'attività del personale di ricerca.

     Il personale di ricerca è tenuto a presentare ogni tre anni al consiglio direttivo una relazione sull'attività di ricerca e sul servizio svolti nel corso del triennio, corredata dalla relativa documentazione.

 

          Art. 42. Chiamata di studiosi stranieri.

     Il Ministro della pubblica istruzione, su motivata richiesta del consiglio direttivo dell'osservatorio, può attribuire, nei limiti delle riserve di cui rispettivamente ai precedenti articoli 11 e 30, per chiamata diretta, posti di astronomi o di geofisici ordinari a studiosi eminenti di nazionalità non italiana e a cittadini residenti all'estero, che occupino analoga posizione in università o centri di ricerca stranieri.

     L'attribuzione dei posti di cui al precedente comma è disposta su motivata richiesta degli osservatori, sentito il C.R.A. per i posti di astronomo ordinario o il CO.NA.G per i posti di geofisico ordinario.

 

          Art. 43. Attività di ricerca presso organismi internazionali.

     Ferma restando l'applicazione dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 nei confronti degli astronomi e dei geofisici ordinari e degli astronomi e dei geofisici associati confermati, il restante personale di ricerca e tecnico degli osservatori può prestare il proprio servizio presso organismi internazionali cui l'Italia partecipi o presso altri organismi esteri con cui esistano rapporti di collaborazione internazionale, previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione.

     Il periodo trascorso all'estero per la suddetta attività è valido agli effetti della progressione della carriera e per il conseguimento dell'ordinariato o per la conferma in ruolo.

 

          Art. 44. Personale degli osservatori.

     Fino a quando non si sia provveduto con apposita legge in ordine alle determinazioni organiche delle qualifiche funzionali amministrative e tecniche degli osservatori, per le esigenze degli stessi, il Ministro della pubblica istruzione assegna un contingente di personale delle aree funzionali delle varie qualifiche del personale non docente dell'università a ciascun osservatorio, secondo le rispettive necessità.

     Il predetto personale è assegnato organicamente all'università più vicina alla sede dell'osservatorio e dipende funzionalmente da esso.

     Il direttore dell'osservatorio, ferme tutte le altre disposizioni di stato giuridico del personale non docente universitario, esercita nei confronti del predetto personale, di cui al precedente primo comma, le attribuzioni che le disposizioni stesse riservano al capo dell'ufficio.

     Nella prima applicazione del presente decreto i dirigenti superiori in soprannumero delle università sono utilizzati presso gli osservatori e a tal fine sono assegnati con decreto del Ministro della pubblica istruzione all'università più vicina alla sede dell'osservatorio.

     Il personale degli osservatori inquadrato ai sensi dell'art. 85 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in qualifiche non previste dall'ordinamento del personale degli osservatori transita, in soprannumero nelle corrispondenti qualifiche funzionali del personale non docente delle università, seguitando a prestare servizio presso gli osservatori.

 

          Art. 45. Soppressione di ruoli.

     Gli attuali ruoli degli astronomi, dei ricercatori e dei tecnici laureati degli osservatori sono soppressi.

     Gli astronomi e i tecnici laureati degli osservatori astronomici e i ricercatori e i tecnici laureati dell'osservatorio vesuviano che non ottengono l'inquadramento nel ruolo dei professori associati, previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono a domanda essere inquadrati, rispettivamente, nei ruoli dei ricercatori astronomi e dei ricercatori geofisici conservando l'anzianità di ruolo.

     In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma gli astronomi, i ricercatori e i tecnici laureati degli osservatori sono mantenuti nei rispettivi ruoli che sono trasformati in ruoli ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale appartenente ai predetti ruoli. In corrispondenza al numero dei posti occupati dal personale dei predetti ruoli ad esaurimento, sono da ritenere indisponibili, ai fini dei concorsi, altrettanti posti dei ruoli previsti nei precedenti articoli 17 e 36.

     E' soppresso il ruolo dei calcolatori ed il relativo contingente organico è recato in aumento a quello del personale tecnico della carriera di concetto degli osservatori.

     I calcolatori in servizio possono, a domanda, essere inquadrati nei ruoli dei tecnici di concetto degli osservatori conservando l'anzianità di ruolo.

     In mancanza degli inquadramenti previsti nel precedente comma i calcolatori sono mantenuti nel ruolo che viene trasformato in ruolo ad esaurimento, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico spettante al personale del predetto ruolo.

     In corrispondenza del numero dei posti occupati dal personale del ruolo ad esaurimento sono indisponibili altrettanti posti del ruolo dei tecnici di concetto degli osservatori.

 

          Art. 46. Gestione finanziaria e amministrativa.

     Le modalità di gestione finanziaria e amministrativa degli osservatori sono stabilite in un regolamento di amministrazione e contabilità da adottarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 47. Spese di funzionamento e di ricerca.

     Gli osservatori astronomici e l'osservatorio vesuviano accedono ai finanziamenti di cui all'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

     A tal fine il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del C.R.A. per gli osservatori astronomici o del CO.NA.G per l'osservatorio vesuviano e del CUN, determina una quota parte del fondo del 60% previsto dal citato art. 65, primo comma, da destinare alla ricerca degli osservatori.

     Nell'ambito della quota del 40% prevista dal citato art. 65, il finanziamento dei progetti di ricerca di interesse nazionale e di rilevante interesse per lo sviluppo della scienza nel settore astronomico e geofisico, progetti che possono essere presentati anche dagli osservatori o dai gruppi del personale scientifico degli stessi, è disposto dal Ministro della pubblica istruzione, su proposta formulata di intesa fra il competente comitato consultivo del CUN e il C.R.A. per gli osservatori astronomici o il CO.NA.G per l'osservatorio vesuviano.

     Nella ripartizione dei fondi di cui ai precedenti commi si terrà conto dei finanziamenti per la realizzazione del telescopio ottico nazionale sulla base di un programma pluriennale predisposto dal C.R.A.

 

          Art. 48. Ristrutturazione, fusione e soppressione degli osservatori.

     La ristrutturazione, fusione o soppressione o istituzione di osservatori che non comportino maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, è disposta con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il C.R.A. o il CO.NA.G.

 

          Art. 49. Concorsi.

     Le commissioni dei concorsi di reclutamento del personale scientifico, fino a quando non saranno nominati gli astronomi e i geofisici straordinari ed associati, sono costituite da professori universitari.

 

          Art. 50. Costituzione e funzionamento dei consigli direttivi degli osservatori, del C.R.A. e del CO.NA.G.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sono costituiti i consigli direttivi degli osservatori, il C.R.A. e il CO.NA.G.

     I predetti consigli sono regolarmente costituiti anche in mancanza della designazione o elezione di alcune delle previste componenti. In tal caso il numero delle presenze richieste per la validità della seduta va rapportato ai componenti in carica.

     Con la costituzione dei nuovi consigli direttivi cessano gli attuali consigli di amministrazione degli osservatori.

     Nella prima applicazione del presente decreto la componente di cui al precedente art. 2, comma secondo, lettera c), è sostituita da quattro direttori di osservatori eletti dai direttori degli osservatori stessi.

 

          Art. 51. Abrogazione.

     Sono abrogate tutte le disposizioni che disciplinano gli osservatori in contrasto con le norme del presente decreto.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L. 18 marzo 1989, n. 118.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L. 18 marzo 1989, n. 118.