§ 57.7.469 - Legge 18 marzo 1989, n. 118.
Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:18/03/1989
Numero:118


Sommario
Art. 1.      1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari [...]
Art. 2.      1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o [...]
Art. 3.      1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: ", nonché le attività, comunque svolte, per [...]
Art. 4.      1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:
Art. 5.      1. Nel primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: "dell'osservatorio stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori".
Art. 6.      1.


§ 57.7.469 - Legge 18 marzo 1989, n. 118.

Norme interpretative ed integrative delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati.

(G.U. 3 aprile 1989, n. 77)

 

     Art. 1.

     1. La disposizione di cui al primo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, va interpretata nel senso che essa si applica ai professori universitari ordinari, straordinari ed associati sia in regime di impegno a tempo definito sia in regime di impegno a tempo pieno e che non si intende riferita ai casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, come sostituito dall'art. 4 della legge 9 dicembre 1985, n. 705.

     2. La disposizione concernente la direzione di istituti o laboratori del Consiglio nazionale delle ricerche e di altri enti pubblici di ricerca, di cui al terzo comma del citato art. 12, si intende riferita anche alla presidenza degli enti stessi.

     3. Per i professori di ruolo chiamati a dirigere istituti e laboratori extra-universitari di enti di ricerca non pubblici l'aspettativa è senza assegni.

 

          Art. 2.

     1. Ai professori universitari, autorizzati a presiedere o a dirigere istituti, laboratori e centri del Consiglio nazionale delle ricerche o istituti ed enti di ricerca a carattere nazionale o regionale si estendono, se a tempo definito, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quinto comma dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ovvero, se a tempo pieno, le incompatibilità di cui alla lettera a) del quarto comma dello stesso art. 11.

     2. Ai professori con regime d'impegno a tempo definito, autorizzati alla presidenza o alla direzione, non collocati in aspettativa oppure collocati in aspettativa con assegni, è corrisposta, a cura dell'ente, istituto o laboratorio, una speciale indennità, per l'intera durata dell'incarico, pari alla differenza fra la retribuzione in godimento e quella dovuta allo stesso docente se operante in regime di impegno a tempo pieno.

     3. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno effetto a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 3.

     1. Alla fine della lettera a), quinto comma, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sono aggiunte le parole: ", nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;".

 

          Art. 4.

     1. All'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è aggiunto il seguente comma:

     "Le incompatibilità di cui al comma quarto, lettera a), operano al momento dell'assunzione di una delle funzioni ivi previste, con il contestuale automatico passaggio al regime di impegno a tempo pieno. A tal fine, è necessario che l'interessato, all'atto della presentazione della propria candidatura, produca una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo pieno in caso di nomina".

 

          Art. 5.

     1. Nel primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, le parole: "dell'osservatorio stesso" sono sostituite dalle altre: "degli osservatori".

     2. Al medesimo articolo è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "Nel caso sia nominato direttore un astronomo ordinario o straordinario appartenente ad altro osservatorio, per il quale non venga attuata la procedura di trasferimento, il posto organico dallo stesso occupato è lasciato indisponibile per l'intera durata dell'incarico".

 

          Art. 6.

     1. [1]

     2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 780.000.000 annui a decorrere dal 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per gli anni 1989, 1990 e 1991, dalla legge 28 giugno 1977, n. 394, come determinata nella tabella D allegata alla legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989).

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Comma abrogato dall'art. 51 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.