§ 80.10.33 - Legge 30 dicembre 1986, n. 936.
Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:30/12/1986
Numero:936


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  (Composizione del Consiglio).
Art. 3.  Procedura di nomina dei componenti
Art. 4.  Procedura di nomina dei rappresentanti
Art. 5.  Presidente
Art. 6.  Vice presidenti e ufficio di presidenza
Art. 7.  Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri
Art. 8.  Decadenza e incompatibilità
Art. 8 bis.  (Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL).
Art. 9.  Indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL
Art. 10.  Attribuzioni
Art. 10 bis.  (Ulteriori attribuzioni).
Art. 11.  Attività consultiva
Art. 12.  Contributo all'elaborazione della legislazione
Art. 13.  Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale
Art. 14.  (Pronunce del CNEL).
Art. 15.  Comitati e commissioni
Art. 16.  Commissione dell'informazione
Art. 17.  Archivio dei contratti e banca di dati
Art. 18.  Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL
Art. 19.  Acquisizioni istruttorie
Art. 20.  Regolamenti
Art. 21.  Stato di previsione della spesa e rendiconti
Art. 22.  Segretario generale
Art. 23.  Personale del segretariato generale
Art. 24.  Disposizione transitoria
Art. 25.  Onere finanziario
Art. 26.  Abrogazione della legge 5 gennaio 1957, n. 33


§ 80.10.33 - Legge 30 dicembre 1986, n. 936.

Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(G.U. 5 gennaio 1987, n. 3)

 

     Art. 1.

     1. La presente legge disciplina la composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), previsto dall'art. 99 della Costituzione.

 

Titolo I

COMPOSIZIONE DEL CNEL

 

          Art. 2. (Composizione del Consiglio). [1]

     1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto da esperti, e da rappresentanti delle categorie produttive e da rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, in numero di sessantaquattro, oltre al presidente, secondo la seguente ripartizione:

     a) dieci esperti, qualificati esponenti della cultura economica, sociale e giuridica, dei quali otto nominati dal Presidente della Repubblica e due proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

     b) quarantotto rappresentanti delle categorie produttive dei quali ventidue rappresentanti dei lavoratori dipendenti di cui tre in rappresentanza dei dirigenti e quadri pubblici e privati, nove rappresentanti dei lavoratori autonomi e delle professioni e diciassette rappresentanti delle imprese;

     c) sei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato, dei quali, rispettivamente, tre designati dall'Osservatorio nazionale dell'associazionismo e tre designati dall'Osservatorio nazionale per il volontariato.

     2. L'Assemblea elegge in unica votazione due vice presidenti.

 

          Art. 3. Procedura di nomina dei componenti [2]

     1. I membri del CNEL di cui al comma 1, lettera a), del precedente art. 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

     2. I membri di cui al comma 1, lettere b) e c), del precedente art. 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri [3].

 

          Art. 4. Procedura di nomina dei rappresentanti [4]

     1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del Consiglio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Le organizzazioni sindacali di carattere nazionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale, fanno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le designazioni dei rappresentanti delle categorie produttive di cui all'art. 2.

     2-bis. I rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato sono designati ai sensi delle norme vigenti. Le designazioni sono comunicate al Presidente del Consiglio dei ministri. [5]

     3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei trenta giorni successivi, uditi i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e lo comunica a tutte le organizzazioni designanti.

     4. Il ricorso avverso tale atto è presentato dalle organizzazioni, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

     5. Nel ricorso le organizzazioni sono tenute a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla consistenza numerica, alla loro partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro e alle composizioni delle controversie individuali e collettive di lavoro.

     6. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro i successivi trenta giorni dalla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

     7. Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     8. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche alle imprese a carattere nazionale a gestione pubblica, non rappresentate da organizzazioni sindacali, le quali intendano procedere a designazioni nell'ambito della rappresentanza delle imprese. In caso di ricorso, gli interessati sono tenuti a fornire tutti gli elementi necessari dai quali si possa desumere il proprio grado di rappresentatività nel settore di appartenenza, con particolare riferimento al valore aggiunto e all'indice occupazionale.

     9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano ai rappresentanti dell'IRI, dell'ENI e dell'EFIM, le cui designazioni sono effettuate dai rispettivi organi deliberanti, nonchè ai rappresentanti dei liberi professionisti, le cui designazioni sono effettuate dagli ordini nazionali dei professionisti scelti, di volta in volta, dal Ministro di grazia e giustizia d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     10. [I membri del CNEL, di cui al presente articolo, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri] [6].

 

          Art. 5. Presidente

     1. Il presidente del CNEL è nominato al di fuori dei componenti di cui all'art. 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

     2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato. Qualora la durata in carica del Presidente non coincida con quella del Consiglio, di cui all'articolo 7, comma 1, al fine di assicurare il completamento del programma di attività, il termine di scadenza del mandato di cui al presente comma è prorogato sino al termine della durata del Consiglio [7].

     3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non sia nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano per età.

 

          Art. 6. Vice presidenti e ufficio di presidenza

     1. [Il CNEL elegge fra i suoi componenti due vice presidenti nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 20] [8].

     2. Il presidente e vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.

 

          Art. 7. Durata del Consiglio e sostituzione dei consiglieri

     1. I membri del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

     2. I membri del CNEL possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti o organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNEL il quale provvede a darne comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri per gli adempimenti conseguenti.

     3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro esperto, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organo designante o che lo ha nominato, nelle stesse forme in cui il consigliere deceduto, dimissionario o decaduto è stato nominato e con le modalità di cui al precedente art. 3.

     4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di un membro rappresentante delle categorie produttive, la nomina del successore è effettuata entro trenta giorni dalla comunicazione del presidente del CNEL all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il rappresentante da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'art. 4.

     5. La nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

 

          Art. 8. Decadenza e incompatibilità

     1. Per la nomina a presidente e a componente del Consiglio è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La loro perdita comporta la decadenza dalla carica nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

     2. La qualità di presidente e componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale ed europeo, del Governo e di consigli o assemblee regionali.

 

     Art. 8 bis. (Indennità e rimborso delle spese dei consiglieri del CNEL). [9]

     1. Il regolamento di cui all'articolo 20 disciplina le indennità spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri

 

          Art. 9. Indennità, diaria di presenza e rimborso delle spese dei membri del CNEL [10]

     [1. Il regolamento di cui all'art. 20 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai consiglieri.]

 

Titolo II

ATTRIBUZIONI DEL CNEL E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

 

          Art. 10. Attribuzioni

     1. In conformità a quanto previsto dall'art. 99, secondo e terzo comma, della Costituzione, il CNEL:

     a) esprime, su richiesta del Governo, valutazioni e proposte sui più importanti documenti ed atti di politica e di programmazione economica e sociale, anche con riferimento alle politiche comunitarie;

     b) esamina, in apposite sessioni, il Documento di economia e finanza e la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, che il Governo presenta alle Camere rispettivamente ai sensi degli articoli 10 e 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni [11];

     c) approva in apposite sessioni con periodicità da esso stesso stabilita, ovvero, in relazione ad esigenze specifiche, su richiesta delle Camere o del Governo, rapporti predisposti da apposito comitato o dalla commissione di cui all'art. 16 sugli andamenti generali, settoriali e locali del mercato del lavoro, sugli assetti normativi e retributivi espressi dalla contrattazione collettiva, procedendo ad un esame critico dei dati disponibili e delle loro fonti, al fine di agevolare l'elaborazione di risultati univoci sui singoli fenomeni;

     d) esprime proprie valutazioni sull'andamento della congiuntura economica in sessioni semestrali [12];

     e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche comunitarie e la loro attuazione e a tal fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi delle Comunità europee e degli altri Stati membri;

     f) contribuisce all'elaborazione della legislazione che comporta indirizzi di politica economica e sociale esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere o del Governo o delle regioni o delle province autonome;

     g) può formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie di cui ai punti precedenti, previa presa in considerazione da parte dell'assemblea con le stesse modalità previste per la propria iniziativa legislativa;

     h) compie studi e indagini di propria iniziativa, sulle materie di cui ai punti precedenti;

     i) ha l'iniziativa legislativa;

     l) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

 

     Art. 10 bis. (Ulteriori attribuzioni). [13]

     1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 99 della Costituzione il CNEL:

     a) redige una relazione annuale al Parlamento e al Governo sui livelli e la qualità dei servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali alle imprese e ai cittadini;

     b) raccoglie e aggiorna l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro nel settore pubblico, con particolare riferimento alla contrattazione decentrata e integrativa di secondo livello, predisponendo una relazione annuale sullo stato della contrattazione collettiva nelle pubbliche amministrazioni con riferimento alle esigenze della vita economica e sociale;

     c) promuove e organizza lo svolgimento di una conferenza annuale sull’attività compiuta dalle amministrazioni pubbliche, con la partecipazione di rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di studiosi qualificati e di organi di informazione, per la discussione e il confronto sull’andamento dei servizi delle pubbliche amministrazioni e sui problemi emergenti.

 

          Art. 11. Attività consultiva

     1. Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono richiedere pareri, nelle materie di cui al precedente art. 10:

     a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;

     b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente;

     c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa - su richiesta fatta, previa deliberazione degli organi competenti, dal presidente della giunta.

     2. Il CNEL ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa proroga.

     3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti. I pareri resi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

     4. Sono comunque esclusi dalla competenza consultiva del CNEL i progetti relativi agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Ministeri e ai conti consuntivi.

 

          Art. 12. Contributo all'elaborazione della legislazione

     1. Le osservazioni e le proposte del CNEL vengono trasmesse al Governo, nonchè alle Camere e alle regioni e alle province autonome, che ne disciplinano le modalità di utilizzazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

     2. Nelle materie di cui all'art. 10 il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo i contributi che ritiene opportuni anche in riferimento all'attività delle Comunità europee e di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

 

          Art. 13. Designazione di rappresentanti delle categorie produttive e di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale

     1. Il CNEL designa componenti di organismi pubblici secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Le suddette designazioni vengono trasmesse al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea del CNEL adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'art. 20.

 

Titolo III

ORDINAMENTO DEL CNEL

 

          Art. 14. (Pronunce del CNEL). [14]

     1. Gli atti del CNEL sono assunti a maggioranza assoluta dei suoi componenti in Assemblea. Il presidente, sentiti i vicepresidenti e il segretario generale, può istituire fino a quattro commissioni istruttorie, in ciascuna delle quali siedono non più di quindici consiglieri, proporzionalmente alle varie rappresentanze. La presidenza di ciascuna commissione istruttoria spetta ad uno dei vicepresidenti.

 

          Art. 15. Comitati e commissioni [15]

     [1. In relazione ai lavori dell'assemblea dedicati all'esame delle materie di cui all'art. 10, il presidente, sentito l'ufficio di presidenza, istituisce comitati e commissioni, tenendo conto delle rappresentanze presenti nel Consiglio anche in riferimento alle materie trattate.]

 

          Art. 16. Commissione dell'informazione

     1. Il Consiglio istituisce nel proprio seno una commissione speciale, composta da un numero di membri non superiore a quindici e preposta alla raccolta, all'organizzazione e all'elaborazione dell'informazione nelle materie di cui agli articoli 10 e 17. La commissione è presieduta dal presidente del CNEL o, su sua delega, da un consigliere scelto tra gli esperti di cui al comma 1 dell'art. 2.

     2. La commissione:

     a) richiede alle istituzioni pubbliche, che sono tenute a fornirle, informazioni sull'andamento retributivo, sulle condizioni di lavoro, sull'organizzazione e sull'efficienza degli uffici e servizi;

     b) ha facoltà di disporre indagini, anche di natura campionaria, sulle retribuzioni e le condizioni di lavoro nel settore privato. I datori di lavoro sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste con i vincoli e le garanzie di cui all'art. 4, quarto comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628;

     c) svolge direttamente tramite il personale del CNEL studi e ricerche, anche comparative, in materia di mercato del lavoro, di contratti collettivi, di retribuzioni e di condizioni di lavoro [16];

     d) impartisce le direttive per l'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di cui all'art. 17;

     e) impartisce le direttive per l'organizzazione della banca dei dati di cui all'art. 17;

     f) procede alla formazione e all'aggiornamento di un archivio degli organismi pubblici nei quali la legge prevede la rappresentanza delle categorie produttive. A tal fine, le organizzazioni interessate trasmettono al CNEL l'elenco dei propri rappresentanti secondo le modalità fissate dal regolamento di cui all'art. 20. Il CNEL pubblica annualmente l'elenco degli organismi suddetti, nonchè la lista dei nominativi dei rappresentanti delle categorie presenti in tali organismi.

 

          Art. 17. Archivio dei contratti e banca di dati

     1. E' istituito presso il CNEL l'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro presso il quale vengono depositati in copia autentica gli accordi di rinnovo e i nuovi contratti entro 30 giorni dalla loro stipula e dalla loro stesura.

     2. Il deposito avviene a cura dei soggetti stipulanti.

     3. L'organizzazione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro deve consentire la loro conservazione nel tempo e la pubblica consultazione. I contenuti dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro vengono memorizzati secondo criteri e procedure stabiliti d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con il centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione, previa consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

     4. E' istituita presso il CNEL una banca di dati sul mercato del lavoro, sui costi e sulle condizioni di lavoro, alla cui formazione e aggiornamento concorrono gli enti pubblici che compiono rilevazioni sulle suddette materie.

     5. Il CNEL elabora, sulla base dei dati e della documentazione raccolta ai sensi dei precedenti commi, i rapporti di cui all'art. 10, lettera c).

     6. I rapporti sono messi a disposizione delle Camere, del Governo, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e degli enti ed istituzioni interessati, quale base comune di riferimento a fini di studio, decisionali ed operativi.

 

          Art. 18. Pubblicità delle sedute e degli atti del CNEL

     1. Le sedute del CNEL sono pubbliche, salvo che venga deciso diversamente dall'assemblea, nelle forme previste dal regolamento di cui all'art. 20.

     2. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNEL.

 

          Art. 19. Acquisizioni istruttorie

     1. Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facoltà di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.

     2. Il CNEL può invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè i deputati italiani al Parlamento europeo.

     3. Il CNEL può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari [17].

     4. [Gli incarichi temporanei per studi ed indagini, di cui all'art. 5 della legge 4 novembre 1965, n. 1246, sono conferiti ad esperti anche estranei all'amministrazione dello Stato con provvedimento del presidente del CNEL, sentito l'ufficio di presidenza e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso] [18].

 

          Art. 20. Regolamenti

     1. L'attività del CNEL è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea con la maggioranza assoluta dei componenti in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica da apportare al regolamento.

     2. Limitatamente alle materie contemplate dagli articoli 9, 13 e dal comma 2 dell'art. 21 della presente legge, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al precedente comma 1, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

          Art. 21. Stato di previsione della spesa e rendiconti

     1. L'assegnazione al CNEL per le spese del suo funzionamento è iscritta in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

     2. Nei limiti dell'assegnazione stabilita, il CNEL provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'art. 20.

     3. L'assemblea approva ogni anno lo stato di previsione della spesa che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

     4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è trasmesso alla Corte dei conti.

 

          Art. 22. Segretario generale

     1. Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del CNEL.

     2. Il segretario generale è preposto ai servizi del Consiglio ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento [19].

 

          Art. 23. Personale del segretariato generale

     1. In attuazione dell'art. 1 della legge 11 luglio 1980, n. 312, che fissa la dotazione organica complessiva dei ruoli del CNEL - ivi compreso quello della dirigenza - in centoventi unità, il personale del ruolo organico del CNEL, nonchè il personale del ruolo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1985, n. 32, ed il personale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1980, è inquadrato, in ordine successivo, nei profili professionali determinati ai sensi dei commi che seguono, anche in soprannumero, sulla base dell'anzianità di servizio prestato presso il segretariato generale del CNEL. I relativi contingenti di qualifica sono fissati nella tabella allegata alla presente legge.

     2. Alle operazioni di inquadramento è preposta una commissione composta in conformità all'art. 14, secondo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93. Alle operazioni medesime partecipa un rappresentante della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica.

     3. Le operazioni di inquadramento sono precedute dalla definizione dei profili professionali e delle modalità di accesso agli stessi in sede di primo inquadramento, nei limiti di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge 8 agosto 1985, n. 455. I profili professionali sono definiti su proposta della commissione di cui al precedente comma 2, con provvedimento del presidente del CNEL, previa deliberazione dell'assemblea, sulla base di quanto disposto dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e tenuto conto delle attività di ricerca e di assistenza agli organi consiliari svolte dal personale del segretariato generale del CNEL. I posti rimasti disponibili, espletate le suddette procedure, verranno messi a concorso con le modalità previste dalla legge 11 luglio 1980, n. 312.

     4. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n 312, i posti previsti nel quadro B della tabella I, allegato II, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono aumentati rispettivamente di quattro unità nella qualifica iniziale corrispondente al livello E e di una unità nella qualifica corrispondente al livello D.

     5. I posti complessivamente disponibili nella qualifica di referendario - primo dirigente (livello E) sono conferiti, in sede di prima applicazione della presente legge, per il quaranta per cento secondo la previsione di cui all'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301; per un ulteriore quaranta per cento ai vice referendari del CNEL in possesso della qualifica alla data di entrata in vigore della legge 11 luglio 1980, n. 312, previa ammissione degli stessi ai corsi di formazione indetti ai sensi della legge 10 luglio 1984, n. 301. L'ammissione a tali corsi è disposta secondo le modalità ed in presenza dei requisiti di cui all'art. 3, primo comma, della medesima legge 10 luglio 1984, n. 301. Per il restante venti per cento dei posti si fa luogo a concorso pubblico ai sensi dell'art. 6, secondo comma, della legge 10 luglio 1984, n. 301.

     6. Nell'ambito dell'aumento della dotazione organica complessiva di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, ed in considerazione dei particolari compiti di studio e di ricerca previsti in attuazione della presente legge, nonchè ai fini dell'organizzazione dell'attività della commissione dell'informazione, dell'archivio dei contratti e della banca di dati, sono istituiti, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, due posti di referendario generale (consigliere ministeriale - livello C) nel ruolo del segretariato generale del CNEL, nominati con le procedure di cui all'art. 22, comma 1, della presente legge.

     7. La qualifica di segretario generale del CNEL è equiparata agli effetti giuridici ed economici a quella di dirigente generale di livello A.

     8. Al personale comunque in servizio presso il CNEL è esteso, anche in relazione ai compiti ad esso attribuiti dalla presente legge, con provvedimento del Presidente del CNEL, previa delibera dell'assemblea, il trattamento previsto dall'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455.

 

          Art. 24. Disposizione transitoria

     1. In sede di prima applicazione, le designazioni di cui all'art. 4 dovranno pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 25. Onere finanziario

     1. All'onere di trecento milioni per ciascuno degli anni 1986, 1987 e 1988, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-88, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, a tal fine utilizzando l'apposito accantonamento.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 26. Abrogazione della legge 5 gennaio 1957, n. 33

     1. La legge 5 gennaio 1957, n. 33, è abrogata.

 

     Tabella dei contingenti di qualifica

Qualifica funzionale livello retributivo

Contingente di qualifica

II

12

III

10

IV

20

V

12

VI

12

VII

16

VIII

20

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 e così ulteriormente sostituito dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[2] Rubrica così sostituita dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[3] Comma così modificato dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[4] Rubrica così sostituita dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[5] Comma inserito dall'art. 17 della L. 7 dicembre 2000, n. 383.

[6] Comma abrogato dall'art. 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

[8] Comma abrogato dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[9] Articolo inserito dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Per una modifica del presente articolo, vedi l'art. 10 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, nel testo previgente alla modifica apportata dall'art. 1, comma 707, della L. 27 dicembre 2017, n. 205.

[11] Lettera così sostituita dall'art. 7 della L. 7 aprile 2011, n. 39.

[12] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[13] Articolo inserito dall'art. 9 della L. 4 marzo 2009, n. 15.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[15] Articolo abrogato dall'art. 17 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[16] Lettera così modificata dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[17] Comma così modificato dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190. Per una modifica del presente comma, vedi l'art. 10 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, in attesa di conversione.

[18] Comma abrogato dall'art. 1, comma 290, della L. 23 dicembre 2014, n. 190.

[19] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 135.