§ 80.10.17 - Legge 4 novembre 1965, n. 1246.
Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.10 organi ausiliari
Data:04/11/1965
Numero:1246


Sommario
Art. 1.      Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti
Art. 2.      Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del [...]
Art. 3.      All'art. 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      Il secondo comma dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti
Art. 5.      Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici [...]
Art. 6.      L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire [...]
Art. 7.      All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, [...]


§ 80.10.17 - Legge 4 novembre 1965, n. 1246. [1]

Norme integrative dell'ordinamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

(G.U. 17 novembre 1965, n. 287)

 

 

     Art. 1.

     Con regolamenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, sono stabiliti:

     a) i criteri e le modalità per la formazione e l'approvazione dello stato di previsione della spesa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per la gestione delle spese in esso iscritte e per la formazione e presentazione del conto consuntivo, ai sensi dell'articolo unico, commi secondo e terzo, della legge 25 luglio 1959, n. 593;

     b) le misure e i criteri per la corresponsione delle diarie di presenza nonchè le modalità del rimborso delle spese per i membri del Consiglio, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 5 gennaio 1957, n. 33, e per le persone invitate alle sedute a norma dell'art. 15 della legge stessa.

 

          Art. 2.

     Al presidente ed ai vice presidenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro spetta un'indennità di carica, la cui misura sarà stabilita con regolamento del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, da emanare nei modi previsti dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1957, n. 33.

 

          Art. 3.

     All'art. 12 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è aggiunto il seguente comma:

     "Il Consiglio può stipulare convenzioni con Amministrazioni statali, con enti pubblici e con privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari".

 

          Art. 4.

     Il secondo comma dell'art. 18 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito con i seguenti:

     "Al segretario generale è attribuito, ad ogni effetto, il trattamento giuridico ed economico della qualifica corrispondente al coefficiente 970 della carriera degli impiegati civili dello Stato.

     Qualora al posto di Segretario generale sia nominata persona che sia già dipendente statale, questa è trasferita nel ruolo del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

     L'ufficio di Segretario generale può essere conferito anche per incarico. Ove la persona investita dell'incarico sia già dipendente statale, essa è collocata fuori ruolo anche in deroga alle norme vigenti per la propria Amministrazione, con diritto, a carico del CNEL, al trattamento più favorevole tra quello che compete secondo la posizione di stato e quello previsto dal primo comma del presente articolo".

 

          Art. 5.

     Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le norme occorrenti per l'istituzione dei ruoli organici del personale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, per l'amministrazione del personale stesso e per la disciplina delle relative carriere, nonchè per l'utilizzo di personale di altre pubbliche Amministrazioni e per il conferimento di incarichi temporanei ad esperti, in relazione alle peculiari funzioni ed alle effettive esigenze del Consiglio.

     Con le stesse norme e in relazione alle stesse esigenze saranno fissati i limiti entro i quali potrà essere autorizzato l'espletamento, da parte del personale, di lavoro straordinario retribuito e sarà determinata la misura dell'indennità di funzione da corrispondere al Segretario generale in sostituzione di ogni compenso speciale, anche per lavoro straordinario.

     All'emanazione di dette norme sarà provveduto con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

     1) la consistenza organica complessiva dei ruoli dovrà essere contenuta entro il limite massimo di 80 posti, ripartiti fra le carriere direttiva, di concetto, esecutiva ed ausiliaria;

     2) salvo quanto stabilito dall'art. 4, i coefficienti massimi di stipendio da attribuire alle qualifiche delle singole carriere non potranno essere superiori a 670 per la carriera direttiva, a 500 per la carriera di concetto, a 271 per le carriere esecutive ed a 180 per le carriere ausiliarie.

     Con le stesse norme sarà disciplinata la prima formazione dei ruoli, con criterio di inquadrare in essi, a domanda e previo giudizio favorevole di apposita Commissione, il personale appartenente ad altre pubbliche Amministrazioni od enti e quello direttamente assunto dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, comunque in servizio presso il Consiglio stesso da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge. L'inquadramento sarà effettuato prescindendo dai limiti di età per l'ammissione all'impiego, nel ruolo corrispondente al titolo di studio posseduto, sulla base di un quadro di assimilazione della posizione rivestita presso il Consiglio a ciascuna delle qualifiche previste per i singoli ruoli, ferme, per il personale proveniente da altri ruoli, le anzianità maturate nel ruolo di provenienza. Per il restante personale sarà riconosciuto, a tutti gli effetti, il periodo di servizio prestato presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sarà accordata la facoltà di riscattare il periodo di servizio medesimo agli effetti previdenziali e di quiescenza.

     Il personale assunto direttamente dal Consiglio che non chieda o non ottenga l'inquadramento sarà licenziato con il trattamento previsto dall'art. 9 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

     Alla emanazione delle norme delegate si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 6.

     L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata, per l'esercizio finanziario 1965 e successivi, in lire 500 milioni.

 

          Art. 7.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.