§ 95.26.59 - Legge 3 novembre 1964, n. 1190.
Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.26 tributi diversi
Data:03/11/1964
Numero:1190


Sommario
Art. 1.      L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento
Art. 2.      Nell'art. 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, [...]
Art. 3.      L'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 [...]
Art. 4.      Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni [...]


§ 95.26.59 - Legge 3 novembre 1964, n. 1190. [1]

Variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

(G.U. 23 novembre 1964, n. 289)

 

 

     Art. 1.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria A è elevata dal 26 al 27 per cento.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi di categoria B è elevata dal 24 al 25 per cento sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno o nell'esercizio sociale lire 100.000.000.

     L'aliquota dell'imposta di ricchezza mobile sui redditi delle categorie C-1 e C-2 è elevata:

     1) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 4.000.000, dall'8 per cento al 10 per cento;

     2) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 10.000.000, dall'8 al 12 per cento;

     3) sulla parte di reddito imponibile che eccede nell'anno lire 20.000.000, dall'8 al 15 per cento.

     Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C-2 le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano in ciascun periodo di paga alla parte di reddito imponibile eccedente rispettivamente lire 4.000.000, lire 10.000.000 e lire 20.000.000 ragguagliate ad anno. Se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento si applicano sull'ammontare eccedente rispettivamente lire 334.000, lire 834.000 e lire 1.668.000 imponibili per ogni anno di servizio prestato, ferma restando l'aliquota dell'8 per cento per la parte di reddito imponibile eccedente lire 60.000 fino a lire 334.000 per ogni anno di servizio prestato.

 

          Art. 2.

     Nell'art. 126, primo comma, lettera b) del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, la frase "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione" è sostituita dalla seguente: "con l'aliquota dell'8 per cento sull'intero ammontare fino a lire 4.000.000 in ogni altro caso compreso quello dei compensi corrisposti a persone estranee all'Amministrazione e con le aliquote del 10, del 12 e del 15 per cento per la parte eccedente rispettivamente lire 4.000.000, 10.000.000 e 20.000.000".

 

          Art. 3.

     L'art. 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, già modificato con leggi 27 maggio 1959, n. 357; 18 aprile 1962, n. 206, e 4 dicembre 1962, n. 1682, è modificato in conformità alle disposizioni dell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Le maggiorazioni di aliquote stabilite dagli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° gennaio 1965. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio le maggiorazioni si applicano anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione, di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1964.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.