§ 80.9.798 - D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/12/2007
Numero:271


Sommario
Art. 1.  Competenze e organizzazione del Ministero
Art. 2.  Organizzazione centrale e periferica
Art. 3.  Competenze dei Dipartimenti
Art. 4.  Altri organismi ed istituzioni
Art. 5.  Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo,
Art. 6.  Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale
Art. 7.  Funzioni
Art. 8.  Direzioni generali territoriali
Art. 9.  Competenze delle direzioni generali territoriali
Art. 10.  Organizzazione delle direzioni generali territoriali
Art. 11.  Ruolo del personale e dotazioni organiche
Art. 12.  Verifica dell'organizzazione del Ministero
Art. 13.  Abrogazioni e modificazioni di norme
Art. 14.  Disposizioni transitorie e finali


§ 80.9.798 - D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271. [1]

Regolamento di riorganizzazione del Ministero dei trasporti a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

(G.U. 9 febbraio 2008, n. 34)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1985, n. 950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 1986;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e in particolare l'articolo 1 in materia di attribuzioni del C.I.P.E.;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, in materia di controllo interno;

     Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e in particolare l'articolo 16, comma 4, e seguenti, con il quale è stato istituito l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, e in data 5 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 5 luglio 2007, con i quali è stata data attuazione al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonchè disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione presso le amministrazioni centrali e regionali di propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (Nucleo);

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei nuclei di valutazione e verifica;

     Visto il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 10 febbraio 2000;

     Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2001, recante indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001;

     Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), e in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416 e 921;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 3 luglio 2007, recante linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 agosto 2007;

     Ritenuto di non aderire alle osservazioni del Consiglio di Stato, di cui al citato parere, relative all'articolo 4, comma 1, lettera a);

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Capo I

 

Art. 1. Competenze e organizzazione del Ministero

     1. Il Ministero dei trasporti, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

     2. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 93, e dalle altre disposizioni vigenti.

 

     Art. 2. Organizzazione centrale e periferica

     1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati, è articolato, a livello centrale, in dodici direzioni generali incardinate in due Dipartimenti, come di seguito indicato:

     a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi;

     b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

     2. Sono, inoltre, conferiti nel quadro della dotazione organica di cui alla allegata tabella A quattro incarichi di livello dirigenziale generale ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui tre con funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e uno anche con funzioni di responsabile dell'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari.

     3. Costituiscono articolazioni del Ministero cinque direzioni generali territoriali, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale.

     4. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto dipende dal Ministro ed esercita i compiti rientranti nelle attribuzioni del Ministero, di cui all'articolo 7, sulla base delle direttive e degli indirizzi del Ministro.

 

Capo II

Attribuzioni dei dipartimenti

 

     Art. 3. Competenze dei Dipartimenti

     1. I Dipartimenti del Ministero assicurano l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, secondo la seguente ripartizione:

     a) Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi - indirizzo, programmazione e regolazione in materia di navigazione, trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; sicurezza della navigazione; aviazione civile e vigilanza sugli enti di settore; rapporti internazionali e con organismi nazionali e coordinamento con l'Unione europea in materia di navigazione e trasporto marittimo ed aereo; personale e affari generali; gestione dei sistemi informativi;

     b) Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale - programmazione, indirizzo, regolazione e vigilanza in materia di trasporto terrestre ed intermodale; sicurezza del trasporto terrestre; trasporto pubblico locale; piani urbani della mobilità, trasporto su ferrovia; trasporto su strada: veicoli, conducenti, autotrasporto persone e cose; sistemi di trasporto a impianti fissi; trasporti esercitati in regime di concessione; rapporti con organismi nazionali ed internazionali e armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea sulle materie di competenza; sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti; coordinamento, direzione e controllo delle attività delle direzioni generali territoriali.

     2. I Dipartimenti costituiscono centro di responsabilità amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. I capi dei Dipartimenti operano in raccordo e sulla base delle direttive emanate dal Ministro, in particolare con riferimento alla gestione delle risorse umane e dei sistemi informativi. Formulano, per le questioni interdipartimentali o comuni, proposte congiunte al Ministro per l'emanazione di indirizzi e direttive. La direzione generale per gli affari generali e il personale e la direzione generale per i sistemi informativi operano al servizio dei due Dipartimenti.

     3. In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero degli Uffici dirigenziali di livello generale o posti funzione è determinato in 23 e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione è determinato in 135. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale. L'aliquota degli uffici dirigenziali di livello non generale o posti funzione, destinati ad essere ricompresi nell'ambito del contingente complessivo di personale destinato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero, è stabilito nel numero di 4.

 

Capo III

 

     Art. 4. Altri organismi ed istituzioni

     1. Operano nell'ambito del Ministero:

     a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Il Nucleo svolge le funzioni di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, utilizzando le risorse finanziarie individuate dalla predetta legge n. 144 del 1999. Con successivo decreto ministeriale sono definiti l'organizzazione, i compiti ed i compensi dei componenti del Nucleo, da nominarsi nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere. Il Ministro può nominare il coordinatore del nucleo tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità adeguata alle funzioni da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate;

     b) l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari, articolato in 2 uffici dirigenziali non generali, svolge i compiti di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione della direttiva 2001/12/CE, della direttiva 2001/13/CE e della direttiva 2001/14/CE in materia ferroviaria, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso. All'Ufficio è preposto, nell'ambito della dotazione organica complessiva, un dirigente di livello dirigenziale generale, da nominarsi ai sensi del comma 6, dell'articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184.

 

Capo IV

Articolazione dei dipartimenti

 

     Art. 5. Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo,

     per gli affari generali, il personale e i servizi informativi

     1. Il Dipartimento per i trasporti aereo, marittimo, per gli affari generali, il personale e i servizi informativi è così articolato:

     a) direzione generale dei porti;

     b) direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale;

     c) direzione generale del trasporto aereo;

     d) direzione generale per gli affari generali e il personale;

     e) direzione generale per la programmazione e progetti internazionali;

     f) direzione generale per i sistemi informativi.

     2. La Direzione generale dei porti: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) indirizzo, vigilanza e controllo sulle autorità portuali;

     b) regolazione e vigilanza delle attività e servizi portuali e del lavoro nei porti;

     c) disciplina generale dei porti;

     d) amministrazione del demanio marittimo e sistema informativo del demanio marittimo;

     e) sistema idroviario padano-veneto;

     f) concertazione con il Ministero delle infrastrutture sulla programmazione delle opere infrastrutturali portuali.

     3. La direzione generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale: articolata in 7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale della navigazione marittima;

     b) promozione della navigazione a corto raggio e delle autostrade del mare;

     c) regime amministrativo della nave;

     d) servizi sovvenzionati di collegamento marittimo con le isole e rapporti istituzionali con la gestione governativa navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     e) sicurezza della navigazione, controllo e vigilanza sulle attività autorizzate ed affidate agli organismi di classificazione e certificazione ed agli enti di formazione ed addestramento del personale marittimo;

     f) interventi a sostegno della flotta, delle costruzioni navali, della ricerca e dell'innovazione;

     g) vigilanza sugli enti di settore e sull'Istituto nazionale per gli studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN);

     h) nautica da diporto;

     i) personale marittimo.

     4. La Direzione generale del trasporto aereo: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero negli ambiti di attività che seguono, ferme restando le funzioni attribuite all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) dal decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250:

     a) disciplina dell'aviazione civile, normativa di settore comunitaria e accordi internazionali;

     b) indirizzo, vigilanza e controllo sugli enti di settore;

     c) contratti di programma e di servizio con gli enti vigilati;

     d) indirizzo e vigilanza in materia aeronautica, sicurezza aerea e aeroportuale e sulla qualità del trasporto aereo.

     5. La direzione generale per gli affari generali e il personale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) coordinamento del bilancio e delle proposte per la legge finanziaria e dell'attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo;

     b) reclutamento e formazione del personale;

     c) attività di contrattazione sindacale, gestione del contenzioso del lavoro;

     d) trattamento giuridico del personale;

     e) rilascio tessere di servizio e di riconoscimento;

     f) trattamento economico del personale;

     g) servizi comuni e servizi tecnici; supporto per le attività di prevenzione e sicurezza del luogo di lavoro;

     h) acquisizione di beni e servizi; contratti;

     i) interventi assistenziali e previdenziali: Cassa di previdenza ed assistenza. Attività occorrenti per garantire le prestazioni della Cassa di previdenza ed assistenza istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, che continua ad operare in favore di tutto il personale in servizio presso il Ministero;

     j) politiche del personale per le pari opportunità.

     6. La direzione generale per la programmazione e progetti internazionali: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) coordinamento e raccordo con i Ministeri e le regioni in materia di pianificazione dei trasporti, della mobilità e della logistica;

     b) supporto alle politiche dei trasporti in sede internazionale e comunitaria;

     c) coordinamento con la programmazione economica nazionale in ambito CIPE;

     d) coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e gli Istituti di ricerca nazionali ed internazionali.

     7. La direzione generale per i sistemi informativi: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) sviluppo dei sistemi e delle reti informatiche del Ministero;

     b) gestione e manutenzione dei sistemi e dei servizi di informatica del Ministero;

     c) monitoraggio, controllo ed elaborazione dei dati statistici relativi all'attività amministrativa, tecnica ed economica del Ministero.

     8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.

     9. Il Dipartimento per l'esercizio in sede decentrata delle funzioni di cui ai commi 2 e 3 si avvale anche del Corpo delle capitanerie di porto.

 

     Art. 6. Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale

     1. Il Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale è così articolato:

     a) direzione generale per la motorizzazione;

     b) direzione generale per la sicurezza stradale;

     c) direzione generale per il trasporto stradale;

     d) direzione generale per il trasporto ferroviario;

     e) direzione generale per il trasporto pubblico locale;

     f) direzione generale del trasporto intermodale.

     2. La direzione generale per la motorizzazione: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) omologazione nazionale, CEE ed ECE/ONU di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti;

     b) trasporto merci pericolose su strada; normativa, omologazione e approvazione dei veicoli e dei recipienti;

     c) disciplina del trasporto di derrate in regime di temperatura controllata;

     d) disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti;

     e) archivio nazionale veicoli e conducenti; Centro elaborazione dati motorizzazione;

     f) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale;

     h) controlli periodici del parco circolante; attrezzature di servizio.

     3. La direzione generale per la sicurezza stradale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) adozione ed attuazione del piano nazionale della sicurezza stradale e dei programmi operativi;

     b) prevenzione degli incidenti e sicurezza stradale, campagne informative ed educative ed informazioni sulla viabilità;

     c) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della segnaletica stradale;

     d) omologazione dei dispositivi e dei sistemi di ritenuta stradale;

     e) supporto al Ministero delle infrastrutture per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecniche funzionali della rete viaria, per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale;

     f) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di competenza;

     g) pubblicità sulle strade e competizioni motoristiche;

     h) attività internazionale per le materie di competenza;

     i) contenzioso in materia di circolazione stradale.

     4. La direzione generale per il trasporto stradale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) trasporti nazionali ed internazionali di persone e cose;

     b) interventi finanziari nel settore e a favore dell'intermodalità;

     c) normativa di settore nazionale ed internazionale; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     d) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto di persone e cose;

     e) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto su strada;

     f) raccordo con la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica e con il Comitato centrale dell'albo;

     g) contenzioso amministrativo e giurisdizionale.

     5. La direzione generale per il trasporto ferroviario: articolata in 8 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) servizi di trasporto ferroviario passeggeri a media e lunga percorrenza, contratti di servizio, servizi di trasporto merci per ferrovia, interventi finanziari di settore;

     b) licenze, normativa nazionale e comunitaria, liberalizzazioni;

     c) rapporti internazionali;

     d) esercizio poteri dell'azionista FS, programmazione di settore;

     e) interoperabilità ferroviaria e normativa tecnica internazionale;

     f) vigilanza sulla sicurezza della circolazione ferroviaria ed inchieste sugli incidenti ferroviari.

     6. La direzione generale per il trasporto pubblico locale: articolata in 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     b) normativa di settore nazionale ed internazionale;

     c) allocazione risorse per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e per le altre modalità di trasporto pubblico locale e relativo monitoraggio;

     d) coordinamento e monitoraggio sulle funzioni delegate in materia di trasporto ferroviario locale e gestione dei servizi locali non trasferiti;

     e) interventi per la mobilità dei pendolari e piani urbani della mobilità.

     7. La direzione generale del trasporto intermodale: articolata in 4 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti di attività:

     a) normativa nazionale ed internazionale sull'intermodalità; armonizzazione e coordinamento con l'Unione europea;

     b) monitoraggio, controllo e statistiche sull'attività di trasporto intermodale di persone e cose;

     c) relazioni ed accordi internazionali anche al di fuori dello spazio economico comunitario nel settore del trasporto intermodale;

     d) interoperabilità intermodale e normativa tecnica internazionale.

     8. Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca nelle materie di competenza, è assegnato al Dipartimento un posto di livello dirigenziale non generale per l'esercizio dei relativi compiti.

 

Capo V

Attribuzioni del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto

 

     Art. 7. Funzioni

     1. Il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto svolge le funzioni di competenza del Ministero ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del presente regolamento nei seguenti ambiti di attività:

     a) ricerca e soccorso in mare e nei laghi maggiori;

     b) gestione operativa, a livello centrale, del sistema di controllo del traffico marittimo;

     c) esercizio delle competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima, indagini sulle cause e circostanze dei sinistri marittimi a navi da carico e passeggeri, ivi compreso il supporto organizzativo alla Commissione centrale d'indagine sui sinistri marittimi;

     d) rapporti con organismi nazionali ed internazionali per gli aspetti tecnici della sicurezza della navigazione marittima;

     e) coordinamento delle attività, organizzazione e ispezioni relative ai servizi delle capitanerie di porto;

     f) predisposizione della normativa tecnica di settore;

     g) impiego del personale del Corpo delle capitanerie di porto;

     h) vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali nei confronti di minacce.

     2. Il Corpo delle capitanerie di porto continua a svolgere gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente secondo le direttive dei Ministri competenti.

 

Capo VI

Organizzazione territoriale

 

     Art. 8. Direzioni generali territoriali

     1. Sono organi del Ministero, dipendenti dal capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale, le cinque direzioni generali territoriali di seguito individuati secondo le articolazioni territoriali e le sedi a fianco di ciascuno segnate:

     a) direzione generale territoriale del nord-ovest: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Piemonte - Valle d'Aosta, Lombardia - Liguria con sede in Milano, articolata in 17 uffici dirigenziali non generali;

     b) direzione generale territoriale del nord-est: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna, con sede in Venezia, articolata in 13 uffici dirigenziali non generali;

     c) direzione generale territoriale del centro-nord: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Toscana - Umbria, Marche e Lazio con sede in Roma, articolata in 12 uffici dirigenziali non generali;

     d) direzione generale territoriale del centro-sud e Sardegna: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Campania - Abruzzo, Molise e Sardegna con sede in Napoli, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali;

     e) direzione generale territoriale del sud e Sicilia: per gli uffici aventi sede nelle regioni: Puglia - Basilicata, Calabria e Sicilia con sede in Bari, articolata in 9 uffici dirigenziali non generali.

     2. A ciascuna direzione generale territoriale è preposto un dirigente di livello dirigenziale generale, nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con funzioni di direzione e coordinamento delle attività. In particolare, il direttore generale di ciascuna direzione generale territoriale:

     a) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo i principi di economicità, efficacia ed efficienza nonchè di rispondenza del servizio al pubblico interesse;

     b) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno della direzione generale;

     c) persegue gli obiettivi conferiti annualmente con la direttiva ministeriale;

     d) svolge funzioni di coordinamento di bilancio in relazione alle risorse assegnate alla direzione e di controllo di gestione;

     e) promuove e mantiene le relazioni con gli Organi istituzionali, con le regioni, le province e gli enti locali, nonchè le relazioni sindacali.

     3. I dirigenti generali preposti alle direzioni generali territoriali rispondono al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e trasporto intermodale in ordine al raggiungimento degli obiettivi strategici ed istituzionali ad essi affidati.

 

     Art. 9. Competenze delle direzioni generali territoriali

     1. Ferme restando le competenze in materia trasportistica delle regioni, anche a statuto speciale, e delle province autonome di Trento e di Bolzano e fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dai conseguenti provvedimenti di attuazione, le direzioni generali territoriali assicurano, in sede periferica, l'esercizio delle funzioni e dei compiti di spettanza statale nelle aree funzionali di cui all'articolo 42, comma 1, lettere c), d), e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.

     2. Le direzioni generali territoriali svolgono in particolare le funzioni di competenza nei seguenti ambiti di attività:

     a) attività in materia di omologazione dei veicoli a motore, loro rimorchi, componenti ed unità tecniche indipendenti;

     b) attività in materia di collaudi e revisione dei veicoli in circolazione;

     c) attività in materia di conducenti: rilascio di patenti, certificati di abilitazione professionale, ecc.;

     d) attività in materia di sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianto fisso di competenza statale;

     e) compiti di supporto tecnico e amministrativo per la realizzazione dei sistemi di trasporto ad impianti fissi;

     f) attività in materia di navigazione interna di competenza statale;

     g) attività in materia di immatricolazioni veicoli;

     h) circolazione e sicurezza stradale;

     i) rapporti istituzionali con le regioni, le province e con gli enti locali;

     j) funzioni di certificazione di qualità, ispezione e controllo tecnico;

     k) gestione del contenzioso nelle materie di competenza;

     l) coordinamento dell'interoperabilità dei sistemi di trasporto;

     m) espletamento del servizio di polizia stradale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

     n) consulenza, assistenza, servizio, su base convenzionale, a pubbliche amministrazioni ed enti pubblici anche ad ordinamento autonomo nelle materie di competenza;

     o) attività in materia di autotrasporto;

     p) attività di formazione, aggiornamento e ricerca.

 

     Art. 10. Organizzazione delle direzioni generali territoriali

     1. L'organizzazione delle direzioni generali territoriali è ispirata, stante la necessità di assicurare comunque l'idonea capillarità degli uffici deputati all'erogazione dei servizi all'utenza al criterio della razionalizzazione delle strutture, tenendo conto della qualità e della quantità dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni assegnate con riferimento al bacino di utenza e all'ambito territoriale interessato, nonchè alla dotazione organica complessiva.

     2. E' istituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, la Conferenza permanente dei direttori delle direzioni generali territoriali con funzioni di natura consultiva, propositiva e di coordinamento sulle materie di competenza, presieduta dal capo del Dipartimento trasporti terrestri e trasporto intermodale.

     3. Con il decreto ministeriale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento, si provvede alla definizione dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale in cui si articolano le direzioni generali territoriali e all'adozione delle misure organizzative necessarie per l'attuazione di quanto previsto dal presente regolamento.

     4. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 3, le attuali articolazioni periferiche del Ministero assicurano lo svolgimento delle attività di competenza.

 

Capo VII

Dotazione organica e norme finali

 

     Art. 11. Ruolo del personale e dotazioni organiche

     1. La dotazione organica del personale del Ministero è individuata nella tabella A allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

     2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero.

     3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero.

 

     Art. 12. Verifica dell'organizzazione del Ministero

     1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero è sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalità e l'efficienza.

 

     Art. 13. Abrogazioni e modificazioni di norme

     1. Il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, è abrogato, ad eccezione dell'articolo 16, commi 4 e 6, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di organizzazione dei Ministeri interessati al citato decreto n. 184 del 2004, come individuati ai sensi del decreto-legge n. 181 del 2006, adottati ai sensi dell'articolo 1, commi 404, e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il comma 5, dell'articolo 16 è sostituito dal seguente: «5. L'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari svolge i compiti individuati nell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, con particolare riferimento alla vigilanza sulla concorrenza nei mercati del trasporto ferroviario ed alla risoluzione del relativo contenzioso.».

 

     Art. 14. Disposizioni transitorie e finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

     MINISTERO DEI TRASPORTI

     Tabella A

     (prevista dall'art. 11, comma 1)

 

 

Dotazione organica

 

 

Dirigenti di prima fascia....

23

Dirigenti di seconda fascia....

135

Totale area dirigenziale . . .

158

Area C

 

Posizione economica C3....

586

Posizione economica C2....

1.080

Posizione economica C1....

925

Area B

 

Posizione economica B3....

2.346

Posizione economica B2....

1.114

Posizione economica B1....

342

Area A

 

Posizione economica A1....

745

Totale aree funzionali . . .

7.138

Totale generale . . .

7.296

 


[1] Abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 211.