§ 80.9.751 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.
Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:93


Sommario
Art. 1.  Riordino degli organismi
Art. 2.  Riduzione di spesa
Art. 3.  Durata e proroga degli organismi
Art. 4.  Pari opportunità tra donne e uomini


§ 80.9.751 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 93.

Regolamento recante "Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti".

(G.U. 13 luglio 2007, n. 161)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto di competenza, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 3 agosto 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

     Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Riordino degli organismi

     1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'articolo 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti:

     a) Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, istituito dall'articolo 4 della legge del 5 maggio 1976, n. 259, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

     b) Commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

     c) Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per l'emanazione di linee di indirizzo nell'adozione di interventi mirati al contenimento del rumore negli aeroporti comunitari in attuazione della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002;

     d) Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacità Torino-Milano, previsto dall'articolo 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed istituito con decreto ministeriale 9 aprile 2001, n. 53/T;

     e) Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita di cui all'articolo 36 del decreto ministeriale 12 settembre 1925;

     f) Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 119, comma 10, del Codice della strada, con decreto interministeriale n. 983 del 23 giugno 1988, per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili;

     g) Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sicurezza stradale (CCISS), istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154;

     h) Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1949, n. 24851, e successive modificazioni, di cui agli articoli 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, 2 della legge 16 marzo 1976, n. 86, e 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211;

     i) Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 del regolamento esecutivo della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

     l) Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, ed integrata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, come riordinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

     m) Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

     n) Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e relativi comitati regionali di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

     o) Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

     p) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 2. Riduzione di spesa

     1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 3. Durata e proroga degli organismi

     1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.

 

     Art. 4. Pari opportunità tra donne e uomini

     1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.