§ 80.9.304 - D.M. 8 maggio 1990, n. 154.
Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:08/05/1990
Numero:154


Sommario
Art. 1.      1. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale
Art. 2.      1. Il Centro coordina le seguenti attività
Art. 3.      1. Al Centro è preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle sue attività
Art. 4.      1. Al Centro è assegnato, fino al 31 dicembre 1990, in posizione di comando, un contingente di diciotto dipendenti appartenenti in pari misura ai ruoli ordinari del [...]
Art. 5.      1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei fini istituzionali e dell'autonomia di ciascun ente, il Centro è autorizzato a stipulare apposite [...]
Art. 6.      1. Il Centro si avvale di una commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, composta da
Art. 7.      1. Il Centro presenta ogni anno ai Ministri interessati una relazione sulla propria attività, formula proposte in ordine ad iniziative idonee a migliorare od alleggerire [...]
Art. 8.      1. Il Centro, nei limiti dei fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, provvede alle spese occorrenti [...]


§ 80.9.304 - D.M. 8 maggio 1990, n. 154.

Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale

(G.U. 19 giugno 1990, n. 141)

 

 

     Art. 1.

     1. È istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale.

 

          Art. 2.

     1. Il Centro coordina le seguenti attività:

     a) raccolta, elaborazione e selezione di informazioni sul traffico e sulla viabilità;

     b) distribuzione e trasmissione delle notizie utili alla fluidità ed alla sicurezza della circolazione;

     c) elaborazione e realizzazione di campagne sulla sicurezza stradale.

     2. La realizzazione delle attività di cui alle precedenti lettere è affidata alla centrale operativa della struttura "Viaggiare informati" opportunamente riorganizzata e potenziata.

 

          Art. 3.

     1. Al Centro è preposto un direttore, coadiuvato da un vice direttore, con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo delle sue attività.

     2. Le funzioni di direttore sono svolte dal dirigente superiore preposto all'ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici.

     3. Le funzioni di vice direttore sono svolte dal dirigente preposto al Servizio polizia stradale del Ministero dell'interno.

 

          Art. 4.

     1. Al Centro è assegnato, fino al 31 dicembre 1990, in posizione di comando, un contingente di diciotto dipendenti appartenenti in pari misura ai ruoli ordinari del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno, così ripartito: due di livello ottavo; quattro di livello settimo; sei di livello sesto; quattro di livello quinto; due di livello quarto.

     2. Per gli anni successivi la dotazione può essere rideterminata con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'interno, in relazione alle esigenze di servizio.

 

          Art. 5.

     1. Per il perseguimento dei fini di cui all'art. 2 e nel rispetto dei fini istituzionali e dell'autonomia di ciascun ente, il Centro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con l'ANAS, la RAI, le concessionarie autostradali, l'ACI e gli enti in grado di fornire informazioni utili al funzionamento della centrale operativa.

     2. L'attività in materia di informazioni per la sicurezza stradale sarà effettuata in modo da realizzare il necessario Coordinamento operativo delle diverse competenze e soddisfare l'esigenza dell'efficiente ed ottimale prestazione del servizio, assicurandone la qualità uniforme sull'intero territorio nazionale.

 

          Art. 6.

     1. Il Centro si avvale di una commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, composta da:

     a) il direttore e il vice direttore del Centro;

     b) due esperti in materia di circolazione e sicurezza stradale, di cui uno designato dal Ministro dell'interno;

     c) un funzionario della polizia stradale e un funzionario dell'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici ed uno dell'ANAS;

     d) un rappresentante della società Autostrade ed uno dell'Aiscat - Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori;

     e) un funzionario dell'ACI - Automobile club d'Italia;

     f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

     g) un rappresentante dell'ANCUPM - Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale;

     h) un rappresentante dell'UPI - Unione province italiane.

     2. La commissione è presieduta dal direttore del Centro o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore.

     3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Centro di livello non inferiore al settimo.

     4. La commissione esprime parere sui programmi di massima per l'acquisizione delle notizie sul traffico e sulla viabilità e per le modalità di diffusione, nonché su tutti i problemi ad essa sottoposti dal direttore del Centro.

 

          Art. 7.

     1. Il Centro presenta ogni anno ai Ministri interessati una relazione sulla propria attività, formula proposte in ordine ad iniziative idonee a migliorare od alleggerire la pressione veicolare nei luoghi o nei periodi di maggior intensità e segnala gli interventi che ritiene necessari per le condizioni di sicurezza della circolazione.

 

          Art. 8.

     1. Il Centro, nei limiti dei fondi stanziati nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, provvede alle spese occorrenti all'espletamento delle proprie attività, ivi incluse quelle per prestazioni di natura straordinaria ed eccezionale, sulla base del piano di riparto approvato dal Ministro dei lavori pubblici.