§ 93.4.204 - D.P.R. 14 febbraio 1980, n. 191.
Regolamento di esecuzione della L. 8 giugno 1978, n. 297 , recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:14/02/1980
Numero:191


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione
Art. 2.  Revisione annua parametrica
Art. 3.  Conto economico di esercizio
Art. 4.  Incentivazione e penalizzazione
Art. 5.  Oneri finanziari
Art. 6.  Vincoli al pagamento
Art. 7.  Norme transitorie
Art. 8.  Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile
Art. 9.  Tariffe
Art. 10.  Analisi costi-benefici
Art. 11.  Comitato interministeriale
Art. 12.  Anticipazioni sulle future sovvenzioni


§ 93.4.204 - D.P.R. 14 febbraio 1980, n. 191.

Regolamento di esecuzione della L. 8 giugno 1978, n. 297 , recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea

(G.U. 21 maggio 1980, n. 137)

 

 

     Art. 1. Campo di applicazione

     Nel presente regolamento con il termine "legge" è indicata la legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea.

 

          Art. 2. Revisione annua parametrica

     A base della revisione parametrica prevista dall'art. 3 della legge, da effettuarsi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello considerato, sono da porre le spese di esercizio, con riferimento a quelle accertate per il 1975. A tali spese saranno apportate le variazioni necessarie per escludere gli oneri eccezionali o straordinari normalmente non ripetibili, quelli relativi al personale non compreso nell'organico regolarmente approvato o derivanti da retribuzioni non riconosciuti e quelli non finalizzati alla migliore produttività dei servizi, valutata anche comparativamente con quella di altre aziende del settore. Saranno inclusi invece quegli oneri che, sebbene non sostenuti nel 1975, si sarebbero però dovuti sostenere, a giudizio dell'amministrazione, per normale manutenzione degli impianti e dei materiali.

     Dell'importo convenzionale delle complessive spese di esercizio così determinate si fissano le incidenze percentuali della spesa di personale, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, e delle rimanenti spese di esercizio. Circa gli oneri previdenziali, l'accantonamento annuale per l'indennità di buonuscita al personale, è ammissibile limitatamente all'aliquota prevista dai vigenti accordi nazionali di categoria.

     I coefficienti annuali di variazione dei costi dal 1977 al 1979, con riferimento ai costi-base del 1975, si determinano per ciascuna azienda con i criteri che seguono:

     A) per l'aggiornamento della effettiva spesa di personale ammessa per il 1975 si opera secondo le seguenti procedure:

     1) s'imposta un organico-tipo basato su un limitato numero di livelli retributivi più rappresentatiti suddividendo tra i predetti livelli, agli effetti della ponderabilità, tutti i dipendenti - compresi i dirigenti - costituenti la pianta organica;

     2) per ciascun livello retributivo s'individua il costo unitario basato sulla paga dell'anno 1975 al 3° scatto di anzianità, compresi gli oneri assistenziali e previdenziali, con l'inclusione di eventuali incidenze per oneri aventi carattere di generalità purché riconosciuti dall'amministrazione;

     3) si determina il costo teorico complessivo di tutto il personale per l'anno base 1975 sommando i prodotti del costo unitario, attribuito a ciascun livello retributivo, per il numero di agenti raggruppati in ciascun livello, come indicato al punto 1);

     4) con le stesse procedure di cui ai punti 2) e 3) si determina, per ciascuno degli anni in cui opera la revisione, il costo unitario per ogni livello retributivo ed il corrispondente costo teorico complessivo;

     5) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento del costo del personale per ciascuno dei predetti anni - da applicare alla effettiva complessiva spesa di personale ammessa per l'anno base 1975 - attraverso il quoziente tra il costo teorico complessivo determinato per l'anno preso in considerazione agli effetti della revisione, come da punto 4) ed il costo teorico complessivo dell'anno base 1975, come da punto 3).

     B) per l'aggiornamento del complesso delle effettive rimanenti spese di esercizio ammesse per il 1975, le variazioni dei costi sono da riferire alle voci fondamentali concernenti: l'energia per la trazione sia elettrica che a gasolio; i metalli ferrosi, quali i profilati, tondini per cemento armato, rotaie UNI 50; i metalli non ferrosi quali il rame in filo, bronzo in pani, piombo in pani, alluminio in lastre; il cemento tipo 425; il rovere e faggio per traverse, e, ove ricorra, perché non previsto in organico il personale necessario all'ordinaria manutenzione, la retribuzione oraria lorda dell'operaio qualificato, operando secondo le seguenti procedure:

     1) sulla base delle spese riconosciute per i consumi di ciascuno dei suddetti materiali per l'anno base 1975 si determinano le aliquote percentuali della spesa di ogni singolo materiale su quella complessiva ammessa per tutti i materiali presi in esame;

     2) la variazione dei costi unitari si determina attribuendo alle predette voci fondamentali per l'anno base 1975 e per gli anni in cui si effettua la revisione: i prezzi medi ponderali di quelli indicati per i vari periodi di ciascun anno nei bollettini dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     3) si perviene alla determinazione del coefficiente di aggiornamento dei costi per ciascuno degli anni suddetti - da applicare alle effettive complessive rimanenti spese di esercizio ammesse per l'anno base 1975 - sommando gli indici ricavati per ciascun tipo di detto materiale, attraverso il quoziente tra il prezzo dell'anno considerato e quello del 1975, da moltiplicare per l'aliquota d'incidenza di cui al punto 1).

 

          Art. 3. Conto economico di esercizio

     Per il conseguimento della sovvenzione le aziende sono obbligate a tenere distinto il conto economico dei servizi sovvenzionabili dallo Stato da quello generale attinente ad altri servizi o a qualsiasi altra attività. In sede di determinazione del limite massimo di sovvenzione, il conto economico dei servizi sovvenzionabili può essere assoggettato a revisione.

 

          Art. 4. Incentivazione e penalizzazione

     Agli effetti dell'incentivazione prevista dall'art. 5 della legge e da corrispondersi a richiesta delle aziende, a fronte dell'aumento delle unità di traffico, è da valutare il maggior prodotto lordo depurato da quello dovuto agli aumenti tariffari eventualmente intervenuti nell'anno considerato, nonché da quello determinato esclusivamente da eventi estranei alla gestione aziendale.

     La riduzione di organico prevista nello stesso art. 5 comprende anche l'eventualità che sia impiegato un quantitativo di personale inferiore a quello stabilito nell'organico; in tal caso la minore spesa si determina in base al costo medio unitario. Al quantitativo di personale effettivamente impiegato deve però essere aggiunto un numero teorico di agenti pari al quoziente tra la spesa sostenuta per lavoro straordinario e il costo medio unitario.

     La spesa per lavoro straordinario, da prendere in considerazione ai fini di quanto previsto nel precedente comma, è soltanto quella relativa a prestazioni straordinarie effettuate in maniera ricorrente per fronteggiare le effettive carenze di personale rispetto ai quantitativi stabiliti in organico.

     Sono escluse dalla penalizzazione di cui al terzo comma dell'art. 5 della legge le riduzioni di unità di traffico dovute ad una riduzione di viaggiatori del trasporto merci determinata da cause obiettive riconosciute dall'amministrazione.

 

          Art. 5. Oneri finanziari

     Ai fini della valutazione degli oneri finanziari considerati dall'art. 7 della legge, i computi da eseguire per la determinazione della congruità, degli interessi passivi ammissibili, entro i limiti di quelli contabilizzati, vanno basati sui seguenti elementi:

     a) disavanzo ritenuto ammissibile, al lordo di sussidi, sovvenzioni e contributi, con esclusione sia degli interessi passivi contabilizzati (che saranno però riammessi nella misura che il compunto in parola giustificherà) e sia dei costi che non danno luogo ad effettivo movimento finanziario, quali gli accantonamenti di qualsiasi natura.

     Il disavanzo annuo ammesso verrà ripartito nei dodici mesi dell'anno, con maggiore accentuazione in quelli in cui maturano particolanoneri nel caso di esercizi con andamento stagionale la perdita sarà da considerare con maggiore accentuazione nei mesi di più scarso traffico.

     Lo scoperto finanziario iniziale è costituito dal disavanzo di cassa risultante al 31 dicembre dell'anno precedente, aumentato degli interessi passivi ammissibili per detto anno sulla base del particolare computo eseguito;

     b) pagamenti che, a qualsiasi titolo, siano stati corrisposti all'azienda nel corso dell'anno, quali sovvenzioni trimestrali, sussidi, contributi, conguagli anche se riferiti ad esercizi precedenti.

     Detti pagamenti sono da riportare al mese successivo a quello della data di emissione dei relativi provvedimenti;

     c) tasso medio ponderato, da determinare sulla base dei tassi computati dai vari enti creditori, non eccedente, comunque, quello previsto dal cartello interbancario, o, in mancanza quello primario praticato dai singoli istituti.

 

          Art. 6. Vincoli al pagamento

     A garanzia della regolare esecuzio"ne dei lavori di manutenzione ordinaria agli impianti ed al materiale rotabile, sarà individuato l'ammontare della relativa spesa, da trattenere sulle singole trimestralità di sovvenzione e da versare alla tesoreria dello Stato per essere utilizzato in base alle modalità previste dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge.

 

          Art. 7. Norme transitorie

     In relazione alla diversa posizione delle aziende contemplate all'art. 9 della legge si provvede nel modo seguente:

     a) per la ferrovia Circumvesuviana, per la quale non è stata ancora disposta la seconda revisione della sovvenzione ai sensi dell'art. 8 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, si opera, sulla base delle risultanze consuntive ammissibili, la revisione del precedente piano finanziario per il periodo già considerato su risultanze presunte, intercorrente tra la precedente revisione ed il 31 dicembre 1976;

     b) per le ferrovie Nord-Milano e Cumana, per le quali è stata disposta la terza revisione della sovvenzione in applicazione dell'art. 1 della legge 29 novembre 1971 n. 1080, si integra la misura della sovvenzione in atto in funzione di quanto previsto dall'art. 9 della legge per il periodo, già considerato a preventivo, intercorrente tra l'ultima revisione ed il 31 dicembre 1976;

     c) per la ferrovia Circumflegrea, che non ha fruito dell'applicazione della legge 2 agosto 1952, n. 1221, si proseguono gli interventi finanziari con sussidi integrativi di esercizio ai sensi dell'art. 27, lettera b) del regio decreto 29 luglio 1938, n. 1121, sia per la copertura della perdita ritenuta ammissibile per il periodo anteriore al 1977, che per quella relativa al periodo successivo, sino a quando non si farà luogo alla determinazione della sovvenzione ai sensi dell'art. 3 della legge.

 

          Art. 8. Fondo comune per il rinnovo degli impianti e materiale rotabile

     Lo stanziamento annuale relativ al fondo comune previsto dall'art. 10 della egge va iscritto nel titolo relativo alle spese in conto capitale dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     Nella utilizzazione del fondo comune possono essere prescritte fomiture di tipo unificato, ove sia possibile realizzare una economia di spese compatibilmente con le speciali necessità aziendali.

     I fondi che risultano disponibili presso le varie aziende sino al 1978 sono utilizzabili per le aziende intestatarie fino al loro esaurimentonella destinazione delle disponibilità del fondo comune dovrà, in via prioritaria, garantirsi la completa copertura finanziaria di lavori e forniture già approvati per i quali sia stata prevista l'utilizzazione di quote pluriennali di fondi di rinnovo.

     Gli impegni di spesa a carico del fondo comune possono avere anche carattere pluriennale e, comunque, non possono superare un triennio. Le somme impegnate per le singole aziende o gestioni commissariali saranno versate in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato intestati al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, per ciascuna azienda interessata. I prelevamenti da tali conti saranno disposti dal predetto Ministero sulla base degli stati di avanzamento delle opere e/o delle forniture in corso di esecuzione.

     Il materiale mobile, le opere e gli impianti realizzati in tutto o in parte mediante la utilizzazione del fondo comune, sono di proprietà dello Stato in relazione all'incremento di valore e in proporzione all'intervento finanziario erogato ai sensi dell'art. 10 della legge.

     La stima relativa alla determinazione della quota di ammortamento prevista dal quarto comma del citato art. 10 deve farsi in relazione allo stato preesistente all'intervento per rinnovo o sostituzione. L'importo da ammortizzare andrà ripartito per un numero di anni non superiore a dieci in relazione alla entità della spesa ed alla durata della concessione.

     Ove le somme stanziate a carico del fondo comune non siano utilizzate dal concessionario senza giustificato motivo, nei termini stabiliti dall'amministrazione, l'eventuale maggior onere relativo alle opere e forniture resta a carico del concessionario medesimo, fermo restando l'integrale proprietà dello Stato delle opere e forniture eseguite.

     Il concessionario può incorrere nelle sanzioni previste dalle norme generali e particolari che disciplinano la concessione, ove non realizzi, nei termini stabiliti dall'amministrazione, senza giustificato motivo, gli interventi per i quali sono state stanziate le somme.

     Ai fini del coordinamento e realizzazione degli interventi a carico del fondo, entro il 30 aprile di ogni anno il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, predispone un piano previsionale degli interventi da effettuare a carico del fondo nel triennio successivo, da inviare al Ministero del tesoro affinché, in relazione alle risorse disponibili, fissi il complessivo ammontare della spesa destinabile a tale settore.

 

          Art. 9. Tariffe

     L'eccedenza di spesa superiore al 20 per cento previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge dovrà essere fronteggiata con aumenti tariffari che possono disporsi anche per il periodo immediatamente successivo, ma con destinazione dei maggiori introiti fino a copertura della perdita rimasta scoperta per il periodo pregresso.

     In questo caso le aziende interessate dovranno indicare nelle istanze per gli aumenti tariffari, da presentare tempestivamente, in relazione alle variazioni accertate come dal successivo comma, la residua perdita arretrata da coprire con i maggiori introiti.

     Ai fini dell'adeguamento delle tariffe le variazioni subite dai costi di esercizio dovranno essere rilevate con scadenza semestrale. L'adeguamento stesso dovrà tener conto della eventuale prevalente incidenza che per le ferrovie in concessione hanno i biglietti di abbonarnento rispetto a quelli di corsa semplice.

 

          Art. 10. Analisi costi-benefici

     L'analisi costi-benefici, di cui all'art. 12 della legge, è diretta a valutare per ciascuna linea esercitata in regime di concessione o in gestione governativa il valore socio-economico annuale del trasporto reso dalla ferrovia nel suo bacino naturale di traffico; tale valore, messo a confronto con il relativo costo del servizio, indica il beneficio o il costo netto che resta definitivamente a vantaggio o a carico della collettività.

     Tale analisi dovrà essere presentata, congiuntamente al bilancio aziendale, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

     Il valore socio-economico del trasporto riguarda sia quello diretto degli utenti della linea, sia l'utilità generale indotta dal servizio di trasporto stesso.

     La valutazione del primo valore può effettuarsi tenendo conto del numero delle unità di traffico e del costo chilometrico effettivo di altro mezzo di trasporto alternativo, sia pure teorico che risulti, nel momento della valutazione, il più economico possibile, nonché di ogni altro vantaggio degli utenti e dei non utenti traducibile in termini economici.

     Nel caso sussista, per certi servizi, la impossibilità pratica di una alternativa, determinata, o dallo stato delle strade o da punte notevoli di traffico in alcune ore della giornata o in alcuni giorni dell'anno, o da altre consimili cause, la quota parte dei possibili maggiori costi di adeguamento delle infrastrutture, opportunamente ammortizzati, va aggiunta al predetto valore del trasporto.

     I costi indiretti e sociali dei servizi vanno valutati e aggiunti ai rispettivi costi di esercizio.

     Allo scopo di compensare economicamente i differenti tempi di percorrenza tra la ferrovia e l'ipotetico servizio alternativo, i maggiori tempi del trasporto, valutati sulla base di L. 1000 per ora e per viaggiatore, salvo adeguamento monetario in base all'indice del costo della vita dell'ISTAT, vanno considerati come costi aggiuntivi dell'uno o dell'altro mezzo di trasporto.

     Altri elementi, come la maggior sicurezza di un sistema di trasporto rispetto all'altro, ed il maggior confort o praticità, seppure non qualificabili, devono essere opportunamente rappresentati.

     L'utilità generale indotta deve essere identificata e valutata nel modo più obiettivo possibile, indicando, volta per volta, i criteri che sono stati adottati al riguardo.

     La descrizione del bacino naturale del traffico della linea ferroviaria, una volta delimitato in base alle possibilità anche potenziali della linea, deve essere effettuata con appropriati valori statistici, assunti anche da fonti esterne, come la superficie, la popolazione residente, la sua mobilità (traffico complessivo pubblico e privato), le forze di lavoro, il numero degli studenti, le giornate di soggiorno dei turisti, il traffico assorbito dalla ferrovia in totale e nelle varie ore o giornate di punta.

 

          Art. 11. Comitato interministeriale

     Il comitato tecnico interministeriale di cui all'art. 13 della legge, presieduto dal Ministro dei trasporti o, per delega, dal Sottosegretario di Stato o, di volta in volta, dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è composto:

     dal direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

     da tre funzionari della predetta direzione generale;

     da un funzionario della carriera tecnica dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

     da due funzionari del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

     da un funzionario del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

     Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente, che può partecipare alle riunioni anche in presenza dello stesso membro effettivo, senza diritto di voto, ma con il compenso, ove previsto, di cui all'art. 13 della legge.

     Alle riunioni del comitato sono invitati i rappresentanti delle regioni interessate al solo fine di essere sentiti ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della legge.

     Le funzioni di segreteria sono esplicate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa e da un funzionario della carriera direttiva tecnica della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

     È data facoltà al Ministro dei trasporti di convocare uno o più esperti per affari per i quali ne ravvisi la necessità, senza diritto di voto.

     Il comitato ha facoltà di costituire, nel suo seno, appositi gruppi di lavoro per la trattazione dei singoli affari.

     I compensi spettanti, ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 417, ai componenti del comitato, sono determinati con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 12. Anticipazioni sulle future sovvenzioni

     L'acconto massimo del 20 per cento a carico dell'esercizio 1979 previsto dall'art. 15 della legge, per le ferrovie che hanno già fruito della terza revisione della sovvenzione ai sensi della legge 29 novembre 1971, n. 1080, nonché quello previsto dall'ultimo comma dell'art. 9 della legge stessa, si determina applicando la predetta aliquota alla misura della sovvenzione in atto riferita alle sole perdite di esercizio per ciascun anno successivo a quello di decorrenza della terza revisione della sovvenzione, con esclusione però degli anni che in tale sede sono stati considerati sulla base delle risultanze consuntive.

     Ai fini della valutazione dell'aliquota massima concedibile entro il predetto limite del 20 per cento, le perdite ammissibili del periodo pregresso sino al 1978 si considerano complessivamente, in modo tale che si operi una preliminare compensazione tra minori e maggiori disavanzi degli anni presi in considerazione.

     A decorrere dall'anno 1978 l'integrazione della sovvenzione in atto è da riferire alla sola quota di sovvenzione relativa ai servizi ferroviari.