§ 80.9.793 - D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259.
Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/11/2007
Numero:259


Sommario
Art. 1.  Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Servizio di controllo interno
Art. 9.  Segreteria tecnica
Art. 10.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 11.  Trattamento economico
Art. 12.  Disposizioni finali


§ 80.9.793 - D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259. [1]

Regolamento di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione.

(G.U. 22 gennaio 2008, n. 18)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 13, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 7 e 50, comma 1, lettera a);

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare gli articoli 4 e 14;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare l'articolo 31;

     Visto l'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e in particolare l'articolo 1, comma 7, che istituisce il Ministero della pubblica istruzione, e i commi 24-quater e 24-quinquies;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, attuativo dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 15 febbraio 2007;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 23 luglio 2007;

     Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2007;

     Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ministro, Vice Ministro e Sottosegretari di Stato

     1. Il Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato: «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero della pubblica istruzione, di seguito denominato: «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. Il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e nel suo ambito sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro;

     c) l'ufficio legislativo;

     d) l'ufficio stampa;

     e) le segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato;

     f) il servizio di controllo interno;

     g) la segreteria tecnica.

 

     Art. 3. Ufficio di gabinetto

     1. L'ufficio di gabinetto supporta il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni e di quelle delegate dal Ministro.

     2. Il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

     3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonchè tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due Vice Capo di gabinetto.

     5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.

     2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'ufficio legislativo cura e coordina l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro, il Vice Ministro e i Sottosegretari di Stato.

     2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'ufficio legislativo.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

     2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

 

     Art. 7. Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi segreteria ed i Segretari particolari del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato sono nominati dal Vice Ministro e dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

     2. Alla segreteria del Vice Ministro e di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

     3. Resta salvo, per la segreteria del Vice Ministro, il disposto dell'articolo 1, comma 24-quinquies, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

 

     Art. 8. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte, per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione.

     3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il servizio opera in collegamento con l'ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

     Art. 9. Segreteria tecnica

     1. La segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tale attività di supporto viene svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

     2. Il responsabile della segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 10. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in centonovantaquattro unità, di cui una di qualifica dirigenziale di livello generale e quattordici aventi qualifica dirigenziale di livello non generale. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero della pubblica istruzione, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nei limiti del contingente complessivo di centonovantaquattro unità il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a diciotto, nonchè esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a diciotto, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

     3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'ufficio stampa, dai Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Tali soggetti, qualora dirigenti appartenenti all'amministrazione dello Stato, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto. Per il personale addetto al Servizio di controllo interno resta fermo il disposto dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

     Art. 11. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

     a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;

     b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Capo del Servizio controllo interno ovvero per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; l'onere derivante dall'istituzione della figura del responsabile della Segreteria tecnica è compensato rendendo indisponibile un posto effettivamente coperto della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia;

     d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi è altresì attribuita un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli ed alla qualità delle prestazioni individuali.

     3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

 

     Art. 12. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e successive modificazioni.


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16.