§ 80.9.861 - D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16.
Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/01/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Ministro e Sottosegretari
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di Gabinetto
Art. 4.  Segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Servizio di controllo interno
Art. 8.  Segreteria tecnica del Ministro
Art. 9.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 10.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 11.  Trattamento economico
Art. 12.  Modalità di gestione
Art. 13.  Disposizioni finali


§ 80.9.861 - D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16. [1]

Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

(G.U. 13 marzo 2009, n. 60)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;

     Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 5, 8, 11, 17 e 20;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante norme di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca;

     Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 17, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni deve essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

     Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 ed in data 20 novembre 2008;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;

     Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2008;

     Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;

     Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

 

     Emana

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ministro e Sottosegretari

     1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.

     3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

     2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:

     a) l'Ufficio di Gabinetto;

     b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) l'Ufficio stampa;

     e) il Servizio di controllo interno;

     f) la Segreteria tecnica del Ministro;

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.

 

     Art. 3. Ufficio di Gabinetto

     1. Il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.

     2. Il Capo di Gabinetto è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonchè tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     3. Il Capo di gabinetto può avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

     4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.

     5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli Organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

     Art. 4. Segreteria del Ministro

     1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.

     2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualità del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.

     2. All'Ufficio legislativo è preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio legislativo può avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio legislativo, scelti tra i dirigenti di seconda dei ruoli dell'amministrazione in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero.

     2. All'Ufficio stampa è preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro tra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

 

     Art. 7. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonchè tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che può essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

     5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     6. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio di controllo interno è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unità, di cui due di qualifica dirigenziale non generale.

 

     Art. 8. Segreteria tecnica del Ministro

     1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attività del Ministero. Tale attività di supporto viene svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonchè mediante la promozione di nuove attività ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.

     2. Il responsabile della Segreteria tecnica è scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.

 

     Art. 9. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.

     2. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.

     3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità; in sostituzione di non più di due delle predette unità possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.

 

     Art. 10. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito complessivamente in duecentotrentasei unità. Nei limiti del contingente complessivo di duecentotrentasei unità, il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi un numero di quindici incarichi di livello dirigenziale non generale e di un incarico dirigenziale generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Il Ministro individua altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonchè esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

     4. Le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

     5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

 

     Art. 11. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, per il Presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilità connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo è determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi è altresì attribuita un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilità ad orari disagevoli ed alla qualità delle prestazioni individuali.

     3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli Uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo Dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

 

     Art. 12. Modalità di gestione

     1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilità.

     2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonchè la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti al dirigente generale per l'Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli Uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.

 

     Art. 13. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente decreto devono derivare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, rispetto al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

     2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, lettera b), si provvede mediante soppressione di quattro posti di dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione effettivamente coperti.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

     a) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57;

     b) il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259.

 

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 163


[1] Abrogato dall'art. 14 del D.P.C.M. 4 aprile 2019, n. 48.