§ 80.9.730 - D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57.
Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:13/02/2007
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Ministro e Sottosegretari
Art. 2.  Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Ufficio di gabinetto
Art. 4.  Uffici della segreteria del Ministro
Art. 5.  Ufficio legislativo
Art. 6.  Ufficio stampa
Art. 7.  Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Art. 8.  Servizio di controllo interno
Art. 9.  Segreteria tecnica
Art. 10.  Personale degli uffici di diretta collaborazione
Art. 11.  Trattamento economico
Art. 12.  Disposizioni finali


§ 80.9.730 - D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57. [1]

Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca.

(G.U. 7 maggio 2007, n. 104)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87 della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 7;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'articolo 14;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 477, e successive modificazioni;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003, n. 319, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

     Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508;

     Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in particolare l'articolo 1, comma 8, che istituisce il Ministero dell'università e della ricerca, trasferendo ad esso le funzioni attribuite al comma 1, lettera b), dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2006, relativo alle competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in data 1° settembre 2006;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2006;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 novembre 2006;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ministro e Sottosegretari

     1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministro» è l'organo di direzione politica del Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonchè degli organi indicati nell'allegata tabella.

     3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.

 

     Art. 2. Uffici di diretta collaborazione

     1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli uffici di diretta collaborazione.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) l'ufficio di gabinetto;

     b) la segreteria del Ministro e il segretario particolare del Ministro;

     c) l'ufficio legislativo;

     d) l'ufficio stampa;

     e) la segreteria dei Sottosegretari di Stato;

     f) il servizio di controllo interno;

     g) la segreteria tecnica, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

 

     Art. 3. Ufficio di gabinetto

     1. L'ufficio di gabinetto coadiuva il Capo di gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro.

     2. Il Capo di gabinetto collabora con il Ministro nella cura delle attività e delle relazioni istituzionali del medesimo. In particolare, il Capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti dell'amministrazione; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno e gli altri organi, di cui all'articolo 1, comma 2.

     3. Il Capo di gabinetto è nominato dal Ministro fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonchè tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.

     4. Il Capo di gabinetto può avvalersi di due Vice Capi di gabinetto.

     5. Nell'ambito dell'ufficio di gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

 

     Art. 4. Uffici della segreteria del Ministro

     1. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della segreteria.

     2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.

     3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto strettamente fiduciario.

 

     Art. 5. Ufficio legislativo

     1. L'ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi all'università e alla ricerca e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico; cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del dipartimento e delle direzioni generali; svolge funzioni di assistenza nei rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

     2. All'ufficio legislativo è preposto il Capo dell'ufficio legislativo, il quale è nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonchè fra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacità ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.

     3. Il Capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di un Vice Capo dell'ufficio legislativo.

 

     Art. 6. Ufficio stampa

     1. L'ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza, contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

     2. All'ufficio stampa è preposto il Capo dell'ufficio stampa, il quale è nominato dal Ministro fra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.

     3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, può nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

 

     Art. 7. Segreterie dei Sottosegretari di Stato

     1. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario.

     2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unità, dei quali non più di due estranei all'amministrazione, assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

 

     Art. 8. Servizio di controllo interno

     1. Il servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.

     2. Le attività di controllo interno sono svolte alternativamente e per la durata di un triennio, in base a decreto del Ministro, da un organo monocratico o composto da tre componenti. In tale ultima ipotesi, il Ministro, con proprio decreto, individua il presidente del collegio e sceglie i componenti tra esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione. Uno dei componenti può essere scelto tra dirigenti della prima fascia, nell'ambito della dotazione organica del Ministero.

     3. Il servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il servizio opera in collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, nonchè con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del predetto decreto legislativo.

     5. Il servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

 

     Art. 9. Segreteria tecnica

     1. La segreteria tecnica, istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, coadiuva il Ministro nelle funzioni di coordinamento, programmazione e valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica, di cui al predetto decreto legislativo.

     2. La segreteria tecnica è composta da non più di undici componenti, uno dei quali con funzioni di coordinatore, scelti tra personale delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dotati di particolare esperienza e professionalità nel campo della ricerca scientifica, nonchè tra esperti, il cui rapporto di lavoro, se estranei alla pubblica amministrazione, è regolato da contratto a tempo determinato, senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.

 

     Art. 10. Personale degli uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, ad esclusione dei componenti della segreteria tecnica, di cui all'articolo 9, è stabilito complessivamente in cento unità, di cui nove aventi qualifica dirigenziale. Nei limiti di tale contingente il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli uffici di diretta collaborazione, scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero, ovvero di altre amministrazioni pubbliche.

     2. Il Ministro individua altresì collaboratori, estranei all'amministrazione, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in numero non superiore a 12, nonchè esperti o consulenti di particolare professionalità o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in numero non superiore a 12, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata massima di tali incarichi è limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.

     3. Le posizioni dei responsabili degli uffici, costituite dal Capo di gabinetto, dal Capo dell'ufficio legislativo, dal Capo della segreteria particolare e dal Segretario particolare del Ministro e dei Sottosegretari, dal Capo dell'ufficio stampa, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. Tali soggetti, qualora dirigenti appartenenti all'amministrazione dello Stato, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

     4. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     5. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di gabinetto.

 

     Art. 11. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalità di cui all'articolo 14 comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed articolato:

     a) per il Capo di gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante al Segretario generale del Ministero;

     b) per il Capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente del collegio preposto al servizio di controllo interno in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennità di risultato, spettante ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;

     c) per il Capo della segreteria del Ministro, per il Segretario particolare del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per i Capi delle segreterie o, in via alternativa, per i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

     d) al Capo dell'ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.

     2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli uffici di diretta collaborazione, è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonchè un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     3. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonchè dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità è determinato dal Capo di gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici stessi. La misura dell'indennità è determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai capi degli uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 1 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio complessivo spettante, rispettivamente, al Segretario generale del Ministero, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.

 

     Art. 12. Disposizioni finali

     1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

     Allegato

     ORGANI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2

     a) Consiglio universitario nazionale (CUN), di cui alla legge 16 gennaio 2006, n. 18.

     b) Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491.

     c) Consiglio nazionale dell'alta formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo 3 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

     d) Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

     e) Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370.

     f) Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


[1] Abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 14 gennaio 2009, n. 16.