§ 80.9.401 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477.
Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [2]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:01/12/1999
Numero:477


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Segreteria tecnica della programmazione della ricerca
Art. 4.  Dipartimento e servizi
Art. 5.  Funzioni del dipartimento e dei servizi
Art. 6.  Disposizione finale


§ 80.9.401 - D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477. [1]

Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca [2]

(G.U. 17 dicembre 1999, n. 295)

 

     Art. 1. Definizioni [3]

[     1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:

     a) per Ministro, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     b) per Ministero, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

     c) per PNR, il Programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     d) per Commissione per la ricerca, la Commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     f) per CIVR, il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     g) per CUN, il Consiglio universitario nazionale di cui all'articolo 17, comma 102, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

     h) per CNSU, il Consiglio nazionale studenti universitari di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     i) per AST e CSN, l'Assemblea della scienza e della tecnologia e i Consigli scientifici nazionali di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.]

 

          Art. 2. Ministro ed uffici di diretta collaborazione

     1. Il Ministro è l'organo di direzione politica del Ministero e ne determina gli indirizzi, avvalendosi del gabinetto, dell'ufficio legislativo, della segreteria, del segretario particolare e dell'ufficio stampa.

     2. Il capo di gabinetto coordina le attività affidate agli uffici di diretta collaborazione e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero. Può avvalersi di uno o più vice capi di gabinetto, in numero, comunque, non superiore a tre. [4]

     3. L'ufficio legislativo provvede alle attività di definizione degli interventi normativi nelle materie di competenza del Ministero, avvalendosi, per gli adempimenti istruttori e strumentali, dei competenti uffici; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero e il seguito dato agli stessi e svolge attività di consulenza giuridica nei confronti dei dipartimenti e delle direzioni generali. Il capo dell'ufficio legislativo può avvalersi di due vice capi del medesimo ufficio. [5]

     4. La segreteria del Ministro svolge attività di supporto alle funzioni del medesimo.

     5. L'ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionale e internazionale, nonché la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove e gestisce iniziative editoriali di informazione istituzionale. Esso è costituito a norma dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, salvo, per quanto attiene alla prima applicazione della citata legge n. 150 del 2000, il disposto di cui all'articolo 6, comma 2, della medesima legge. Il Ministro può essere inoltre coadiuvato da un portavoce secondo quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 150 del 2000. [6]

     6. Il servizio di controllo interno è costituito ed opera in posizione di autonomia presso il gabinetto a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. [7]

     7. Le segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato svolgono attività di supporto alle funzioni dei medesimi. Sono composte ciascuna da un segretario particolare e dal capo della segreteria, nominati anche tra estranei all'amministrazione, nonché da un numero non superiore ad otto unità di dipendenti pubblici. In caso di attribuzione del titolo di vice Ministro, la relativa segreteria può essere composta da un numero di dipendenti pubblici non superiore a 24 unità. [8]

     8. Agli uffici di cui al presente articolo è assegnato personale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di altre amministrazioni pubbliche, ivi compreso il personale della scuola, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 295 unità, nonché estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 30. Tale personale è ripartito tra i suddetti uffici con decreto di natura non regolamentare del Ministro. Possono essere chiamati a collaborare con i suddetti uffici anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel numero massimo di 30. Il trattamento economico accessorio è determinato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Del gabinetto fa parte un consigliere diplomatico. [9]

     9. I titolari degli uffici di cui al comma 1 sono nominati direttamente dal Ministro anche tra esperti dotati di elevata professionalità, estranei all'amministrazione.

 

          Art. 3. Segreteria tecnica della programmazione della ricerca

     1. E' istituita presso il Ministero la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per l'esercizio delle funzioni di supporto di cui al predetto decreto.

 

          Art. 4. Dipartimento e servizi [10]

[     1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Ministero, ai sensi dell'articolo 77 del predetto decreto, si articola in un dipartimento, cui è preposto un dirigente generale ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, all'interno del quale sono istituiti due uffici di livello dirigenziale generale, nonché in altri due uffici di livello dirigenziale generale, di pari livello. I predetti uffici sono di seguito denominati anche servizi.

     2. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, ricompresi nell'ambito del dipartimento e dei servizi, si provvede ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     3. Al fine di adottare le direttive generali per la definizione dell'indirizzo politico-amministrativo, il Ministro promuove la consultazione periodica dei responsabili del dipartimento e dei servizi.]

 

          Art. 5. Funzioni del dipartimento e dei servizi [11]

[     1. Le strutture di cui all'articolo 4, comma 1, sono costituite dal dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici, dal servizio per gli affari generali e il sistema informativo e statistico, dal servizio studi e documentazione.

     2. Il dipartimento per la programmazione, il coordinamento e gli affari economici provvede nel suo complesso agli interventi in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica di competenza del Ministero e alla relativa programmazione finanziaria. Il dipartimento si articola in due servizi di livello dirigenziale generale, rispettivamente per l'autonomia universitaria e gli studenti e per lo sviluppo e il potenziamento dell'attività di ricerca. I compiti del capo del dipartimento sono quelli indicati dall'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

     3. Nell'ambito del dipartimento per la programmazione il coordinamento e gli affari economici il servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti provvede in particolare:

     a) al finanziamento del sistema universitario e ai connessi adempimenti;

     b) alla programmazione e sviluppo del sistema universitario e connessi adempimenti;

     c) all'esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo;

     d) alle attività inerenti agli ordinamenti didattici universitari e a compiti derivanti da disposizioni di legge o di regolamento concernenti i professori e ricercatori universitari e l'avviamento alla didattica e alla ricerca;

     e) all'adozione delle iniziative connesse all'attuazione delle direttive comunitarie e degli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria, con particolare riferimento alla mobilità studentesca, al riconoscimento dei titoli di studio e alle condizioni di accesso alle professioni;

     f) alle attività di competenza del Ministero in materia di accesso alle pubbliche amministrazioni e alle professioni;

     g) agli adempimenti connessi alle attività della facoltà di medicina e dei policlinici universitari;

     h) alle attività di orientamento e al raccordo con il sistema scolastico;

     i) al coordinamento delle attività di formazione di grado universitario, di formazione professionale superiore, nonché di formazione continua, permanente e ricorrente delle università con le attività formative di competenza di altre pubbliche amministrazioni;

     l) alle iniziative per l'attuazione del diritto allo studio degli studenti universitari, compresi quelli stranieri;

     m) ai rapporti con il CUN e del CNSU per gli atti di competenza;

     n) alle verifiche amministrativo-contabili, al monitoraggio del sistema universitario e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia universitaria, anche avvalendosi degli organismi di valutazione.

     4. Nell'ambito del dipartimento di cui al comma 1, il servizio per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività di ricerca provvede in particolare:

     a) agli adempimenti relativi all'attuazione del PNR, ai programmi e ai progetti finalizzati d'interesse generale ed agli accordi di programma;

     b) alle attività inerenti alla cooperazione scientifica nazionale e internazionale in materia di ricerca, di competenza del Ministero;

     c) alle procedure di costituzione e di accorpamento, all'esame dei regolamenti e dei piani di attività, al finanziamento ordinario e alle attività di monitoraggio e di vigilanza sugli enti di ricerca di competenza del Ministero;

     d) alle attività concernenti la ricerca aerospaziale e l'Agenzia spaziale italiana di competenza del Ministero;

     e) alle attività di incentivazione e di agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati secondo la normativa vigente, nazionale e internazionale;

     f) alla gestione del fondo agevolazioni per la ricerca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

     g) agli adempimenti per la predisposizione e l'attuazione del programma operativo plurifondo per le aree depresse;

     h) alla costituzione e all'aggiornamento dell'Anagrafe nazionale delle ricerche;

     i) alle verifiche amministrativo-contabili, al monitoraggio della ricerca degli enti, delle imprese e dei soggetti privati e dell'attuazione delle normative e degli interventi in materia di ricerca, anche avvalendosi degli organismi di valutazione.

     5. Il servizio centrale per gli affari generali e per il sistema informativo e statistico sovrintende alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale assegnato al Ministero. In particolare provvede:

     a) alla predisposizione del bilancio del Ministero;

     b) agli adempimenti connessi all'amministrazione e alla gestione del personale in servizio presso il Ministero, con particolare riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale medesimo;

     c) alle iniziative correlate all'attività di supporto tecnico e amministrativo al dipartimento ed ai servizi, ivi comprese quelle di cassa e di economato;

     d) alla gestione del sistema informativo e del centro elettronico, ai rapporti con l'Autorità informatica per la pubblica amministrazione (AIPA), e agli adempimenti relativi ai programmi di informatizzazione della pubblica amministrazione;

     e) alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici da parte del Ministero;

     f) alla segreteria e agli adempimenti di competenza del Ministero per il funzionamento del CUN, del CNSU, del CEPR, del CIVR, dell'AST e dei CNS;

     g) alla diffusione delle informazioni riguardanti le attività del Ministero;

     h) alla promozione e all'organizzazione di convegni, congressi, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni pubbliche;

     i) agli adempimenti in materia di pubblicità di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni ed integrazioni, curando i rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     l) alle relazioni con il pubblico ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

     m) alle pubblicazioni del Ministero;

     n) alla biblioteca del Ministero.

     6. Il servizio studi e documentazione promuove e svolge attività di indagine, studio e documentazione concernente il sistema universitario e della ricerca, anche in rapporto con gli organi collegiali del Ministero e con l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario. In particolare:

     a) cura la comparazione sul piano giuridico, amministrativo, organizzativo e finanziario tra il sistema universitario e di ricerca italiano e quello di altri Paesi, predisponendo per il Ministro e il Ministero i necessari supporti documentari e informativi;

     b) predispone, avvalendosi degli altri dipartimenti e servizi, nonché dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, il rapporto triennale sullo stato dell'istruzione universitaria e i rapporti sullo stato della ricerca nazionale;

     c) elabora previsioni a breve, medio, lungo termine sull'evoluzione della domanda e dell'offerta formativa, della tecnologia e della ricerca scientifica e tecnologica, nonché sull'impatto della formazione o della tecnologia e dei risultati della ricerca sulla vita economica, sociale e culturale.]

 

          Art. 6. Disposizione finale

     1. Sono abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1996, n. 522, e gli articoli 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419. Per l'attribuzione di incarichi ad esperti si applica l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

     2 bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio dell'invarianza della spesa, l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione, ai sensi del terzo periodo del comma 8 dell'articolo 2, di trattamenti economici commisurati a quelli spettanti ai soggetti preposti agli uffici di cui all'articolo 19, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è compensato considerando indisponibile, ai fini del conferimento presso la stessa amministrazione, un numero di incarichi di funzione dirigenziale, anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario. [12]


[1] Abrogato dall'art. 12 del D.P.R. 29 novembre 2007, n. 259.

[2] Denominazione così modificata dall'art. 11 del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.

[3] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.

[4]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[5]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[6]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[8]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[9]  Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.

[10] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.

[11] Articolo abrogato dall'art. 11 del D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319.

[12]  Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 26 marzo 2002, n. 128.