§ 80.9.529 - D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.
Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:29/07/2004
Numero:244


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente
Art. 2.     1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti


§ 80.9.529 - D.P.R. 29 luglio 2004, n. 244.

Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

(G.U. 22 settembre 2004, n. 223)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, ed in particolare gli articoli 4, comma 1, e 45 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data 19 gennaio 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2004 e nell'adunanza del 17 maggio 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 luglio 2004;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato: "Ministero", esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.".

 

     Art. 2.

    1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono inseriti i seguenti:

"Art. 1-bis (Segretariato generale). - 1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche e dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonchè alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro; coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; assicura l'attività ispettiva diretta alle verifiche strumentali alla propria attività di coordinamento, ivi compreso, per quanto necessario, il monitoraggio e il controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le verifiche e i controlli sull'osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione del principi di parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Segretariato generale ed alla definizione dei relativi compiti.

Art. 1-ter (Direzioni generali). - 1. Il Ministero, nel rispetto delle competenze regionali e delle attribuzioni degli enti locali di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, si articola nelle seguenti Direzioni generali:

a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;

b) per l'attività ispettiva;

c) della comunicazione;

d) per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);

e) per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;

f) dell'immigrazione;

g) del mercato del lavoro;

h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;

i) per le politiche previdenziali;

l) per l'innovazione tecnologica;

m) delle risorse umane e affari generali;

n) della tutela delle condizioni di lavoro;

o) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

Art. 1-quater (Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione). - 1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: disciplina degli incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale e mobilità, dei trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; disciplina dei contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

Art. 1-quinquies (Direzione generale per l'attività ispettiva). - 1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

Art. 1-sexies (Direzione generale della comunicazione). - 1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizzazione dell'Ufficio relazioni con il pubblico e servizi all'utenza.

Art. 1-septies (Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR). - 1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR) esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; supporto all'Osservatorio nazionale sulla famiglia; coordinamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione. sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili promozione delle politiche a sostegno delle persone, anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo e coordinamento degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; supporto all'Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù; promozione delle politiche di contrasto al lavoro minorile; coordinamento del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; supporto all'attività dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451; promozione di interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose, di interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori, di misure di contrasto alla povertà e di lotta all'esclusione sociale; redazione del Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; supporto all'attività della Commissione di indagine sull'esclusione sociale di cui all'articolo 27 della legge 8 novembre 2000, n. 328; cofinanziamento e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza di cui all'articolo 3, comma 101, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; promozione delle politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, promozione di politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

Art. 1-octies (Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale). - 1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale per le politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328; monitoraggio della spesa sociale; valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

Art. 1-nonies (Direzione generale dell'immigrazione). - 1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; supporto all'attività del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE previsto dalla normativa vigente in tema di immigrazione e norme sulla condizione dello straniero; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonchè per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

Art. 1-decies (Direzione generale del mercato del lavoro). - 1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale d'azione per l'occupazione (NAP), redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (SIL), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali; supporto all'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196.

Art. 1-undecies (Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione). - 1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; autorizzazione, vigilanza e monitoraggio dei Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. La Direzione generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Art. 1-duodecies (Direzione generale per le politiche previdenziali). - 1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: disciplina del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consultivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; verifica dell'inquadramento delle attività produttive; ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152.

Art. 1-terdecies (Direzione generale per l'innovazione tecnologica). - 1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

Art. 1-quaterdecies (Direzione generale delle risorse umane e affari generali). - 1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: disciplina dei programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità del personale; pianificazione dei fabbisogni; disciplina delle dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonchè del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero; affari generali.

Art. 1-quindecies (Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro). - 1. La Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; disciplina dei profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; coordinamento della contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; tenuta dell'archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; promozione delle procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; attività di indirizzo, coordinamento ed assistenza in materia di procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego, ivi comprese l'analisi della normativa e la raccolta dei relativi dati; promozione delle pari opportunità sul lavoro e finanziamento di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità; supporto all'attività del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 10 aprile 1991, n. 125.

Art. 1-sedecies. (Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali). - 1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2000; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri di servizio per il volontariato; supporto all'attività della Consulta nazionale sull'alcol e sui problemi alcolcorrelati di cui all'articolo 4 della legge 30 marzo 2001, n. 125; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.".

 

    Art. 3.

     1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, comma 1, secondo periodo, e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.

     2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.