§ 80.1.48 - L. 15 ottobre 1986, n. 664.
Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:15/10/1986
Numero:664


Sommario
Art. 1.  Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 2.  Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico.
Art. 3.  Organizzazione dei servizi.
Art. 4.  Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 5.  Commissioni di disciplina.
Art. 6.  Disposizioni transitorie.
Art. 7.  Disposizioni speciali di organizzazione.
Art. 8.  Disposizioni finanziarie.


§ 80.1.48 - L. 15 ottobre 1986, n. 664.

Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 16 ottobre 1986, n. 241).

 

Art. 1. Servizi; classificazione e dotazione organica del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

     1. Il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato è addetto ai servizi relativi:

     a) agli affari generali e amministrativo-contabili;

     b) all'attività professionale;

     c) all'informazione e alla documentazione.

     2. Il personale di cui al precedente comma 1 è classificato nelle qualifiche funzionali di cui all'art. 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     3. I contingenti di qualifica sono stabiliti nella misura indicata nella tabella allegata alla presente legge.

     4. A successive eventuali variazioni si provvederà nei modi di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 2. Modalità di accesso, qualifiche, trattamento economico.

     1. Con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, saranno disciplinati le modalità di accesso alle singole qualifiche e le procedure dei relativi concorsi, nonché i criteri di destinazione dei vincitori, nel rispetto dei principi generali vigenti per i dipendenti civili dello Stato.

     2. Salva l'applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di carattere generale relative agli impiegati civili dello Stato, al personale inquadrato nelle qualifiche funzionali corrispondenti alle soppresse qualifiche dei ruoli di cui alle leggi 22 maggio 1960, n. 520, e 5 aprile 1964, n. 284, e successive modificazioni, continuano ad applicarsi le norme relative alle qualifiche stesse. Al personale inquadrato nella settima e nell'ottava qualifica funzionale si applicano, in quanto compatibili, le norme relative al trattamento giuridico ed economico del personale della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato.

 

     Art. 3. Organizzazione dei servizi.

     1. Le attribuzioni e l'organizzazione interna dei servizi di cui all'art. 1 sono stabilite con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nonché le associazioni a carattere nazionale rappresentative degli avvocati e procuratori dello Stato.

 

     Art. 4. Comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato.

     1. Il comitato permanente per il personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, di cui all'art. 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, ed all'art. 32 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è presieduto dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un avvocato dello Stato con incarico di Vice avvocato generale dello Stato ed è composto:

     a) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

     b) da quattro avvocati dello Stato alla terza classe di stipendio, di cui almeno uno in servizio presso le avvocature distrettuali;

     c) dall'impiegato appartenente alla qualifica funzionale più elevata con maggiore anzianità in tale qualifica;

     d) da quattro rappresentanti del personale eletti a norma dell'art. 146, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

     2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

     3. I componenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1 ed il segretario sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, e durano in carica quattro anni. Con lo stesso decreto sono nominati i supplenti.

     4. Per la validità delle deliberazioni del comitato permanente è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

     5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

     6. Il comitato permanente esercita, nei confronti del personale amministrativo dell'Avvocatura dello Stato, le funzioni che le norme generali relative agli impiegati civili dello Stato demandano al consiglio di amministrazione, salvo quanto disposto dall'art. 23, ultimo comma, della legge 3 aprile 1979, n. 103.

 

     Art. 5. Commissioni di disciplina.

     1. La commissione di disciplina di cui all'art. 33 della legge 5 aprile 1964, n. 284, è composta da un avvocato dello Stato alla quarta classe di stipendio, che la presiede, e da due impiegati appartenenti alla qualifica funzionale più elevata.

     2. Con lo stesso decreto di nomina sono disegnati i supplenti.

     3. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente alla settima qualifica funzionale.

 

     Art. 6. Disposizioni transitorie.

     1. Nella prima applicazione della presente legge, e nel limite dei posti disponibili, gli impiegati di ruolo dichiarati idonei nei concorsi di cui agli articoli 21 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e che non abbiano, a suo tempo, conseguito la nomina per difetto di posti disponibili, sono inquadrati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, rispettivamente nella sesta e nella quarta qualifica funzionale nell'ordine delle relative graduatorie.

     2. Nella prima applicazione della presente legge, salvo il disposto dell'art. 14 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle singole qualifiche funzionali, il regolamento di cui all'art. 2, comma 1, potrà prevedere, per una sola volta, l'espletamento di procedimenti semplificati di accesso riservati al personale in servizio presso l'Avvocatura dello Stato, che abbia maturato un'anzianità di almeno tre anni di servizio di ruolo nella qualifica immediatamente inferiore.

     3. Gli impiegati straordinari di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, assunti con mansioni corrispondenti a quelle delle soppresse qualifiche di coadiutore dattilografo e di commesso, al compimento di tre anni di servizio possono essere immessi in ruolo, nel limite dei posti disponibili, rispettivamente nella quarta e nella seconda qualifica funzionale, in base ad esame-colloquio al quale sono ammessi previa valutazione favorevole da parte del comitato permanente per il personale. Lo svolgimento dell'esame-colloquio sarà disciplinato con decreto dell'Avvocato generale dello Stato da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     4. La durata del rapporto di impiego straordinario del personale assunto ai sensi dell'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394, è prorogata fino ad un massimo di tre anni complessivi, al compimento dei quali si applica la disposizione di cui al precedente comma 3 [2].

     5. Ferma restando la dotazione organica definitiva di cui alla tabella allegata alla presente legge, i concorsi per la copertura dei posti che risulteranno disponibili nelle varie qualifiche dopo l'applicazione dei commi precedenti potranno essere indetti fino al raggiungimento di complessive numero 600 ed 800 unità rispettivamente per gli anni 1986 e 1987, ivi compresi gli impiegati straordinari di cui all'art. 2 della legge 10 maggio 1982, n. 271, ed all'art. 1 della legge 26 luglio 1984, n. 394.

     6. Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il diploma di laurea in materie letterarie è considerato ad ogni effetto equipollente ai diplomi di laurea previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, per l'accesso alle qualifiche settima e superiori, di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

     Art. 7. Disposizioni speciali di organizzazione.

     1. Con decreto dell'Avvocato generale dello Stato, previo parere del consiglio di amministrazione e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono disposti gli opportuni corsi di formazione e di aggiornamento del personale, avvalendosi della Scuola superiore della pubblica amministrazione, o, previa intesa con questa, stipulando apposite convenzioni con centri di addestramento particolarmente qualificati.

     2. In particolare, nella prospettiva della più ampia automazione dei servizi, può essere disposta la partecipazione del personale a corsi di formazione o di aggiornamento per il trattamento automatico dei dati e delle informazioni.

     3. L'Avvocatura dello Stato può avvalersi dei mezzi di telecomunicazione per la trasmissione a distanza degli atti relativi agli affari contenziosi, consultivi e amministrativi.

     4. In questo caso l'obbligo della sottoscrizione, richiesto dalla legge per gli atti dell'Avvocatura dello Stato, è soddisfatto con la sottoscrizione dell'avvocato dello Stato ricevente, purché dalla copia fotoriprodotta risulti l'indicazione e la firma dell'estensore dell'atto originale.

     5. Nel caso di telecomunicazione degli atti notificati o comunicati all'Avvocatura dello Stato, la copia fotoriprodotta, dichiarata conforme dall'avvocato dello Stato ricevente, è equipollente, ad ogni effetto giuridico, all'originale.

     6. La copiatura di atti relativi agli affari contenziosi e consultivi può essere affidata, ove straordinarie e temporanee esigenze di servizio lo richiedano, a terzi estranei, che vi provvedono con propri mezzi e al di fuori di ogni vincolo di subordinazione, previa autorizzazione dell'Avvocatura generale dello Stato, in base alle tariffe approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie.

     1. L'onere derivante dalla piena applicazione della presente legge è valutato in lire 8,5 miliardi in ragione d'anno.

     2. Alla spesa relativa all'anno finanziario 1986, valutata in lire 1,5 miliardi e a quella relativa agli anni 1987 e 1988, valutata rispettivamente in lire 5,5 miliardi e in lire 8,5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando, per gli anni 1986 e 1987, quota parte dell'accantonamento preordinato per "Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato" e, per l'anno 1988, la proiezione del detto accantonamento.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

TABELLA DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

 

Qualifica funzionale livello retributivo

Contingente di qualifica

II

100

III

100

IV

300

V

250

VI

150

VII

35

VIII

16

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 78.

[2]Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l’art. 1 del D.L. 4 marzo 1989, n. 78.