§ 80.1.17 - L. 22 maggio 1960, n. 520.
Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:22/05/1960
Numero:520


Sommario
Art. 1.      I segretari dell'Avvocatura dello stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono le funzioni di bibliotecario presso l'Avvocatura generale e [...]
Art. 2.      Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata alla presente legge
Art. 3.      Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che la presiede, da [...]
Art. 4.      L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale
Art. 5.      L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta dello seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti
Art. 6.      L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti
Art. 7.      Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai [...]
Art. 8.      Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, [...]
Art. 9.      Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal segretario generale per il personale che presta [...]
Art. 10.      Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura [...]
Art. 11.      All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di [...]


§ 80.1.17 - L. 22 maggio 1960, n. 520. [1]

Istituzione del ruolo dei segretari e revisione degli organici del personale esecutivo ed ausiliario dell'Avvocatura dello Stato.

(G.U. 11 giugno 1960, n. 143).

 

Art. 1.

     I segretari dell'Avvocatura dello stato disimpegnano i servizi amministrativi e contabili dell'Avvocatura dello Stato e svolgono le funzioni di bibliotecario presso l'Avvocatura generale e quelle distrettuali.

     Le funzioni di vice consegnatario-cassiere presso l'Avvocatura generale dello Stato sono affidate a un impiegato del ruolo dei segretari.

     I segretari addetti alla Segreteria generale disimpegnano i servizi amministrativi sotto la vigilanza del segretario generale.

 

     Art. 2.

     Il ruolo e le qualifiche del personale della carriera di concetto dell'Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella A allegata alla presente legge.

     Al predetto personale si applicano le disposizioni relative al trattamento giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, in quanto non sia diversamente disposto.

 

     Art. 3.

     Le Commissioni giudicatrici degli esami di concorso per la nomina a vice segretario e per le promozioni a primo segretario sono costituite da un sostituto avvocato generale, che la presiede, da due vice avvocati, da un procuratore capo dello Stato e da un funzionario della carriera direttiva della Ragioneria generale dello Stato con qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o corrispondente.

 

     Art. 4.

     L'esame di concorso per la nomina a vice segretario consiste in due prove scritte ed una orale.

     Le prove scritte, da tenersi in due giorni distinti, vertono rispettivamente sulle seguenti materie:

     1) nozioni di diritto pubblico e di contabilità generale dello Stato;

     2) nozioni di procedura civile e penale e di ordinamento giudiziario.

     La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, sulle seguenti altre: nozioni di diritto privato; nozioni di legislazione fiscale, in relazione alle funzioni giudiziarie e servizi di cancelleria; nozioni di statistica, nozioni di bibliografia generale ed ordinamento delle biblioteche, nozioni di ragioneria.

 

     Art. 5.

     L'esame di idoneità per la promozione a primo segretario consta dello seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti:

     a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e compilazione di un atto di cancelleria;

     b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato.

     La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonchè sulle seguenti altre materie: procedura penale, legge di bollo e di registro, disposizioni normative che regolano i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nozioni di ragioneria.

 

     Art. 6.

     L'esame di concorso per merito distinto per la promozione a primo segretario consta delle seguenti prove scritte, da tenersi in giorni distinti, riguardanti:

     a) risoluzione di un quesito pratico sulla procedura civile e penale con compilazione di un atto di cancelleria;

     b) risoluzione di un quesito pratico di contabilità generale dello Stato;

     c) risoluzione di quesiti di carattere teorico-pratico concernenti le leggi di bollo e del registro, nonché il servizio delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

     La prova orale verte sulle stesse materie delle prove scritte, nonché su nozioni di ragioneria.

 

     Art. 7.

     Le tabelle organiche del personale addetto agli uffici dell'Avvocatura dello Stato, di cui ai quadri 44 e 64 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e ai quadri 46 e 67 allegati al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono sostituite dalle tabelle B e C allegate alla presente legge.

 

     Art. 8.

     Le funzioni che il testo unico delle leggi concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato demanda al Consiglio di amministrazione ed alla Commissione di disciplina, sono esercitate, nei riguardi del personale dello carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie della Avvocatura dello Stato, da una Commissione permanente per il personale presieduta dall'Avvocato generale dello Stato ovvero, su sua delega, da un vice avvocato generale dello Stato e composta:

     1) dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato;

     2) da due sostituti avvocati generali dello Stato;

     3) da un rappresentante del personale delle carriere suindicate;

     4) da un procuratore dello Stato, con funzioni di segretario.

     I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dell'Avvocato generale dello Stato; durano in carica tre anni e possono essere confermati per un altro triennio. Venendo taluni di essi a cessare dall'incarico nel corso del triennio, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio.

     Per la validità delle deliberazioni della Commissione occorre l'intervento, oltre di chi la presiede, di due membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

     Art. 9.

     Per il personale delle carriere di concetto, esecutive ed ausiliarie i rapporti informativi ed i relativi giudizi complessivi sono espressi dal segretario generale per il personale che presta servizio presso l'Avvocatura generale e dall'avvocato distrettuale per il personale che presta servizio presso le rispettive avvocature distrettuali.

 

     Art. 10.

     Nella prima attuazione della presente legge la metà dei posti messi a concorso è riservata agli impiegati della carriera esecutiva e del ruolo aggiunto della carriera esecutiva dell'Avvocatura dello Stato in possesso di diploma di un istituto secondario di secondo grado o anche, se aventi qualifica non inferiore ad archivista, del diploma di un istituto secondario di primo grado.

 

     Art. 11.

     All'onere dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1959-60, si provvederà con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalle modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 355.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

TABELLE

(Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.